La tutela delle piccole e medie imprese nei rapporti contrattuali coi committenti: il contratto di subfornitura industriale e le norme per il contrasto ai ritardi di pagamento

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§ 1) La disciplina del contratto di subfornitura.
 
            Questa analisi sulle norme emanate negli ultimi anni che hanno lo scopo di tutelare le imprese piccole e medie nei rapporti contrattuali con quelle di dimensioni maggiori non può che iniziare dall’esposizione della Legge n° 192 del 1998 sulla “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”. Essa, infatti, è stato il primo tentativo di riequilibrio normativo dei rapporti contrattuali fra le piccolissime, piccole e medie imprese, le PMI, che costituiscono il tessuto connettivo dell’economia italiana e le imprese di media e grande dimensione committenti delle prime che si avvantaggiano della maggior forza contrattuale derivante dalla maggiore dimensione e dall’importanza economica che i loro ordini possono avere per un’impresa di dimensioni inferiori.
            La Legge 192/1988 persegue soprattutto questo scopo disciplinando i vari aspetti del contratto di subfornitura stipulato fra due imprese, quella committente e quella subfornitrice, che esercitano attività di produzione di beni[1] (manifatturiera) o di servizi, di proprietà privata o pubblica, e che, ai sensi del primo comma dell’articolo 1°, può avere per oggetto:
 
1)      “lavorazioni su semilavorati o su materie prime fornite dal committente”;
2)      “la fornitura di prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o utilizzati nell’ambito dell’attività economica dell’impresa committente o nella produzione di un bene complesso secondo progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dalla committente”.
           
            Sono escluse, pertanto, le forniture ad imprese commerciali[2] di prodotti di largo consumo destinati ad essere rivenduti, quelle di materie prime (come, per esempio, quelle di prodotti agricoli e di prodotti minerari, cosa che crea delle difficoltà di distinzione nei prodotti per l’edilizia ricavati dal sottosuolo: è un limite della legge[3]), quelle di servizi di pubblica utilità (acqua, luce, gas, ecc.) e quelle di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature, concetto di non semplice comprensione che sembra voler designare le minuterie: per esempio, una fornitura di chiodi o di un set di chiavi inglesi, ma non di un martello pneumatico o di una scavatrice che sono chiaramente attrezzature (art. 1°, secondo comma).
            La forma di questo contratto d’impresa deve essere quella scritta a pena di nullità, che può essere costituita anche dallo scambio delle comunicazioni della proposta e dell’accettazione mediante telefax o “per altra via[4] telematica”, come la posta elettronica (art. 2, primo comma). E’ sufficiente, pertanto, anche la semplice scrittura privata non autenticata (art. 2702 del Codice Civile), sia pure col suo limitato valore di prova.
            Nel caso di scambio di e-mail o di documenti informatici di altro tipo allegati ad una e-mail, la sottoscrizione non può che essere apposta per mezzo dei sistemi di firma digitale, per cui la firma digitale basata su un certificato qualificato avrà il valore legale di una scrittura privata autenticata, mentre quella non basata su un certificato qualificato avrà il valore di una scrittura privata non autenticata, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n° 10 del 2002 che ha attuato la Direttiva CE n° 93 del 1999 relativa al “quadro comunitario per le firme elettroniche”.
            L’accordo contrattuale si può concludere con lo scambio della proposta e dell’accettazione scritte, ma anche col semplice inizio dell’esecuzione (cioè delle lavorazioni o delle forniture) del contratto da parte del subfornitore, una volta ricevuta la proposta scritta spedita dall’impresa committente (art. 2, secondo comma). Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati per iscritto dal committente al fornitore (art. 2, terzo comma).
 
            Il contenuto del contratto di subfornitura deve comprendere i seguenti elementi (art. 2, quinto comma):
 
a)      l’indicazione specifica dei requisiti del bene o del servizio richiesti dal committente al subfornitore, con l’eventuale allegazione in copia delle specifiche tecniche di esso, che possono essere anche norme tecniche (UNI, ISO, CEN, ecc.);
b)      il prezzo pattuito, che deve essere determinato o determinabile (con un metodo di calcolo) in modo chiaro e preciso (art. 2, quarto comma);
c)      i termini e le modalità di consegna;
d)     i termini e le modalità di collaudo del bene o del servizio fornito;
e)      i termini e le modalità di pagamento del prezzo (art. 3).
           
            Per quanto riguarda quest’ultimo punto, i termini di pagamento del prezzo della subfornitura devono decorrere dalla consegna del bene o dal momento della comunicazione dell’esecuzione della prestazione (nel caso di fornitura di un servizio), specificando gli eventuali sconti nel caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna (art. 3, primo comma).
            Il termine di pagamento non deve essere superiore a sessanta giorni, con la possibilità della sua elevazione a novanta giorni a seguito di accordi di settore a livello nazionale sottoscritti presso il Ministero dell’Industria od a livello provinciale stipulati presso le Camere di Commercio dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria a cui appartengono le imprese committenti e quelle subfornitrici (art. 3, secondo comma).
            Nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora (ai sensi del 2° comma dell’art. 1219, n. 3 del Codice Civile), un interesse moratorio pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento[5] della Banca Centrale Europea (la BCE) rilevato il primo giorno di ogni semestre (e che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del quinto giorno lavorativo di ogni semestre), aumentato di ben sette punti percentuali. E’ possibile la pattuizione di un interesse superiore (ma non di uno inferiore) a quello previsto dalla legge ed è salva la prova del danno ulteriore.
            Ove il ritardo nel pagamento[6] ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente deve al subfornitore un’ulteriore penale del 5% dell’importo del prezzo o della parte di quest’ultimo in relazione al od alla quale non ha rispettato i termini di pagamento (art. 3, terzo comma).
            La disciplina degli interessi di mora nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento è stata innovata nel modo che abbiamo esposto dall’art. 10 del Decreto Legislativo n° 231 del 2002 che ha attuato la Direttiva CE n° 35 del 2000 relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, che trattiamo nel paragrafo successivo.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento del prezzo costituisce titolo per ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile (art. 3, quarto comma). In realtà, questa norma ha una formulazione errata perché, come prevedono gli artt. 633, 634 e 642 c.p.c., il “titolo” in base a cui si può ricorrere al procedimento per ingiunzione è un documento idoneo a dimostrare l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, come il contratto scritto di subfornitura o gli atti scritti equivalenti previsti dall’art. 2. Il mancato pagamento non è certo un documento ma un atto che è il presupposto logico della domanda di ingiunzione, ma non il titolo esecutivo nell’accezione data dal c.p.c. Solo interpretando la norma nel senso esposto è possibile darle una valenza concreta, altrimenti essa è di difficile, se non di impossibile, comprensione ed applicazione.
Nel corso del rapporto contrattuale il committente può richiedere modifiche o varianti al bene o servizio fornito ed il subfornitore, che ha il diritto di accertarle o meno (art. 6, primo comma, su cui vedi oltre), avrà diritto all’adeguamento del prezzo anche se non espressamente previsto dal contratto (art. 3, quinto comma).
 
E’ vietato l’affidamento ad altre imprese[7] dell’esecuzione della subfornitura da parte del subfornitore per una quota superiore al 50% del suo valore senza l’autorizzazione del committente[8] che può essere sia preventiva, cioè prevista nel contratto, che successiva a quest’ultimo e che va sempre, riteniamo, espressa per iscritto anche attraverso gli strumenti di comunicazione previsti dall’art. 2. E’, questo, il c.d. “divieto di interposizione” nella subfornitura (art. 4, primo comma).
L’affidamento ad imprese terze della subfornitura configura, a sua volta, un altro contratto di subfornitura, sottoposto sempre alla disciplina della Legge 192/1998 ed i cui termini di pagamento non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale. Se il subfornitore principale viola i limiti dell’affidamento della subfornitura ad imprese terze previsti nel contratto, gli accordi da lui stipulati con i suoi subfornitori sono nulli (art. 4, terzo e secondo comma).
 
Il subfornitore è responsabile per la qualità ed il funzionamento dei prodotti o dei servizi forniti al committente secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d’arte, con l’esclusione della responsabilità per i vizi dei prodotti semilavorati o delle materie prime fornite dal committente, purché li abbia tempestivamente segnalati a quest’ultimo. Il committente decade dalla garanzia per i vizi del prodotto o servizio fornito se non solleva la contestazione nei termini stabiliti dal contratto che non possono derogare ai più generali termini di legge (art. 5).
Dal momento che la Legge 192/1998 non specifica quali siano questi “generali termini di legge” riteniamo che essi si debbano identificare, per analogia, in quelli previsti per l’appalto dall’art. 1667 c.c. (che disciplina la garanzia dell’appaltatore per le difformità ed i vizi dell’opera), che sono pari a 60 giorni decorrenti dalla scoperta del vizio per la contestazione dello stesso al subfornitore, pena la decadenza del diritto ad effettuare tale contestazione, ed a due anni dalla consegna del bene o del servizio per la prescrizione dell’azione giudiziaria relativa alla garanzia. Il contenuto della garanzia sui difetti dell’opera consiste nella riduzione del prezzo o nella risoluzione del contratto nel caso di totale inadeguatezza della subfornitura realizzata.
 
            Per la maggiore tutela delle parti del contratto e soprattutto del subfornitore, che di solito è il soggetto più debole, il primo comma dell’art. 6 stabilisce la nullità delle clausole che consentono ad una di esse di modificare unilateralmente una o più pattuizioni del contratto di subfornitura. Sono però validi gli accordi contrattuali che consentono al committente di precisare, entro un termine di preavviso ed entro limiti quantitativi prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura.
            Sono poi nulli i patti che attribuiscono la facoltà di recesso senza un congruo preavviso ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica e quelli con cui il subfornitore ceda al committente diritti di privativa industriale od intellettuale (per esempio, su invenzioni o su modelli di utilità od ornamentali) senza un congruo corrispettivo (art. 6, secondo e terzo comma).
            Il committente mantiene la proprietà industriale od intellettuale dei progetti e delle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al subfornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il subfornitore ha un obbligo di riservatezza sugli stessi (art. 7).
 
            L’articolo 9 della Legge192/1998 stabilisce il divieto di “abuso dello stato di dipendenza economica” esercitato da un’impresa committente o da una subfornitrice sull’altra parte del rapporto contrattuale di subfornitura.
            Si considera “dipendenza economica” la “situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti contrattuali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi, cioè una sproporzione eccessiva fra le prestazioni[9]. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subito l’abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”. Per esempio, se le subforniture dell’impresa committente rappresentano il 30% (o, comunque, una quota importante, di solito espressa da una percentuale a due cifre) del fatturato dell’impresa subfornitrice, è più difficile che questa possa resistere ad un tentativo di abuso da parte della prima che non nel caso in cui questa sviluppi, ad esempio, solo il 3% del fatturato della seconda. In questo secondo caso, il subfornitore non dovrebbe avere grossi problemi a trovare altri e più corretti clienti, per cui, se accetta un contratto gravoso lo fa per sua volontà e non per l’abuso da parte del cliente del suo maggior potere contrattuale.
            L’abuso di dipendenza economica può anche consistere nel rifiuto di vendere o di comprare, nell’imposizione di condizioni contrattuali gravose o discriminatorie o nell’arbitraria interruzione delle relazioni commerciali in atto. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie (con cui si chiede che venga impedita la continuazione dell’evento lesivo, cioè dell’abuso) e quelle per il risarcimento dei danni (art. 9, secondo comma).
            Le clausole contrattuali attraverso cui si realizza l’abuso sono nulle (art. 9, terzo comma) e possono arrivare a viziare l’intero contratto solo se il contenuto di esso è del tutto dipendente dalla clausola nulla, se no il contratto rimane valido esclusa questa parte. Sotto questo aspetto l’art. 9 si configura come una norma generale di completamento del precedente art. 6 sulla nullità delle clausole vessatorie del rapporto contrattuale di subfornitura che sono espressione della sproporzione di forza contrattuale che può esservi (e che molto spesso c’è) fra le parti.
            Inoltre, ferma restando l’eventuale applicazione dell’art. 3 della Legge n° 287 del 1990[10] (relativo all’abuso di posizione dominante di un’impresa sul mercato nazionale o su una sua parte rilevante), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (la c.d. “Autorità Antitrust”), può, “qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato” (quindi, se la pratica di un’impresa particolarmente importante è generalizzata od, almeno, non episodica), sia su segnalazione di terzi che attivando autonomamente l’indagine, “procedere alle diffide ed alle sanzioni (amministrative pecuniarie) previste dall’art. 15 della Legge n° 287 del 1990 nei confronti della o delle imprese che hanno commesso l’abuso” (art. 9, quarto comma).
            Questa norma, aggiunta dalla Legge n° 57 del 2000, non era necessaria, dato che le lettere a), c) e d) dell’art. 3 della Legge n° 287 del 1990 già vietavano l’abuso di posizione dominante da parte di un’impresa che consiste “nell’imporre, direttamente od indirettamente, prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose” (lettera a) o “condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti” (lettera c) o “prestazioni supplementari che […] non abbiano alcuna connessione con l’oggetto del contratto” (lettera d).  
 
            Infine, l’art. 10 prevede che, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 5, comma quarto, relativo alla contestazione dei vizi della qualità e del funzionamento dei prodotti o dei servizi forniti al committente dal subfornitore (trattata in precedenza in questo paragrafo), le controversie relative ai contratti di subfornitura sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’impresa subfornitrice, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, lettera a), della legge n° 580 del 1993[11].
            Qualora non si pervenga ad una conciliazione tra le parti entro trenta giorni e su richiesta di entrambi i contraenti[12] la controversia è rimessa alla Commissione Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’impresa subfornitrice o, in mancanza, alla Commissione Arbitrale della Camera di Commercio scelta di comune accordo fra i contraenti. Anche il carattere rituale od irrituale dell’arbitrato dovrà essere stabilito pattiziamente fra le parti.
            Il procedimento arbitrale, disciplinato dalle disposizioni degli articoli 806 e seguenti c.p.c., si conclude entro sessanta giorni dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti non si accordino per un termine inferiore.
            L’obbiettivo della norma è, chiaramente, quello di incentivare l’utilizzo da parte delle imprese delle procedure alternative di risoluzione delle controversie tra loro[13] (le c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution dei diritti anglosassoni), quali la conciliazione e l’arbitrato, che hanno il duplice vantaggio del minore costo e della maggiore rapidità rispetto alla giustizia ordinaria.
 
            Concludendo, il contratto tipico di subfornitura è qualificabile come un contratto di impresa, bilaterale, oneroso, con effetti obbligatori, a prestazioni corrispettive (che si possono articolare in un facere o in un do ut des), che può avere contenuti molteplici, ma tutti comunque integranti obbligazioni di risultato.
            La tipizzazione legale di questo contratto, che ha il tipo contrattuale più simile nell’appalto[14], comporta la logica conseguenza che esso dovrà applicarsi a tutte le fattispecie concrete riconducibili ad esso. In tal modo, anche se le parti o una di esse dovessero cercare di non applicare la sua disciplina (per esempio, non rispettando il requisito della forma scritta ad substantiam), il contraente più debole potrà usufruire comunque delle norme poste a sua tutela, impugnando il contratto davanti al Giudice Ordinario o tramite le procedure stragiudiziali. Inoltre, speriamo, esso dovrebbe fungere da deterrente alla tentazione di abusare del maggior potere contrattuale che le imprese di maggiore dimensione hanno verso quelle minori, siano queste, come più spesso accade, subfornitrici o siano committenti.
 
 
            § 2) L’attuazione della Direttiva CE sulla lotta ai ritardi di pagamento.
 
            Nell’Ottobre del 2002, col Decreto Legislativo n° 231, è stata data attuazione nell’ordinamento italiano all’importante Direttiva CE n° 35 del 2000 relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
            Il recepimento di questa Direttiva ha rappresentato un altro passo importante verso l’obbiettivo del riequilibrio del potere contrattuale nei rapporti fra le piccolissime, piccole e medie imprese (le c.d. PMI) e le aziende di maggiori dimensioni che vede le prime come parte più debole, spesso esposta a subire condizioni “capestro” imposte dai contraenti più forti, inaugurata dalla Legge n° 192 del 1998 sulla disciplina della subfornitura nelle attività produttive.
            Infatti, essa ha come obbiettivi sia la lotta al “ritardo di pagamento”, intendendo per tale il tempo intercorso fra la scadenza dei termini di pagamento previsti nel contratto, cioè della c.d. “dilazione” di pagamento, e l’effettiva corresponsione del prezzo, che il contrasto della pratica, sin troppo diffusa, della previsione (ma si dovrebbe dire, quasi sempre, dell’imposizione) contrattuale di dilazioni di pagamento troppo lunghe (per esempio, a sei, dodici, quindici mesi, tipiche delle subforniture industriali e delle forniture di prodotti di largo consumo alla Grande Distribuzione Commerciale) che costringono la parte più debole del contratto a finanziare di fatto la più forte che può pagare a tempi lunghissimi. 
            Il Decreto Legislativo n° 231 del 2002 si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendo per tale qualsiasi tipo di contratto fra imprese (di qualsiasi forma giuridica e di qualsiasi settore economico: industria, servizi compresa la distribuzione commerciale, agricoltura, ecc.) o fra queste e le Pubbliche Amministrazioni (di qualsiasi tipo: centrali, regionali, locali, ecc.) che preveda la consegna di merci (prodotti, beni fisici) o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (articoli 1 e 2).
Il Decreto non si applica solo ai debiti oggetto di procedure fallimentari aperte a carico del debitore ed a tutti i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, anche da parte di un assicuratore.
 
Gli articoli 3 e 4 prevedono che il creditore (cioè l’azienda fornitrice) ha diritto agli interessi moratori che decorrono automaticamente, cioè senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento previsto dal contratto.
Se questo termine non è stato previsto nel contratto, gli interessi di mora decorrono, sempre automaticamente, dopo trenta giorni dal ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento o dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, se non è certa la data della fattura o se questa è giunta prima delle merci. Il termine è di sessanta giorni dalla consegna solo nel caso di prodotti alimentari deteriorabili.
Il tasso dell’interesse di mora (art. 5), salvo diverso accordo tra le parti, è pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento[15] (cioè di prestito alle banche ordinarie della durata di una o di due settimane, che serve per aumentare la loro liquidità e, pertanto, la loro capacità di erogare credito nel breve periodo: è, secondo la definizione dell’economia monetaria, una operazione c.d. “di mercato aperto”) della Banca Centrale Europea[16] (la BCE) rilevato il primo giorno di ogni semestre, aumentato di ben sette punti percentuali. Per esempio, se questo tasso di interesse è del 2,20%, il tasso di interesse di mora (annuo) sarà del 9,20%. Il saggio di interesse di riferimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del quinto giorno lavorativo di ogni semestre.
A livello pratico, se vi fossero difficoltà nel reperire il dato, dato che questo tasso d’interesse non può che essere di poco superiore (di una frazione di punto, di solito fra lo 0,25 e lo 0,20%), si può utilizzare il Tasso Ufficiale di Sconto della BCE, che è comunque il tasso di base di quello delle operazioni di rifinanziamento ed è più basso solo di una frazione di punto rispetto a quest’ultimo. Per esempio, se l’attuale Tasso Ufficiale di Sconto è del 2%, quello delle operazioni di rifinanziamento principale può essere del 2,25%, ma la differenza tra i due è, in ogni caso, molto piccola ed in un atto di costituzione in mora od in una domanda giudiziale si può chiedere al debitore qualcosa in meno, ma non qualcosa di più.
Il creditore ha inoltre diritto al risarcimento dei costi di recupero delle somme non corrisposte, salva la prova del maggior danno (art. 6).
L’accordo sul termine di pagamento (cioè sulla dilazione di esso) e sulle conseguenze del ritardo del pagamento è nullo e può essere dichiarato tale d’ufficio dal giudice se è gravemente iniquo nei confronti del creditore, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti (per esempio, dimensionale: un’impresa committente di grandi dimensioni ed una fornitrice di piccole) ed ai rapporti commerciali fra i medesimi (art. 7).
In particolare, la norma dichiara gravemente iniquo l’accordo col quale il debitore, acquirente o committente, impone al creditore – fornitore termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto a quelli ad esso concessi dai suoi creditori.
E’, questo, ad esempio, il caso tipico delle catene della Grande Distribuzione Commerciale che incassano in contante subito, quasi sempre, e pagano i fornitori con dilazioni tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mesi e più, facendosi così finanziare di fatto da questi ultimi, possibilità che, invece, i piccoli esercizi commerciali di prossimità non hanno assolutamente coi loro fornitori.
 
Alla tutela del singolo si affianca anche quella collettiva: l’articolo 8 prevede che le associazioni di categoria degli imprenditori, in particolare, quelle delle piccole e medie imprese presenti nel CNEL, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, possono chiedere al giudice di accertare la grave iniquità delle condizioni contrattuali generali di cui all’articolo 7 e di adottare le misure idonee a correggere o ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, nonché di inibirle se ricorrono motivi di urgenza.
Questa tutela collettiva giudiziale delle posizioni contrattualmente deboli delle imprese più piccole è dello stesso tipo di quella degli interessi collettivi (o “diffusi”) dei consumatori concessa alle associazioni rappresentative a livello nazionale di questi ultimi dall’articolo 3 della legge n° 281 del 1998 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.
 
La tutela dell’impresa contraente debole è rafforzata anche da alcune disposizioni processuali: l’articolo 8 del Decreto 231/2002 modifica l’articolo 641 del Codice di Procedura Civile prevedendo che il decreto ingiuntivo relativo al pagamento del prezzo e dei relativi interessi di mora debba essere emesso dal giudice entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Il termine per pagare fissato nel decreto ingiuntivo sarà di quaranta giorni, salvo che il debitore intimato non risieda in altri stati dell’Unione Europea (sessanta giorni) od in stati extracomunitari (centoventi giorni).
Inoltre, viene modificato anche l’articolo 648 di questo Codice, prevedendo che il giudice debba concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto dal debitore, limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per motivi procedurali.
 
Infine, come abbiamo già visto nel paragrafo precedente, l’articolo 10 del decreto Legislativo 231/2002 sostituisce il terzo comma dell’articolo 3 della Legge n° 192 del 1998 sulla disciplina della subfornitura nelle attività produttive prevedendo che la disciplina degli interessi di mora del Decreto Legislativo 231/2002 sia estesa anche ai pagamenti delle attività di subfornitura, che sono quelle (articolo 1°, Legge 192/1998) consistenti in “lavorazioni di semilavorati o di materie prime forniti dal committente od in forniture di prodotti o di servizi destinati ad essere incorporati nei prodotti, anche complessi, od utilizzati nell’attività economica del committente, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”.
In questo specifico caso si prevede che, ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto nel contratto di subfornitura, il committente incorra in una ulteriore penale del 5% dell’importo per cui non ha rispettato i termini[17].
 
 
 
Gianfranco Visconti
 
Consulente di direzione aziendale


[1] L’espressione “subfornitura industriale” è una definizione economica e designa la subfornitura di beni o servizi destinata ad un committente che esercita attività manifatturiera.
[2] Mentre è qualificabile come subfornitura quella avente per oggetto l’arredamento di un punto vendita.
[3] Per esempio: una lastra di marmo o una serie di blocchi di tufo tagliati sono qualificabili come materie prime o come semilavorati? Vi è tutta un’area di casi intermedi difficili da classificare con sicurezza.
[4] Chiaramente: strumento di comunicazione.
[5] Per la definizione di esso rimandiamo al paragrafo successivo.
[6] Anche per la definizione del concetto di “ritardo nel pagamento” si veda il paragrafo successivo.
[7] Cioè quello che potremmo chiamare con un termine chiarificatore nella pratica, anche se tecnicamente errato, il “subappalto” della subfornitura.
[8] Questa norma differisce dall’art. 1656 c.c. sul subappalto solo per l’individuazione di questo limite di valore per cui non è richiesta l’autorizzazione del committente.
[9] Quella che, tecnicamente, si definisce, anche, “alterazione del sinallagma” contrattuale, cioè del rapporto fra prestazione e controprestazione.
[10] Intitolata “norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.
[11] La Legge sul riordinamento delle Camere di Commercio.
[12] Nel caso di disaccordo fra le parti, ognuna di esse potrà ricorrere al Giudice ordinario. L’arbitrato ha sempre carattere facoltativo.
[13] Sono, invece, poche le norme che incentivano l’utilizzo di queste procedure per la risoluzione delle controversie fra imprese e clienti finali (consumatori). Tra queste, segnaliamo l’art. 19 del Decreto Legislativo n° 70 del 2003 che ha attuato la Direttiva CE n° 31 del 2000 sul commercio elettronico e i servizi della società dell’informazione, che si applica ai contratti stipulati per via telematica (tramite Internet) e che prevede la facoltà di investire della controversia, da parte di entrambi i contraenti, gli organi di composizione stragiudiziale che operano per via telematica, i c.d. ODR – On Line Dispute Resolution, per esempio, www.risolvionline.it della Camera di Commercio di Milano.
[14] L’appalto è definito dall’art. 1655 c.c. come “il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
[15] Chi desiderasse approfondire l’argomento può farlo sulla pubblicazione della Banca Centrale Europea: “L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’Euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema” (l’ultima edizione è di Febbraio 2004) o sul sito web della stessa: www.ecb.int.
[16] Queste operazioni di mercato aperto sono però effettuate in forma decentrata dalle Banche Centrali nazionali.
[17] Un’approfondimento dell’argomento trattato in questo paragrafo si può trovare in G. Cassano: “I contratti di distribuzione”, Giuffré Editore, 2006.

Visconti Gianfranco

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