La vera storia delle spese di spedizione delle fatture Telecom. Un commento alle sentenze della Cassazione nn. 3532 e 5333 del 13 febbraio e 5 marzo 2009

Scarica PDF Stampa
La questione inerente il divieto di addebitare le spese di spedizione delle fatture Telecom al cliente, è stata recentemente oggetto di diffuso interesse da parte sia delle associazioni dei consumatori, che delle nostre Corti, di merito e di legittimità.
Più precisamente, a fronte di una prima tornata di pronunce favorevoli all’ipotesi dell’illegittimità (e quindi del relativo rimborso da parte della Società telefonica) delle spese di spedizione fattura da parte di diverse Corti di merito (di primo e secondo grado), tra il febbraio ed il marzo di quest’anno sono state emanate da parte del Giudice delle Leggi le sentenze sopra citate, che sembrano aver definitivamente spento ogni legittimità in ordine a tale pretesa, cassando le sentenze dei giudici precedenti.
O per lo meno, questa è stata la generale ‘vulgata’, tanto sui quotidiani che su numerose pagine web ancora disponibili in linea.
In realtà, entrambe le sentenze in epigrafe hanno sì cassato le sentenze delle Corti di Merito, negando il diritto dei consumatori al rimborso, ma evidenziando altresì, nell’argomentare delle loro interpretazioni, importanti rilievi giuridici che, al contrario, danno atto della piena fondatezza delle pretese degli utenti telefonici.
L’assunto può sembrare al momento sibillino, ai limiti del paradossale, ma sarà subito chiarito da un attento esame delle due sentenze.
Il divieto di addebitare le spese di fattura all’utente è stato sollevato sulla base dell’art.21, comma VIII, del D.P.R. n.633/1972 (c.d. Legge sull’Iva), per come modificato da altro D.P.R. del 1974, il quale recita che “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto d’addebito a qualsiasi titolo”.
Nella sentenza di febbraio si ricorda che il Tribunale di Paola dichiarava comprensive nella ‘emissione della fattura’ le spese di invio della stessa, negando così la possibilità di addebito, mentre il Tribunale di Siderno – Sez. Distaccata di Locri, nel caso oggetto di sentenza del marzo successivo, riteneva tali spese inerenti non la ‘emissione’ della fattura, bensì la ‘trasmissione’ della stessa, concludendo per il loro legittimo addebito al cliente, peraltro oggetto di espressa previsione nelle ‘condizioni generali di abbonamento’ con Telecom (art.14).
Le argomentazioni di Telecom a favore di una addebitabilità delle spese possono essere così riassunte: in realtà, l’emissione di una fattura è cosa diversa dalla sua spedizione, attività diversa e separata che segue l’emissione, ma non si identifica con essa. Tant’è, afferma la Telecom, che la spedizione è attività meramente eventuale, in quanto la fattura può anche essere consegnata a mano ovvero trasmessa via e-mail (vedremo a breve quanto sia importante tale ultima argomentazione…). Pertanto, aggiunge Telecom, tali diversi momenti sono da distinguere (e disgiungere) anche sotto il profilo economico. A favore del ragionamento di Telecom, si presentano poi anche altre argomentazioni: 1) il contenuto dell’art.1196 C.c., secondo il quale le spese collegate al pagamento sono a carico del debitore; 2) gli artt. 1245 e 1475 C.c., che statuiscono che le spese di trasporto o accessorie, salvo diversa pattuizione, sono a carico del compratore; 3) le spese di invio fattura non rientrano, proprio per la loro natura di ‘rimborsi’ per costi sostenuti, a livello fiscale, neanche nelle previsioni sul calcolo della ‘base imponibile’ di cui all’art.15, co.I, n.3 del D.P.R. 633/1972; 4) in ogni caso, le ‘condizioni generali del contratto’ Telecom prevedono espressamente, all’art.14, che tali spese vengano addebitate all’utente.
Prima di pronunciarsi, la Corte di Cassazione, in entrambe le sentenze, premette che il suo esame, conformemente alla tipologia del suo Giudizio, non può essere “diretto a riscontrare se questa clausola è sotto ogni aspetto valida, ma se è conforme a diritto la decisione del tribunale, che l’ha dichiarata nulla per contrasto con la norma contenuta nell’art. 21, comma 8, della legge Iva”.
Partendo da tali presupposti, allora, entrambe le sentenze concludono che effettivamente, nei casi di specie, non si potesse parlare di ‘nullità’ di tali clausole, anche perché, accogliendo l’argomentazione di Telecom sul punto, ‘consegna o spedizione della fattura non costituiscono un segmento della fatturazione, ma il momento fino al quale e prima del quale non si può considerare compiuta’. Ma è altresì vero, concludono entrambe le sentenze, che “se le parti si accordano nel senso che il pagamento possa essere fatto dall’utente dietro ricevimento della fattura che a spese dell’utente e mediante spedizione per posta gli è inviata dal gestore, questa spesa che per contratto deve essere supportata dall’utente è anticipata dal gestore e così rientra tra quelle cui si applica l’art.15, n.3 della legge Iva”.
Ma vi è un ultimo, importante motivo di ricorso sul quale la Corte è stata chiamata a rispondere e sul quale, a circa un mese di distanza, offre un parere diversamente argomentato.
Tale ulteriore motivo di ricorso è fondato sul contenuto dell’art.53[1] del regolamento di servizio e delle condizioni di abbonamento al servizio telefonico (D.M. 197/1997 che recepisce il D.P.R. 523/1984), che dispone che la società telefonica “provvede a spedire [la fattura] al domicilio degli abbonati addebitando le sole spese postali […] salvo la facoltà degli abbonati di provvedere senza addebito di spese al ritiro delle bollette presso gli uffici della società”.
In ordine a tale argomentazione in diritto, la sentenza di febbraio si limita a sottolineare come “Telecom mostra di non aver trasfuso nel […] contenuto [delle condizioni generali di contratto] la salvezza di quella facoltà – che l’utente ha ed alla quale la Telecom si è invece più volte richiamata nei suoi scritti difensivi – di scegliere modalità alternative di ricezione ed in particolare quella del ritiro presso gli uffici della stessa Telecom, cui ora si è venuta ad aggiungere la trasmissione telematica”. Tuttavia la Corte, in tale primo giudicato, ha concluso che, “escluso che la questione oggetto della causa trovi la sua soluzione nell’art.21, comma VIII, della legge Iva”, non è Suo compito, bensì quello del giudice del rinvio, “saggiare, in rapporto all’art.53 della convenzione, l’efficacia della clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto”.
Fortunatamente, però, la sentenza del marzo di quest’anno va ben oltre tale primo già importante ‘affondo’, che contiene in nuce quanto meglio illustrato meno di un mese dopo.
Nel secondo caso, infatti, la Corte non si limita più a sottolineare i limiti del Suo giudicando, ma affronta più approfonditamente la questione, specificando come, in realtà, la mancanza di Telecom in ordine alla comunicazione di modalità alternative (e a costo zero) di trasmissione della fattura, non possa verosimilmente comportare la ‘nullità’ della clausola (come evidentemente dichiarato dal Giudice di Prime Cure), dato il mancato contrasto con norme imperative.
Tuttavia, continua la Corte, di tali clausole “si sarebbe eventualmente potuta derivare la loro annullabilità, come è quando il concreto contenuto assunto dal contratto, per sé lecito, dipende dal non aver un parte osservato nella conclusione del contratto norme di comportamento poste a tutela dell’altra”. Ma tale tipologia, nel caso di specie, non era stata “oggetto di eccezione da parte dell’utente, e pertanto non poteva essere oggetto di valutazione da parte della Corte.
Peraltro, specifica ancora la Corte in marzo, all’utente, data la mancata esplicitazione, nel contratto sottoscritto, della facoltà “offerta dal D.P.R. 523 DEL 1984, art.53” (vedi nota 1), non può neanche attribuirsene il suo mancato esercizio.
Infine, la Corte non si è neanche potuta pronunciare in ordine all’ulteriore eccezione formulata dal ricorrente, relativa alla sottoposizione ad Iva, da parte di Telecom, delle stesse spese di spedizione, attesa la sua inammissibilità procedurale per essere “questione nuova”.
Come si anticipava, dunque, contrariamente ad una superficiale vulgata per la quale il Giudice delle Leggi avrebbe negato il diritto degli utenti al rimborso delle spese di invio fattura nei confronti di Telecom, in realtà la Corte di Cassazione ha non solo, in un caso, rinviato al Giudice di Merito la questione da decidere sui principi di diritto indicati, ma ha anche, in entrambe le sentenze, analizzato approfonditamente argomentazioni giuridiche che potranno conseguire conclusioni, sia da parte dei Giudici di Merito, che di quello di Legittimità, diametralmente opposte a quelle risultanti dalle questioni esaminate.
 
Tutti gli scritti dell’Avv. Polito su: http://blog.cittadinoeutente.eu
 
 
Avv. Antonio M. Polito
 
 
 


[1]  [1] N.d.r.: in verità, il riferito ‘art.53’ non è presente nel testo del D.M. 197/1997 (che ha solo 45 articoli), così come il testo attribuito dalla Corte all’art.53 non è conforme a nessun altro articolo rinvenibile all’interno del medesimo D.M. Non è stato neanche possibile verificare la presenza di tale testo all’interno del D.P.R. 523/1984, composto di 6 articoli solamente, di cui l’ultimo di riferimento alle singole convenzioni, omesso dalle principali banche dati giuridiche. Tali riflessioni, unitamente a quelle della Corte, pertanto, si basano dando per scontata tanto l’esistenza che la validità di tale testo normativo il cui contenuto, a causa probabilmente di un errore di trascrizione, non è allo stato verificabile.

Polito Antonio M.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento