L’atto di vendita di un veicolo e le sue vicende

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L’acquisto di un’auto rappresenta un contratto di vendita molto utilizzato nella prassi quotidiana.

In questa sede vedremo quali sono gli aspetti salienti.

Il Certificato di Proprietà

Al fine di una più chiara comprensione, prima dell’atto di vendita parleremo del certificato di proprietà, un documento rilasciato dalle unità territoriali dell’ACI (Automobile Club Italia) che effettuano l’iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Al contrario degli altri documenti, come bollo, assicurazione e revisione, non si tratta di un certificato essenziale per la circolazione del veicolo.

Dal 2015 questo documento è digitale e non più cartaceo.

Quando si acquista un veicolo si riceverà una ricevuta dell’avvenuta registrazione, che conterrà un codice di accesso personalizzato.

Collegandosi online al sito indicato si potrà visualizzare il suddetto documento.

Sarà possibile collegarsi anche da smartphone, inquadrando il codice QR che si trova sulla ricevuta.

In che cosa consiste l’atto di vendita

L’atto di vendita rappresenta l’attestazione dell’avvenuta cessione di un auto, un ciclomotore o un motociclo.

In senso giuridico la vendita è verbale, al fine della sua realizzazione si scambia il bene con il denaro.

La forma scritta di un contratto garantisce all’acquirente di possedere l’oggetto.

Il documento in questione ha anche la finalità di garantire la data certa dell’avvenuta vendita e la proprietà del veicolo.

Esistono vari modi per la sua redazione.

Il primo, metodo più semplice e consigliato, si utilizza il retro del certificato di proprietà,.

Si rende sufficiente riempire l’apposito riquadro inserendo i dati dell’acquirente e il prezzo di vendita.

Il venditore, da parte sua, si potrà presentare presso lo Sportello Telematico dell’Automobilista che si trovano negli uffici territoriali ACI per autenticare la firma, e il relativo servizio è gratuito.

In contemporanea all’autentica si ha l’obbligo di effettuare il passaggio di proprietà, e anche questa incombenza si potrà effettuare da subito.

Al fine di rendere valido l’atto, il venditore dovrà sottoscrivere la dichiarazione di vendita dell’auto direttamente davanti al funzionario incaricato di quelle mansioni.

Dovrà indicare i dati dell’acquirente e procedere all’autentica della firma, che andrà apposta in presenza del funzionario.

A questo proposito si deve rilevare che in seguito alla digitalizzazione del certificato di proprietà, questa pratica è sempre più in disuso.

Esiste anche la possibilità di redigere l’atto davanti a un notaio o presso gli uffici comunali o nelle agenzie che si occupano delle pratiche automobilistiche.

Se si scelgono queste soluzioni, si dovranno versare 0,52 centesimi a titolo di diritti di segreteria e acquistare una marca da bollo da 16 euro, che dovrà essere aggiunta all’atto alla presenza del funzionario incaricato all’autentica quando si procederà alla firma.

Se si sceglie il notaio si dovrà pagare anche la sua parcella.

Una volta effettuata la registrazione, si dovrà effettuare la registrazione del Certificato di Proprietà, entro sessanta giorni.

Questa procedura spetta all’acquirente.

In che cosa si incorre non iscrivendo l’auto al Pra

In caso si automobili usate, può succedere che l’acquirente non iscriva l’auto al Pra.

In simili circostanze l’ex proprietario continua a ricevere i bolli e le sanzioni amministrative anche se materialmente non possiede più il veicolo.

Le modalità di azione in questi casi prospettano due soluzioni, che variano in base al valore del mezzo.

In presenza di auto sotto i 5.000 euro ci si deve rivolgere al Giudice di Pace del luogo di residenza o di domicilio del compratore oppure del luogo nel quale è avvenuta la vendita.

Se il valore dell’auto supera i 5.000 euro la pratica spetta al tribunale.

In questo caso risulterà necessario avvalersi dell’assistenza di un legale.

Il venditore per potere dimostrare le sue ragioni, dovrà presentare la copia dell’atto di vendita, i dati anagrafici e di residenza del compratore e l’estratto cronologico aggiornato del veicolo, che si potrà richiedere al Pra.

Una volta ottenuta la sentenza il venditore deve esibire al Pra in copia conforme all’originale e in bollo, il documento della stessa.

Quando viene dimostrato il passaggio di proprietà, il giudice di pace o il tribunale autorizzano il Pra a trascrivere la proprietà del veicolo in capo al compratore, con efficacia dalla data della sottoscrizione autenticata dell’atto di vendita.

Questo significa che le notifiche che il venditore ha ricevuto quando ha chiuso l’affare, saranno a carico del compratore, e lo saranno anche i costi della causa civile.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 38823/16,

Su questo frangente ci si deve soffermare, perché un’altra sentenza della Suprema Corte ha rivisto parzialmente le precedenti affermazioni (Cass. sent. n. 8337/2018).

I giudici hanno stabilito che il venditore, nel caso di mancata iscrizione al PRA, rimane allo stesso modo responsabile in solido dei pagamenti accumulati nel periodo che segue alla cessione del veicolo, anche se sia in grado di dimostrare di non avere più il possesso materiale dello stesso.

Davanti ai giudici, è lo stesso responsabile d’imposta, ed è tenuto a pagare i debiti contratti rivalendosi sul nuovo proprietario.

La legge in questa circostanza risulta essere poco palese.

Si potrebbe obiettare che, stando così le cose, un venditore si potrebbe anche riprendere l’auto, considerato che la trascrizione al Pra non è avvenuta.

Per la Cassazione, però, questo non è possibile (Cass. Sent. 5667/2018).

I giudici affermano che la trascrizione non ha nessun effetto giuridico, ma ha l’effetto di pubblicità notizia.

In altri termini, la unica finalità è di rendere noto al pubblico chi è il proprietario dell’auto.

Questo significa che materialmente, il passaggio avviene con l’atto di vendita autenticato dal pubblico ufficiale e non con la registrazione al Pra, e rappresenta una specie di contraddizione di quanto affermato in precedenza.

La giurisprudenza non spiega se il venditore è allo stesso modo responsabile del pagamento delle imposte di un bene del quale non può disporre e che non può neanche richiedere indietro.

Con questo si concludono le linee guida relative all’atto di vendita di un’auto o di un veicolo.

Ci sono ancora dei lati oscuri in materia giurisprudenziale, per questo sarebbe auspicabile di seguire la procedura di registrazione alla lettera, al fine di non incorrere in  spiacevoli inconvenienti.

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