L’ammissibilità dell’atto di impugnazione dopo la Riforma Orlando

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La Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (c.d.  riforma Orlando-D’Ascola-Ferranti), contenente “Modifiche al codice penale, di procedura penale ed all’ordinamento penitenziario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 Luglio 2017, è entrata in vigore il 3 Agosto 2017, anche se non nella sua interezza, essendo stata espressamente prevista l’efficacia differita per l’entrata in vigore di parti della legge o, per altre, che per la loro entrata in vigore è necessario un intervento di legislazione delegata (si vedano rispettivamente ed a titolo esemplificativo i commi 81 e 16).

Ciò di cui ci occupiamo più da vicino adesso, però, riguarda il contenuto ed i requisiti di ammissibilità del “nuovo” atto di appello, alla luce della riforma dell’art. 581 c.p.p. Questo tema, tuttavia, non può essere nettamente separato da quello relativo ai requisiti della sentenza previsti dall’art. 546 c.p.p., anch’esso modellato dalla L. n. 103 del 2017. Infatti, in linea generale, con la riforma dello scorso anno, se da un lato si prevede la costruzione di un modello legale di motivazione in fatto della decisione di merito, che si concilia con l’onere della specificità dei motivi di impugnazione, dall’altro si interviene sui requisiti formali di ammissione dell’impugnazione, che vengono resi coerenti con tale modello[1]. Più precisamente, invece, è possibile notare come vi sia uno stretto rapporto tra la struttura della sentenza e la forma dell’atto di impugnazione: la sentenza, così, dovrà costituire la rappresentazione degli sviluppi della fase e rappresentare compiutamente le determinazioni del giudice, mentre l’atto di impugnazione dovrà correlarsi ai capi, ai punti, alle questioni processuali e probatorie contenute nella decisione, attraverso la prospettazione di richieste, argomentazioni in fatto e in diritto, contenute in motivi dotati di specificità[2]. L’intera riforma contenuta nella Legge n. 103 del 2017, anche quando detta disposizioni immediatamente precettive in materia di impugnazioni, rivela l’obiettivo di una razionalizzazione delle attività delle parti e del giudice, confidando che, anche per questa via, possa soddisfarsi l’esigenza di una migliore efficacia ed efficienza dei controlli impugnatori. In questa direzione si coglie la ratio sia della disposizione che ha modificato l’articolo 546 c.p.p., dettando un ordine logico nella motivazione in fatto delle sentenze, sia di quelle che, incidendo sull’art. 581 c.p.p. hanno elevato in capo alle parti gli oneri di specificità degli atti di impugnazione.

Sono temi, che anche se non suscitano l’interesse mediatico o frenesia nell’opinione pubblica, da non sottovalutare e che meritano, anzi, un’attenta e sviscerata analisi, perché è anche (se non soprattutto) sulle garanzie difensive ed i controlli che si misura l’efficienza e la giustizia di un modello processuale penale, che non solo deve presentarsi (o aspirare ad essere) equo, ma che deve anche esserlo sostanzialmente nella realtà di ogni giorno e nella sua applicazione pratica, garantendo una giusta decisione, aderente ai fatti che sia finalizzata alla ricerca della Verità e quanto più possibile vicina ad essa[3], ed assicurando, soprattutto all’imputato, la possibilità di far  correggere gli errori che, eventualmente, dovessero essersi verificati nel processo decisionale del giudice che non è infallibile ed è pur sempre un uomo e, come tale, soggetto inevitabilmente a commettere errori. Anche gli Ordinamenti sovranazionali vanno in questa direzione[4]. Già la motivazione è importante anche in funzione del suo sindacato: la valutazione compiuta dal giudicante deve permettere, a chi legga, di stabilire se questi abbia vagliato tutti gli elementi a disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppare le argomentazioni poste alla base della scelta di determinate conclusioni rispetto ad altre[5]. La riforma responsabilizza tutti gli attori processuali, richiamandoli a maggiore ordine e precisione, come soluzione alternativa ad altra, non praticata, di una drastica riduzione dei controlli[6].

Appare innanzitutto necessario, comunque, tenere presente quanto stabilito recentemente dal Supremo Consesso di Piazza Cavour[7] quando, dopo che con decreto del 29 luglio 2016 il Primo Presidente ha assegnato d’ufficio il ricorso (col quale si contestava la ritenuta genericità dell’atto d’appello) alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 610, comma 2, c.p.p., per la trattazione in camera di consiglio ex art. 611 c.p.p., rilevata la necessità di risolvere il persistente contrasto rilevabile nella giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema della specificità dei motivi di appello e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., la Corte  ha dunque affrontato la seguente questione di diritto:”Se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l’inammissibilità dell’impugnazione”. Qui gli Ermellini, dopo aver fornito un quadro del contrasto giurisprudenziale per cui si rendeva necessario l’intervento (vedi punti 5.1 e seguenti), decidono di aderire all’orientamento secondo cui debba esserci sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione, enunciando poi il seguente principio di diritto:”L’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata”. In altre parole, anche per l’appello è generico il motivo che si caratterizza per l’omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata. La detta sentenza della Suprema Corte distingue quindi tra genericità (intesa come difetto di specificità) intrinseca ed estrinseca dei motivi di appello. I motivi di appello, per poter superare il preliminare vaglio di ammissibilità, devono essere caratterizzati da specificità intrinseca e da specificità estrinseca: si parla di “genericità estrinseca” dei motivi di appello quando vi è mancanza di correlazione fra questi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata; il motivo difetta di specificità intrinseca, invece, quando si basa su argomentazioni  generiche, astratte o non pertinenti. Ancora, si parla di genericità intrinseca perché il motivo, riguardato in sé stesso, è carente di specificità; il motivo è dunque fornito del requisito della specificità estrinseca quando con esso si contesta, censura, critica il ragionamento del giudice di primo grado, cioè quando nell’atto di appello il difensore non si limita ad introdurre un proprio ragionamento teso a dimostrare l’assoluzione, ma prioritariamente censura le argomentazioni logico-giuridiche del primo giudice. Il motivo d’appello, per essere fornito di specificità estrinseca, deve essere basato, da un punto di vista logico-giuridico, su di un prius, rappresentato dalla censura del ragionamento del giudice a quo, e su di un posterius, che è l’introduzione di argomentazioni tendenti all’assoluzione. Per intenderci, rappresentano casi di genericità estrinseca, ad esempio la  mancanza di critica della sentenza impugnata e quindi di effettivo confronto con la sua motivazione[8] o la ripetizione nei motivi di ricorso di argomentazioni e doglianze già rivolte, con motivi di appello, alla sentenza di primo grado e confutate dalla sentenza di appello[9]; è considerabile invece generico intrinsecamente il motivo che manchi di informazioni o argomenti[10].

In tale contesto, con la riforma Orlando, il legislatore ha innanzitutto modificato la lett. e) dell’art. 546, comma 1, c.p.p.[11]; nello specifico la sentenza ora deve contenere, per effetto della modifica integrale della lett. e) del comma 1, “la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali”. Nel momento precedente alla riforma, la stessa lettera del medesimo art. 546 c.p.p. richiedeva “la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie”. Come facilmente percepibile si è inteso precisare una serie di elementi della parte motivazionale della sentenza, che ante riforma non venivano espressamente richiesti dalla legge. Resta comunque fermo che “la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto” rimane, anche post 3 agosto 2017, il fulcro dell’apparato motivazionale della sentenza e la modifica interviene richiedendo un pari rigore logico-argomentativo – ecco, tra l’altro, perché rileva la sentenza a SS.UU. detta – tra la motivazione della suddetta e i motivi di gravame. L’occorrenza di una esaustiva argomentazione è dunque – si conferma – soddisfatta anche da una succinta o sintetica esposizione dei motivi di fatto e di diritto, a prescindere dal numero della lunghezza fisica della motivazione, in quanto questa rappresenta l’esplicazione del percorso logico seguito dal giudice; questo anche per il dovuto rispetto agli approdi giurisprudenziali in tema di sinteticità della motivazione. Ciò che più contano sono il contenuto, la chiarezza e la validità argomentativa delle affermazioni, che presuppongono la logicità delle inferenze valutative. La futura sentenza penale non dovrà, però, fare riferimento alle “prove poste alla base della decisione stessa” (come era stabilito nel testo precedente dell’art. 546 c.p.p.), ma contenere “l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati”. Tale formulazione ricalca, in modo pedissequo, il testo dell’art. 192, comma 1, c.p.p., che esprime il principio del libero convincimento del giudice (con ciò fomentandosi il legittimo – a parere di chi scrive – dubbio che qualcosa sia realmente cambiato[12] se non con riferimento alle prove contrarie, dove sì si dovrà entrare in modo più netto, anche se sostenere che, quando il giudice è chiamato a confutare l’attendibilità delle prove a discarico, la motivazione debba riguardare quanto previsto dai nn. 1-4, lett. e) è del tutto ovvio ed evidente in quanto tali elementi costituiscono già oggetto di prova ex art. 187 c.p.p. e non si vede pertanto come potrebbero essere pretermessi nella motivazione della sentenza penale oppure come potrebbe l’accertamento penale essere completo e la sentenza essere giusta se non se ne tenesse adeguatamente conto). Tuttavia, in riferimento a quest’ultima affermazione di chi scrive, è anche vero che la S.C. già in precedenza aveva enunciato e aderito al principio di diritto secondo cui la regola della “concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata” rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate[13]; e quindi una precisazione legislativa forse occorreva. L’intervento di natura normativa, dunque, è palesemente rivolto comunque a rendere puntuale l’indicazione di numerosi elementi (che di solito già si espongono o esponevano).

Dicevamo poi, che si è intervenuto altresì sull’art. 581 c.p.p.[14], il quale regola i requisiti formali dell’impugnazione, prevedendo, a pena di inammissibilità, la “specificità” non soltanto per i motivi (come avveniva invece nel testo previgente) ma anche per i capi o punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione, per le prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione, nonché per le richieste, anche istruttorie. In questo modo, un atto privo di detta specificità in relazione a quei requisiti, non costituisce valida forma d’impugnazione e non può produrre gli effetti introduttivi del secondo grado di giudizio, portando così ad una dichiarazione di inammissibilità. Si è inteso, dunque, affermare (o, comunque, aprire la strada per una futura interpretazione giurisprudenziale della norma secondo il suo significato letterale, nel senso di una valutazione più pregnante ed incisiva del requisito della specificità delle impugnazioni penali) che l’atto è ammissibile non solo se non si risolve in una generica censura alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado ma anche, e soltanto, se consiste in una critica specifica e precisa, in tutte le sue articolazioni necessarie, alle statuizioni della sentenza impugnata. La norma, sulla scia anche dell’indirizzo giurisprudenziale accettato dalla Corte di cassazione rispetto agli altri sempre specificati nella sentenza n. 8825/2017, è diretta a pretendere dai Giudici dell’impugnazione un filtro preventivo di ammissibilità delle impugnazioni penali che sia ben più serrato e determinato rispetto a quello precedentemente in vigore[15], che si presentava a maglie molto più larghe e che ammetteva nel giudizio di gravame (piuttosto che in quello di cassazione) anche appelli alquanto generici, anche in virtù di una malintesa accezione del principio del favor impugnationis o muovendo anche dalla diversa struttura del giudizio di appello rispetto a quello di legittimità (che ovviamente resta ancora oggi), con particolare riferimento alla differente funzione rispettivamente svolta nell’individuazione dei poteri cognitivi e decisori del giudice dell’impugnazione. Le Corti distrettuali, facendo leva sulla necessità di enunciazione specifica che deve caratterizzare gli elementi essenziali dell’appello, potrebbero dichiarare inammissibili gli atti di appello che non rispettino tali stringenti requisiti ed indicazioni, procedendo – è bene comunque ricordare – d’ufficio con ordinanza in camera di consiglio non partecipata[16], ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., ed ordinando l’esecuzione della sentenza impugnata (ex comma 2). Ed è qui che si darà risposta alla riuscita o meno della realizzazione della stessa ratio dell’intervento riformatore di cui prima ed espressamente dichiarata nella Relazione illustrativa dello Schema di D. Lgs.: soddisfare l’esigenza – poi di chi? Di uno Stato astratto, o della vittima concreta?[17] O, ancora, dell’imputato? – di una migliore efficacia ed efficienza dei controlli impugnatori. Resta salvo ovviamente in ogni caso la possibilità di ricorrere in cassazione di detta ordinanza. Ma si badi bene che – anche per la ratio detta sottesa alla contestuale modifica legislativa dei due articoli necessariamente insieme in esame, senza che rilevi il fatto che una specificità non sia stata neanche ora prevista dall’art. 546 c.p.p. – l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti: se la sentenza dunque non argomenta sul punto o lo fa in termini generici, anche l’appello generico non sarà inammissibile; ma se la sentenza è specificamente argomentata sul punto, l’appello, per non essere inammissibile, dovrà criticare specificamente quelle argomentazioni[18].

Utile è intanto, perché – come si nota già da una prima lettura dell’articolo riformato – costituiscono il perimetro della impugnazione (il suo oggetto), ricordare che il capo corrisponde a quella parte della decisione concernente ciascun reato attribuito all’imputato[19] (poi condannato o prosciolto); il punto, invece, ha una portata più ristretta e costituisce ogni singolo tema affrontato all’interno di un capo della decisione, relativamente all’accertamento del fatto storico, all’attribuzione di esso all’imputato, alla sua qualificazione giuridica, all’eventuale inesistenza di cause di giustificazione, all’elemento soggettivo, e, nel caso di condanna, all’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti ed alla determinazione della pena. Da ciò ne deriva che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, su cui il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato.

Per quanto concerne invece la previsione di cui alla lett. b), dunque la specificità delle prove, in relazione alla inesistenza, alla omessa ed alla erronea valutazione delle stesse, si deve fare riferimento alla disciplina in sede di legittimità. Generalmente dunque, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile anche in sede di appello, deve presentarsi come oggettivamente definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile. Riguardo, poi, l’omessa assunzione, rilevano le violazioni della regola del contraddittorio sulla prova, quindi del diritto alla prova contraria. Di conseguenza, qualora durante il giudizio di primo grado sia stata tempestivamente richiesta dall’imputato una prova contraria ex artt. 190, 493 e ss. c.p.p., quest’ultima, se negata dal giudice di prime cure – perché manifestamente superflua o irrilevante –, deve essere ammessa dal giudice superiore, in ottemperanza allo specifico motivo di impugnazione indicato nell’atto di appello.

Da ultimo, la nuova formulazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. impone l’obbligo per l’impugnante di individuare in forma specifica le richieste principali e secondarie[20]. In tale contesto, se rispetto alle prime, la richiesta di assoluzione deve contenere l’esatta indicazione della formula in relazione alla quale viene prospettata l’esigenza di rivisitazione della sentenza di primo grado, è nei confronti delle richieste secondarie che la modifica si mostra rilevante; le stesse, invero, vanno formulate in adeguato ordine subordinato, con la conseguenza che non sono più consentite le eventuali richieste subordinate inserite nel corpo dei motivi.

Gli effetti delle nuove previsioni legislative sembrerebbero rilevare su un duplice piano: sul piano della declaratoria di inammissibilità, come trattato fino ad ora, e sul piano della devoluzione e cognizione del giudice. Quanto al primo piano, potremmo solo aggiungere che il nuovo modello formale della decisione, scandito in parti predefinite, consentirà a rendere più agevole il compito dell’impugnante di agganciare ogni motivo ai singoli punti della decisione, onde meglio individuare le parti della sentenza devolute al giudice di secondo grado. Quanto al secondo, non può negarsi come, una volta superato il vaglio di ammissibilità secondo il nuovo e più ampio modello di specificità, l’atto di impugnazione così impostato avrà una incidenza non indifferente sulla misura della cognizione (e sui poteri decisori) del giudice d’appello, circoscrivendone con maggiore precisione i confini, oggi verosimilmente più certi, in coerenza con il principio del tantum devolutum quantum appellatum che – non va dimenticato – non è da considerare in termini assoluti in appello: “il giudice d’appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all’onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell’imputato[21] che però, a mio avviso, dovendo questi ultimi necessariamente essere da qui in avanti maggiormente specifici, necessariamente ciò inciderà su detto principio e sulla sua “parziale assolutezza”, fermo restando il disposto di cui all’art. 597, comma 5, c.p.p. Insomma, il legislatore del 2017 ha voluto anche ribadire la necessaria correlazione tra motivi e punti, oggi rafforzata da una prescrizione prevista a pena di inammissibilità (due volte, quindi forse sovrabbondantemente, per gli artt. 581 e 591 c.p.p.). Ne deriva che, i motivi dovranno sistematicamente raccordarsi con i diversi passaggi in cui ormai sarà articolata la sentenza, e, malgrado non siano vincolanti, essi definiscono, tuttavia, il quantum devoluto al secondo giudice in porzioni, ciascuna corrispondente ai relativi segmenti decisori oggetto di censura. In altri termini, così individuati, i punti impugnati misureranno l’effetto devolutivo dell’appello[22].

Per quanto poi riguarda anche i provvedimenti in sede di misure cautelari e la validità di tutto quanto prima relativamente a questi, “si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo [292 cod. proc. pen.,], ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell’art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012)[23].

Merita di essere, infine, menzionata perché molto significativa, anche dal punto di vista pratico, l’introduzione, attraverso lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (n. 465), del nuovo art. 165 bis disp. att. c.p.p. Ancorché si tratti di un profilo di carattere organizzativo infatti, la previsione supera, invero, i meri profili burocratici–amministrativi, così da assicurare efficienza al sistema e si tende ad assicurare sinergie tra gli uffici del giudice a quo e quello dell’impugnazione, per una più agevole e sollecita incardinazione, organizzazione e definizione dei giudizi di grado superiore. Si prevede, infatti, che dopo la presentazione dell’impugnazione, (la cancelleria de) il giudice o il presidente del collegio che ha emesso la sentenza (lo stesso a cui, ai sensi dell’art. 582 c.p.p., è presentata l’impugnazione), in altro allegato, trasmetta al giudice ad quem alcune informazioni – unitamente al provvedimento impugnato, all’atto di impugnazione e agli atti del procedimento ex articolo 590 c.p.p. -: i nomi dei difensori (di fiducia o d’ufficio) con la data della nomina; le dichiarazioni di elezioni o determinazioni di domicilio, e relative date; i termini di prescrizione di ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; i termini di scadenza delle misure cautelari in corso d’esecuzione, con precisazione della data di inizio o di eventuali sospensioni o proroghe.

 

[1] V. PARDO-INGRAO (a cura di), La riforma delle impugnazioni penali (L. Orlando), in Officine del diritto. Il penalista, Giuffrè, Milano, 2017, p. 16.

[2] Cfr. SPANGHER, La riforma delle impugnazioni: le linee guida, in Dir. pen. proc., 2017, n. 10, p. 1325

[3] Cfr. O. MAZZA, Procedura penale (AA.VV.), G. Giappichelli Editore, p. 60.

[4] V. art. 2, par. 1, VII Protocollo addizionale C.E.D.U.; art. 14, par. 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

[5] Cass. Pen., SS.UU., n. 930 del 13.12.1995; Cass. Pen., Sez. V, n. 1004 del 20.11.1999; Cass. Pen., Sez. IV, n. 4842 del 2.12.2003.

[6] Vedi la Relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione, adottato secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 83, L. n. 103/2017, approvato il 15 Novembre 2017 in Commissione Giustizia ed in quella Bilancio alla Camera ed il 22 Novembre 2017 in Senato.

[7] Cass. Pen., SS.UU., sentenza n. 8825/2017.

[8] Vedi Cass. Pen., Sez. II, n. 11951 del 29.01.2014.

[9] Vedi Cass. Pen. Sez. III, n. 44882 del 18.07.2014; Cass. Pen. Sez III, n. 35492 del 25.09.2007.

[10] Vedi Cass. Pen., Sez. IV, n. 24054 del 1.04.2004.

[11] Vedi art. 1, comma 52, L. n. 103/2017.

[12] https://www.diritto.it/riforma-penale-motivazione-della-sentenza/

[13] Cass. Pen., Sez. IV, n. 36757 del 17.09.2004.

[14] Vedi art. 1, comma 55, L. n. 103/2017

[15] Fermo restando che il sindacato del giudice di appello sull’ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (sempre Cass. Pen., SS.UU., n. 8825/2017).

[16] Mancando all’art. 591 c.p.p. qualsiasi richiamo all’art. 127 c.p.p., il procedimento per declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non si svolge seguendo tali forme garantite, pur avvenendo in sede camerale.

[17] F. Reggio, Giustizia dialogica, Luci ed ombre della ristorative justice, Filosofia del diritto, Milano, 2006, p. 61.

[18] C . PARODI (a cura di), Riforma Orlando: tutte le novità, in Officine del diritto. Il penalista, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 89 e 90.

[19] Cass. Pen. SS.UU., n. 1 del 19.01.2000.

[20] Si registra quindi una restrizione rispetto a quanto precedentemente accettato in merito dalla giurisprudenza. Cfr.: Cass. pen., Sez. VI, 18 maggio 2010, n. 29235, in CED, Rv. 248205; Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 2004, n. 7742, in CED, Rv. 228978; Cass. pen., Sez. V, 6 maggio 2003, n. 23412, in CED, Rv. 224932.

[21] Cass. Pen., SS.UU., n. 33748 del 12.07.2005.

[22] C. SCACCIANOCE, La Riforma “Orlando” e la semplificazione del sistema delle impugnazioni. Dalla “specificità” dei motivi alla struttura ‘mutevole’ dell’appello.

[23] Cass. Pen., Sez. II, n. 7651/2018, ud. Del 6 Dicembre 2017.

Dott. Cavaliere Armando

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