L’arbitrato, disciplina giuridica e caratteri

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L’arbitrato è disciplinato agli articoli 806 – 840 del codice di procedura civile.
È un procedimento alternativo per la risoluzione delle controversie nel quale la decisione viene rimessa dalle parti a uno o più soggetti privati che si pronunciano con lodo.

Deroga al contraddittorio giudiziale

Si tratta, più precisamente, di una deroga volontaria, in favore dell’autonomia privata, al principio secondo il quale la giurisdizione è esercitata dalla magistratura.
L’arbitrato si distingue dall’istituto dell’arbitraggio del quale all’articolo 1349 del codice civile, che non indica una modalità di risoluzione di una controversia tra le parti, ma il diverso caso nel quale, in sede di conclusione del contratto, le parti abbiano rimesso a un terzo la determinazione della prestazione dedotta.

La possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale, rimessa alla libera volontà delle parti, è esclusa in caso di questioni relative ai dritti indisponibili, come quelle di stato e separazione personale, e in caso di divieti espressamente formulati dalla legge.
Le parti possono fare decidere da arbitri le controversie in materia di diritti disponibili, salvo che non sia vietato dalla legge.
Un diritto è ritenuto disponibile quando le parti ci possono rinunciare dal lato sostanziale e processuale.
Secondo il contenuto dell’articolo 806 comma 2 del codice di procedura civile, le controversie in materia di lavoro possono essere decise da arbitri se previsto dalla legge o dai contratti o accordi collettivi di lavoro.

La clausola compromissoria

La clausola compromissoria eventualmente contenuta negli accordi collettivi ha natura facoltativa, dice che le parti possono sempre preferire la giurisdizione ordinaria sino a quando non abbiano dato inizio al procedimento arbitrale.
La volontà delle parti di rimettere la decisione ad un terzo imparziale si deve esprimere attraverso un negozio giuridico che prende il nome di convenzione di arbitrato o patto compromissorio, e può assumere la forma del compromesso o della clausola compromissoria.
Un negozio privato con rilevanza ed effetti processuali, che precludono il ricorso alla giurisdizione ordinaria, soggetto alla disciplina generale in materia di contratti.
Ai sensi dell’articolo 807 del codice di procedura civile, il compromesso, vale a dire il contratto con il quale le parti convengono di deferire la controversia tra loro insorta a uno o più arbitri, deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
Il requisito di forma ad substantiam si intende rispettato anche quando la volontà venga espressa per telegrafo, telescrivente, telefac simile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa alla trasmissione e ricezione dei documenti teletrasmessi.
Un altro requisito previsto a pena di nullità è la determinatezza dell’oggetto.
Secondo l’articolo 808 del codice di procedura, anche la clausola compromissoria deve essere pattuita in forma scritta.
La clausola in questione individua la pattuizione inserita in un contratto con il quale le parti si impegnano prima a risolvere con arbitrato le eventuali controversie che hanno in oggetto lo stesso contratto, ed è soggetta al meccanismo della doppia sottoscrizione ( artt. 1341-1342 c.c. e 33 cod. cons.).
C’è una convenzione di arbitrato in materia non contrattuale, disciplinata dall’articolo 808-bis del codice di procedura civile che prevede la devoluzione agli arbitri di controversie future che derivano da fatti illeciti.
A norma dell’articolo 809 del codice di procedura civile gli arbitri ai quali viene deferita la decisione della controversia devono essere sempre in numero dispari.
Si può trattare di un arbitro o di un collegio composto da soggetti con capacità legale di agire.
Se le parti non ne hanno indicato il numero nella convenzione di arbitrato e non si accordano, gli arbitri sono tre.
Se le parti hanno indicato un numero pari di arbitri, in assenza di pattuizione contraria, provvede alla nomina il Presidente del Tribunale, il quale provvede anche se le parti non abbiano disposto niente sulla nomina degli arbitri, come quando la nomina sia stata trasferita all’autorità giudiziaria o a un terzo che non ha adempiuto.
Se gli arbitri dovessero mancare si applica la disposizione contenuta all’articolo 811 del codice di procedura civile, e la sostituzione viene formulata in conformità alla convenzione di arbitrato.
A norma dell’articolo 810 del codice di procedura civile, se la convenzione non dispone niente, o la parte o il terzo al quale spetta nominare il sostituto non provvede, si procede con il ricorso al Presidente del Tribunale.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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