La tutela del “made in”

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PREMESSA
La normativa volta alla tutela del made in si intreccia con altre normative nazionali e comunitarie, prima fra tutte con quella relativa alla protezione della proprietà industriale, ma anche con quella della sana e leale concorrenza del commercio/ pubblicità ingannevole, e della etichettatura.
 Tutte le normative sono tese alla tutela del consumatore e alla garanzie a questi apprestate.
L’impianto normativo mira a garantire la conoscibilità da parte degli acquirenti degli elementi legati alle caratteristiche del prodotto, che è già sul mercato o ivi diretto, quali le indicazioni relative alla provenienza del bene da una certa e specifica fabbrica e/ produttore( garantita dal marchio) al luogo di produzione ( garantito dal made in- origine geografica), all’identificazione dell’importatore attraverso le proprie generalità(garantita dal codice al consumo) e in alcuni casi alla consistenza del bene ( garantita dalle norme sull’etichettatura).
Il bene giuridico difeso nei casi summenzionati è la tutela del consumatore; prova è data dalla collocazione sistematica dell’art 517 cp. nel titolo VIII dei “delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio” al capo II “dei delitti contro l’industria e il commercio”del codice penale, con cui, oggi, vengono tutelate le garanzie citate e conseguentemente punite le condotte che violano il precetto ivi descritto.
NORMATIVA
Origine
Ø      Art 24 CDC e all. 10 e 11 CDC
Ø      Convenzione Madrid del 14 aprile 1891 e riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958;
Ø      Ratificata in Italia con la L. 676/67, art 3 ;
Ø      Recepita in Italia con DPR 656/68;
Ø      Circolare prot. n. 358/77.29 del 22 luglio 1989;
Ø      Circolare 275D del 23/10/1995;
Ø      L. 350/2003 art 4 co. 49;
Ø      Il   DL 35/2005 convertito in Legge 80/2005;
Ø      IL D. Lgs 206/2005;
Ø      La L. 296/2006 art 1 co. 941;
Ø      Nota prot. n. 4830 del 08/06/2004 dell’Agenzia delle Dogane- UDCD Antifrode;
Ø      Nota prot. n. 901del 26/01/2005 dell’Agenzia delle Dogane- UDCD Antifrode;
Ø      Circolare 20/D prot. n. 74 del 13/05/2005 dell’Agenzia delle Dogane -Area G.T.;
Ø      Nota prot. n. 2704 del 09/08/2005 dell’Agenzia delle Dogane -Area G.T.;
Ø      Prospettive comunitarie:Proposta di Regolamento del Consiglio Europeo del 16/12/2005
 
Contraffazione
v      Merci contraffatte
(Art. 2 – lettera a) Reg. CE 1383/03)
Merci su cui è stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica o di commercio o altro segno distintivo identico a quello registrato (non distinguibile da quest’ultimo
v      Merci usurpative
(Art. 2 – lettera b) Reg. CE 1383/03)
Merci che costituiscono copie fabbricate senza il consenso del titolare di diritti di autore
v      Altre merci
(Art. 2 – lettera c) Reg. CE 1383/03)
Merci che, in base alla legislazione dello Stato Membro in cui è stata presentata la domanda di intervento, ledono alcuni diritti di settore 
-Circolare 32/D del 23/06/2004
 
Pratiche commerciali sleali
Ø      Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2005/29 del 11/05/2005
 
Etichettatura tessili
L. 26/11 1973 n. 883
 
 
 
Evoluzione storica della normativa
La normativa del made in è basata sulla tutela della conoscibilità del luogo di produzione da parte dei consumatori.
Il concetto di origine utilizzato dalla normativa del made in è stato mutuato da quello inteso in senso propriamente doganale di cui agli artt. 24 e ss del CDC .
 Il significato di origine in senso doganale implica l’attuazione di una serie di misure di politica commerciale connesse ad aspetti di natura prettamente commerciale o commerciale e tributario.
Infatti, dall’origine dei prodotti deriva , per alcuni settori, la possibilità in generale di importare specifici beni ( divieti economici) o di importarne solo in parte ( contingenti).
Così come dall’origine dei prodotti deriva la possibilità di godere di trattamenti tariffarie particolari ( preferenze generalizzate), e/o di goderne solo per specifiche quantità beni ( quote tariffarie).
Nell’ambito della tutela del made in il concetto di origine sotteso è quello dell’origine non preferenziale, normato dall’art 24 CD e all. 10 e 11 CDC.
Più nello specifico:
Per i prodotti tessili: art 37 DAC e allegato 10
Prodotti NON tessili- allegato 11
L’origine non preferenziale è quella che si riferisce alla nozione di origine secondo regole emanate autonomamente dalla Comunità Europea che entrano in vigore in occasione di operazioni effettuate verso Paesi che non hanno stretto rapporti o concluso accordi con l’UE.
Essa non dà alcun diritto a trattamenti daziari di favore.
La normativa di riferimento è:
a) Cdc e Dac art 22-26 “origine”
b) Convenzione Madrid del 14 aprile 1891 e riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958
 
Convenzione Madrid :
-art 1 co.1 è sequestrato all’importazione qualsiasi prodotto recante falsa indicazione di provenienza 
art 1 co.3 se la legislazione di un Paese non ammette il sequestro, questo sarà sostituito dal divieto di importazione.
-art 3 è possibile l’apposizione del nome del venditore o il suo indirizzo su prodotti provenienti da Paesi ( Terzi o Stati Membri) diversi da quello di vendita, solo se vi sia anche la apposizione dell’indicazione precisa “ a caratteri ben chiari” del Paese o luogo di fabbricazione o produzione…
-art 4 i Tribunali di ciascun Paese dovranno decidere quali sono le denominazioni che per il loro carattere generico sfuggono alle disposizioni del presente Accordo.
La Convenzione è stata ratificata in Italia con la L. 676/67, art 3 e recepita con DPR 656/68  
                                                                              art 1 DPR 656/68
L’art 1 del citato decreto dispone “che per le merci per le quali vi sia fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all’atto della loro introduzione nello Stato a cura dei competenti Uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all’A.G. e agli interessati.”
Quindi l’art 1 provvede al recepimento dell’Accordo e alla individuazione delle modalità di azione relative al controllo ( fermo) e degli Uffici preposti al rispetto dell’Accordo ( Dogane)
                                                                              Art 2 DPR 656/68
Dispone la regolarizzazione da parte degli interessati della merce qualora scaduti i sessanta giorni dalla comunicazione all’A.G. questa non abbia disposto il sequestro della stessa.
 
 
 
Agli interventi normativi hanno fatto successivamente seguito quelli di prassi legati per lo più alla soluzione di controversie insorte nello stato applicativo della legge.
Fra questi:
Circolare prot. n. 358/77.29 del 22 luglio 1989
La circolare diversifica le ipotesi di contraffazione, e quindi di tutela del marchio, da quelle che violano il made in e quindi l’origine.
Chiarisce che nelle ipotesi di apposizione del marchio le fattispecie esulano dalla applicazione dell’Accordo di Madrid purchè non riportino false o fallaci indicazioni sull’origine.
La circolare ribadisce il concetto che l’apposizione del solo marchio- legalmente registrato- non comporta l’obbligo della indicazione del luogo di fabbricazione.
 
Circolare 275D del 23/10/1995
Il documento fa chiarezza, su istanza di alcuni quesiti posti da alcuni operatori, su due questioni:
-che il conferimento dell’origine per la valutazione del made in è regolato dalle norme sull’origine non preferenziale;
– che l’utilizzo del marchio non ingenera alcun obbligo di indicazione del luogo di fabbricazione del prodotto a meno che l’apposizione non riguardi solo il marchio ma anche altre informazioni false e/o fallaci che inducano ad attribuire una diversa origine al bene in commercio.
                              Art 517 c.p.
A distanza di parecchi anni, dietro la spinta delle problematiche operative emerse nel corso del tempo dovute alle nuove pratiche commerciali in uso, il legislatore italiano è intervenuto nuovamente sul tema.
La delocalizzazione dell’attività produttiva di tante ditte italiane che apponevano comunque il proprio marchio sul bene fabbricato all’estero, insieme ai casi di appropriazione indebita dell’uso del made in Italia da su merce prodotta oltre confine, sembrano essere state ottime ragioni che hanno spinto il legislatore italiano ad intervenire per aggiornare un quadro normativo che aveva offerto fino ad allora una parziale tutela al consumatore garantendolo solo per l’aspetto legato alla qualità del prodotto se riferito al marchio, e quindi all’origine commerciale del bene e non a quella geografica.
 Sicuramente si è messo in atto il tentativo di fare chiarezza su situazioni che avevano da qualche tempo generato dubbi applicativi in riferimento alla individuazione del concetto di fallace indicazione dell’origine, e della sua sfera operativa.
 Con la Finanziaria per l’anno 2004 si affaccia nel panorama legislativo italiano la  L. 350/2003 art 4 co. 49[1]
    La norma introduce elementi di novità quali:
-l’estensione del campo di applicazione della fattispecie dell’art 517 cp. ad ulteriori ipotesi fraudolente, come l’apposizione della falsa o fallace indicazione di provenienza della merce;
-l’estensione delle fattispecie punibili alle ipotesi di importazione ed esportazione, oltre che alla vendita;
-la previsione della sanatoria sul piano amministrativo della:
Ø      Fallace indicazione dell’origine,attraverso la asportazione dei segni e figure false mendaci
Ø      Falsa indicazione dell’origine, attraverso la asportazione della stampigliatura “made in Italy” o la esatta indicazione della reale origine.
La norma si limita ad indicare la falsa o fallace indicazione di provenienza , lasciando aperti ampi spazi a dubbi ed interpretazioni circa il concetto di provenienza, ovvero se esso debba intendersi come provenienza geografica o come provenienza commerciale(da uno specifico produttore).
Malgrado l’introduzione nel precetto dell’art 517 c.p. dell’inciso “ di provenienza” , la portata chiarificatrice dell’intervento non sembra aver raggiunto lo scopo desiderato.
Infatti l’atteggiamento della giurisprudenza è stato quasi costantemente di totale preclusione al coinvolgimento  nella tutela dell’art 517 c.p. dei casi di falsa o fallace indicazione di origine in senso propriamente doganale,  lasciando così fuori le fattispecie legate alla produzione di un bene [2] avvenuta sul territorio non italiano.
Successivamente con il Il   DL 35/2005 all’omesso riferimento dell’origine. convertito in Legge 80/2005[3] che aggiunge o di orgine  dopo “false e fallaci indicazioni di provenienza” il legislatore italiano rafforza il tentativo già messo in atto rimediando
Introduce infatti  espressamente nel corpo del testo il relativo concetto.
Il  D. Lgs 206/2005 ( codice al consumo), inserendosi nel solco già tracciato dai precedenti interventi,avvalora l’impostazione con l’art 6che prevede l’obbligatorietà dell’apposizione dell’origine per merci provenienti da Paesi terzi. L’entrata in vigore di tale ultima disposizione è stata differita al 1° gennaio 2007 in forza dell’art 31 bis del D.L. 273/2005, converto in Legge 51/2006, ma comunque è allo stato sospesa in attesa della emanazione del decreto interministeriale di attuazione di cui all’art 10 dello stesso decreto legislativo.
Da ultimo, la L. 296/2006 art 1 co. 941[4]marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali che bandisce l’uso fallace o fuorviante di  
 La struttura della norma dopo le innovazioni legislative apportate dalla Finanziaria per l’anno 2007 quindi risulta così composto:
“L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine ( L.80/05) costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.(L.296/06)
 
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Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in Italy».”
 
La normativa nazionale che anticipa il futuro e annunciato intervento comunitario, le cui basi sono state già poste dalla Commissione con la proposta di regolamento ( richiamato dai lavori preparatori all’art 1 co 941 della L. 296/06) statuisce nuove misure per la tutela del made in.
Il principio ivi statuito richiama i contenuti comunitari ed offre, in linea con le esigenze paventate più volte dai produttori italiani in maggior misura, una più pregnante tutela all’industria manufatturiera italiana, garantendo l’integrità dell’immagine del marchio e italiano e la tradizione nel settore.
Il tenore della disposizione è facilmente evincibile dal dibattito parlamentare svolto nella fase preparatoria della norma che ha il seguente contenuto:
“con la seguente proposta di legge si intende tutelare i prodotti italiani prevedendo in maniera esplicita che costituisce falsa indicazione anche l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa in caratteri evidenti del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione .. ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera”.
 
Prospettive comunitarie:Proposta di Regolamento del Consiglio Europeo del 16/12/2005
La proposta mira a tutelare la scelta del consumatore ed il suo diritto a ricevere le maggiori informazioni possibili sul prodotto oggetto di vendita, incluso il luogo dove lo stesso è stato prodotto.
 Allo stato l’Unione Europea non ha alcuna normativa che offra una tutela in tal senso, causa questa che ha indotto la Commissione europea ad elaborare una regolamentazione ad hoc.
L’iniziativa è resa ancor più necessaria tenuto conto che l’obbligo dell’ impiego di un marchio di origine è esistente in molti dei Paesi che commercializzano con l’UE.   Circostanza questa che crea una disparità di trattamento nella tutela del consumatore fra i cittadini comunitarie e quelli extracomunitari.
Ciò danneggia anche la competitività delle imprese degli Stati Membri che non vedono i propri prodotti tutelati al pari degli altri concorrenti oltre confine.
Il campo di applicazione della normativa comunitaria è definito nell’allegato al regolamento che individua i settori di cui alle nomenclature evidenziate.
Riassuntivamente si può concludere che le categorie interessate siano le importazioni di prodotti :
Tessile/Abbigliamento
Cuoio e Calzature
Ceramica
Vetreria
Gioielleria
Mobili
I Paesi che richiedono obbligatoriamente l’etichettatura d’origine: “Made in…” sono
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Brasile
Canada
Cile
Cina
Colombia
Corea del Sud
Croazia
Egitto
Emirati Arabi
Filippine
Giappone
Grecia
Israele
Kuwait
Libano
Malesia
Marocco
Messico
Nuova Zelanda
Paraguay
Polonia
Russia
Stati Uniti
Taiwan
Turchia
Uruguay
Venezuela
 
All’art 4 la proposta stabilisce che la Commissione potrà adottare misure di esecuzione per :
v      stabilire con maggiore precisione forma e modalità del marchio;
v      stilare un elenco di termini in tutte le lingue della comunità;
v      decidere delle deroghe alla apposizione del marchi;
v      aggiornare l’elenco dei prodotti oggetto della obbligatoria apposizione.
 
 
 Evoluzione della GIURISPRUDENZA sull’applicabilità dell’art 517 c.p.
….Le principali pronunce giurisprudenziali in tema
Di diverso contenuto è l’orientamento espresso dalla giurisprudenza che con discordanti pronunce esprime il disagio di giungere ad una soluzione univoca sull’argomento, mostrando altalenanti convincimenti, a volte concordi ed altre discordi con il lineare atteggiamento legislativo.
Corte di Cassazione sez 3° penale sent. 02/02/2005 n.3 352
La motivazione della sentenza riporta: “non commette il reato chi commercializza i propri prodotti realizzati all’estero secondo le regole e le procedure aziendali e con il costante controllo di personale italiano se nel caso di specie nell’etichetta viene riportato il nome della ditta italiana.
Corte Cassazione 3° sezione penale sentenza 14/04/2005 n. 13712
Il comportamento della società ( importazione di capi prodotti n Cina con l’apposizione dell’etichetta recante l’indicazione della composizione del tessuto e la dicitura “ITALY” oppure un cartellino con striscia sottostante recante i colori della bandiera italiana e un riquadro con la dicitura “ITALY) non integra il reato di cui al co. 49 dell’art 4 L. 350/03 giacchè i prodotti tessili così importati non recavano alcuna falsa o fallace indicazione sull’origine imprenditoriale, l’unica rilevante per la qualità dei prodotti
 
Corte cassazione 3° sez. 23/09/2005 n. 34103
Integra il reato previsto dagli artt 517 c.p. e 4 co. 49 L. 350/03 la messa in vendita con la dicitura “made in” di un prodotto che non può considerarsi di origine italiana ai sensi della citata legge, che considera tale marchio posto a tutela di merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine.
Il marchio del made in può essere utilizzato se il prodotto è interamente fabbricato in Italia o sia ivi intervenuta l’ultima lavorazione sostanziale.(artt 23 e 24 CDC)
 
Corte Cassazione 3° sez. penale sent 20/01/2006 n. 2648
Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci la commercializzazione di beni del settore dell’abbigliamento con la dicitura ITALY che pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiano siano stati confezionati all’estero da maestranza italiane.
Trib. Amm. Regione Friuli Venezia Giulia ( sent. 09/03/2006 n. 157)
Integra l’ipotesi dell’art 3 dell’Accordo di Madrid l’ipotesi di inserimento sulla targhetta di T-shirt importate dalla Turchia la dicitura “DGI s.p.a. – Legnano Milano (Italy) da parte dell’importatore/ committente del prodotto.
La motivazione della decisione citata riporta “la necessità che sui capi accanto alle indicazioni relative alla provenienza dal produttore/venditore venga indicata anche la specifica provenienza geografica relativa alla materiale realizzazione degli stessi”.
La sentenza si segnala per l’asseverazione del principio della irrinunciabilità della tutela da offrire al consumatore che deve essere garantito non solo dalla contraffazione ma da qualsiasi altra possibilità che lo stesso si faccia una idea non veritiera sull’origine della merce acquistata.
Va specificato che le stessa sentenza si inserisce in contesto operativo diverso, dove il ricorrente ( importatore della merce) si opponeva al provvedimento emesso dalla Dogana di Trieste di fermo ai sensi dell’art 3 dell’Accordo di Madrid e che a nulla rilevava la contestazione del reato dell’art 517 c.p.
Corte Cassazione 3° sezione penale 01/03/2007 n. 8684 
Da ultimo la Cassazione torna sui propri passi ribadendo il principio che non integra la fattispecie dell’art 517 c.p. il comportamento dell’importatore che aveva apposto su n.1949 orologi, fatti produrre ad Hong Kong la dicitura “ Officina del tempo- Italy”.
Tali diciture secondo la Corte si limitano ad indicare la provenienza giuridica e non geografica del bene. Ad avvalorare la tesi della difesa si richiama la circostanza che il fatto fosse stato commesso prima dell’entrata in vigore del DL 35/2005 che aveva inserito l’inciso “ o di origine”     nel corpo dell’art 4 co. 49 della L. 350/03.
 
CASISTICA
Circolare n. 20 del 13/05/2005 ( Agenzia delle Dogane)
Rientrano nell’applicazione della fattispecie dell’art 517 cp le ipotesi di “etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura “Italy”, oppure il nome di una città italiana come Firenze Venezia”
NON rientrano le ipotesi, nel caso di esportazioni di olio di oliva le confezioni con le diciture “bottled in Iatly o packed in Italy”integrate dall’elenco di provenienze dei diversi elementi che compongono il prodotto confezionato o imbottigliato.
Disposizione di servizio n.1/2004 ( Direzione regionale Bari- area VCT) che riassume i casi risolti dalla giurisprudenza di dissequestro di beni nelle ipotesi:
“Styled in Italy-; Italian style, Italian Mode, Desigend in Italy; Product and distributed in Italy”.
Pertanto tali ipotesi NON rientrano nella fattispecie punitive dell’art 517 c.p.
 
CONCLUSIONE
 
E’ evidente come nel corso degli anni il principio della tutela della origine geografica dei prodotti abbia preso sempre più forma fino ad affiancarsi a quello della tutela della origine commerciale degli stessi, in forza delle crescenti necessità generate dal mercato.
La prima impostazione della disposizione di legge dell’art 571 c.p., infatti, sembrava apprestare tutela unicamente al marchio, inteso quale unica garanzia di rispetto della qualità del bene immesso sul mercato perché prova della provenienza dello stesso da un determinato produttore.
La frequente delocalizzazione dell’attività produttiva ha posto, in seguito, il problema dell’allargamento del precetto anche alle ipotesi di origine intesa in senso geografico, come dimostrato dalle recenti interpretazioni della giurisprudenza ( ad eccezione dell’ultima), e soprattutto dagli ultimi interventi normativi .
Non pare che oggi si possa negare l’esistenza giuridica del riferimento all’origine in senso doganale da parte dell’art 517 cp, ( acclarata dalla normativa ed in parte dalla giurisprudenza), norma tesa ad apprestare tutela giuridica anche all’origine geografica del prodotto oltre che a quella commerciale.
La suddetta tutela, garantita dall’art 517 c.p., si estrinseca nella portata punitiva delle condotte lesive delle informazioni circa la reale origine del luogo di fabbricazione del prodotto, facendo rientrare nel concetto di “qualità del bene” non solo l’origine commerciale ma anche geografica dello stesso.
Tale orientamento sembra essere  confermato dall’art 6 del codice al consumo e ancor di più dall’art 941 della Finanziaria per l’anno 2007( i cui atti preparatori svelano l’intenzione e lo spirito dell’interventi legislativo) e da ultimo dagli interventi che la Unione Europea si sta apprestando a compiere.
Il rafforzamento della tutela del consumatore, ottenuto attraverso l’allargamento del precetto dell’art 517 è chiaramente desumibile anche dal contesto “politico” in cui nasce l’art 4 co. 49 della L. 350/03, nonché l’art 1 co. 941 della Finanziaria per l’ano 2007.
Dal tenore dei lavori preparatori della L. 350/03 si evince chiaramente che l’intento del legislatore di introdurre un elemento innovativo rispetto al contenuto dell’art 517 c.p., (che si ricorda già apprestava tutela ai casi di fallace indicazione di provenienza), si è reso sempre più tangibile. Le proposte di legge intervenute nel corso della approvazione della citata legge volgono in tal senso.[5]
Nella stessa direzione si sono mossi i successivi interventi legislativi che con l’art 1 co. 941 della L. 296/06, hanno definitivamente conclamato la esplicita intenzione del legislatore di inserire nel novero delle garanzie del consumatore anche la possibilità di conoscere l’esatto luogo di produzione del bene oltre che l’autore della produzione stessa.
Non trova giustificazione né sul piano normativo, né logico il disconoscimento del valore aggiunto del made in Italy sui beni prodotti/importati e destinati al mercato; diversamente non si darebbe una ragione alle circostanze per cui molti importatori appongono le indicazioni “italian design” o simili diciture sulle etichette di beni da loro importati.
L’assunto trova ancora delle resistenze della giurisprudenza che ancora nel marzo 2007 si è espressa in senso contrario, abbracciando posizioni legate ad un contesto che probabilmente si presta ad essere interpretato in modo alquanto obsoleto. 
 


[1] L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in Italy».
[2] I casi comprendono anche le ipotesi di produzione  di una ditta italiana che abbia delocalizzato all’estero la propria attività.
 
[3] (9. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: “fallaci indicazioni di provenienza” sono inserite le seguenti: “o di origine”.)
 
In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 49 del medesimo articolo 4, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli“.

[5] Nelle varie proposte di legge avanzate da molti deputati e senatori, vi è il tentativo di spingersi oltre a quella che poi è stato l’intervento normativo approvato. Nelle stesse infatti appare l’elaborazione di una normativa il cui impianto legislativo è teso alla costruzione di un distinto marchio “made in Italy”

Pugliese Maria Carmela

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