Lavoratori autonomi occasionali, operativa la comunicazione preventiva

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di Massimiliano Matteucci e Massimo Zuccari – Consulenti del lavoro NEXUMSTP Spa

Con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale per il lavoro ha fornito le istruzioni operative per poter adempiere al nuovo obbligo previsto dall’articolo nell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 a seguito della modifica apportata dall’articolo 13 del Dl 146/2021.

È prevista la necessità di inviare una dichiarazione nel corpo della mail che dovrà contenere dei dati specifici differenti rispetto all’adempimento dei lavoratori intermittenti.

Inoltre, è importante attenzionare i rapporti già costituiti dal 21 dicembre 2021, le cui comunicazioni potranno essere inviate entro i prossimi 7 giorni, e quindi entro il 18 gennaio 2022.

Leggi la NOTA INL n. 29 del 11.01.2022

Indice:

  1. A chi si applica?
  2. Quali sono le tempistiche?
  3. Come va effettuata la comunicazione?
  4. Si può annullare una comunicazione?
  5. Quali sanzioni possono essere applicate?

>> GUARDA il VIDEO su come fare la comunicazione <<

A chi si applica?

L’obbligo è rivolto esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, per i lavoratori autonomi occasionali.

Sono quindi esclusi, oltre ai rapporti di lavoro subordinato, i seguenti rapporti:

  • Collaborazioni coordinate e continuative
  • Rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’articolo 54-bis del Dl 50/2017
  • Le professioni intellettuali
  • Rapporti di lavoro di cui all’articolo 67, comma1 lettera l

Leggi anche l’articolo “Lavoro autonomo occasionale alle prese con la comunicazione obbligatoria”

Quali sono le tempistiche?

Per i rapporti già instaurati a partire dal 21 dicembre, il termine ultimo è previsto per il 18 gennaio 2022.

Per i nuovi rapporti, successivi alla nota ministeriale, la comunicazione deve essere presentata prima dell’inizio della prestazione lavorativa del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Come va effettuata la comunicazione?

La comunicazione potrà essere inserita nel corpo della mail senza un apposito allegato, dovrà però contenere dei requisiti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa.

I dati minimi dovranno essere:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Si può annullare una comunicazione?

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione

Quali sanzioni possono essere applicate?

La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124″.

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

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Dott. Massimiliano Matteucci

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