La tutela del diritto d’autore nell’era digitale: l’Italia recepisce la direttiva Copyright

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Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 novembre ha condotto l’Italia tra i “virtuosi” Stati Membri che hanno adottato, in via definitiva, la direttiva europea del 2019. La tecnologia ha indubbiamente modificato le modalità di produzione e fruizione dei contenuti, facendo emergere non solo nuovi modelli di business ma anche la necessità di garantire un livello di tutela adeguato a nuovi attori del mercato. Se un merito da riconoscere alla società dell’informazione è di aver valorizzato la produzione culturale europea in ambito digitale, un demerito è certamente quello di aver esposto i content creator a gravi violazioni dei diritti che sono loro attribuiti in quanto autori. Per sfruttare al meglio tutte le potenzialità che il web e gli hosting providers offrono a produttori ed utilizzatori, è essenziale che gli strumenti di tutela del Copyright si adeguino alle nuove forme di condivisione dei contenuti. Quando queste configurano modalità di moltiplicazione (ancor prima che di riproduzione) dell’opera protetta, ecco che il rischio di un abuso è reale: Telegram, servizio di messaggistica istantanea ma anche di content sharing, si può prendere ad esempio, non avendo previsto alcun numero massimo di condivisioni dello stesso contenuto da parte di diversi utenti – a differenza del suo competitor Whattsapp-.
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Indice

1. Cenni al contenuto della direttiva Ue


La direttiva Ue 790/2019 sul diritto d’autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale ha operato su un duplice fronte: da un lato ha garantito un elevato livello di tutela alle prerogative autoriali, dall’altro ha tenuto conto dell’evoluzione tecnologica in quanto fenomeno non arginabile ma che può e deve essere oggetto di regolamentazione. Tra gli obiettivi principali che si è posta la Commissione c’è quello di adeguare l’accezione di diritto d’autore all’ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, di migliorare le procedure di concessione delle licenze, nonchè di garantire un più ampio accesso ai contenuti ed il buon funzionamento del mercato per l’autore. Gli strumenti giuridici predisposti dal decision-maker e approvati dal Parlamento Ue (che non si sostituiscono a quelli delle precedenti direttive ma si configurano come elementi di novità) sono enucleati essenzialmente agli artt. 15 e 17. L’articolo 15Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online” riconosce agli editori di giornali i diritti d’autore per l’utilizzo on-line delle loro pubblicazioni da parte delle piattaforme web. Gli editori potranno pertanto ottenere un compenso da parte dei provider che garantiscono la diffusione del testo in rete e saranno tutelati per i successivi due anni dalla pubblicazione. L’articolo 17 “Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online” opera su un duplice fronte: da un lato stabilisce che i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online debbano ottenere un’autorizzazione dai titolari del diritto, per poter condividere contenuti protetti dal diritto d’autore; dall’altro grava i provider dell’obbligo di filtrare i contenuti  caricati sul web dagli utenti, pena la responsabilità per la violazione di Copyright. Questo ultimo profilo contraddice la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia e comporta la responsabilizzazione dei gestori delle piattaforme che hanno un numero elevato di contenuti (si pensi alla mole di post che vengono giornalmente caricati su Facebook ed Instagram, per non parolare poi di TikTok). Per approfondire il tema delle sfide sul diritto d’autore consigliamo il volume: “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”

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Il nuovo diritto d’autore

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2. Le criticità


Il motivo alla base delle numerose resistenze al recepimento della direttiva, che in Italia ha comportato anche l’avvio di una procedura di infrazione, è il potenziale vulnus alla libertà di espressione determinato dall’art. 17. Dato che è la stessa piattaforma ad addivenire ad un accordo con l’autore per la licenza -e sarà chiamata a rispondere ove il contenuto pubblicato violi il copyright– sarà questa a stabilire cosa pubblicare. Ciò presuppone che il provider si serva di un sistema informatico (nello specifico un algoritmo) in grado non solo di controllare la conformità dei post di milioni di utenti ma anche di riconoscere la presenza delle eccezioni all’applicazione della direttiva; l’ultimo comma dell’art. 17 esclude infatti i contenuti caratterizzati da satira, parodia, citazione. La possibile lesione del diritto di espressione è stata tuttavia superata facendo leva sulla necessità, urgente, di prevedere uno strumento idoneo a garantire la tutela del diritto d’autore on-line. Come ha più volte ribadito il Ministro Franceschini: “Senza il gesto creativo, non c’è contenuto: di questo bisogna tener conto lungo tutta la filiera del settore, tanto più considerando il notevole salto tecnologico conosciuto negli ultimi anni.”

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3. I contenuti del D.lgs


Il testo, che ricalca fedelmente la direttiva, è frutto di un intenso lavoro con il Dipartimento per l’editoria e le altre amministrazioni coinvolte, nonché di un costante dialogo con le associazioni e le rappresentanze di categoria del settore (come FIMI, per il fronte musicale e FAPAV per la tutela delle opere cinematografiche). Le novità introdotte dal D.lgs sono sintetizzabili nell’introduzione, a favore degli autori e degli artisti, del principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. È stato inoltre chiarito che gli artisti, in caso di cessione del diritto a un produttore, hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, secondo le clausole contrattuali. È stato rafforzato il meccanismo di negoziazione assistita: se le parti non riuscissero a raggiungere un accordo per la concessione di una licenza per lo sfruttamento di opere, potranno chiedere l’assistenza dell’Agcom. L’Authority potrà anche provvedere alla determinazione del compenso dovuto in caso di mancato accordo. Vengono inoltre rafforzati gli obblighi di trasparenza a carico di chi riceve l’opera creativa, il quale deve aggiornare costantemente il concedente sull’uso che ne viene fatto, ferma restando la possibilità per l’artista di revocare la licenza d’uso esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera creativa. Resta ferma, anche nel d.lgs, la responsabilità delle piattaforme per la violazione del diritto d’autore –art 17 della direttiva-, pertanto i vari hosting providers dovranno chiedere l’autorizzazione ai titolari del diritto per mettere a disposizione degli utenti le opere tutelate.

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