La tutela dei soci minoritari nelle società

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I soci di minoranza di una società, per diversi motivi, spesso non valutano in modo adeguato le conseguenze di un contrasto con i soci di maggioranza.
Il Codice civile garantisce ai soci di minoranza alcuni diritti, che li tutelano nei confronti della maggioranza, i quali non sono sempre sufficienti a tutelare i soci di minoranza e a valorizzarne l’investimento e, allo stesso modo non sono in grado di evitare il sorgere di un contrasto con gli altri soci e, di conseguenza, un contenzioso.
In relazione ai soci di minoranza, sono molto più efficaci per loro forme di tutela preventive, che consistono nell’inserimento di opportune clausole, nello statuto o in un patto parasociale.
I soci di minoranza hanno di solito interesse a modificare i quorum deliberativi su alcune materie e di essere rappresentati nell’organo amministrativo, inserendo un’apposita previsione nello statuto o in un patto parasociale.
È possibile prevedere nello statuto la possibilità di recedere dalla società per altre cause rispetto quelle previste dalla legge, e un diritto di uscita dalla società, attraverso specifiche clausole.
I soci di minoranza hanno a loro disposizione strumenti di tutela successivi, in via giudiziaria, come il diritto di impugnazione delle delibere assembleari, in particolare di bilancio, il diritto di revocare ed esperire azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, e la possibilità di denuncia, a norma dell’articolo 2409 del codice civile. Per una generale presentazione di tutti gli istituti del diritto civile, consigliamo il Compendio di Diritto civile della collana Maggioli
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Indice

1. Chi sono i soci di minoranza


Si possono definire soci di minoranza coloro che non sono in grado di esercitare un condizionamento determinante, attraverso il proprio voto in assemblea, nell’approvazione delle delibere relative alle decisioni più importanti della società.
In relazione alle S.p.A. (chiuse e non quotate), a norma degli articoli 2368 e 2369 del codice civile, salvo diversa disposizione dello statuto:

  • L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, si costituisce con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, nelle convocazioni successive, mentre delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, qualunque ne sia la percentuale.
  • L’assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, nelle convocazioni successive, si costituisce validamente con la partecipazione di più di un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.

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2. La tutela preventiva dei soci di minoranza


Accade spesso che i soci di minoranza di una società, per diversi motivi, tra i quali una sottovalutazione del ruolo dello statuto e dei patti parasociali e una iper-valutazione delle proprie capacità di prevenire o risolvere i contrasti con gli altri soci, non valutino in modo adeguato le conseguenze di un contrasto con i soci di maggioranza.
Gli svantaggi tipici dei soci di minoranza sono costituiti dall’esclusione dalla distribuzione degli utili, se la maggioranza preferisca non distribuirli o reinvestirli, l’esclusione dalla partecipazione alle cariche sociali, di solito riservate alla maggioranza, la carenza di informazione sull’andamento della società, salvo i diritti garantiti dalla legge, soprattutto per i soci di S.r.l., la possibile uscita “forzosa” dalla società, in caso di riduzione del capitale sociale o delibera di scioglimento, salva la possibilità di impugnazione della delibera per abuso ai danni della minoranza.
Il codice civile garantisce ai soci di minoranza alcuni diritti, che li tutelano nei confronti della maggioranza, come il diritto di intervento in assemblea, il diritto di chiedere un rinvio dell’assemblea per mancanza di informazioni (art. 2374 c.c.), il diritto di convocare l’assemblea (art. 2479 comma 1 c.c.), il diritto all’informazione e consultazione, il diritto ad impugnare le delibere illegittime, il diritto di deliberare e promuovere l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, il diritto di recesso.
Questi diritti non bastano sempre a tutelare in modo adeguato i soci di minoranza e a valorizzarne in modo adeguato l’investimento e, non possono evitare il sorgere di un contrasto con gli altri soci e, di un contenzioso.
Sono molto più efficaci per i soci di minoranza forme di tutela preventive, che consistono nell’inserimento di opportune clausole,  nello statuto o in un patto parasociale.
Spesso i soci di minoranza non prestano la dovuta attenzione al momento della costituzione della società, e accettano proposte di adesione a società regolate da statuti standard “preconfezionati”, che non considerano quello che è necessario per la protezione dei soci minoritari.
Una opportuna attenzione e consapevolezza in sede di redazione dello statuto, previa opportuna trattativa e negoziazione con i soci di maggioranza, eviterebbe o limiterebbe il sorgere di successivi contrasti con gli stessi.

3. La tutela giudiziaria dei soci di minoranza


Al di là delle forme di tutela preventiva, la legge accorda ai soci di minoranza degli strumenti di tutela successivi, in via giudiziaria, che costituiscono dei limiti al principio della maggioranza, sul quale si basa il diritto societario.
Questi strumenti sono costituiti dalla possibilità di impugnare le delibere assembleari invalide, la possibilità di revocare o di esperire un’azione di responsabilità, nei confronti dell’organo amministrativo, la possibilità di denunzia, a norma dell’articolo art. 2409 del codice civile.
In relazione alla possibilità di impugnazione delle delibere assembleari, fermo restando che i soci di minoranza possono impugnare qualunque delibera che ritengano invalida, in occasione della quale siano rimasti assenti abbiano votato in senso contrario (come, ad esempio, delibere di aumento del capitale sociale, distribuzione utili, attribuzione di compensi agli amministratori), un’occasione importante nella quale possono agire, facendo valere il proprio diritto di impugnazione, è l’approvazione del bilancio.
A questo scopo, i soci di minoranza devono richiedere la bozza del bilancio con congruo margine prima dell’assemblea, considerando che gli articoli 2429 e 2478-bis del codice civile impongono il deposito di questa bozza presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea, la esaminino attentamente, eventualmente con l’aiuto di un consulente esperto, e formulino le opportune richieste di chiarimento al Consiglio di Amministrazione.
Durante l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, i soci di minoranza, sulla base della conoscenza preventiva del bilancio e delle eventuali informazioni aggiuntive ottenute dagli amministratori, possono suscitare un dibattito sull’andamento della società e sulle politiche di bilancio, formulando precise censure su quello che di illegittimo, o anche di non opportuno, si ravvisi nel bilancio e nell’attività degli amministratori.
Concluso il dibattito in assemblea, i soci di minoranza, se siano stati dissenzienti e se non siano state apportate le rettifiche richieste al bilancio (ad es. nessun aumento del dividendo, nessuna diminuzione del compenso degli amministratori), potranno impugnare la relativa delibera in sede civile, ed eventualmente presentare contro gli amministratori denuncia penale per i reati di falso del quale agli articoli 2621 e seguenti del codice civile.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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