Lavoratori, desolante il sistema di tutele dopo il maxiemendamento

Redazione 09/09/11
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Proprio non soddisfano gli emendamenti attesi dalla rivisitazione in Senato dell’art. 8 del D.L. 138/2011 (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità). La norma, si ricorda, prevede che per la via delle intese aziendale possa essere modificato l’attuale perimetro regolatorio del diritto del lavoro, spingendosi ad includere fra le materie per le quali è possibile la deroga dalla legge e dai contratti nazionali anche il licenziamento. La previsione, fortemente impattante sul sistema delle guarentigie conquistate dai lavoratori, è stata solo in parte modificata. Questo, allo stato degli ultimi emendamenti, i nuovi punti dell’assetto configurato.

La capacità della contrattazione aziendale. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono, con specifiche intese, modificare la regolazione di alcune materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione.

Efficacia delle intese. Le intese operano con efficacia nei confronti di tutti lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali.

La legittimazione della forza derogatoria. Si prevede espressamente che, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalla normative dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese operano anche in deroga alle disposizioni di legge e alle regolamentazioni di cui ai contratti collettivi nazionali.

Le ragioni giustificatrici. La deroga si giustifica se finalizzata alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione delle forme di partecipazione dei lavoratori, all’emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e salario, alla gestione delle crisi occupazionali ed aziendali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

L’ambito delle materie. Le intese possano operare con riferimento alle seguenti materie: l’utilizzo degli impianti audiovisivi e delle nuove tecnologie; le mansioni, la classificazione e gli inquadramenti; i contratti a termine, i contratti a tempo parziale, il regime della solidarietà negli appalti, le causali della somministrazione, l’orario di lavoro, le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro, le collaborazioni a progetto e le partite IVA; la trasformazione e la conversione dei rapporti, le conseguenze del recesso dal rapporto.

Eccezioni. La norma sopra riportata non può disciplinare: il licenziamento discriminatorio; il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al temine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino; il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore; il licenziamento in caso di adozione o affidamento. Per la disciplina degli effetti riconnessi a tali fattispecie resta vigente l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. (Lilla Laperuta)

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