La valenza dell’atto di proclamazione degli eletti nel procedimento elettorale

Redazione 01/07/10
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Colui che ha impugnato l’atto di ammissione delle liste (o di candidati) ha l’onere di impugnare (eventualmente deducendo il vizio di illegittimità derivata) anche i successivi atti del procedimento che hanno conferito ad altri lo status di Sindaco e di consiglieri comunali, notificando a questi il ricorso quali controinteressati, con la conseguenza che, in mancanza, la inoppugnabilità degli atti del procedimento fa anche diventare improcedibile, per successiva carenza di interesse, l’impugnativa proposta contro il provvedimento di ammissione delle liste e/o di candidati.

L’atto di proclamazione degli eletti riveste una valenza autonoma nel procedimento elettorale con la conseguenza che qualunque esito del gravame proposto avverso gli atti di indizione della consultazione elettorale non determina la sua automatica caducazione.

Infatti, non può ammettersi che i candidati eletti in esito alla competizione elettorale perdano tale posizione senza una tempestiva impugnazione della loro proclamazione che sia ad essi ritualmente notificata

N. 15238/2010 REG.SEN.

N. 01494/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2010, proposto da:
Ass.Ne Politica Nazionale Lista **************,in persona del legale rapp.te p.t., nonché *************** quale delegato della lista de qua, , rappresentati e difesi dagli avv. *******************, **************, ************, *************, con domicilio eletto presso T.A.R. Campania – Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64.

contro

Ministero dell’Interno, ****** – Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno , domiciliata per legge in Salerno;
Ufficio Centrale Regionale c/o Corte D’Appello di Napoli, Ufficio Centrale Circoscrizionale di Napoli, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
Regione Campania in Persona del Presidente p.t. della G.R.-n.c.

nei confronti di

Lista Rifondazione-Comunisti Italiani;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

PROVVEDIMENTO EMESSO IL 03/03/2010 DALL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE, PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, DI RIGETTO DEL RICORSO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON VALIDITA’ DELLA LISTA RICORRENTE ADOTTATO DALL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI NAPOLI

DEL PROVVEDIMENTO DEL 01/03/2010, CON CUI L’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI HA DELIBERATO LA RICUSAZIONE DELLA STESSA LISTA-ELEZIONI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA..

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’ Ufficio Centrale Regionale c/o Corte D’Appello di Napoli, dell’ Ufficio Centrale Circoscrizionale di Napoli e del U.T.G. – Prefettura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 il Cons. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con il gravame in epigrafe è stata impugnata l’esclusione della lista ricorrente dalla competizione elettorale per l’elezione della Giunta e del Consiglio Regionale della Campania nella tornata del 28/29 marzo 2010 , a causa della insufficienza del numero di firme dei sottoscrittori, ritenendo l’Ufficio che la lista non potesse fruire dell’esonero di cui all’art. 3 co 2 LR 4/2009( appartenenza ad un partito politico rappresentato in Parlamento).

In particolare espone il ricorrente di avere fornito documentazione circa la dichiarazione di due parlamentari ( deputati ************** e ***************) di rappresentare l’Associazione politica nazionale Lista **************.

Tuttavia la dichiarazione non è stata ritenuta idonea ad integrare il requisito di legge, in quanto i due parlamentari sarebbero stati eletti nelle liste del Partito democratico, e successivamente alle elezioni non si sarebbero organizzati in modo autonomo ed indipendente.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

violazione art. 3 co 2 LR 4/2009, violazione art.. 67 Costituzione, art, 14 preleggi; eccesso di potere: sussistono i presupposti per la deroga di cui alla citata legge regionale 4/2009, in quanto la legge non richiede che un deputato per rappresentare un partito, debba essere stato eletto nelle liste con il relativo simbolo, né che il partito sia costituito in gruppo parlamentare;

identiche censure, eccesso di potere: la legge regionale accoglie il concetto più ampio possibile di rappresentanza politica, e la appartenenza dei deputati indicati alla lista Pannella non può essere revocata in dubbio in ragione anche della dichiarazione dell’************************, esibita in allegato, il quale ha precisato la sussistenza di un accordo politico tra la associazione ricorrente e il Partito Democratico,a seguito del quale è stato modificato lo Statuto del Gruppo, che prevede come le delegazioni di altri partiti che hanno sottoscritto l’accordo possono costituire corrispondenti delegazioni all’interno del gruppo, cosa che è avvenuta per gli eletti della Associazione politica ricorrente.

Si è costituito in giudizio il Ministero, ed ha eccepito preliminarmente l’ incompetenza territoriale del TAR adito in favore della sede di Napoli; nel merito, ha sostenuto con varie argomentazioni la inammissibilità della domanda e la sua infondatezza.

La domanda cautelare proposta ai fini della ammissione con riserva della lista in oggetto alla competizione elettorale è stata accolta alla camera di consiglio del 11.3.2010 con ordinanza n. 255/2010.

Il ricorso è stato successivamente trasmesso alla sede di Napoli, giusta adesione della parte ricorrente all’eccezione di incompetenza.

Alla udienza pubblica del 17.6.2010 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

La domanda è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la competizione elettorale de qua si è conclusa con l’emanazione del verbale di proclamazione degli eletti, ed avverso lo stesso il ricorrente non risulta avere proposto alcun gravame.

In maniera esplicita si afferma in giurisprudenza che: << Il ricorso proposto contro un atto prodromico, quale è il provvedimento di esclusione di una lista, è inammissibile nel caso in cui il ricorrente non abbia impugnato anche l’atto di proclamazione degli eletti, nel frattempo emanato >> (C. di S., Sez. V, 13 agosto 1996, n. 924).

Ed invero, nella fattispecie, si versa indubbiamente in una di quelle ipotesi in presenza delle quali nessuna utilità può ricavare il ricorrente dall’eventuale accoglimento del gravame se non ha tempestivamente impugnato un altro provvedimento successivo, idoneo a procurare la stessa lesione che egli intende rimuovere (ex multis: T.A.R. Sicilia, Sez. CT, 19 luglio 1981, n. 383).

Con più specifico riferimento all’impugnativa del provvedimento di ammissione di una lista e/o di candidati alla competizione elettorale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto occasione di chiarire che l’eventuale suo accoglimento non comporta la caducazione ipso iure dei successivi atti del procedimento, né consente al giudice amministrativo di annullare per invalidità derivata gli atti di proclamazione degli eletti, se non vi è stata una tempestiva e rituale impugnazione di tali atti (con la prescritta notifica a tutti i controinteressati). E’ stato, altresì, precisato che: << Colui che ha impugnato l’atto di ammissione delle liste (o di candidati), ha l’onere di impugnare (eventualmente deducendo il vizio di illegittimità derivata) anche i successivi atti del procedimento che hanno conferito ad altri lo status di Sindaco e di consiglieri comunali, notificando a questi il ricorso quali controinteressati, con la conseguenza che, in mancanza, la inoppugnabilità degli atti del procedimento fa anche diventare improcedibile, per successiva carenza di interesse, l’impugnativa proposta contro il provvedimento di ammissione delle liste e/o di candidati >> (Cfr. C. di S., Sez V, 7 maggio 1994, n. 447).

L’ampia motivazione contenuta nell’anzidetta sentenza, condivisa dal Collegio, deve valere, ed a maggior ragione, anche all’inverso, ossia nel caso in cui il ricorso riguardi la mancata ammissione di una lista (e/o di candidati).

Nella fattispecie in esame, occorre considerare che l’atto di proclamazione degli eletti riveste una valenza autonoma nel procedimento elettorale con la conseguenza che qualunque esito del gravame proposto avverso gli atti di indizione della consultazione elettorale non determinerebbe la sua automatica caducazione.

Infatti non può ammettersi che i candidati eletti in esito alla competizione elettorale perdano tale posizione senza una tempestiva impugnazione della loro proclamazione che sia ad essi ritualmente notificata (T.A.R. Campania, Napoli, II, 6 aprile 2004 n. 4153 che richiama Cons. Stato, V, 3 settembre 1998 n. 1287). Pertanto, per tali evenienze, in funzione dell’esigenza di tutela dei controinteressati, ossia delle liste e dei candidati proclamati eletti, la giurisprudenza ha escluso ogni effetto caducante con l’automatico travolgimento di tutti i successivi atti procedimentali, individuando nella proclamazione degli eletti il dies a quo della decorrenza del termine per ricorrere. L’atto di proclamazione degli eletti si rivela in definitiva l’oggetto tipico dell’impugnativa rivolto a dedurre le illegittimità commesse nel corso del procedimento elettorale.

In tale situazione, non constando, nella fattispecie, l’intervenuta ulteriore impugnativa dell’atto di proclamazione degli eletti, al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse nel ricorrente ad ulteriormente insistere nel proposto gravame che va, pertanto, dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti, attesa la novità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe ,lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

******************, Presidente

***************, ***********, Estensore

***************, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Redazione

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