La variante al piano regolatore generale di reiterazione dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo non richiede una motivazione specifica in relazione alla destinazione delle singole aree, essendo sufficiente che venga evidenziata la sussistenza d

Lazzini Sonia 19/03/09
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È legittimo affermare che la reiterazione a mezzo di variante generale dei vincoli urbanistici decaduti preordinati alla espropriazione che comportino la inedificabilità, non richiede una motivazione specifica (c.d. polverizzata) circa la destinazione impressa alle singole aree, ma soltanto una motivazione in ordine alle esigenze urbanistiche che sono a fondamento della variante medesima, motivazione ben evincibile dai criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello strumento ?
Se per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio non può escludersi l’obbligo di motivazione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale allorchè sussistano particolari situazioni che abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifica considerazione, come quelle caratterizzate dalla sussistenza di una precedente convenzione di lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree ovvero dalla situazione del privato che abbia ottenuto un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o di un silenzio-rifiuto su una domanda edilizia, in ordine alla pretesa di variante di nuove previsioni urbanistiche rilevanti in quanto sopravvenute nel corso del giudizio, invece nel caso del proprietario inciso dalla variante di reiterazione dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo non è ravvisabile alcun affidamento merita di essere segnalata la decisione numero 676 del 5 febbraio 2009, inviata per la sua pubblicazione in data 11 febbraio 2009 ed in particolare il seguente passaggio:
anche con riguardo alla mancanza di indicazione della spesa presunta, il motivo è infondato.
 
In sede di espropriazione, il disposto dell’articolo 3 della legge 25 giugno 1865 n.2359 sulla dimostrazione della serietà del finanziamento di un’opera pubblica si deve ritenere osservato con l’imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio ed alla indicazione dello strumento con cui concretamente si provvederà al reperimento della somma (Consiglio Stato, IV, 3 ottobre 1990, n.732).
 
Contrariamente a quanto asserito nell’appello, la deliberazione del Consiglio comunale n.165 del 14 dicembre 1992, contiene gli elementi essenziali al fine della determinazione e indicazione della spesa, in quanto, dopo averne fatto menzione nelle premesse (pagina 1) nel deliberato (punto 4 del dispositivo) riporta il seguente passaggio: “di confermare, altresì, che la riapprovazione degli elaborati di progetto di cui sopra non comporta né alterazione delle caratteristiche essenziali dell’opera, né variazione della spesa complessiva del progetto, che resta fissata in £.3.331.566.880, ivi compresa la spesa di £.840.000.000 per l’acquisto dell’area”.
 
4.Con riguardo alla asserita violazione delle garanzie partecipative della fase di occupazione, il motivo è infondato in quanto, come ha statuito questo consesso (C. Stato, IV, 8.6.2007, n.2999) il decreto di occupazione di urgenza è atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, sicchè le garanzie partecipative procedimentali sono proprie solo di quest’ultimo
 
A cura di *************
 
N. 676/2009
Reg. Dec.
N. 10976 Reg. Ric.
Anno 2004 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
Sul ricorso r.g.n.10976 del 2004 proposto in appello da La ALFA Carmelo e ALFAdue Luisa, rappresentati e difesi dall’avv. **************, con il quale domiciliano in Roma alla via dei Quattro Venti n.267,
 
contro
Comune di Cologno Monzese, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’*******************, dall’***************** e dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma al Viale Giulio Cesare n.14,
e nei confronti della
Regione Lombardia, in persona del l.r.p.t., non costituita,
per l’annullamento
della sentenza n.5785 del 2003 depositata in data  12.12.2003 con la quale il TAR Lombardia, sezione prima, ha rigettato il ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n.V/37498 dell’8 giugno 1993 di approvazione della delibera del Consiglio comunale di Cologno Monzese di variante al PRG per la realizzazione di un centro polisportivo comunale, della delibera del Consiglio comunale n.165 del 14.12.1992 di adozione della variante allo strumento urbanistico adottata ai sensi dell’art. 1, comma 5 L.1/1978, del decreto sindacale di occupazione di urgenza n.8 del 21 ottobre 1993, delle deliberazioni della Giunta Municipale  n.657 del 16 maggio 1988, del Consiglio comunale n.39 del 20 febbraio 1989 e della Giunta comunale n.1248 del 24 ottobre 1991 di approvazione e riapprovazione del progetto di massima ed esecutivo dell’opera pubblica.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Cologno Monzese;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore alla udienza pubblica del 9 gennaio 2009 il Consigliere ****************;
Udito l’avvocato ****************;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
 
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia gli attuali appellanti, proprietari di terreno compreso nel comune di Cologno Monzese e destinato a servizi pubblici e sede viaria, impugnavano tutti gli atti afferenti la procedura di approvazione del progetto per la realizzazione su tali aree di un centro polisportivo comunale.
In particolare agivano per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n.V/37498 dell’8 giugno 1993 di approvazione della delibera del Consiglio comunale di Cologno Monzese di variante al PRG per la realizzazione di un centro polisportivo comunale, della delibera del Consiglio comunale n.165 del 14.12.1992 di adozione della variante allo strumento urbanistico adottata ai sensi dell’art. 1, comma 5 L.1/1978, del decreto sindacale di occupazione di urgenza n.8 del 21 ottobre 1993, delle deliberazioni della Giunta Municipale  n.657 del 16 maggio 1988, del Consiglio comunale n.39 del 20 febbraio 1989 e della Giunta comunale n.1248 del 24 ottobre 1991 di approvazione e riapprovazione del progetto di massima ed esecutivo dell’opera pubblica.
Venivano dedotti i vizi di censura di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, riguardanti la contraddittorietà e mancanza di motivazione adeguata in relazione alla scadenza dei vincoli espropriativi e alla necessità di reiterazione, incongruità della spesa presunta e mancanza di copertura, violazione dei doveri di comunicazione e partecipazione di cui agli articolo 7 e 8 L.241 del 1990, la mancanza della indicazione della indennità.
Veniva dedotto altresì il vizio di difetto di competenza del sindaco nella emanazione del decreto che ai sensi della legge 142 del 1990 è di competenza della giunta municipale.
Il Tribunale adito respingeva il ricorso ritenendo infondate le doglianze prospettate in quella sede.
Con l’atto di appello vengono dedotte le  censure di violazione e falsa applicazione di legge  ed eccesso di potere sotto vari profili.
Viene reiterata la censura di mancanza di adeguata motivazione in relazione alla reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti.
Il giudice di primo grado ha invece sostanzialmente appuntato la sua attenzione sulla mancanza di necessità della motivazione della variante senza spiegare la motivazione della reiterazione dei vincoli decaduti.
Si lamenta la mancata indicazione della spesa presunta ai sensi della legge 2359 del 1865.
Si lamenta la violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge 241 del 1990.
Si è costituito il comune appellato chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.
Alla udienza pubblica del 9 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione. 
 
DIRITTO
1.I motivi di appello concernono: 1) la carenza di motivazione della variante, in quanto comportante la reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti, 2) la violazione dell’articolo 3 primo comma legge 239 del 1865 sulla mancanza della indicazione della spesa presunta, 3) la violazione delle garanzie partecipative nel procedimento di occupazione.
Essendo del tutto infondati i motivi di appello proposti, si può prescindere dalla eccezione di inammissibilità dei nuovi motivi sollevata dalla parte appellata (in realtà, ad opinione del Collegio, solo nella parte espositiva, senza però elevarlo a motivo nuovo di appello, parte appellante si riferisce alla asserita incompetenza della Giunta comunale, che in realtà ha approvato il progetto esecutivo e la indizione della gara di appalto).
2.Con riguardo alla asserita carenza di adeguata motivazione, il primo giudice ha già osservato come sussistesse una ampia e adeguata relazione illustrativa, allegata alla deliberazione comunale n.165, costituente parte integrante della medesima, che evidenziava idoneamente gli aspetti tecnici della scelta localizzativa effettuata dall’amministrazione, mentre la necessità di procedere alla reiterazione del vincolo scaduto si poteva evincere già dalle premesse della medesima delibera, nella quale si faceva riferimento alla destinazione delle aree e alla scadenza dei vincoli precedenti.
Inoltre, l’amministrazione operava un richiamo espresso a tutti gli elaborati progettuali approvati con le precedenti deliberazioni (deliberazioni di Consiglio Comunale n.39 del 20.2.1989 e di Giunta Municipale n.1248 del 24.10.1991), confermandone la validità e gli effetti, oltre che la motivazione delle scelte urbanistiche mediante il complesso degli atti deliberativi del procedimento.
D’altronde, costituisce giurisprudenza consolidata della Sezione che la variante al piano regolatore generale di reiterazione dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo non richieda una motivazione specifica in relazione alla destinazione delle singole aree, essendo sufficiente che venga evidenziata la sussistenza della attualità e della persistenza delle esigenze urbanistiche ovvero i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del piano (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, IV, 8 giugno 2007, n.2999).
La reiterazione a mezzo di variante generale dei vincoli urbanistici decaduti preordinati alla espropriazione che comportino la inedificabilità, non richiede una motivazione specifica (c.d. polverizzata) circa la destinazione impressa alle singole aree, ma soltanto una motivazione in ordine alle esigenze urbanistiche che sono a fondamento della variante medesima, motivazione ben evincibile dai criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello strumento (Consiglio Stato, IV, 31 maggio 2007, n.2863).
D’altronde, se per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio non può escludersi l’obbligo di motivazione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale allorchè sussistano particolari situazioni che abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifica considerazione, come quelle caratterizzate dalla sussistenza di una precedente convenzione di lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree ovvero dalla situazione del privato che abbia ottenuto un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o di un silenzio-rifiuto su una domanda edilizia, in ordine alla pretesa di variante di nuove previsioni urbanistiche rilevanti in quanto sopravvenute nel corso del giudizio, invece nel caso del proprietario inciso dalla variante di reiterazione dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo non è ravvisabile alcun affidamento (Consiglio di Stato, VI, 18 aprile 2007, n.1784).
3.Anche con riguardo alla mancanza di indicazione della spesa presunta, il motivo è infondato.
In sede di espropriazione, il disposto dell’articolo 3 della legge 25 giugno 1865 n.2359 sulla dimostrazione della serietà del finanziamento di un’opera pubblica si deve ritenere osservato con l’imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio ed alla indicazione dello strumento con cui concretamente si provvederà al reperimento della somma (Consiglio Stato, IV, 3 ottobre 1990, n.732).
Contrariamente a quanto asserito nell’appello, la deliberazione del Consiglio comunale n.165 del 14 dicembre 1992, contiene gli elementi essenziali al fine della determinazione e indicazione della spesa, in quanto, dopo averne fatto menzione nelle premesse (pagina 1) nel deliberato (punto 4 del dispositivo) riporta il seguente passaggio: “di confermare, altresì, che la riapprovazione degli elaborati di progetto di cui sopra non comporta né alterazione delle caratteristiche essenziali  dell’opera, né variazione della spesa complessiva del progetto, che resta fissata in £.3.331.566.880, ivi compresa la spesa di £.840.000.000 per l’acquisto dell’area”.
4.Con riguardo alla asserita violazione delle garanzie partecipative della fase di occupazione, il motivo è infondato in quanto, come ha statuito questo consesso (C. Stato, IV, 8.6.2007, n.2999) il decreto di occupazione di urgenza è atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, sicchè le garanzie partecipative procedimentali sono proprie solo di quest’ultimo.
5.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio. 
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  9 gennaio 2009, con l’intervento dei magistrati:
**************   Presidente
**************   Consigliere
*****************  Consigliere
****************   Consigliere, est.
*************   Consigliere
L’ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE
****************                                    ************** 

IL SEGRETARIO
Rosario *****************
Depositata in Segreteria
Il 5/2/2009
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Per il  / Il Dirigente
Dott. **************
 
N.R.G. 10976/2004

Lazzini Sonia

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