L’aumento e la diminuzione del capitale sociale

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Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito attraverso modificazioni dell’atto costitutivo, deliberate dall’assemblea straordinaria e iscritte nel registro delle imprese.
Sia l’aumento sia la riduzione del capitale sociale possono assumere carattere reale o nominale.
L’aumento di capitale reale (o a pagamento) ha come conseguenza un aumento del patrimonio della società, mentre l’aumento di capitale nominale (o gratuito) non modifica il patrimonio sociale.

L’aumento del capitale sociale

L’aumento di capitale può essere deliberato se le azioni in precedenza sottoscritte siano state interamente liberate, con integrale versamento dei relativi conferimenti.

Il capitale sociale si può aumentare attraverso il conferimento di altre attività da parte di soci o terzi (cd. aumento reale o a pagamento).
In all’aumento, l’azienda dovrà procedere all’emissione di altre azioni.
In questi casi si applicano gli articoli 2439, comma 1 e 2440 del codice civile.
I soci hanno diritto di opzione sulle azioni emesse, che consiste nella facoltà, riconosciuta a ogni socio, di essere preferito, rispetto a terzi estranei, nella sottoscrizione di altre azioni.
L’offerta in opzione ai soci deve essere fatta in proporzione al numero di azioni possedute.

Si può attuare anche attraverso il trasferimento in conto capitale di riserve o fondi disponibili (cd. aumento nominale o gratuito), e si può attuare attraverso aumento del valore nominale delle azioni in circolazione, attraverso proporzionale assegnazione gratuita ai soci di altre azioni (i possessori di azioni di risparmio hanno, comunque, diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione), attraverso assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti della società.

La diminuzione di capitale

La diminuzione del capitale consiste nell’abbattere il capitale sociale sino a quando si raggiunga un importo non inferiore al limite legale previsto per le Società per Azioni.

L’azione può essere indotta da una riduzione del capitale, che consiste nell’abbattere il capitale sociale sino a un importo non inferiore al limite legale previsto per le S.p.A., e può essere determinata da perdite, quando la riduzione è obbligatoria in ipotesi di perdite di oltre un terzo del capitale che lo riducono al di sotto del minimo legale mentre è facoltativa nelle altre ipotesi (artt. 2446 e 2447), morosità di azionisti, se le loro azioni, offerte in opzione agli altri soci ei ai terzi restano invendute o si annullano (art. 2344), recesso di azionisti, inferiorità del valore dei beni conferiti in natura di oltre 1/5 rispetto al valore per il quale avvenne il conferimento.
La riduzione si può avere rimborsando parte dei conferimenti ai soci, o liberandoli dall’obbligo di eseguirli, acquistando azioni proprie e annullandole, con sorteggio di azioni (per l’ammontare della riduzione) e rimborso alla pari ai portatori (in genere ai soci sorteggiati e rimborsati si distribuiscono “azioni di godimento”).
Se viene applicato l’articolo 2357, comma 3 del codice civile (società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), la riduzione si deve allo stesso modo effettuare con modalità che, in seguito ad essa, le azioni proprie eventualmente possedute dalla società non eccedano la quinta parte del capitale sociale (art. 2445, comma 2, come modif. dal D.Lgs. 142/2008 e dal D.L. 5/2009, conv. in L. 33/2009).
Al fine di tutelare il capitale sociale e la riserva legale, la legge pone alcuni divieti a carico delle società.
Divieto di emettere altre azioni, sino a quando quelle emesse non siano interamente liberate (art. 2438).
Divieto agli amministratori, senza considerare i casi di legittima riduzione del capitale sociale, di restituire i conferimenti agli azionisti o di liberarli dall’obbligo di eseguirli (art. 2626).
Limiti alle società nell’acquisto di azioni proprie (art. 2357).
Divieto alle società di sottoscrivere azioni proprie (art. 2357quater).
Divieto alle società di costituire o aumentare il capitale sociale attraverso sottoscrizione reciproca, contemporanea e connessa di azioni (cd. società a catena): art. 2360.
Divieto alle società di accettare azioni proprie in garanzia, anche per interposta persona o attraverso società fiduciaria (art. 2358).
Divieto alla società di distribuire ai soci le somme percepite per l’emissione di azioni a un prezzo superiore al loro valore nominale, sino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2431).

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