L’atto di citazione

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L’atto di citazione è un atto del diritto processuale con il quale un soggetto, l’attore, propone una domanda giudiziale.

È fatto in forma scritta e ha la duplice funzione di convenire in giudizio il convenuto, al quale è notificato, e di chiedere ufficialmente al giudice la tutela di una data situazione giuridica soggettiva.

È previsto in quasi ogni ordinamento di diritto processuale del mondo.

Nell’ordinamento italiano l’atto di citazione, previsto e disciplinato dall’articolo 163 del codice di procedura civile, ed è l’atto con il quale viene ordinariamente introdotto il processo civile.

I requisiti dell’atto di citazione

L’atto di citazione deve essere redatto in lingua italiana, e, salvo il caso che la parte possa stare in giudizio da sé, scritto e sottoscritto da un legale abilitato a difendere la parte davanti al giudice adito.

Davanti alle giurisdizioni inferiori ed entro determinati limiti di importanza della controversia, la difesa e la rappresentanza in giudizio può essere assunta anche da un praticante avvocato abilitato al patrocinio.

La citazione è un atto tipicamente e doppiamente recettizio, perché la stessa è indirizzata a due diversi soggetti, il convenuto e il giudice.

Viene portata a conoscenza del primo soggetto con la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, mentre al secondo viene indirizzata con deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo della causa e dei fascicoli di parte.

Il deposito in cancelleria dei fascicoli delle parti, costituisce una particolare attività processuale che si chiama costituzione in giudizio.

L’attore si costituisce in giudizio depositando la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo, che contiene l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione (art. 165 c.p.c.).

Il convenuto si può costituire in giudizio depositando a sua volta in cancelleria il suo fascicolo, che contiene la comparsa di risposta, la copia della citazione che gli è stata notificata, la procura e gli altri documenti che offre in comunicazione (art. 166 c.p.c.).

Secondo l’ articolo 163 del codice di procedura civile l’atto di citazione deve contenere:

L’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta.

Il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio.

La determinazione della cosa oggetto della domanda.

L’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.

L’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione.

Il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata rilasciata.

L’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione.

Deve anche essere indicato il valore della causa, l’indirizzo di posta elettronica certificata e dove e come si vuole ricevere le comunicazioni da parte delle cancellerie.

I termini per comparire

In modo da non allungare in modo eccessivo la durata del processo e non consentire  una vocatio in ius molto dilatoria per il convenuto tale da non garantire il suo diritto di difesa, la legge stabilisce un numero di giorni liberi minimo che l’attore deve concedere alla controparte nella fissazione della data della prima udienza per la comparizione davanti al giudice adito.

I termini minimi per comparire sono stabiliti dall’articolo 163-bis del codice di procedura civile, in modo uniforme, e sono di 90 giorni liberi dalla data di notifica dell’atto al convenuto se è residente in Italia e di 150 giorni liberi se lo stesso risieda all’estero.

I termini suindicati possono essere ridotti fino alla metà per le cause in cui vi sia urgenza di provvedere, con apposita istanza dell’attore e con decreto del Presidente del Tribunale adito.

In caso di termine a comparire che ecceda il termine minimo a comparire, il convenuto può, costituendosi prima, chiedere che l’udienza di prima comparizione sia congruamente celebrata prima con istanza al Presidente del Tribunale.

Il termine fissato dal Presidente con decreto, deve essere comunicato all’attore dal Cancelliere almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata.

La notificazione dell’atto di citazione

La notificazione dell’atto di citazione serve a informare il soggetto della domanda proposta nei suoi confronti.

È un’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte, e consiste nella consegna di una copia dell’atto al destinatario o ad altre persone indicate dalla legge secondo certe modalità prescritte.

Questa attività viene certificata dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica apposta all’originale dell’atto, che lo stesso ufficiale consegna alla parte che gli ha richiesto la notifica.

La nullità dell’atto di citazione

La nullità può essere rilevata d’ufficio se il convenuto non si è costituito.

Il giudice ordina un termine perentorio per procedere alla rinnovazione, che se avviene sana il vizio con carattere retroattivo.

Se la rinnovazione non avviene il processo si estingue.

La nullità dei vizi relativi all’esercizio dell’azione è prevista dagli ultimi tre commi dell’articolo 164 del codice di procedura civile, non è determinata la cosa oggetto della domanda, mancano i fatti o gli elementi di diritto a sostegno della domanda.

La nullità, rilevata dal giudice, viene sanata se il convenuto si costituisce integrando la domanda.

Se il convenuto non si costituisce, rinnovando la citazione entro il termine perentorio dato all’attore dal giudice.

La sanatoria in questo caso ha effetto non retroattivo.

Se la rinnovazione o l’integrazione non avvengono, il processo si estingue.

Se il giudice, nella mancata costituzione del convenuto, omette di rilevare i vizi della vocatio in ius, ci  possono essere diverse conseguenze:

La rilevabilità dei vizi non è limitata alla prima udienza per la quale il giudice lo potrà fare in ogni fase del giudizio di primo grado.

Si distingue la rinnovazione degli atti dalla rimessione in termini, per cui la rinnovazione degli atti non comporterebbe anche la possibilità per la parte di essere rimessa in termini.

Altre soluzione, preferibile, per la quale  a norma dell’articolo 294 del codice di procedura civile si ritiene che il contumace che si costituisce in ritardo potrà essere rimesso in termini se la nullità della citazione gli abbia impedito la conoscenza del processo.

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati a provare l’impedimento, provvede alla rimessione in termini delle parti.

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