La transizione al digitale della Pubblica Amministrazione

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In linea con il contesto internazionale, l’Italia sta vivendo un processo di trasformazione e innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese in un’ottica di semplificazione, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali.

L’effetto delle nuove tecnologie, nella prospettiva digital first, porta non solo ad un sistema più efficiente, ma soprattutto ad accorciare le distanze tra Pubblica Amministrazione e utenti ed a facilitare l’accesso ai servizi e a rilanciare l’economia, in particolare di alcuni settori produttivi strategici per il Paese.

L’articolo 76 del decreto Cura Italia prevede l’introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica attraverso un gruppo di esperti per lo sviluppo della trasformazione.

La trasformazione digitale

La trasformazione digitale non riguarda solo gli informatici, non attiene solo allo strumento utilizzato dalla Pubblica Amministrazione, ma rappresenta un nuovo modo di intendere ed operare della stessa e necessita di un insieme di competenze tecnologiche, giuridiche e organizzative.

Il livello di digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni è ancora basso. Tuttavia, il quadro normativo disciplina ampiamente tale aspetto ed anche gli strumenti tecnologici esistenti sono oggi evoluti.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. Istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato numerose volte, in particolare, di recente, è stato modificato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Con l’ultimo intervento normativo il CAD è stato ulteriormente razionalizzato nei suoi contenuti. Attraverso il decreto legislativo n. 217/17: è stata sottolineata con maggior forza la natura di carta di cittadinanza digitale della prima parte del CAD con disposizioni volte ad attribuire a cittadini e imprese i diritti all’identità e al domicilio digitale, alla fruizione di servizi pubblici online e mobile oriented, a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e a effettuare pagamenti online; è stata promossa l’integrazione e l’interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a fruirne in maniera semplice; è stata garantita maggiore certezza giuridica alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata – ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse possano, a certe condizioni, produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza prevedere l’intervento di un giudice caso per caso; è stata rafforzata l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e promosso l’innalzamento del livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale, sia istituendo presso l’AgID l’Ufficio del Difensore civico per il digitale, sia aumentando la misura delle sanzioni irrogabili qualora i fornitori di servizi fiduciari violino le norme; è stato promosso un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico riconducendolo tra le finalità istituzionali di ogni amministrazione.

Il Responsabile per la transizione al digitale

La figura del responsabile per la transizione al digitale ha tra le principali funzioni quella di garantire la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini.

L’articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale obbliga tutte le amministrazioni ad individuare un ufficio per la transizione alla modalità digitale – il cui responsabile è il RTD – a cui competono le attività e i processi organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un’amministrazione digitale e all’erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità.

Il responsabile ha funzioni di coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazioni e fonia per assicurare standard tecnici e organizzativi.

Ha, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi sia interni che esterni forniti dai sistemi informativi e funzioni di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica.

Ha funzione di accesso dei soggetti disabili, di reingegnerizzazione dei processi e gli compete l’analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per migliorare la soddisfazione degli utenti e la qualità dei servizi.

Altra funzione molto importante del responsabile per la transizione al digitale è la pianificazione ed il coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici telematici e di telecomunicazioni per garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda al digitale.

L’innovazione tecnologica nell’articolo 76 del Decreto Cura Italia

L’articolo 76 del decreto Cura Italia prevede l’introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica attraverso un gruppo di esperti per lo sviluppo di trasformazione, in particolare regola che “Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID19 con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il ministro delegato , fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti , in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.”

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