La validità delle preferenze espresse dagli elettori

Redazione 01/07/10
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In materia elettorale, a norma dell’art. 57 del *** n. 570/1960 “sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”.

L’art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000 conferma tale principio stabilendo che “il voto alla lista viene espresso….tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelto. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata , scrivendo il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno”.

La corretta interpretazione di tali, norme in applicazione del principio del favor voti, comporta di ritenere che 1) se l’elettore voti una lista, ma indichi preferenze per candidati appartenenti ad altra lista vanno annullate le preferenze, ma va fatto salvo il voto di lista; 2) se l’elettore non ha contrassegnato la lista, ma ha espresso preferenze per candidati ad essa appartenenti, insieme alle preferenze così espresse viene anche ritenuto espresso il voto per la lista di appartenenza dei preferiti.

 

N. 18955/2010 REG.SEN.

N. 05689/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso R.G.n. 5689 del 2009, proposto dal sig. ***************, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso l’avv. *************** in Monterotondo, via Vladimiro Riva, 15;

contro

il COMUNE di MONTEROTONDO, in persona del Sindaco p.t., n.c.;

nei confronti di

– della sig.ra *****************, residente in Monterotondo, via Cellottini Tommaso n.17, in qualità di candidato al Consiglio Comunale primo dei non eletti, n.c.;
– della sig.ra ***************,, residente in Monterotondo (Roma), via Monte Bianco, n.15, in qualità di Consigliere eletto, n.c.;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del verbale di proclamazione degli eletti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Monterotondo svoltesi il 6 e 7 giugno 2009 e di tutti gli atti preordinati e connessi, in parte qua con conseguente correzione del risultato elettorale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza collegiale n. 1354/2009 con la quale sono stati disposti incombenti istruttori al Prefetto di Roma, eseguiti dalla Prefettura di Roma con deposito documentale dei verbali di verificazione in data 17.2.2010, prot. n. 12300;

Vista la documentazione depositata dal Comune intimato in data 22.12.2009;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il 1^Referendario ******************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente riferisce che a seguito delle votazioni in data 6 e 7 giugno 2009 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Monterotondo, con verbale di proclamazione degli eletti in data 11.6.2009 nell’ambito della Lista n.2 “Lista Civica Monterotondo Gatto Sindaco” sono stati proclamati eletti i ********************** con voti 219 e la sig.ra *************** in ***** con voti 130, mentre risultava primo dei non eletti la candidata ***************** con voti 86 rispetto al candidato *************** con pari voti 86 (in quanto il candidato ********** ha una posizione precedente nella lista dei candidati).

Lamenta il ricorrente che erroneamente non sarebbero stati attribuiti allo stesso n.2 voti nella sezione elettorale n.2 e n. 2 voti nella sezione elettorale n. 7, nonostante la dichiarata validità ed efficacia delle dette preferenze da parte del Presidente del seggio, alla presenza dei componenti del seggio e dei rappresentanti di lista, oltre che di privati cittadini, circostanze non risultanti invece nel verbale finale di conteggio dei voti.

Aggiunge, altresì, il ricorrente che anche nella sezione 25 sarebbero state espresse n. 4 schede elettorali con la preferenza del voto per il sig. “***************”, schede pienamente efficaci e valide e così considerate dal Presidente di seggio, dagli altri componenti nonché visivamente riscontrate dallo stesso ricorrente presente allo scrutinio; tali schede non sarebbero state riportate nel verbale di sezione, mentre riportate nella comunicazione risultante pubblicata sul sito internet del Comune. Analoga situazione è rappresentata dal ricorrente riguardo la sez. n.8, dove non risulterebbero n. 5 voti a favore dello stesso essendo riportato solo n.1 voto; di tali voti espressi non vi sarebbe traccia nel verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale delle sezioni suddette né nel verbale di proclamazione degli eletti.

Il sig. ******* espone che se allo stesso fosse attribuito anche solo n. 1 voto delle preferenze espresse a suo favore, ma non riportate nei verbali e non conteggiate, lo stesso candidato risultato secondo non eletto, risulterebbe invece primo dei non eletti, in considerazione della circostanza che ad oggi a parità di voti con la sig.ra ********** risulta essere secondo dei non eletti per un diverso inserimento nella lista elettorale.

Sulla base di ciò, il sig. A.Mancini ha proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo regionale avverso il verbale di proclamazione degli eletti relativo alle suddette elezioni comunali del 6-7 giugno 2009 ritenendolo illegittimo nella parte in cui non contempla il candidato ricorrente come primo dei non eletti, deducendo che la mancata attribuzione dei suddetti voti risulterebbe immotivata, illogica e illegittima e gravemente pregiudizievole dell’interesse del ricorrente stesso oltre che falsante il risultato elettorale.

In conclusione ha chiesto un accertamento istruttorio volto all’esame delle schede relative all’elezione in questione con riferimento alle preferenze riportate dal sig. *************** e dalla sig.ra ***************** nelle sezioni n.2, 7, 8 e 25 nonché l’ammissione della prova anche per testi.

Con ordinanza collegiale n. 1354/2009 sono stati disposti incombenti istruttori al Prefetto di Roma, eseguiti con deposito documentale dei verbali di verificazione in data 17.2.2010, prot. n. 12300. Anche il Comune intimato in data 22.12.2009 ha depositato documentazione istruttoria.

All’odierna pubblica udienza il ricorso dopo la discussione è stato posto in decisione.

2. Nel merito, il ricorso presenta profili di fondatezza per le ragioni di seguito riportate.

2.1. La questione posta all’attenzione del Collegio, come meglio rappresentata in fatto, riguarda l’accertamento della mancata attribuzione al ricorrente di n.2 voti nella sezione elettorale n.2 e n. 2 voti nella sezione elettorale n. 7, nonostante la dichiarata validità ed efficacia delle dette preferenze da parte del Presidente del seggio , alla presenza dei componenti del seggio e dei rappresentanti di lista, oltre che di privati cittadini, circostanze non risultanti invece nel verbale finale di conteggio dei voti.

Analoga situazione risulterebbe anche nella sezione n. 25 e n.8 laddove nella prima non risulterebbero riportate nel verbale di sezione n. 4 schede elettorali, pienamente efficaci e valide con la preferenza del voto per il sig. “***************”, mentre nella sez. n.8, non risulterebbero n. 5 voti a favore del ricorrente risultando riportato solo n.1 voto, con conseguente illegittimità del verbale di proclamazione degli eletti impugnato..

A seguito dell’ordinanza collegiale n. 1354/2009, questo Collegio ha acquisito dalla Prefettura di Roma la documentazione necessaria per accertare la contraddittorietà dei voti assegnati ai candidati interessati.

2.2.In particolare, dal verbale delle operazioni di verificazione elettorale del giorno 10 febbraio 2010 presso la Prefettura di Roma, in contraddittorio con le parti e depositato in atti, è emerso che nella sez. elettorale n. 2:

– la signora ***************** ha riportato n. 2 voti di preferenza (mentre dalla proclamazione degli eletti risulterebbero n. 3 voti);

– il signor *************** ha riportato zero voti ( risultato coincidente con quello risultante dalla proclamazione degli eletti).

Nello spoglio delle schede della stessa sezione n. 2 nel corso della verificazione , così come risulta dal verbale depositato, sono state rinvenute altresì:

– n. 1 scheda riportante la preferenza alla sig.ra ********** sul rigo corrispondente al simbolo di lista non di appartenenza, quest’ultimo barrato;

– n.1 scheda riportante la preferenza al sig. ******* sul rigo corrispondente al simbolo di lista non di appartenenza, quest’ultimo barrato.

Con riferimento a tali ultimi rilievi si osserva che dette due preferenze non sono state inserite nel computo delle preferenze da attribuire ai candidati. Infatti, correttamente dette preferenze sono escluse dal computo alla luce della normativa in materia che disciplina lo specifico trattamento delle schede recanti le preferenze espresse per i candidati e, in particolare, dell’art.57 del *** n. 570 del 1960, il quale indica che: “Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.”.

Anche l’art.73 del D.Lgs. n. 267 del 2000 conferma il suddetto principio stabilendo che “Il voto alla lista viene espresso….tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelto. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un condidato della lista da lui votata , scrivendo il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.”.

A tale riguardo, si è affermato un univoco orientamento giurisprudenziale volto a fornire una interpretazione di dette norme in applicazione del principio del favor voti ritenendo che 1) se l’elettore voti una lista, ma indichi preferenze per candidati appartenenti ad altra lista vanno annullate le preferenze , ma va fatto salvo il voto di lista , 2) se l’elettore non ha contrassegnato la lista, ma ha espresso preferenze per candidati ad essa appartenenti, insieme alle preferenze così espresse viene anche ritenuto espresso il voto per la lista di appartenenza dei preferiti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2005, n. 4063; idem, 3 febbraio 2006, n. 459; idem, 28 febbraio 2006, n. 903; idem, 26 settembre 2006, n. 5643; Tar Basilicata, 4 aprile 2007, n. 292 ). Nella specie, appare evidente che ha trovato applicazione la disciplina sub.1) con il conseguente annullamento delle espresse preferenze.

2.3. Passando all’esame della verificazione sullo spoglio delle schede elettorali relative alla sez. n. 7 si rileva che risultano i seguenti voti di preferenza riportati dai candidati:

– sig.ra ********** voti di preferenza n. 4 ( risultato coincidente con quello risultante dalla proclamazione degli eletti);

– sig. ******* voti di preferenza n. 2 (mentre dalla proclamazione degli eletti risulterebbero zero voti).

2.4. Dal verbale di verificazione prefettizio risulta ancora che nella sezione n. 8 risultano i seguenti voti di preferenza riportati dai candidati in questione:

– sig.ra ********** voti di preferenza n. 1 ( mentre dalla proclamazione degli eletti risulterebbero n. 4 voti);

– sig. ******* voti di preferenza n. 1(coincidente con quello risultante dalla proclamazione degli eletti).

Nel corso dello spoglio delle schede della sez. n. 8 sono state rinvenute altresì:

– n. 3 schede riportante la preferenza alla sig.ra ********** sul rigo corrispondente a simboli di liste non di appartenenza, questi ultimi barrati;

– n.1 scheda riportante la preferenza al sig. ******* sul rigo corrispondente al simbolo di lista non di appartenenza, quest’ultimo barrato.

Con riferimento a tali ultimi rilievi si rinvia a quanto osservato nel par. n. 2.2. .

2.5. Infine, dal verbale di verificazione dallo spoglio delle schede della sezione n. 25 risultano i seguenti voti di preferenza riportati dai candidati in questione:

– sig.ra ********** voti di preferenza zero (coincidente con quello risultante dalla proclamazione degli eletti);

– sig. ******* voti di preferenza n. 3 (mentre dalla proclamazione degli eletti risulterebbero zero voti).

Sono state rinvenute , altresì, n.2 schede riportante la preferenza al sig. ******* sul rigo corrispondente al simbolo di lista non di appartenenza, quest’ultimo barrato (preferenze correttamente annullate alla luce di quanto osservato nel par. n. 2.2.).

3. Orbene, dall’istruttoria e dallo spoglio eseguito con la verificazione prefettizia delle schede elettorali, relative alle sezioni in contestazione segnalate dal ricorrente, è emersa un’articolata situazione riguardo le preferenze attribuibili ai due candidati, diversa da quella emergente dai dati riportati nel verbale di proclamazione degli eletti impugnato: nei confronti del candidato ******* sono state rilevate n. 5 preferenze che vanno computate in aggiunta al risultato ottenuto con la proclamazione, mentre alla sig.ra ********** rispetto al risultato ottenuto con la proclamazione devono essere sottratte n. 4 preferenze erroneamente computate.

Sulla base di tali considerazioni e da tale accertata situazione le censure dedotte dal ricorrente appaiono fondate e il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del verbale di proclamazione degli eletti impugnato nella parte in cui dichiara la sig.ra ********** candidata prima dei non eletti. A seguito di ciò si dispone la necessaria correzione del voto elettorale in favore del candidato *************** dichiarandolo primo dei non eletti e la sig.ra ***************** candidata seconda dei non eletti.

Stante la peculiarità della questione sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti e le spese della richiesta verificazione istruttoria , che verranno liquidate previa presentazione di apposita richiesta, ai sensi dell’art.168 del T.U. in materia di spese di giustizia n. 115 del 2002, saranno a carico del ricorrente ai sensi dell’art.8 del predetto T.U. (cfr.T.A.R. Lazio, Latina, 10 ottobre 2005 , n. 1001).

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie , per l’effetto annulla gli atti impugnati e dispone la correzione del risultato elettorale nei sensi di cui in motivazione.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Le spese della verificazione istruttoria, da liquidare previa presentazione di apposita richiesta, ai sensi dell’art.168 del T.U. in materia di spese di giustizia n. 115 del 2002, sono disposte a carico del ricorrente ai sensi dell’art.8 del predetto T.U.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per: – l’immediata comunicazione della sentenza al Comune di Monterotondo affinché quat’ultimo provveda agli adempimenti prescritti dall’art.83/11, 6° comma, del DPR 16 maggio 1960, n. 570 e alla notificazione senza spese agli interessati, ai sensi dell’art.84 del DPR citato; – all’immediata comunicazione della sentenza al Prefetto della Provincia di Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

****************, Presidente

*******************, Consigliere

*******************, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Redazione

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