La vendita dei beni di consumo

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La disciplina giuridica della vendita dei beni di consumo è contenuta nel capo I “della vendita di beni di consumo” del titolo III “garanzia legale di conformità garanzie commerciali per i beni di consumo” del decreto legislativo 6 settembre 2005 numero 206, noto come codice del consumo, dall’articolo 128 all’articolo 135.

In passato la disciplina giuridica di questo Istituto era contenuta nel codice civile, al capo I “della vendita” del titolo III “dei singoli contratti”, del libro IV “delle obbligazioni” al paragrafo 1 bis “della vendita di beni di consumo” della sezione II “della vendita di cose mobili” dall’articolo 1519 all’articolo 1519 novies, che sono stati abrogati dall’articolo 146 comma 1 lettera s) del decreto legislativo 6 settembre 2005 numero 206, cosiddetto codice del consumo, che adesso come detto, ne ha assorbito la disciplina.

In che consistono i beni di consumo?

Si definiscono beni di consumo (a norma dell’articolo 128 comma 2 lettera a) del codice del consumo) i beni immobili anche da assemblare con alcune eccezioni.

Recita testualmente il comma 2 lettera a) dell’articolo 128 del codice del consumo:

“ai fini del presente capo si intende per:

a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, rane:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega a inospitali

2) l’acqua il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume di limitato o in quantità determinata”.

3) l’energia elettrica.

I soggetti del rapporto che danno vita alla vendita di beni di consumo sono il venditore e il compratore.

A norma dell’articolo 128 comma 2 lettera b) del codice del consumo si definisce venditore, “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti dei quali al comma 1”, che nella fattispecie sono:

i contratti di vendita e a questi sono equiparati contratti di permuta, di somministrazione e di appalto e tutti i contratti che hanno come fine la fornitura di beni di consumo da fabbricare o da produrre.

Il contratto di vendita di beni di consumo prevede degli obblighi a carico del venditore dei diritti a carico del consumatore.

L’articolo 129 del codice del consumo rubricato “conformità al contratto” ci dice quali sono gli obblighi del venditore e recita testualmente:

“il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Si presume che beni di consumo siano conforme al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo.

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione un modello.

c) presentano la qualità delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatti al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura.

d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma due, lettera C), quando, in Via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza

B) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore

C) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione”.

Interpretando questo articolo si deduce che in base a questa norma che si applica ai contratti che hanno per oggetto la fornitura di un bene mobile che si perfezionano tra un professionista e un consumatore, il professionista, cioè il venditore è obbligato a consegnare al consumatore beni che devono essere conformi al contratto.

Il venditore, nella persona del professionista, è responsabile di qualsiasi difetto di conformità dei presenti bene al momento nel quale viene consegnato.

L’articolo 130 del codice del consumo rubricato “diritti del consumatore, ci dice proprio quali sono i diritti di costui, e recita testualmente:

“il venditore responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3,4, 5.06, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto, conformemente ai commi sette, 8.09.

Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene os di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

Ai fini di cui al comma tre è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi si impone al venditore spese ragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità

B) dell’entità del difetto di conformità

C) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere spedito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere i conformi beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la manodopera e per i materiali.

Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione alla sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose.

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5.

c) la sostituzione la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma cinque, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto.

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”.

Interpretando questo articolo si deduce che la consegna di un bene che non risulta conforme al contratto espone il venditore o professionista, innanzitutto all’obbligo di riparare o sostituire la cosa è, successivamente, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

In ogni caso il difetto di conformità si deve manifestare entro due anni dalla consegna, deve essere denunciato entro sessanta giorni dalla scoperta e deve essere rispettato il termine di prescrizione di ventisei mesi dalla consegna.

 

NOTE BIBLIOGRAFICHE

FEDERICO CAPPAI: LA NATURA DELLA GARANZIA PER VIZI NELL’APPALTO – GIUFFRE’ 2011

CODICE CIVILE – GIUFFRE’ 2012

Dott.ssa Concas Alessandra

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