La violenza sui minori: il minore sessualmente abusato

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PREMESSA

I maltrattamenti e le violenze all’infanzia sono sempre esistiti nella storia dell’umanità senza però che se ne avesse la consapevolezza che, in tempi recenti, si sta sviluppando. Da alcuni anni, infatti, il tema relativo all’abuso sessuale sui minori è stato oggetto di sempre maggior attenzione nel nostro paese. Sono state promosse finalmente iniziative volte alla sensibilizzazione collettiva su questo problema e sono stati svolti convegni nazionali ed internazionali per professionisti e specialisti riguardanti gli aspetti sociali, giuridici e psicologici di una questione così delicata e complessa.

Tutto ciò ha portato, come conseguenza, allo sviluppo di una “cultura dell’infanzia” ed ha orientato l’impegno dei vari professionisti necessariamente verso la protezione dei diritti del minore, rivolgendo così l’attenzione al “problema sommerso” dei maltrattamenti, delle violenze e negligenze nei loro confronti (child abuse).

Nei paesi in cui i tradizionali modelli di vita sono mutati si è modificato conseguentemente sia il ruolo dell’infanzia, sia i modi e gli strumenti per tutelarla. Grazie allo sviluppo delle scienze psicologiche e pedagogiche ormai viene riconosciuta al bambino la capacità, fin dall’età fetale, di sperimentare emozioni che hanno un valore strutturante e di formazione per la sua vita futura, riconoscendogli una maggiore dignità di persona umana con gli stessi diritti dell’adulto. Attualmente, nel mondo occidentale, si assiste ad una riduzione delle nascite: il bambino sta diventando una sorta di “razza protetta” e, a livello internazionale, ha assunto enfasi la necessità della tutela e della promozione dei suoi diritti. Ma, purtroppo, accanto allo sviluppo di questa cultura dell’infanzia si assiste con sempre maggiore frequenza all’aumento dei casi di violenza, come prodotto dei cambiamenti sociali e familiari. Secondo gli esperti del settore, infatti, tale aumento delle violenze è dovuto all’attività di sensibilizzazione compiuta e alla maggior capacità degli operatori di rilevare e segnalare i casi di abuso.

Da questa trasformazione culturale è derivata anche una diversa valutazione degli abusi che, da atti criminosi ed antisociali, sono stati interpretati come espressione di un disagio emotivo che riguarda non solo l’abusato, ma anche l’abusante e tutta la famiglia del minore, con un coinvolgimento, accanto all’ambito del diritto, di quello delle “emozioni” e della clinica psicologica e psichiatrica. La “diversa ottica” con cui viene osservato il bambino ed i soprusi che egli può subire, insieme alla diffusione della nuova cultura e dei nuovi stili di vita, hanno tolto il limite secondo cui il maltrattamento infantile era circoscritto a quello fisico e sessuale, per sottoporlo così ad un’interpretazione più ampia in cui vengono presi in considerazione anche la trascuratezza e gli abusi psicologici. Si è passati dalle prime descrizioni della “sindrome del bambino battuto” all’individuazione di forme di violenza più difficilmente riconoscibili ma a volte molto più gravi e devastanti non solo a livello fisico, ma soprattutto nello sviluppo emozionale e psichico del minore.

Di solito la violenza che viene compiuta su un bambino non è unica ma, contemporaneamente o in tempi successivi, convergono su di lui varie forme di maltrattamento. È per questo che è più esatto parlare di “abuso all’infanzia” come derivazione dal termine inglese child abuse, in quanto onnicomprensivo di tutte le forme di maltrattamenti e violenze. Con questo termine si aderisce anche alla definizione data dal Consiglio d’Europa, secondo il quale gli abusi sono tutti «gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, attentano alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura di lui».

Il progressivo emergere di questo tipo di reati ha posto alle istituzioni, e più in generale alla collettività, nuovi problemi a molteplici livelli – psicologico, sociale, normativo, giuridico e giudiziario – che, a loro volta, hanno generato ulteriori problematiche di tipo organizzativo, formativo e di coordinamento tra operatori di diversa cultura ed etica professionale (dagli operatori del diritto, magistrati ed avvocati, agli psicologi, assistenti sociali ed educatori).

Con questo studio ho cercato di delineare l’articolato percorso che porta all’accertamento di un caso di abuso sessuale e le conseguenti fasi del processo penale e “dell’intervento riparativo”, dedicando particolare attenzione alle deposizioni normative che tutelano il minore-vittima.

Nel primo capitolo sono stati evidenziati il cambiamento sociale e culturale riguardante l’infanzia, maturato negli ultimi decenni, e le varie forme di violenza sui minori, che si sono conseguentemente delineate nella letteratura psicologica. Maggiore attenzione è stata posta allo studio dell’abuso sessuale (in particolare intrafamiliare), sia dal punto di vista della difficoltà di elaborare una definizione condivisa da tutti gli operatori del settore, sia da quello della realtà statistica del fenomeno, sia sotto l’aspetto della disciplina normativa.

Nel secondo capitolo è stato individuato l’iter da seguire di fronte ad un presunto abuso sessuale a danno di un minore e le problematiche esistenti. In particolare è stata valutata la testimonianza del bambino nell’audizione protetta, sia considerando le caratteristiche del racconto infantile, sia affrontando il problema dei possibili errori diagnostici che possono commettere gli specialisti nel vagliare l’attendibilità delle sue parole.

Dallo studio dell’attività pratica svolta contro gli abusi all’infanzia è emerso, come importante problema, la mancanza di protocolli di intervento per gli operatori, su base nazionale e specifici per i vari settori (esistono infatti in Italia solo linee-guida generali per le attività da svolgere in situazioni di abuso sessuale sui minori), elaborati e validati attraverso le ricerche ed il lavoro dei vari esperti sul campo, che sarebbero utili al fine di evitare interventi inefficaci o inopportuni. Infatti ciò che è necessario evitare è l’improvvisazione nell’intervento e i conseguenti errori di diagnosi e riparazione.

Tutto questo crea una forte problematica: la scelta della giusta procedura da utilizzare per raccogliere e valutare la testimonianza del minore presunta vittima di abuso, in mancanza di analitiche linee-guida. Tale questione va considerata per poter attuare una tutela effettiva del bambino, a cui occorre risparmiare i ripetuti colloqui o interrogatori da parte dei vari professionisti, e per garantirgli nel migliore modo possibile una crescita serena. Spesso, infatti, al trauma dell’abuso si aggiunge quello dell’intervento post-factum, in cui il bambino viene interrogato più volte ed in modo angosciato da genitori o insegnanti, dall’assistente sociale, dallo psicologo, dal personale di polizia e dal magistrato.

È stato dunque presentato il documento (elaborato in Gran Bretagna) contenente le linee-guida da seguire per una corretta modalità d’intervista del minore sottoposto all’esame testimoniale nel caso di sospetto abuso sessuale e la procedura rappresentativa di esso: la Step-Wise Interview o Intervista Graduale. Sono stati anche considerati i criteri utilizzati per valutare la veridicità del resoconto testimoniale: l’analisi del contenuto (CBCA) e l’esame della validità (SVA) della deposizione del minore. Tali criteri non possono essere considerati come test dai quali deriva un risultato scientificamente esatto ma, se vengono utilizzati con un determinato livello di competenza, possono fornire informazioni molto importanti sul caso da valutare. Ho inoltre applicato personalmente la tecnica del CBCA ad un caso italiano di un minore presunta vittima di abuso sessuale.

Nel terzo capitolo sono stati individuati i percorsi di intervento terapeutico a tutela del minore sessualmente abusato e della sua famiglia, a seconda che la violenza sia stata compiuta dal genitore o da una persona diversa. Se si sospetta che l’abuso sia stato compiuto da un genitore, l’impedire il contatto con il genitore stesso e, in alcuni casi, provvedere ad allontanare il bambino dalla famiglia, affidandolo a centri di accoglienza o istituzioni, rappresenta in alcune situazioni un provvedimento salutare per il minore. Ma in vari altri casi i provvedimenti presi sono molto più estremi e radicali rispetto a quanto la situazione richiederebbe.

Questo fa dunque capire che non possono essere applicate rigide regole a tutti i casi di abuso sessuale su minori, in quanto ogni situazione ha le sue specificità che devono essere considerate per l’applicazione delle adeguate decisioni. Inoltre bisogna ricordare che spesso capita che certi comportamenti di un bambino, che in realtà sono relativamente normali, vengano interpretati da un adulto come indicatori di abuso sessuale, e questo specialmente in situazioni di conflitto tra coniugi, in cui uno dei due viene sospettato dall’altro di aver compiuto atti sconvenienti (e penalmente perseguibili) nei confronti del figlio/a. Si tratta di situazioni abbastanza comuni, in cui i figli diventano le vittime della coppia dei genitori, che spostano su di essi i conflitti presenti tra loro.

Nel quarto capitolo ho cercato di porre a confronto tre diverse realtà italiane riguardo all’abuso sessuale sui minori: Milano, considerata “un’isola felice” per l’organizzazione e specializzazione degli operatori raggiunte; Firenze, in cui si sta cercando di migliorare il coordinamento tra i servizi (soprattutto tra il Tribunale ordinario e quello per i minorenni); Potenza, capoluogo della regione Basilicata, dove fino a pochi anni fa questo tipo di violenze non erano registrate, non per l’assenza del fenomeno ma per una situazione socio-ambientale fatta di silenzi ed omissioni, che oggi sta cambiando.

Nell’ultimo capitolo ho riportato gli atti processuali più rilevanti relativi alla vicenda di una minore di 16 anni sessualmente abusata dal padre, della quale ho seguito in prima persona l’iter giudiziario nel 2000-2001 e della cui testimonianza ho fatto un commento sulla base delle tecniche di intervista consigliate dagli esperti e alla luce degli studi psicologici sulle conseguenze derivanti da un tale trauma.

1.La cultura dell’infanzia: dal “bambino battuto” al “bambino abusato”

Storicamente la società non è mai stata particolarmente sensibile al maltrattamento dei minori. Nell’antichità erano praticati correntemente i sacrifici dei bambini e neonati destinati agli dei; dall’antica Grecia alla Cina, l’uccisione di bambini deformi o non desiderati era comunemente accettata e praticata.

Nell’antica Roma l’ordinamento giuridico stabiliva il diritto di vita o di morte del pater familias sui propri figli. Tale condizione di sottomissione, propria dei minori nella famiglia patriarcale, rispecchiava due opinioni: anzitutto quella per cui i bambini erano proprietà dei genitori e si riteneva naturale che questi ultimi avessero pieno diritto di trattare i figli come pensavano fosse giusto, e conseguentemente quella secondo cui i genitori erano considerati responsabili dei figli, per cui un trattamento severo veniva giustificato dalla convinzione che potesse essere necessaria una punizione fisica per mantenere la disciplina, trasmettere le buone maniere e correggere le cattive inclinazioni (1. Laila Fantoni su www.altrodiritto.it).

Il concetto di “protezione” del bambino comparì la prima volta nell’anno 529 d.C., quando Giustiniano promulgò una legge che prevedeva l’istituzione di case per orfani e bambini abbandonati. Nel Medioevo il concetto di nucleo familiare, inteso come entità adatta ad offrire protezione ed educazione al fanciullo, era ben diverso da oggi, in quanto nell’ambito socio-culturale e tradizionale del tempo era normale l’allontanamento del bambino dalla famiglia in età assai precoce (verso i sette anni); da quell’età in poi i compiti educativi erano affidati ad istituzioni al di fuori della famiglia. Nella scuola, oltre che in famiglia, le pesanti punizioni corporali costituivano lo strumento pedagogico più utilizzato.

I fanciulli furono probabilmente la categoria che risentì più fortemente delle grandi trasformazioni della società europea dal XVII al XIX secolo. Il progressivo impoverimento delle classi popolari e il diffondersi dell’urbanesimo aumentarono enormemente il numero dei minori abbandonati, orfani o illegittimi, la maggior parte dei quali veniva raccolta da mendicanti e costretta all’accattonaggio e al furto. Spesso i bambini venivano storpiati o mutilati per suscitare maggiore compassione e quindi ottenere elemosine più generose (2. G. Martone, Storia dell’abuso all’infanzia, in F. Montecchi, Gli abusi all’infanzia, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994, pag. 23)

Nel XVIII secolo, l’attenzione nei confronti dell’infanzia divenne maggiore sia in Inghilterra – dove famosi romanzieri inglesi (Scott e Dickens) denunciarono il comportamento della società verso i minori e, grazie alle loro opere, venne sensibilizzata la coscienza pubblica – sia in Francia – dove, in seguito alla Rivoluzione francese, la Costituzione del 1793 proclamò che “il bambino non possiede che diritti”. Ma, nonostante questi sviluppi, la protezione dei minori non venne attuata per ancora un secolo.

Nel XIX secolo sorsero in Europa numerosi istituti per orfani e bambini abbandonati dove essi vivevano in una condizione di grave disagio psichico e fisico. La gravità dei maltrattamenti subiti da questi bambini istituzionalizzati può essere ricavata dai dati che emergono dai registri di questi istituti, che evidenziano un decesso per stenti, incuria e maltrattamento fisico ogni quattro ricoverati.

La denuncia di tale situazione sensibilizzò la pubblica opinione e il maltrattamento dei minori venne considerato finalmente un problema sociale.

All’inizio del Novecento pedagogia, psicologia e sociologia cominciarono a porsi il problema dell’infanzia e dei suoi bisogni. Al bambino furono riconosciuti esigenze e bisogni affettivi e psicologici, fu affermato che i diritti dei minori devono essere tutelati non solo dai genitori, ma da tutta la società. In quest’ottica, nel 1925 fu approvata a Ginevra la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, in cui è affermato che il minore deve essere posto in condizione di svilupparsi in maniera normale sia sul piano fisico che spirituale, che i bambini hanno il diritto di essere nutriti, curati, soccorsi e protetti da ogni forma di sfruttamento.

In seguito, nel 1959, è stata proclamata dall’Assemblea generale dell’ONU la Carta dei diritti del fanciullo, nella quale è stato ribadito il diritto di nascita (con cure adeguate alla madre e al bambino nel periodo pre e post-natale), il diritto all’istruzione, al gioco o alle attività ricreative, la protezione dalle discriminazioni razziali o religiose e il poter vivere in un clima di comprensione e tolleranza.

Tali obiettivi non sono stati ancora completamente raggiunti e nel gennaio 1986 il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione nella quale si ritrovano le stesse raccomandazioni del precedente documento, con una particolare attenzione al problema dell’abuso sull’infanzia e sulla necessità di protezione del minore. Il Consiglio d’Europa, nel gennaio 1990, ha espresso la necessità di misure preventive a sostegno delle famiglie in difficoltà e misure specifiche di informazione, di individuazione delle violenze, di aiuto e terapia a tutta la famiglia e di coordinamento tra i vari servizi.

Nella metà del XX secolo la professione medica ha iniziato ad essere coinvolta seriamente nel problema dell’abuso all’infanzia.

Determinante è stato il contributo di Kempe, che nel 1962 ha parlato di “sindrome del bambino battuto”, precisando gli elementi clinici e radiologici utili alla diagnosi. L’autore si è soffermato sull’importanza dell’interrogatorio ai genitori, che sembrano avere una totale amnesia dell’episodio che li ha portati ad aggredire il proprio figlio. (3. C.H. Kempe, F. Silverman, Steel, Droegemuller, H. Silver, The battered child syndrome, in Journal Am. Med. Ass., 181, 1962, pp. 17-24.)

Successivamente un altro autore, Fontana, che si è molto occupato del fenomeno, estese il concetto di maltrattamento alle condizioni di malnutrizione, di mancanza di cure familiari e al maltrattamento psicologico. Egli vide nel maltrattamento solo la punta emergente del fenomeno “abuso”, ipotizzando che un bambino vittima di violenza può anche non presentare alcun segno di trauma fisico.

Successivamente, ancora, Kempe suggerì di abbandonare la definizione di battered child e cambiarla in child abuse and neglect, concetto che esprime meglio gli aspetti del maltrattamento in tutta la loro estensione. (4. C.H. Kempe, F. Silverman, Steel, Droegemuller, H. Silver, The battered child syndrome, in Journal Am. Med. Ass., 181, 1962, pp. 17-24.)

2. Lo studio del fenomeno dell’abuso sessuale in Italia

In Italia la prima denuncia dell’esistenza, anche nel nostro Paese, del fenomeno “maltrattamento” comparve nella letterattura clinica, nel 1962, in seguito alle ricerche compiute da Rezza e De Caro. Queste prime ricerche vennero guardate con sospetto e ironia e si cercò di circoscrivere il problema dell’abuso e della violenza sui bambini al mondo anglosassone, come se la nostra società ne fosse stata immune. D’altra parte, sebbene mancassero ricerche epidemiologiche sul tema e la letteratura italiana fosse quasi inesistente, i dati clinici confermavano l’esistenza di numerosi casi di violenza. Solo a partire dagli anni Ottanta i grandi mezzi di comunicazione hanno iniziato ad occuparsi ampiamente dei maltrattamenti all’infanzia e più in generale della violenza intrafamiliare. Secondo Francesco Montecchi, neuropsichiatra infantile:

Le ragioni di questo ritardo, significativo in Italia ma diffuso in tutti i paesi mediterranei, sono certamente molteplici e vanno dal carattere tradizionalmente “chiuso”, proprio della struttura familiare, alla diffusa riluttanza e difesa sociale ad ammettere l’esistenza di un fenomeno riprovevole ed imbarazzante. Ancora più difficile risultava poi accettare che si trovassero dei bambini maltrattati non solo in seno a famiglie con cattive condizioni socio-economiche, o con problemi di etilismo o patologie psichiatriche, ma anche in famiglie le cui condizioni sociali, strutture coniugali e comportamenti esterni apparivano normali, o addirittura benestanti. (4.- 5. F. Montecchi, Gli abusi all’infanzia, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994, pp. 18-19)

Il problema è stato circoscritto in un primo momento soprattutto agli Istituti per l’Infanzia, sollecitando inchieste e rilevazioni; in seguito venne studiato in una prospettiva sociologica, sottolineando il sovraccarico di richieste e compiti che gravano sulla famiglia. Dopo i primi contributi scientifici ed alcuni fatti di cronaca, in molte parti d’Italia, si formarono varie Associazioni, volte a prevenire il fenomeno dell’abuso sessuale sui minori, che furono molto attive nell’organizzazione di convegni e nel cercare di creare i primi contatti tra i vari operatori del settore. Da tali convegni emerse poi la necessità di chiarire il significato del concetto “abuso sessuale”.

3. La violenza sui minori

3.1 La classificazione

La classificazione della violenza, considerata dagli esperti quella più completa tra le varie esistenti, è stata proposta da Francesco Montecchi, il quale ritiene che “pur nell’artificiosità degli schemi e delle classificazioni, queste ci permettono di discriminare e riconoscere il fenomeno per poterlo prevenire e curare, nonché per poter promuovere e difendere la nuova cultura dell’infanzia, e offrire una più vasta capacità di attenzione ai problemi e alle esigenze più profonde dell’anima infantile da parte delle varie categorie di professionisti che si occupano di famiglia e di bambini”. (6.F. Montecchi, Gli abusi all’infanzia, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994, pp. 18-19)

  1. Maltrattamento:

    1. fisico: è la forma più manifesta e facilmente riconoscibile;

    2. psicologico: è forse l’abuso più difficile ad essere individuato, se non quando ha già determinato gli effetti devastanti sullo sviluppo della personalità del bambino; in notevole incremento negli ultimi anni con lo stile di vita della società consumistica e materialistica e la crisi della famiglia.

  2. Patologia della fornitura di cure. Un tempo identificata nella incuria, in realtà viene individuata non solo nella carenza di cure, ma anche nella inadeguatezza delle cure fisiche e psicologiche offerte, considerandole sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Si possono distinguere le seguenti forme:

    1. incuria: cioè la carenza di cure fornite (la cosiddetta violenza per omissione);

    2. discuria: quando le cure, seppur fornite, sono distorte ed inadeguate se rapportate al momento evolutivo del bambino;

    3. ipercura: quando viene offerto, in modo patologico, un eccesso di cure. In questo gruppo è compresa la sindrome di Münchhausen per procura, il medical shopping e il chemical abuse.

  3. Abuso sessuale. Tale forma di abuso è onnicomprensiva di tutte le pratiche sessuali manifeste o mascherate a cui vengono sottoposti i minori e comprende:

    1. abuso sessuale intrafamiliare. Non riguarda solo quello comunemente considerato tra padri o conviventi e figlie femmine, ma anche quello tra madri o padri e figli maschi, nonché forme mascherate in inconsuete pratiche igieniche; è attuato da membri della famiglia nucleare (genitori, compresi quelli adottivi e affidatari, patrigni, conviventi, fratelli) o da membri della famiglia allargata (nonni, zii, cugini ecc.; amici stretti della famiglia);

    2. abuso sessuale extrafamiliare. Interessa indifferentemente maschi e femmine e riconosce spesso una condizione di trascuratezza intrafamiliare che porta il bambino ad aderire alle attenzioni affettive che trova al di fuori della famiglia; è attuato, di solito, da persone conosciute dal minore (vicini di casa, conoscenti ecc.).

A questa classificazione si può aggiungere una distinzione ancora più ampia:

  1.  
    1. abuso istituzionale, quando gli autori sono maestri, bidelli, educatori, assistenti di comunità, allenatori, medici, infermieri, religiosi, ecc., cioè tutti coloro ai quali i minori vengono affidati per ragioni di cura, custodia, educazione, gestione del tempo libero, all’interno delle diverse istituzioni e organizzazioni;

    2. abuso da parte di persone sconosciute (i cosiddetti “abusi di strada”);

    3. sfruttamento sessuale a fini di lucro da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati(quali le organizzazioni per la produzione di materiale pornografico, per lo sfruttamento della prostituzione, agenzie per il turismo sessuale);

    4. violenza da parte di gruppi organizzati(sette, gruppi di pedofili, ecc.).

Non è affatto infrequente che vengano attuate da parte di più soggetti forme plurime di abuso (ad esempio, abuso intrafamiliare e contemporaneo sfruttamento sessuale a fini di lucro; abuso da parte di adulti della famiglia e di conoscenti, ecc.).

3.2 Le radici della violenza

I cosiddetti “rischi o fattori di violenza” (soprattutto familiare) sono stati individuati utilizzando il “modello ecologico di Bronfenbrenner”,secondo quattro livelli di analisi:

  • le caratteristiche individuali;

  • il contesto sociale immediato;

  • il contesto ambientale più ampio;

  • il contesto sociale e culturale.

Riguardo alle caratteristiche individuali, il basso livello di autostima, lo scarso controllo dell’impulso, l’affettività negativa e l’eccessiva risposta allo stress sicuramente aumentano la probabilità che un individuo possa divenire perpetratore di violenza familiare. Anche la dipendenza da alcool e droghe gioca un ruolo importante sia come fattore di rischio sia come elemento predisponente alla violenza.

In relazione al contesto sociale immediato, le caratteristiche del sistema familiare hanno importanti implicazioni per l’eziologia o l’esercizio della violenza intrafamiliare: a questo proposito occorre citare la struttura e la dimensione della famiglia ed anche eventi “paranormativi”, come la perdita di un lavoro o la morte di un familiare. Alcuni autori hanno rilevato che le famiglie che abusano dei loro figli sono spesso caratterizzate da un maggior numero di eventi stressanti, anche se ciò non vuol dire che tutte le famiglie colpite da tali eventi abusino dei loro figli. Tuttavia, laddove ciò accade, pare che gli abusanti siano più aggressivi e ansiosi dei non abusanti.

In riferimento al contesto ambientale più vasto, la violenza intrafamiliare è legata anche alle caratteristiche della comunità in cui la famiglia è collocata, come la povertà, l’assenza di servizi per la famiglia, l’isolamento e la mancanza di coesione sociale. Inoltre alti livelli di disoccupazione, abitazioni inadeguate e violenza nella comunità contribuiscono ad aumentare il rischio. Considerando che certamente non tutte le famiglie povere abusano dei propri figli, varie ricerche hanno sottolineato che la principale differenza tra famiglie povere che abusano dei figli e quelle che non abusano consiste nel grado di coesione sociale e di assistenza reciproca trovata nelle loro comunità. Altre ricerche successivamente hanno dimostrato che le famiglie abusanti socializzano meno con i propri vicini di casa rispetto alle famiglie non abusanti.

Infine, la ricerca ha dimostrato che esiste uno specifico contesto sociale e culturale della violenza intrafamiliare. Si ritiene, infatti, che tale tipo di violenza sia compiuta attraverso precisi valori culturali: basti pensare all’uso della punizione fisica nella privacy familiare.

Ma se cause facilitanti la violenza dei minori (concause) possono essere le difficili condizioni di vita della famiglia (povertà, emarginazione, solitudine) e/o cause psicologiche (frustrazioni personali, immaturità, ecc…), da vari studi emerge che la “vera causa” sia il fatto che il genitore, che maltratta il figlio, abbia avuto nella propria infanzia tristi esperienze di abuso o di trascuratezza. La cosiddetta ripetitività dell’abuso o ciclo intergenerazionale della violenza sembra essere, infatti, l’aspetto più caratteristico delle storie di famiglie che compiono maltrattamenti o abusi, dove l’azione violenta o di trascuratezza viene trasmessa da una generazione all’altra. Secondo un’altra ipotesi questa “familiarità” della violenza in famiglia potrebbe ascriversi ad una causa genetica piuttosto che ambientale, nonostante l’influenza dell’ambiente sia nondimeno rilevante.

A parte queste diverse tesi, si può sicuramente affermare che l’abuso può compromettere le normali tappe dello sviluppo del bambino come la formazione del legame di attaccamento, la regolazione affettiva, lo sviluppo dell’autostima e le relazioni con i coetanei. In particolare persistono, anche nell’età adulta, disturbi relazionali rappresentati da sentimenti di paura e di ostilità nei confronti delle figure parentali e reazioni di forte diffidenza nei confronti di altri adulti e dei partners; inoltre si rilevano varie disfunzioni del comportamento sessuale, tendenza alla prostituzione, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo e tutto questo può costituire una predisposizione per compiere violenza sui propri figli, ma ciò non è detto che avvenga.

Comunque bisogna anche aggiungere che la violenza sui minori è strettamente legata al più generale fenomeno della violenza diffusa nella società (affermazione accreditata dal fatto che ci sono anche tantissime violenze al di fuori della famiglia). E questo non soltanto perché chi subisce quotidiana violenza tende ineluttabilmente a scaricare le proprie frustrazioni sui soggetti più deboli che gli sono vicini e che appaiono sotto il suo dominio, quanto principalmente perché sono identiche le cause culturali di ogni forma di violenza.

Nella società attuale si è cominciato a credere che l’educazione sia equivalente al condizionamento del comportamento umano e quindi che, con l’eccessivo utilizzo dell’attività educativa, siano venute meno la spontaneità e la libertà dei processi maturativi del bambino. Ma contro tale affermazione bisogna sostenere che “il condizionamento sociale è lo strumento che ha reso umano l’uomo” e per questo importantissimo. Il problema perciò non è di ridurre il condizionamento sociale ma di individuare quale condizionamento bisogna porre in essere e con quali scopi: bisogna mettere in atto dei condizionamenti utili al bambino, limitandoli al massimo, ma soprattutto essendo sempre tesi ad impedire che diventino deterministicamente operanti e dunque tali da soffocare le possibilità ed aspirazioni del bambino, per trasformarli al contrario in suggerimenti e spinte esistenziali positive.

Inoltre bisogna rendersi conto che, nella società moderna, l’infanzia è stata collocata all’interno della famiglia ed i bambini sono considerati un’appendice dei genitori. Il fenomeno esistente è quello dell’”adultocentrismo”, dove sono i bambini che devono adeguarsi alle abitudini degli adulti e non viceversa. Quindi, è un “bambino a rischio” quello che non riesce a trarre dall’ambiente (socio-culturale in senso ampio) tutte le risorse necessarie per un suo armonico e pieno sviluppo psico-fisico e relazionale.

Secondo le ricerche svolte dalla Dott.ssa Paola Di Blasio, Professore Ordinario di Psicologia dello Sviluppo all’Università Cattolica di Milano, che da anni si occupa di abuso e maltrattamento all’infanzia, è emerso che ogni agente causale, sia se considerato isolatamente, sia in associazione con altri, può essere responsabile solo di una parte dell’evento di violenza realizzatosi. Infatti è stato osservato che molte persone (anche minori) presentano la capacità di mantenere un discreto adattamento anche in condizioni di vita particolarmente sfavorevoli: questo perché, magari, i fattori di rischio che esistono nella loro condizione di vita, sono neutralizzati – o comunque affievoliti – dai cosiddetti “fattori protettivi” (ad esempio la relazione soddisfacente con almeno un componente della famiglia).

4. Maltrattamento

Il maltrattamento presenta un quadro clinico fortemente variabile ed è un termine molto ampio sia perché comprende al proprio interno le conseguenze di due tipi di eventi, “attivi” (come la violenze fisica, psichica o l’abuso sessuale) e/o “passivi” (come la mancanza di cure adeguate), sia perché tali situazioni possono, di volta in volta, o presentarsi come isolate, o associarsi in diverso modo tra loro, determinando manifestazioni polimorfe e variabili nel tempo.

D’altra parte qualsiasi tipo di maltrattamento produce una complessità di conseguenze, che vanno direttamente a minare la salute fisica e la sicurezza del bambino, ma anche il suo equilibrio emotivo e il suo sviluppo psico-relazionale, la stima di sé e il presente e futuro ruolo sociale. In questi termini il maltrattamento va considerato come una “patologia sindromica”, nella cui storia naturale sono comprese evoluzioni gravi a lungo termine, che intaccano la successiva possibilità dell’adulto maltrattato nell’infanzia di stringere legami affettivi stabili e di svolgere un competente ruolo genitoriale.

Per tali ragioni la diagnosi di maltrattamento e/o abuso è quasi sempre complessa e difficile, richiede quasi costantemente la stretta collaborazione di diverse figure professionali e presuppone che i professionisti abbiano la sensibilità e l’attitudine a prevederla tra le possibili diagnosi e la preparazione tecnica per accertarla. D’altra parte individuare le situazioni di abuso o maltrattamento è di importanza essenziale sia per la sopravvivenza fisica del bambino, sia per il suo successivo sviluppo, poiché la condizione di maltrattamento persiste fino a quando non viene realizzato un intervento terapeutico esterno: è dunque impossibile che un bambino maltrattato esca da solo da questo stato.

Nella categoria del maltrattamento è possibile distinguere:

  1. maltrattamento fisico;

  2. maltrattamento psichico.

4.1 Maltrattamento fisico

Per maltrattamento fisico s’intende l’infliggere intenzionalmente dolore al bambino allo scopo di penalizzare i comportamenti indesiderati o disapprovati e di impedirne il ripetersi.

Chi e’ il bambino maltrattato

Tutti gli studi e le indagini fatte al fine di individuare dei tratti specifici che caratterizzino il bambino picchiato, oltre ad avere un interesse puramente conoscitivo, mirano ad offrire il maggior numero possibile di elementi che permettano una facile individuazione del minore che ha subito delle violenze.

Per quanto riguarda l’età in cui il bambino è soggetto con maggiore frequenza a sevizie, già Kempe aveva affermato che gli episodi di violenza si scatenano più facilmente nel caso di bambini molto piccoli della fascia da 0 a 3 anni, dato questo confermato anche in ricerche successive. Nel tentativo di spiegare il perché di tale concentrazione cronologica si è ipotizzato che la nascita e le prime fasi di sviluppo di un bambino rappresentino una crisi che può disorganizzare difese e sistemi adattativi consolidati e dar luogo a vere e proprie “esplosioni aggressive”che travolgono il funzionamento familiare. Inoltre quella è un’età in cui il bambino vive un periodo in cui sono più complessi i problemi di adattamento e per cui esso ha poche capacità personali di sottrarsi alle percosse o comunque di denunciare il suo abusante. . (7.C.H. Kempe, F. Silverman, Steel, Droegemuller, H. Silver, The battered child syndrome, in Journal Am. Med. Ass., 181, 1962, pp. 17-24.)

Nelle distribuzioni statistiche vi è una assoluta parità nel maltrattamento tra i due sessi. Al più si può affermare che più frequentemente viene maltrattato il bambino del sesso opposto a quello desiderato dai genitori poiché la sua nascita delude le loro aspettative.

Non vi sono delle caratteristiche specifiche del bambino maltrattato, ma piuttosto vi sono dei fattori che più di altri possono far sì che il minore divenga vittima dell’episodio violento. Infatti, non tutti i bambini sono uguali: già al momento della nascita presentano caratteristiche proprie che vengono definite “personalità di base” o “differenze costituzionali”. Naturalmente un bambino irrequieto, che piange, che ha difficoltà di alimentazione sarà più esposto al rischio di essere maltrattato rispetto ad un bambino che non crea problemi ai genitori.

Sono stati indicati quali fattori che scatenano l’episodio violento una gravidanza ed un parto difficili, una nascita prematura, la presenza di malformazioni congenite, danni cerebrali provocati al momento del parto, handicap.

D’altra parte in conseguenza dello stesso maltrattamento a cui è sottoposto, il bambino può acquisire schemi comportamentali che a loro volta sollecitano risposte aggressive da parte delle persone a lui vicine: cioè il maltrattamento può modellare degli schemi di comportamento nel bambino che aumentano la probabilità che egli sia vittima di ulteriori maltrattamenti.

I genitori che maltrattano

Chi aggredisce il bambino è nella maggioranza dei casi un familiare (raramente entrambi) e più spesso la responsabile è la madre, forse perché, di solito, è colei che passa più tempo con i figli.

Si tratta generalmente di coppie giovani, frustrate o comunque in grave disaccordo, inconsapevoli del loro ruolo di genitori e pertanto incapaci di acquisire un modo accettabile di svolgerlo. È spesso evidente un’ingiustificata eccessiva severità.

Non di rado sono rilevabili precedenti penali.

La possibilità che i responsabili di violenza sul minore appartengano ad una classe sociale bassa, per quanto trovi un effettivo riscontro dai dati emergenti, non deve far trascurare l’ipotesi verosimile che nei ceti sociali più elevati è maggiore la capacità di occultamento.

Infine, come accennato, accade spesso che il maltrattante sia stato a sua volta maltrattato nell’infanzia (cosiddetto ciclo della violenza) e questo rende più probabile (ma non automatico) il ricorso nell’età adulta a comportamenti violenti verso i propri figli.

Corretta è, dunque, la definizione di “genitori maltrattanti” data dalla Dott.ssa Ciampi, neuro-psichiatra infantile dell’ospedale Mayer di Firenze, che trova la causa del loro comportamento nell’insicurezza e nell’immaturità della loro persona:

“I genitori maltrattanti non sono spesso dei genitori che vogliono essere crudeli con i propri figli: anzi per lo più vogliono essere “i migliori genitori mai conosciuti”. Ma la loro immaturità, l’incapacità di instaurare un rapporto autentico, le eccessive aspirazioni spesso coniugate con un’incapacità di conoscere le reali possibilità dei propri figli, la debolezza nel controllare i propri impulsi e la precarietà emotiva, la rigidezza caratteriale costituiscono nell’insieme una miscela esplosiva che fa scattare l’aggressività.

È per questo che il genitore violento non presenta stigmate fisiche né sociali particolari e non si differenzia sostanzialmente dal normale uomo che ognuno di noi è”.

Problemi connessi al riconoscimento delle situazioni di maltrattamento

È frequentemente riscontrato che sia il medico a trovarsi di fronte al bambino maltrattato, in un servizio di Pronto Soccorso, se le lesioni sono di entità tale da richiedere il ricovero in ospedale, oppure il medico o il pediatra di famiglia se le lesioni sono di minore entità. È quindi importante per il medico e comunque, in senso più generale, per tutti coloro che nella routine quotidiana di lavoro hanno contatti con i bambini e con le loro famiglie, avere un’approfondita conoscenza degli “indici” del maltrattamento, che dovrebbero indurre il sospetto di un episodio di violenza.

Una volta che il bambino è arrivato all’attenzione del medico del Pronto Soccorso, se necessario, sarà bene che questi, oltre a prestare le immediate cure, consigli anche il ricovero del piccolo per due motivi ben precisi: prima di tutto perché si avrà così la possibilità di praticare tutti gli esami atti ad appurare la presenza di eventuali danni fisici e psichici subiti precedentemente, e secondariamente perché la separazione del bambino dalla famiglia consentirà ad entrambi di alleviare la grave situazione di stress emotivo, questo soprattutto per quelle madri che non hanno nessuno a cui affidare il bambino.

I medici, invece, come la maggior parte degli altri membri della società, sono riluttanti nell’associare il termine “maltrattamento” al fatto che questo sia opera dei genitori.

Le spiegazioni di questi atteggiamenti possono essere numerose. Prima di tutto ci può essere da parte del medico la paura che venga iniziata nei suoi confronti un’azione legale da parte delle persone da lui denunciate e di essere pertanto coinvolto in prima persona, anche se questa eventualità è del tutto infondata perché per quei medici che «in buona fede» denunciano un caso sospetto, è prevista l’immunità.

Vi è, inoltre, da parte del medico, la paura di mettere a repentaglio il suo rapporto professionale con i genitori del bambino, Questo è un evento che può verificarsi molto facilmente: il medico deve aspettarsi l’ostilità dei genitori. A ciò si può comunque ovviare facendo sì che egli lavori coadiuvato da altre persone, sia perché l’ansia creata da una tale situazione possa essere condivisa, sia perché in tal modo il genitore si renda conto che il medico non agisce ad un livello personale, magari per disprezzo nei suoi confronti, ma che la sua reazione è frutto della decisione di persone che unitamente collaborano al benessere della famiglia.

Infine il medico può pensare che sia inutile denunciare l’episodio perché i provvedimenti che verranno presi o non sortiranno effetti utili o addirittura saranno nocivi. Anche questo modo di pensare può essere giustificato, poiché molto spesso non si è abbastanza pronti ad affrontare e soprattutto a risolvere positivamente un problema come quello del maltrattamento. Ma anche in questo caso spetta agli organi competenti infondere fiducia nel medico, dargli la sicurezza e soprattutto la consapevolezza che qualsiasi cosa si possa fare per il bambino e per la sua famiglia va fatta e che per operare in questo senso ci vuole la collaborazione di tutti, la reciproca stima ed il reciproco aiuto, ognuno con le proprie tendenze.

Ci sono inoltre ragioni più profondamente psicologiche alla base di tale riluttanza. Kempe ha messo in evidenza come il medico che si trovi di fronte ad un caso di maltrattamento debba avere contatti contemporaneamente almeno con quattro persone: il bambino, la madre, il padre e se stesso, ossia i propri sentimenti nei confronti di un episodio che suscita sempre emozioni discordanti. Dunque, oltre ai problemi di ordine etico, il medico può avere problemi nel denunciare il caso perché tale denuncia comporta anche l’accettazione da parte sua di un dato che tutti vorrebbero negare, e cioè che un genitore possa odiare il proprio figlio tanto da avere nei suoi confronti impulsi violenti. È per questo motivo che, per giungere ad una precoce diagnosi di maltrattamento, il medico deve vincere questo sentimento di negazione .

Le lesioni, che sono conseguenza di un maltrattamento fisico, devono essere distinte da quelle derivanti da un incidente. Di regola, infatti, è proprio un “meccanismo accidentale” quello che viene riferito, dai genitori o dagli adulti che hanno in carico il bambino nel corso delle visite mediche come causa delle lesioni.

Ci sono, comunque, degli “elementi generali” che sono sempre presenti nel corso di maltrattamento fisico: ad esempio, suggestivi sono il ritardo nel cercare l’aiuto del medico, il racconto vago, povero di dettagli e variabile da persona a persona di quanto sarebbe accaduto, la descrizione della dinamica dell’incidente all’origine delle lesione non compatibile con la loro tipologia, sede, estensione e gravità. Anche l’atteggiamento del genitore, che presenti un comportamento ed un coinvolgimento emotivo non adeguati alle circostanze ed alle condizioni del bambino, che si dimostri oppositivo ed ostile, oppure l’atteggiamento del bambino triste, impaurito o viceversa iperattivo, incontenibile, possono suscitare ragionevoli perplessità. Infine la storia di numerosi incidenti o ricoveri precedenti, di maltrattamenti già diagnosticati per altri fratelli o di violenza intrafamiliare nota costituisce elemento di grave rischio. Occorre, però, ricordare che nessuno di questi fattori può condurre con certezza alla diagnosi di maltrattamento, anche se la loro presenza, specie se associata ad altri elementi, impone al medico di valutare questa diagnosi differenziale

È in ogni caso necessario che il medico, che si trova a curare il bambino, compia un’anamnesi accurata della dinamica dell’incidente e un’osservazione attenta del comportamento spontaneo del bambino e dell’adulto che lo accompagna, anche se si tratta di una lesione presunta accidentale. Il successivo esame e i conseguenti accertamenti strumentali devono essere altresì particolarmente accurati e mirati ad evidenziare alcune specifiche caratteristiche delle lesioni cutanee, scheletriche e viscerali, delle ustioni o delle eventuali intossicazioni o asfissie.

Dunque è importante non limitare il problema diagnostico al solo bambino: per svelare la dinamica dell’episodio e dargli un significato all’interno del contesto familiare è necessario raccogliere informazioni sull’intero nucleo familiare, ricostruendo le varie fasi del ciclo vitale del gruppo familiare ed i motivi più contingenti che hanno scatenato la crisi.

Le conseguenze del maltrattamento

Gli studi che hanno cercato di individuare le conseguenze neurologiche degli abusi hanno concordemente rilevato che le sevizie sui bambini portano ad un’alta incidenza di deficit di vario tipo e questo non solo quando si provochino lesioni alla testa, ma anche quando il bambino piccolo sia stato violentemente scosso pur senza provocare lividi o fratture craniche.

Assai più preoccupanti sono invece le conseguenze psicologiche di tipo depressivo che insorgono. Il maggior danno, perché rende assai difficile il recupero, è costituito dalla passività, dalla abulia, dalla chiusura su se stessi, dalla definitiva chiusura di ogni speranza e di ogni stimolo a crescere e a strutturarsi. I ragazzi che hanno subito violenza sono bambini prima, ragazzi poi, adolescenti infine, spenti isolati, regrediti, disinteressati alla vita propria e a quella sociale, ai quali è stata tolta ogni forza vitale .

4.2 Maltrattamento psicologico

Un comportamento diventa lesivo sul piano psicologico in quanto trasmette uno specifico messaggio negativo o in quanto interferisce con aspetti dello sviluppo psichico.

I numerosi tentativi di definire le varie forme di maltrattamento psicologico si sono concentrati sulla combinazione di tre dimensioni fondamentali: le azioni, le intenzioni e gli esiti. In generale un comportamento è giudicato dannoso sulla base della probabilità che abbia effetti deleteri su chi lo subisce.

Dato che i segni del danno psicologico o emozionale sono più difficili da individuare rispetto a quelli della violenza fisica, spesso manifestandosi solo tardivamente ed essendo legati alla causa presunta in modo indiretto, la ricerca in questo campo dovrebbe essere orientata ad identificare le probabilità che il danno risulti effettivamente da una specifica azione e quindi a determinare l’indice di pericolosità potenziale di questa.

In realtà un’attenta valutazione della natura della sofferenza psichica deve tener conto che le ripercussioni sull’individuo di qualsiasi evento nascono dalla interazione tra varie dimensioni quali l’intensità, la frequenza, la durata, il contesto, il significato soggettivo assunto dall’evento stesso. All’interno di ciascuna dimensione è difficile tracciare una linea di demarcazione tra ciò che è tollerabile da parte del soggetto, della comunità, della cultura e ciò che non può essere accettato.

Il termine “maltrattamento psicologico” viene usato, in una accezione più generale, per indicare tutti gli aspetti affettivi e cognitivi del maltrattamento infantile derivanti da atti o da omissioni.

La Dott.ssa Ciampi , neuropsichiatra infantile dell’ospedale Mayer ha, infatti, definito tale forma di maltrattamento come un “tradimento” dei genitori nei confronti dei loro figli in quanto, invece di proteggerli e prendersi cura di loro, ne abusano, anche se a livello psicologico:

“I genitori maltrattanti tipicamente incolpano il bambino dei suoi stessi disturbi, attribuendogli responsabilità inadeguate e non curandosi dell’esistenza dei suoi problemi che piuttosto negano, rifiutando qualsiasi offerta di aiuto”.

La Dott.ssa Ilaria Lombardi, coordinatrice degli educatori della casa di accoglienza per gestanti e madri dello Spedale degli Innocenti, ha infatti definito il maltrattamento psicologico come “la costante incapacità di riconoscere i bisogni del bambino”. Da ciò derivano non solo insufficienti risposte alle richieste, anche tacite, di aiuto che il bambino lancia, ma anche a quelle violenze dovute alla non-conoscenza della realtà del minore, che porta ad imposizioni di modelli di vita o a sottovalutazione delle sue difficoltà che si risolvono in abusi da lui vissuti con sensi di profonda ansia e di grave angoscia. Gli indicatori di tale maltrattamento più che fisici (talvolta ritardi dello sviluppo e disturbi psicosomatici) sono comportamentali: il bambino presenta abitudini anomale per la sua età (come succhiare il dito o mordere), difficoltà di socializzazione e disturbi del linguaggio.

6.1 La definizione del termine “abuso sessuale sui minori”

La rilevazione e l’accertamento di un fatto di abuso sessuale è un’operazione estremamente complessa, soprattutto perché sussiste tra gli specialisti molta incertezza su cosa debba intendersi per “abuso sessuale”. In realtà non è affatto semplice delimitare i confini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, in una materia così fortemente condizionata da inclinazioni soggettive, dove la linea di demarcazione è molto sfumata.

La difficoltà di definire i comportamenti umani è ancor più forte quando la classificazione riguarda i comportamenti sessuali illeciti, cioè quelli integranti fattispecie di reato.

Nelle ricerche sull’abuso sessuale (sulla sua estensione e le sue caratteristiche) qualunque operatore adotta una definizione diversa e utile per la sua attività, per cui esse sono difficilmente comparabili e i risultati cui pervengono possono variare anche di molto da lavoro a lavoro, benchè tutte abbiano apparentemente lo stesso oggetto di indagine . E questa diversità nelle definizioni è ancora più evidente nel caso dell’incesto, dove la pluralità di definizioni si coniuga con il carattere intrafamiliare dell’abuso sessuale.

Un primo effetto pratico immediato di tutta questa confusione è la difficoltà a promuovere le opportune politiche sociali e a mobilitare le risorse necessarie. Sul piano operativo la clinica e il diritto risentono in maniera ancor più consistente della mancanza di una definizione condivisa dalle varie discipline.

Nasce così tra gli operatori in questa materia la “polarizzazione”:

  • tra quanti ritengono giustificabile l’intervento esterno solo nei casi più estremi e sono favorevoli ad una definizione di abuso sessuale assai circoscritta;

  • e quanti collocano al primo posto la protezione del minore e sostengono che l’adozione di una definizione, la più ampia possibile, può concorrere a prevenire un’escalation da forme di abuso meno gravi ad altre più gravi.

La definizione nella ricerca

Da un attento esame comparativo, compiuto da alcuni autori (Peters, Wyatt e Finkelhor ),delle principali ricerche sull’incidenza dell’abuso sessuale sui minori, è emerso che le definizioni del termine “abuso sessuale sui minori” divergono nelle diverse attività lavorative in quattro punti fondamentali: (8. G. Martone, Storia dell’abuso all’infanzia, in F. Montecchi, Gli abusi all’infanzia, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994, pag. 28.)

  1. l’inclusione o meno dell’esibizionismo e delle proposte oscene nella definizione di abuso sessuale,

  2. il limite di età della vittima,

  3. l’inclusione o meno delle aggressioni commesse da coetanei,

  4. la differenza di età tra vittima e aggressore.

  1. Molti ricercatori usano una definizione assai ampia di abuso sessuale che comprende, oltre agli abusi sessuali con contatto fisico (contact abuse), anche atti che non contemplano un contatto fisico tra vittima e aggressore (non contact abuse), come ad esempio l’invito a partecipare ad attività sessuali: includono, dunque, nella definizione di “abuso sessuale” anche gli atti di esibizionismo e le proposte oscene.

Essi sostengono la loro scelta in base a due ragioni:

  1.  
    • l’esibizionismo è considerato un atto criminale il cui scopo è spaventare e colpire moralmente la vittima;

    • le proposte oscene, quando provengono da un adulto con cui il minore ha una relazione affettiva significativa e di dipendenza, hanno un considerevole impatto psicologico sul minore.

Altri autori, invece, esitano ad accomunare l’esibizionismo e le proposte oscene all’abuso sessuale caratterizzato da contatto fisico, dal momento che quest’ultimo implica un ben più alto grado di gravità con seri effetti psicologici. Alcune ricerche sostengono infatti che sia improbabile che il solo abuso sessuale senza contatto fisico possa determinare disturbi psicologici a lungo termine.

  1. Anche riguardo al limite di età delle vittime le definizioni variano da ricerca a ricerca, spaziando dall’età prepuberale ai sedici anni fino al limite dei diciotto anni (che coincide con la minore età giuridica).

  2. Un altro argomento di divergenza riguarda il problema se debbano essere inclusi nella definizione anche episodi che abbiano quali autori del reato dei coetanei della vittima. L’orientamento più recente è di includere anche queste esperienze ogni volta che esse implichino coercizione e non siano ricercate, bensì subite dalla vittima.

Anche la legislazione italiana accoglie tale orientamento, prevedendo “la reclusione per chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”, includendovi dunque anche i coetanei della vittima (art. 609-bis c.p.).

  1. L’ultima divergenza è costituita dalla differenza minima di età tra vittima ed aggressore, necessaria perché si possa ricorrere alla definizione di abuso sessuale indipendentemente dall’esistenza di un apparente consenso da parte della vittima.

In genere, tutti sono d’accordo nel ritenere sempre abuso sessuale ogni relazione tra un adulto ed un bambino. Quando però gli episodi sessuali interessano vittime adolescenti, i confini necessari a definire l’abuso sessuale si fanno più confusi. È infatti impossibile e sempre arbitrario definire in modo astratto il momento in cui l’adolescente raggiunge la capacità di acconsentire liberamente e pienamente a una relazione sessuale.

La definizione clinica di abuso sessuale

Il problema della grande varietà di definizioni di abuso sessuale merita un’attenzione particolare quando interessa l’ambito clinico.

Vari professionisti (medici, magistrati, avvocati, psicologi, operatori sociali insegnanti) affrontano l’intervento nei casi di incesto ognuno partendo dalla propria specifica identità professionale. Dalla propria esperienza ciascuno trae una propria visione su ciò che debba essere ritenuto abuso sessuale o incesto. Spesso queste visioni possono essere assai discordanti e produrre fraintendimenti e divergenze sostanziali su aspetti di primaria importanza, come la protezione dei minori o l’apertura di procedimenti penali a carico degli adulti. Sul terreno dell’intervento operativo si pone quindi ancora più forte l’esigenza di una definizione che possa essere largamente condivisa da diverse figure professionali.

D’altra parte, però, una definizione troppo ampia o generale rischia di lasciare un margine eccessivo alla discrezionalità, favorendo il riemergere di punti di vista parziali. Diversi autori, infatti, raccomandano di diffidare di definizioni troppo ampie e invitano ad affiancare sempre ad espressioni generali, quali “abuso sessuale sui minori”, descrizioni dettagliate ed esplicitamente connesse al contesto di riferimento in cui vengono usate (per esempio “bambini molestati dai genitori”), invece di “bambini vittime di abusi sessuali”.

La pedofilia e l’abuso sessuale sono tradizionalmente trattati come aberrazioni sessuali, laddove l’esperienza clinica ha ampiamente messo in evidenza che chi aggredisce sessualmente i bambini cerca, attraverso comportamenti sessuali, di soddisfare bisogni che hanno più a che fare con la ricerca di sensazioni di potere, di controllo e di dominio su soggetti più deboli che con il piacere sessuale. La possibilità di coinvolgere un minore in una relazione sessuale è determinata, infatti, dalla posizione di superiorità e dal potere che ha l’adulto nei confronti del bambino, che si trova invece in una posizione di dipendenza e di soggezione. È attraverso questa sua autorità che l’aggressore, implicitamente o esplicitamente, costringe il minore a sottomettersi alla relazione sessuale.

Una definizione operativamente efficace è quella proposta da Goodwin, che utilizza indifferentemente le espressioni “incesto” e “abuso sessuale intrafamiliare” per indicare “ogni azione sessuale commessa su un bambino da parte di un adulto avente ruolo di genitore”. Sotto un profilo teorico, criminologico e giuridico, far coincidere l’incesto con l’abuso sessuale intrafamiliare può apparire arbitrario. Ogni distinzione si rivela però secondaria quando ci si muove nella prospettiva dettata da esigenze di intervento operativo (giuridico, sociale o psicologico) nell’interesse di minorenni. Infatti, indipendentemente dal grado, dalla durata e dalla stabilità del coinvolgimento del minore nella relazione incestuosa si attivano le medesime esigenze di protezione, di indagine e trattamento da parte delle istituzioni. Ai fini della scelta di intervenire la distinzione appare cioè irrilevante. È solo in un secondo momento che essa torna ad acquisire tutta la sua importanza, quando si tratta di ricostruire la dinamica dell’incesto per definire i trattamenti idonei o per accertare il grado di responsabilità (psicologica e penale) del genitore e di altri familiari.

Il concetto clinico di abuso sessuale elaborato dalla letteratura sociologica e psicologica risulta dunque più esteso rispetto alla condotta che integra la fattispecie di reato sul piano giudiziario. Anche nella Legge n. 66 del 1996 la definizione del reato implica la costrizione del soggetto-vittima a “compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità”, anche se molti correttivi rendono presunta tale componente violenta in situazioni in cui essa non è esercitata in modo esplicito (con riguardo all’età della vittima e al tipo d’autore).

Tuttavia rimane escluso da tale definizione, ad esempio, il verificarsi di relazioni sessualizzate tra soggetti minorenni con differenza di età pari o inferiore a tre anni se tali soggetti hanno più di tredici anni, indipendentemente dalla relazione che li lega; non possono inoltre essere considerate reato – in quanto non comportano veri e propri “atti”- altre situazioni in cui il minore è esposto ad un clima psicologico decisamente negativo e fuorviante per il corretto sviluppo di una sua propria identità sessuale e della sua personalità, o sia coinvolto come spettatore più o meno complice di giochi erotici tra persone cui sia fortemente legato. Secondo molti autori tali situazioni non differiscono invece, almeno sul piano qualitativo, dalle esperienze codificate come violenza sessuale, in quanto le conseguenze dannose che possono produrre potrebbero essere le medesime.

Si può dunque affermare che c’è un’importante differenza tra la definizione clinica e quella giuridica di abuso sessuale. Nella prima, il bene giuridico protetto è l’integrità del minore come persona, il quale può essere danneggiato da qualunque atto sessuale che subisce, chiunque sia il soggetto agente. La legge n. 66/96, invece, fornisce una tutela dello sviluppo della sessualità del minore e prevede, a seconda della sua età o della relazione con il soggetto agente, l’intangibilità sessuale oppure la sua capacità di autodeterminazione in ambito sessuale (purchè egli abbia compiuto almeno tredici anni e la differenza di età con il coetaneo non sia superiore a tre anni). Quindi, mentre nella definizione clinica l’intervento operativo di protezione e trattamento dovrà essere attivato indipendentemente dal grado, dalla durata o dalla modalità dell’atto sessuale compiuto o dall’età del minore, perché la sua integrità come persona sarà stata comunque compromessa, nella definizione giuridica questi elementi qualificanti il fatto sono importanti per poter valutare il grado di responsabilità del soggetto agente.

La definizione giuridica

“Le definizioni normative dei comportamenti di abuso sessuale sui minori – afferma Ferrando Mantovani – devono rispondere ad una duplice esigenza: da un lato quella di conciliare la libertà sessuale di un individuo con i diritti degli altri individui e con i valori ammessi dalla collettività; dall’altro quella di inserire i comportamenti in questione nell’uno o nell’altro titolo di legge, anche in rapporto alla predominanza delle istanze sessuali o di quelle violente nella realizzazione delle pulsioni sessuali del reo”. È quindi importante chiedersi che cosa può essere correttamente definito come comportamento abusante nei confronti di un minore. Anche se istintivamente può sembrare che non vi debbano essere dubbi in proposito, non è certo un caso che gli esperti ancora dibattano sull’estensione di tale definizione, sia in merito agli atti commessi, che al tipo di relazione intercorrente. (9. F. Mantovani in I Delitti contro la Persona, Cedam 1998)

Da un punto di vista puramente psicologico si potrebbe affermare che qualsiasi attivazione di desiderio sessuale in un adulto nei confronti di un bambino rappresenta una patologia che può dar luogo ad un abuso. Tuttavia è pure evidente che quando tale desiderio non si concretizza in azioni o si manifesta in forme tali da non essere direttamente percepibile dalla vittima (pensiamo ad esempio ad atti di voyeurismo), non sembra appropriato parlare di abuso.

Secondo la definizione proposta dal Consiglio d’Europa nel 1978, per abuso sessuale di un minore deve intendersi «ogni atto o carenza che turbi gravemente i bambini o le bambine, che attenta alla loro integrità corporea, al loro sviluppo psico-fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di un terzo, ed ogni atto sessuale imposto al bambino non rispettando il suo libero consenso». Questa definizione solleva il grande problema dell’accertamento e della valutazione del grado di maturità e di capacità critica del minore che sia tale da consentirgli di esprimere realmente il suo libero consenso. Vi è l’esigenza di fissare un’età minima al di sotto dalla quale si può affermare in modo assoluto l’incapacità da parte del soggetto di esercitare tale consenso.

Il nostro codice penale fornisce una definizione di “violenza sessuale” (art. 609-bis) riferendosi a “taluno che è costretto a compiere o subire atti sessuali, con violenza o minaccia ovvero mediante abuso di autorità”, facendo alcune distinzioni riguardo all’età della vittima per l’inasprimento della pena (un numero maggiore di anni di reclusione). La condizione di minore età costituisce, in tali ipotesi di reato, sia presupposto di violenza indipendentemente dal consenso espresso dalla vittima, sia circostanza aggravante rispetto alla punibilità, sia presupposto d’inferiorità psichica e fisica tipica dei minori, cioè essi si trovano sempre in un rapporto subalterno con l’autore del reato (adulto) e dunque nell’impossibilità di esprimere un consenso consapevole.

La scelta compiuta dalla legge italiana n. 66/1996 (“Norme contro la violenza sessuale”) è stata quella di introdurre, al posto della precedente normativa (che prevedeva sia l’ipotesi di violenza carnale, sia l’ipotesi di atti di libidine con differenti criteri di valutazione rispetto alle pene), la definizione di un’unica fattispecie di reato (atti sessuali), includendo così, in tale espressione, anche quei casi in cui non vi è stato un contatto fisico tra vittima e aggressore (non contact abuse), come ad esempio nel reato di corruzione di minorenne.

L’elemento costitutivo del reato è la coercizione compiuta sulla vittima, mediante violenza, minaccia o abuso d’autorità, da parte del soggetto agente (che può essere anche un coetaneo del minore aggredito). Il nostro codice penale, infatti, ha stabilito che la differenza di età tra soggetti adolescenti, affinchè si possa escludere una situazione di abuso sessuale, debba essere al massimo di 3 anni (art. 609-quater, 2º comma), purchè il minore ne abbia almeno 13. Con questo comma è stato così riconosciuto il diritto del minore ad esprimere la propria sessualità, senza alcuna penalizzazione.

Nella pratica giudiziaria si cerca però di valutare le varie situazioni di “violenza sessuale sui minori” in base anche alle definizioni date dagli esperti in tali problematiche, che configurano tali reati anche quando la violenza o la minaccia non è presente in modo esplicito. Certo è che una definizione giuridica di un fenomeno, per la sua stessa natura, sarà sempre più ristretta di una sociologica, ma il loro utilizzo è diverso: la prima serve per incriminare un fatto, la seconda per spiegarlo o trovarne la causa. È però auspicabile, perché certamente vantaggioso, il loro utilizzo congiunto per risolvere una questione problematica come quella della violenza all’infanzia.

Una delle definizioni, ad esempio, più utilizzate perché ritenuta più appropriata, forse per la sua ampiezza e genericità, è quella avanzata da Kempe . L’autore infatti afferma che si deve considerare “abuso sessuale” sui minori: “il coinvolgimento di bambini e adolescenti, soggetti quindi immaturi e dipendenti, in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli familiari”.

Rientrano in questa definizione gli episodi di pedofilia, di stupro, d’incesto e più in generale di sfruttamento sessuale. Si tratta, ovviamente, di situazioni che possono dar luogo ad episodi molto diversi l’uno dall’altro, in presenza o meno di violenza fisica, ma accomunati dalla caratteristica di agire in modo molto forte sulla vita psicologica e sulle relazioni sociali dei minori, turbandone i processi di sviluppo della personalità e di maturazione della sessualità.

Tale definizione evita la specificazione dei singoli atti effettuati e permette così di classificare (e considerare, almeno ai fini dell’intervento clinico e giuridico-protettivo) come abuso anche le prime manifestazioni d’interessamento e di seduzione rivolte dall’adulto al bambino.

Essa ridimensiona anche l’importanza del concetto di violenza (utilizzato invece da altri autori o dalla nostra legislazione come caratteristica essenziale al configurarsi di un’esperienza traumatica), concetto ambiguo e pericoloso da utilizzare quando debba essere applicato a quelle situazioni in cui i legami affettivi siano tanto forti da imporre reazioni di adattamento del bambino, capaci di “diluire” il significato intrusivo e traumatico che la stessa situazione assumerebbe se vissuta al di fuori di quella relazione, senza che ciò significhi danni meno gravi come conseguenza dell’atto stesso.

La definizione di Kempe include, infine, il concetto importante di violazione dei tabù sociali, utile quando bisogna stabilire se le interazioni sessualizzate tra minorenni integrano un abuso. Ad esempio la differenza di età tra abusante e vittima, usato sia nel nostro che in altri paesi come criterio per discriminare la liceità delle condotte, può essere insufficiente e portare artificialmente, da un punto di vista legale, ad escludere l’abuso in casi in cui viceversa, sul piano clinico, esistono tutti i presupposti per configurare quella situazione come altamente traumatica.

Alla definizione di Kempe si avvicina quella inserita nella Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all’infanzia, approvata a Roma nel 1998, dove l’abuso sessuale è stato definito come «il coinvolgimento di un minore da parte di un partner preminente in attività sessuale anche non caratterizzata da violenza esplicita», «fenomeno diffuso, che si configura sempre e comunque come un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo».

6.2 Gli interventi legislativi contro l’abuso sessuale sui minori

La normativa prima della legge n. 66/96

La violenza sessuale contro i minori non è un fenomeno nuovo, neanche dal punto di vista legislativo: si è rivelato, infatti, come l’abuso fosse contemplato come reato già nell’antico codice di Hammurabi, risalente a 4000 anni fa, il quale prevedeva rigide pene per gli autori.

Nelle antiche civiltà le grandi punizioni previste per tali reati erano per lo più legate al valore attribuito alla verginità, intesa però come “proprietà” dell’uomo, e quindi del padre o del marito o del fratello: la violenza sessuale era così considerata un reato compiuto contro la proprietà.

Nel corso dei secoli la commissione dell’abuso sessuale è stata più o meno rilevata a seconda soprattutto dei cambiamenti nei valori etici e sociali dei rapporti umani: il rilevare o il denunciare un abuso sessuale è, ad esempio, incoraggiato ed auspicabile dalla maggior parte delle realtà territoriali attuali, mentre qualche tempo fa costituiva ancora una vergogna e un tradimento nei confronti della famiglia ed era quindi tenuto segreto.

Le evoluzioni della società, inoltre, comportarono anche vari cambiamenti legislativi e, nei codici penali pre-unitari (come in quello toscano del 1853 ed in quello sardo-italiano del 1859) e nel codice Zanardelli del 1889, il delitto di violenza carnale e quello di corruzione di minorenne furono inseriti nei delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie. Ma questo non bastava: ad esempio la libertà sessuale non era neanche menzionata e risulterà espressamente richiamata come tale soltanto nel codice Rocco del 1930 (nel capo I del libro IX).

Quest’ultimo collocò la violenza sessuale nei reati contro la moralità pubblica e il buon costume. Con ciò venne espressa l’idea di fondo, presente nella tradizione giuridica al momento della codificazione penale italiana: gli interessi connessi alla libertà sessuale erano considerati non interessi intrinsecamente meritevoli di tutela di per sé, in rapporto al valore e alla dignità del soggetto che ne è portatore, bensì interessi necessariamente funzionali ad un altro sovrastante interesse dal quale traevano valore e validità: erano considerati il riverbero del superiore interesse alla pubblica moralità. E quindi l’introduzione dell’autonomo rilievo dato alla libertà sessuale fu una novità rispetto alla tradizione preesistente, ma affievolita da questa visione pubblicistica dell’interesse tutelato.

Nei confronti dei minori, il riconoscimento del problema della violenza (seppur inizialmente nei suoi aspetti più eclatanti come l’abbandono, l’incuria e lo sfruttamento sul lavoro) si è però concretizzato veramente nella promulgazione di leggi, nel corso del tempo, volte a favorire un’attività di protezione sempre più articolata e intensa del minore da questi fenomeni. Ogni paese, infatti, dimostra il proprio grado di riconoscimento della violenza sui minori in base all’esistenza o meno di un insieme di norme dirette ad incrementare tali fenomeni ed in base alla loro accuratezza legislativa.

Inizialmente sono stati sanzionati i fenomeni più facilmente percepibili all’estero quali il maltrattamento e l’incuria, seguiti poi dal riconoscimento di forme più “nascoste” quali la violenza psicologica e l’abuso sessuale. Con tale protezione l’ordinamento ha affermato che il valore da tutelare va ravvisato nell’integrità della persona di minore età, considerandola come soggetto che ha potenzialità che vanno salvaguardate, ed ha inoltre realizzato una misura preventiva, impedendo indirettamente la commissione di ulteriori reati attraverso la minaccia della sanzione penale.

Purtroppo ci sono ancora molte situazioni pregiudizievoli per i minori che non sono state riconosciute, o comunque dove essi non sono stati tutelati in modo tale da ottenere una “protezione reale”. È importante, però, che anche il diritto – seppur con un notevole ritardo – abbia cominciato a riconoscere sia che gli adulti hanno dei doveri nei confronti dei minori, sia che questi ultimi sono portatori di diritti che non solo devono essere rispettati, ma devono anche essere concretamente attuati.

La legge n. 66/96: “Norme contro la violenza sessuale”

Una grande innovazione in materia di reati di violenza sessuale è stata apportata, negli ultimi anni, dalla legge n. 66/96, con la quale è stata realizzata la riforma del codice Rocco sull’argomento.

Primo punto cardine della riforma è stato lo spostamento di tale normativa dal capo relativo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume a quello dei delitti contro la libertà personale, con ciò mettendo in evidenza come la tutela offerta da tali disposizioni è rivolta prevalentemente al diritto di autodeterminazione dell’individuo nella sfera dell’attività sessuale. È stato quindi abrogato tutto il capo I del titolo IX del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro la libertà sessuale, nonché gli artt. 530 (corruzione di minorenne), 539 (età della persona offesa), 541 (pene accessorie agli effetti penali), 542 (querela dell’offeso), 543 (diritto di querela).

Le norme sulla violenza sessuale sono adesso inserite nella sezione II del capo III del titolo XII del c.p., che regola i delitti contro la libertà personale. Con tale nuova sistemazione il legislatore ha voluto affermare che il vero bene leso non è una generica moralità sessuale, il cui titolare è la collettività, ma la singola persona, la cui sfera di libertà viene gravemente violata dai comportamenti sanzionati nella legge e la cui personalità risulta essere fortemente compromessa.

Secondo Tullio Padovani, però, la nuova collocazione prescelta dal legislatore della riforma risulta priva di qualsiasi intrinseca coerenza con il sistema normativo del codice: la serie delle gravi incriminazioni in materia di violenza sessuale segue, infatti, un modestissimo delitto (art. 609 – Perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie), alterando così in modo tanto vistoso ed incomprensibile la distribuzione dei reati all’interno del codice. (10. Padovani T., Legge 15 febbraio 1996, n.66. Norme contro la violenza sessuale, in La legislazione penale, 1996, fasc. 3-4 (dicembre), pt. 2, pp. 413-420)

La legge n. 66/96 costituisce, da una parte, un riconoscimento della richiesta del movimento delle donne di giudicare la violenza sessuale come un reato contro la persona, ma sicuramente è anche un atto significativo di adeguamento della legislazione italiana a quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, in particolare agli articoli 19 e 39 riguardanti le misure e le azioni per provvedere alla tutela dei minori da ogni forma di abuso. L’introduzione nel codice penale di un richiamo esplicito e specifico alla protezione dei bambini fu sollecitato all’Italia anche da parte del Comitato ONU sui diritti del fanciullo – organismo di controllo e di monitoraggio sullo stato di attuazione della Convenzione (costituito in base a quanto disciplinato dall’art. 43) – il quale, a seguito della valutazione effettuata nel 1994 sul primo rapporto italiano riguardo alle misure adottate per dare applicazione alla Convenzione stessa, formulò osservazioni e raccomandazioni nei confronti del governo italiano, ma soprattutto incisivo fu il reclamo per l’assenza nel codice penale di un’adeguata protezione dei minori dall’abuso fisico, sessuale e dalla violenza all’interno della famiglia, per la carenza di misure appropriate di ascolto del bambino e per l’insufficiente numero di risorse e servizi appropriati per il recupero psico-fisico dei minori vittime di abusi.

Infatti l’art. 19 della Convenzione incita gli Stati ad adottare provvedimenti legislativi, amministrativi, sociali ed educativi per difendere il minore da ogni forma di violenza, oltraggio fisico o mentale, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, ponendo l’attenzione sul fatto che l’applicazione di tali provvedimenti deve essere necessariamente correlata alla creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e alla sua famiglia (sia questa quella naturale, adottiva o affidataria) e alla predisposizione di strategie di prevenzione e di adeguata indagine sulle condizioni socio-familiari del minore. L’articolo, dunque, sottolinea l’importanza di attivare interventi polisettoriali per tutelare efficacemente il minore, poiché il maltrattamento, lo sfruttamento e l’abuso sessuale sono fenomeni complessi che richiedono un approccio multidisciplinare da parte di ogni operatore e settore operante nelle cinque funzioni fondamentali di tutela: la prevenzione, la rilevazione, la diagnosi, la protezione e la cura/trattamento degli effetti a breve e lungo termine del trauma.

L’articolo 39, inoltre, sancisce la necessità di assicurare interventi integrati di aiuto finalizzati a promuovere la cura e il reinserimento sociale dei minori vittime di qualsiasi forma di abuso che interferisca con il loro normale processo di crescita.

L’abuso sessuale può essere realizzato sia con comportamenti attivi, sia con condotte definite commissive mediante omissione: dunque sia attraverso il compimento di atti sessuali direttamente sul corpo del bambino, sia costringendo quest’ultimo ad assistere a rapporti sessuali. Dunque sono di due tipi le condotte punite dall’ordinamento: quelle poste in essere con costrizione (violenza, minaccia o abuso d’autorità) e quelle poste in essere con induzione (inganno o abuso delle condizioni d’inferiorità fisica o psichica, nel senso di soggezione psicologica).

Le disposizioni della legge n. 66/96 tendono a tutelare qualsiasi persona da illecite e conturbanti invasioni nella propria sfera di libertà, sia essa maschio o femmina, adulto o minore. Una tutela particolare è riservata a quest’ultimo a ragione della sua immaturità psichica e fisica, della sua conseguente incapacità di esprimere un consenso automaticamente libero e cosciente, della sua inesperienza e delle conseguenze altamente dannose per un suo equilibrato ed armonico processo di crescita.

Un altro importante aspetto della riforma è stato quello dell’unificazione delle due precedenti figure di violenza carnale e degli atti di libidine violenta (atti sessuali violenti diversi dalla congiunzione carnale), valutati diversamente rispetto alle pene, nell’unica figura degli “atti sessuali” (art. 609 bis), con ciò volendosi eliminare la necessità di indagini, umilianti per la vittima, volte ad identificare nel caso concreto la specifica condotta compiuta dal colpevole.

Tale unificazione è un chiaro sintomo di cambiamento culturale e di percezione sessuale sia rispetto alla sessualità, sia rispetto al ruolo di “persona”. Infatti, prima della riforma si riteneva che la congiunzione carnale dovesse stimarsi, sul piano normativo, figura criminosa di maggiore gravità rispetto agli atti sessuali di natura diversa, non tenendo evidentemente in considerazione né il grado di compromissione della libertà sessuale derivante da atti in cui non si ha la “congiunzione degli organi genitali”, nè le conseguenze dannose che ne derivano.

Alla nuova legge, per l’unificazione delle due figure criminose, sono state fatte subito, dalla dottrina, numerose critiche che hanno evidenziato come, per cercare di risparmiare alla persona offesa indagini umilianti e mortificanti (risultato che si voleva perseguire con tale unificazione), occorreva eliminare dal dettato normativo i requisiti della violenza e della minaccia (modalità costitutive delle condotte incriminate) e sostituirli con altri, quali ad esempio l’assenza di consenso o il dissenso, maggiormente rispettosi della persona e più rispondenti alla realtà dei fatti.

È stato infatti rilevato che con tale unificazione non si può esonerare la vittima dal sottoporsi a tutte le visite medico-legali ed ai colloqui, che seppur frustranti e dolorosi, sono comunque attività necessarie per l’attività giudiziaria, in quanto volte a valutare l’esistenza, la consistenza e le modalità esecutive dell’atto. Infatti abolire ogni riscontro sulla vittima del reato porterebbe a riconoscerle il potere di qualificare direttamente i fatti, da lei denunciati, come verificatisi, ma questo è contrario ad ogni logica giuridica. L’unica funzione che può essere riconosciuta all’unificazione delle condotte illecite è quella di far sì che gli inquirenti, di fronte ad un caso sospetto o accertato di abuso sessuale, non debbano ricercare la specifica norma da applicare al caso concreto, ma possano utilizzare quella che prevede la generica azione di compiere “atti sessuali”.

La critica si è rivolta anche alla scelta di tale terminologia generica, la quale sembra non permettere l’individuazione esatta dei confini del fatto illecito. Le motivazioni del legislatore di voler, in questo modo, salvaguardare la riservatezza della persona offesa dalle indagini volte all’accertamento della verità non riescono a giustificare la conseguente violazione del principio di tassatività (contenuto implicitamente nell’art. 25 Cost.), che impone al legislatore di delineare in maniera precisa l’azione delittuosa, per far sì che ognuno sappia distinguere ciò che è lecito da ciò che non lo è. Tutto ciò ha portato alcuni giuristi a prospettare l’illegittimità costituzionale dell’art. 609 bis.

La legge n. 66/96 individua quattro figure criminose di violenza sessuale in senso ampio: la violenza sessuale propriamente detta, gli atti sessuali con minorenne, la corruzione di minorenne e la violenza sessuale di gruppo.

La violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenne

Per i minori la nuova normativa ha predisposto una rete di particolare protezione: infatti ha previsto, in primo luogo, la minore età fra le aggravanti specifiche della violenza sessuale.

La riforma ha disciplinato sia le condotte di violenza sessuale propria (art. 609 bis), nelle quali la minore età della persona offesa costituisce una mera circostanza aggravante dell’aggressione, sia gli atti sessuali consensuali compiuti con un minorenne (la cosiddetta violenza sessuale presunta o impropria), quegli atti, cioè, che il minorenne compie volontariamente, senza che sia utilizzata violenza o minaccia.

Fino a quattordici anni, di regola, il minorenne non può validamente consentire al compimento di atti sessuali (art. 609 quater n. 1 c.p.): infatti il compimento, senza violenza né minaccia, di tali atti nei confronti di un soggetto che non abbia raggiunto tale limite di età è equiparato a tutti gli effetti alla violenza sessuale (art. 609 bis c.p.).

Tale limite di età viene elevato a sedici quando l’autore rivesta una particolare qualifica che comporti un contatto più diretto e frequente con il minore (come ad esempio il genitore), o un’autorità su di lui, oppure un particolare carisma nei suoi confronti (art. 609 quater n. 2 c.p.).

Le due disposizioni enunciano due presunzioni assolute (che non ammettono prova contraria) di invalidità del consenso prestato dal minore (anche senza l’utilizzo di violenza o minaccia) al compimento di atti sessuali. L’assolutezza di tali presunzioni risiede in ciò che il soggetto agente non è mai ammesso a provare: cioè che il minore, nonostante fosse di età inferiore ai limiti fissati dalla legge, avesse nel caso concreto la maturità e la consapevolezza sufficienti a consentire validamente al compimento degli atti sessuali.

La prima presunzione assoluta, enunciata nel n. 1 dell’art. 609 quater c.p. e relativa all’invalidità del consenso prestato dal minore infraquattordicenne, è completata dal disposto dell’art. 609 sexies c.p., per il quale l’autore del reato non è mai ammesso a provare l’errore sull’età della persona offesa. Quindi, la legge presume che l’autore conosca l’età della vittima e l’ignoranza non rileva neanche se è stato cagionato dal dolo malizioso del minore (il quale, ad esempio, ha mostrato un documento sul quale, per errore dell’Amministrazione che lo ha rilasciato, compaia una data di nascita non vera ed anteriore a quella reale).

Il significato del limite minimo di quattordici fissato dal legislatore risiede nella presunzione che prima di tale età il minore non abbia alcuna possibilità di avvertire in maniera limpida e non traumatica i mutamenti fisiologici, inerenti allo sviluppo, che si sono appena verificati o che si stanno verificando in lui. Si è voluto così tutelare l’inviolabilità sessuale del minore, in quanto si tratta di un soggetto considerato dall’ordinamento incapace di manifestare un valido consenso all’atto sessuale; l’esigenza di proteggere assolutamente il minore in tale fase ha portato all’emanazione dell’art. 609 sexies c.p.

La seconda presunzione, enunciata nel n. 2 dell’art. 609 quater c.p., è relativa ai minori di età compresa tra i quattordici e i sedici anni: essi, in linea di principio, sono ritenuti capaci di esprimere un valido consenso ai fini del compimento di atti di natura sessuale, ma non nei confronti di persone cui il minore sia legato da rapporti qualificati.

Tale norma, infatti, opera solo nei confronti di alcuni particolari soggetti agenti: commette reato chi compie atti sessuali consensuali con una persona che (pur avendo compiuto quattordici anni) non abbia ancora compiuto i sedici, quando ne è l’ascendente, o il tutore, o abbia con lui un rapporto di convivenza, o comunque rivesta una particolare funzione di supremazia nei suoi confronti.

Il rapporto di convivenza, in quanto circostanza aggravante, tiene conto di fattori che non solo fanno riferimento alla relazione tra abusato e abusante, e pertanto alla frattura di qualsiasi fiducia e senso di sicurezza che possa esistere tra adulto e minore, ma anche alla continuità dell’abuso nel tempo, che caratterizza quegli abusi compiuti ove esista un rapporto di convivenza che, è dimostrato, contiene contenuti di invasività e traumaticità maggiori rispetto ad episodi isolati.

Infatti, quando l’abuso diviene una relazione protratta nel tempo contribuisce ad una vera strutturazione progressiva della personalità del minore, caratterizzata da insicurezza e paura degli altri, che condiziona la qualità delle relazioni future familiari ed extrafamiliari. L’importanza della relazione abusato-abusante è pertanto ribadita anche dalla normativa, oltre che dagli esperti in chiave di valutazione clinica e psicodiagnostica.

In queste ipotesi, il bene giuridico tutelato è l’intangibilità sessuale relativa. Il legislatore ritiene che il minore non sia in grado di esprimere un consenso libero ed inoltre che il tipo di rapporto con il soggetto agente non è compatibile con il compimento di atti sessuali, essendovi il rischio di una strumentalizzazione della fiducia del minore stesso.

Il fondamento logico della presunzione di invalidità del consenso prestato al minore dei sedici anni risiede nella convinzione che l’agente può avere – e spesso ha – un notevole ascendente sui minori affidatigli. La sua posizione, infatti, può spesso determinare nel minore un sentimento che non si sviluppa e non si manifesta in maniera consapevole e libera da condizionamenti, ma risente il più delle volte del concorso di fattori inerenti alla situazione concreta, i quali possono indurre il minore (che a quell’età può sicuramente essere ancora confuso sia sotto il profilo esistenziale, che sotto i profili fisiologico e psicologico) a delle scelte compiute con poca riflessione (ad esempio il caso dell’allieva dei primi anni delle scuole superiori che si invaghisce dell’aitante e giovanile insegnante). L’instabilità emotiva e passionale sono caratteristiche peculiari del periodo adolescenziale e da questo si comprende l’opportunità della tutela apprestata dall’ordinamento contro possibili strumentalizzazioni da parte di adulti di tale vulnerabile personalità.

In considerazione di tali situazioni, il legislatore si è quindi preoccupato di proteggere gli infrasedicenni colpendo con la sanzione penale quei soggetti i quali, pur senza violenza o minaccia, comunque approfittino di essi.

La norma, però, pare gravemente discriminatoria per tutte quelle vittime di abuso sessuale intrafamiliare che hanno più di 16 anni e che si trovano nell’imbarazzante situazione di dimostrare di essere state costrette al rapporto incestuoso con violenze e minacce.

Poiché gli abusi, solitamente, avvengono in assenza di testimoni e la violenza psicologica a cui sono sottoposte è impossibile da dimostrare in sede processuale, le vittime rischiano di veder cadere tutte le loro accuse.

Inoltre, l’incesto non si limita quasi mai ad un solo episodio: in generale si tratta di una relazione che dura per anni e che quasi sempre inizia durante l’infanzia della vittima; non si può dunque pensare che un minore, che comincia a subire abusi da piccolissimo, sia in uno stato di soggezione verso il proprio violentatore fino a 16 anni, mentre, da allora in poi, il rapporto di subalternità psicologica fino a quel momento subìto improvvisamente si rompa.

Il legislatore, invece, dà per scontato che debba subentrare il coraggio di ribellarsi: se non c’è stata ribellione, si ritiene che la vittima sia consenziente.

Questa seconda presunzione, però, non è completata da alcuna norma analoga all’art. 609-sexies c.p., quindi l’autore del fatto può sempre provare l’errore sull’età del soggetto passivo, purchè la falsa rappresentazione della realtà consista in un errore di fatto (ad esempio nel caso di un documento contenente dati anagrafici inesatti), e non di diritto (quale sarebbe, ad esempio, quello sul computo dei termini e dell’età secondo il diritto civile vigente). Ciò, in linea teorica, vale anche quando autore del fatto sia l’ascendente, o il genitore adottivo, o il tutore, o l’abituale convivente: non sembra possibile, però, ipotizzare un solo caso concreto nel quale questi soggetti possano ragionevolmente sostenere l’ignoranza dell’età del minore.

Avv. Clotilde De Franco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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È la violenza a cui i minori assistono in famiglia (magari diretta verso la madre o un fratello/sorella), diventando così testimoni del fatto. Anche se non vengono picchiati direttamente, è ormai dimostrato che gli effetti che derivano dall’aver assistito alla violenza consistono in lesioni di tipo psicologico, diverse a seconda dell’età e del sesso del minore. Addirittura, negli Stati Uniti, il Family Act Law considera l’assistere ad episodi violenti da parte dei minori una forma di violenza primaria nei loro confronti. B. Bessi, Testimone suo malgrado, Corso di formazione per volontarie, Associazione Artemisia, Firenze, 2002.

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Clotilde De Franco

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