L’attività d’impresa esercitata in forma collettiva

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Nel nostro sistema giuridico non v’è una definizione giuridica di impresa, esiste invece una definizione di imprenditore codificata dall’art. 2082 del codice civile, a norma del quale “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Da tale ultima definizione si desume che l’impresa è quell’attività economica organizzata, svolta in maniera professionale, tesa alla produzione o allo scambio di beni e servizi.

Si legga anche:”L’impresa individuale”

Gli elementi tipici dell’impresa.

Scomponendo e analizzando la definizione codicistica di imprenditore possiamo evidenziare quegli elementi propri ed imprescindibili per cui un’attività possa qualificarsi come impresa e senza i quali, al contrario, tale attività sarà qualcos’altro, ma non un’impresa. Tali elementi qualificanti e imprescindibili sono quindi: l’esercizio di un’attività economica, l’organizzazione di quest’ultima, la professionalità,  la produzione e lo scambio di beni e servizi. Quanto al primo elemento è evidente a tutti che se ci limitiamo a godere di un bene senza produrre nuova ricchezza  e senza conseguire un profitto da quell’attività che svolgiamo, non ci troveremo di fronte ad un’attività economica la quale è qualificata proprio dallo scopo di lucro. L’imprenditore, venendo al secondo elemento, per svolgere la sua attività si avvale di un complesso di mezzi materiali ( locali, impianti, macchinari), di collaboratori, di capitali da egli organizzati. Il lavoro precipuo dell’imprenditore è proprio quello di organizzare i fattori produttivi, principalmente il capitale e il lavoro. L’attività di impresa, inoltre, non può essere esercitata occasionalmente, ma deve essere abituale, che non vuol dire continuativa. A tale ultimo proposito un soggetto che svolga un’attività economica soltanto per alcune mesi dell’anno, ma ripetutamente, sarà sicuramente qualificato come imprenditore. Si pensi ad esempio ad un esercente uno stabilimento balneare che svolge la sua attività solo nel periodo estivo. Infine, tale attività deve essere finalizzata alla produzione di nuovi beni o allo scambio di beni già esistenti o alla fornitura di servizi.

Attività d’impresa in forma collettiva: le società.

L’attività di impresa – come sopra definita – oltre che in maniera individuale,  può essere esercitata collettivamente da più soggetti riuniti tra loro in società. Secondo l’art. 2247 c.c., infatti, “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili”. Il nostro codice civile, tuttavia, come prima visto a proposito dell’impresa, non prevede una definizione esatta di società. L’art. 2247 relativo al contratto di società, risulta essere la definizione codicistica più rappresentativa del fenomeno societario, ma non è esaustiva. Nell’ordinamento giuridico italiano, infatti, si possono riscontrare enti sociali che non sono riconducibili alla nozione di cui sopra. Ad esempio, le società senza scopo di lucro o le società unipersonali, in cui, appunto, l’ente non è costituito da “due o più persone”. Dall’art. 2247 c.c., si ricava, inoltre, che lo scopo per così dire tipico delle società è quello di lucro consistente nel destinare ai soci gli utili ricavati dall’attività economica oggetto della società stessa. V’è da precisare, in proposito, che lo scopo di lucro non è tipico di alcune società, come ad esempio quelle mutualistiche o alcune società pubbliche il cui fine è piuttosto il “pareggio di bilancio” più che lo scopo di lucro. Nella società imprenditori non sono i singoli soci, ma la società stessa intesa quale soggetto giuridico autonomo. Sono molteplici i fattori che suggeriscono di utilizzare la forma sociale per esercitare un’attività economica, ma quelle fondamentali sono essenzialmente due: la possibilità di raccogliere un capitale più consistente sommando i conferimenti di più soci e la possibilità, più o meno intensa a seconda del tipo sociale prescelto, di limitare il rischio economico d’impresa e, quindi, la responsabilità patrimoniale dei soci.

L’autonomia patrimoniale.

Ai debiti della società, infatti, fa fronte il patrimonio della società che è qualcosa di assolutamente separato dal patrimonio dei singoli soci. Tale separazione tra patrimonio della società e patrimonio dei soci viene chiamata autonomia patrimoniale. Tale autonomia, che deve sempre sussistere, può essere perfetta o imperfetta a seconda che tale autonomia sia assoluta o relativa. Nel primo caso il patrimonio sociale dell’azienda è totalmente insensibile alle vicende personali dei soci, nel secondo a tali condizioni vi può essere un’interferenza tra l’uno e gli altri.

Società di persone e di capitali.

Utilizzando il discrimine della diversa autonomia patrimoniale che possono avere le varie società possiamo distinguere le società di persone e le società di capitali. In entrambe le specie è presente un elemento personale (la pluralità dei soci) e un capitale (costituito dalla somma dei conferimenti). La distinzione fondamentale tra società di persone e società di capitali attiene, come accennato sopra al grado di autonomia patrimoniale e al riconoscimento o meno della personalità giuridica. E’ bene premettere che in materia societaria vige il principio di tipicità, nel senso che nel nostro sistema economico non è consentito costituire una società che non rientri in uno dei sei tipi di modelli legali previsti e disciplinati dal codice civile. In tutte le società è presente un elemento personale (i soci) e un capitale, costituito dalla somma dei conferimenti. Nelle società di persone, tuttavia, prevale l’elemento personale costituito dalla persona dei soci, mentre nelle società di capitali è più importante l’aspetto economico della società costituito dal capitale sociale e dal patrimonio sociale.

Il primo grande gruppo di società previste dal nostro codice civile è rappresentato dalle  Società di Persone che, in virtù del principio di tipicità, sono la società semplice (s.s.), la società in nome collettivo (s.n.c.) e la società in accomandita semplice (s.a.s.). Esse sono caratterizzate dalla così detta autonomia patrimoniale imperfetta (in base alla quale non esiste una netta separazione tra patrimonio della società e patrimonio dei singoli soci). Tale connotazione comporta, innanzitutto, che i soci, di regola, sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società assunte nei confronti dei terzi. La responsabilità patrimoniale in questione, tuttavia, è di tipo sussidiario poiché entra in gioco solo se il patrimonio sociale e insufficiente a pagare i creditori della società. Nelle società semplici, inoltre, è previsto che i creditori particolari dei singoli soci hanno diritto di ottenere dalla società la liquidazione della quota del socio debitore. Un’eccezione al normale regime patrimoniale dei soci, è prevista dalla legge per le società in accomandita semplice (s.a.s.). In tale caso i soci accomandanti di una società in accomandita semplice non rispondono dei debiti societari, e ciò avviene anche in considerazione della circostanza che la gestione della società è nelle mani del socio (o dei soci) accomandatari. In tali tipi sociali è prevalente l’elemento personale, il cosiddetto intuitu personae, invece irrilevante nelle società di capitali. Queste ultime, così come individuate dal legislatore, sono: le società di capitali (s.p.a.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.). Tutti i “tipi legali” menzionati si contraddistinguono per la c.d. “autonomia patrimoniale perfetta” (netta separazione tra patrimonio sociale e patrimonio dei singoli soci). Ciò comporta, in primo luogo, che i creditori particolari dei soci non hanno titolo per pretendere la liquidazione, da parte della società, della quota sociale del proprio debitore personale. L’elevato grado di autonomia, inoltre, è evidenziato dalla regola generare in base alla quale i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita. Anche in questo caso, però, esistono delle eccezioni. Il socio accomandatario di una società in accomandita per azioni, innanzitutto, risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni sorte nel periodo in cui svolgeva le funzioni di amministratore. Parimenti è soggetto a responsabilità personale il socio unico di una S.r.l. o di una S.p.A., ove non abbia adempiuto agli obblighi pubblicitari e/o a quelli relativi ai conferimenti in denaro connessi a tale specifica situazione. Sicuramente non svicolata dal tipo di regime e dal grado di autonomia patrimoniale è l’attribuzione o meno della personalità giuridica. L’ordinamento, infatti, riconosce la personalità giuridica alle sole società di capitali (art 2331 c.c.), mentre alle società di persone è garantita esclusivamente la “soggettività giuridica”. Ciò significa che queste ultime, anche se non possono essere considerate, “persone giuridiche” a tutti gli effetti, sono pur sempre “soggetti di diritto”, ossia autonomi centri d’imputazione d’interessi giuridicamente tutelati, in quanto si presentano come soggetti distinti dai soci, titolari di propri rapporti giuridici e di propri patrimoni. Oltre al differente regime dell’autonomia patrimoniale le società di persone e quelle di capitali differiscono sull’amministrazione della società, che nelle prime spetta agli stessi soci, mentre nelle società di capitali tale compito è affidato ad organi a ciò preposti (consiglio di Amministrazione, Direttore generale). Allo stesso modo il controllo sulla gestione sociale è affidato ai medesimi soci nelle società di persone mentre nelle società di capitali è affidato agli organi di revisione o al collegio sindacale. Ulteriore differenza va rilevata a proposito dell’eventuale modificazione del contratto sociale che nelle società di persone è possibile soltanto con il consenso unanime dei soci, mentre nelle società di capitali può essere deliberato a maggioranza. Nel corso degli ultimi decenni, la normativa nel settore del diritto societario ha subito notevoli e importanti modifiche. Quest’ultime hanno introdotto alcune particolari tipologie di società. La prima di queste che merita di essere menzionata è la società a responsabilità limitata c.d. unipersonale. Con il D.Lgs. n. 88/1993, che ha contemplato tale figura, è stata ammessa la costituzione di una società da parte di un solo soggetto, il quale manifesta la sua volontà in tal senso tramite un atto unilaterale. Altra tipologia speciale sono le così dette  società di professionisti, enti fondati da due o più persone iscritte ad uno degli albi previsti dall’ordinamento italiano, in base a uno qualunque dei tipi legali relativi alle società di persone, di capitali o perfino cooperative.

Le società “pubbliche”

Un cenno, infine, va riservato alle società a partecipazione pubblica – o società pubbliche – quelle il cui capitale è, in tutto o in parte, sottoscritto dallo Stato o da altro Ente pubblico. Il fenomeno è particolarmente rilevante per quelle società partecipate dagli enti locali, le cosiddette ex municipalizzate, utilizzate per la gestione dei Servizi Pubblici Locali. Il fenomeno della partecipazione degli enti locali territoriali a società di capitali è sorto e si è sviluppato in Italia sin dagli inizi del ‘900, a fianco delle tradizionali forme gestionali di diritto pubblico. All’esigenza di fondo di disporre di uno strumento di intervento duttile a carattere imprenditoriale, sottratto alle rigidità del sistema pubblicistico (limiti territoriali, misure di controllo della spesa pubblica, ecc.) si sono poi aggiunte altre ragioni specifiche, che hanno determinato il continuo incremento del ricorso alla formula societaria da parte degli enti locali, fra cui: l’esigenza di cooperazione con altri soggetti privati o pubblici (a fronte della inadeguatezza degli strumenti offerti dal diritto amministrativo); le maggiori possibilità di accesso al credito ed al mercato dei capitali; le crescenti esigenze economiche e sociali delle comunità locali, che hanno spinto l’intervento delle società a partecipazione pubblica locale in nuovi settori di attività (gestione dei mercati, attrezzatura di aree per lo sviluppo industriale, realizzazione e gestione di infrastrutture per il sistema dei trasporti: metropolitane, aeroporti, e così via).

 

 

 

 

 

Severino Coladonato

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