La teorizzazione dei conflitti in ambito internazionale

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            Si è discusso se alla base del sorgere della guerra vi sia il venire meno di un equilibrio di potenza necessario di per sé in una buona distribuzione della potenza tra Stati, la guerra diventa quindi una delle modalità di transizione del potere in cui pressione demografica e incremento tecnologico ne costituiscono la base (Choucri, North), sia l’impostazione classica liberale che quella marxista fanno poi riferimento alla matrice economica la quale, se non può essere individuata come elemento esclusivo, non può tuttavia essere diminuita, questioni territoriali e commerciali si intrecciano strettamente diventando facilmente terreno per nazionalismi di ideologie.

            In psicologia la guerra è il riflesso della lotta che vi è nell’essere umano tra creazione-conservazione (Eros) e distruzione (Thanatos), ma è anche una forma di emersione dall’anonimato, di affermazione eroica del sé sulla moltitudine, in questo la natura crea la selezione che si trasforma in invenzione culturale nell’organizzazione sociale  che la mantiene quale efficace selezione per i vantaggi che porta al vincitore, secondo una visione  etologica.

            Nella pretesa affermazione di dichiarare la guerra “giusta” o guerra “santa”, la giustizia umana non deve essere sovrapposta alla pretesa santità, vi possono essere guerre “sante” in cui la natura umana non rileva alcuna giustizia e si ricorre pertanto all’imperscrutabile volontà divina che di per sé dichiara giusta la violenza propria della guerra.

            Già nell’età classica si è teso a limitare l’uso bellico, almeno sul piano morale, dichiarandolo extrema ratio a cui ricorrere solo per legittima difesa o per respingere un torto, la quale necessita che sia formalmente dichiarata evitando aggressioni improvvise e forme di crudeltà inutili secondo la cultura del tempo (Cicerone), ma è con Grozio che si ha la proceduralizzazione della guerra mediante la sua ritualizzazione nella dichiarazione, egli assimilando la guerra ad un processo collega la nozione di guerra “giusta” al concetto di “pubblica” ossia dichiarata ritualmente dall’autorità riconosciuta, si ha per tale via il distacco definitivo dal giudizio morale tomistico che ancora in Francisco de Vitoria esisteva, mettendo le basi per il futuro diritto bellico internazionale.

            La drammatica esperienza delle due guerre mondiali nel corso del ‘900 ripropone la necessità di limitare il ricorso all’azione bellica e si tenta pertanto di rilanciare il concetto di guerra giusta, quale reazione non tanto ad una generica offesa quanto a precisi obblighi giuridici pubblicamente riconosciuti in ambito internazionale e pertanto incardinati in precisi soggetti (Kelsen e Walzer), una autodifesa ma anche una rivendicazione per diritti violati non solo da parte della vittima ma anche di qualsiasi altro “membro della società internazionale” (Walzer), si tenta pertanto di riportare la violenza bellica nell’ambito del diritto internazionale facendo forza su una costituita rete giuridica fra Stati di cui l’ONU dovrebbe esserne la massima espressione e garanzia.

            Già la IV Convenzione dell’Aja del 1907, prevede all’art. 4 del Regolamento allegato la tutela dei prigionieri di guerra, collegando la protezione degli stessi alla formale “dichiarazione di guerra” con la conseguente reciproca individuazione dei corpi armati, come codificato dall’art. 1 della III Convenzione dell’Aja del 1907, tuttavia la prassi nata dalle vicissitudini del ‘900 ha fatto sì che si abbandonasse la concezione della necessità di una formale dichiarazione di guerra, per passare al concetto più elastico di “stato di guerra” basato sul semplice compimento di atti ostili, principio che ha ricevuto formale consacrazione nella II Convenzione di Ginevra del 1949, nella quale si dichiarano applicabili le disposizioni ivi contenute anche in assenza di una formale dichiarazione di guerra, principio ripreso dall’art. 22 del codice penale militare di guerra italiano.

            L’art. 23 del Regolamento allegato alla IV Convenzione dell’Aja del 1907 vieta espressamente l’offesa al nemico che “si è arreso a discrezione”, mentre la III Convenzione di Ginevra del 1949 impone esplicitamente un trattamento umano ai prigionieri, vietandone sia lo spoglio dei beni personali che l’uso nei loro confronti di rappresaglie, questa cornice legale ha cercato di imbrigliare la violenza bellica entro confini ben definiti, ottenendo un minimo di garanzie inderogabili che tuttavia fanno riferimento ad una lotta fra Stati senza considerare l’estrema ipotesi di una lotta per la sopravvivenza.

            Il diffondersi nella seconda metà del secolo scorso e agli inizi del nuovo di conflitti atipici e di organizzazioni non sempre strutturate in termini statali ha tuttavia talvolta messo in difficoltà l’attuazione di tali principi, anche se la giurisprudenza nazionale, come nel caso della sentenza n. 28  del 28/10/2013 della 2° Sez. del Tribunale militare di Roma per i fatti di Cefalonia svoltisi nel settembre 1943, ha sottolineato la responsabilità individuale per ordini manifestamente criminosi eseguiti nonostante la loro evidente contrarietà alla legge per una qualsiasi normale persona, non potendo essere una discriminante il rapporto gerarchico militare che impone l’obbedienza (Cass. 16/11/1998, n. 12595), e tale responsabilità si estende all’adesione all’altrui azione criminosa con il semplice rafforzamento con la volontà di esecuzione a un tale disegno criminoso, nella ricerca del rapporto di causalità ci si è spinti a considerare colpevoli tutti gli appartenenti ad un determinato reparto militare per il solo fatto di possedere un forte spirito di corpo, considerando quasi inevitabile una qualsiasi collaborazione e per tale via potendo invertire pericolosamente l’onere della prova.

            Se per la teoria “idealistica” è il dubbio e l’ignoranza che crea le premesse per la guerra, nella teoria “realistica” è nell’anarchia degli Stati che risiede la causa dei conflitti per cui vi è la necessità di un governo sovranazionale o almeno di una corte di giustizia, è pur vero che la storia ha dimostrato essere i governi democratici meno inclini ad aggressioni, ma dove vi è una più forte politica di potenza maggiore è il rischio del fenomeno della guerra (Bobbio), venendo giustificata la guerra dal suo stesso buon esito, come dice Zarathustra “ è la buona guerra che rende santa qualsiasi causa” (Nietzsche).

            Le guerre da esterne tra Stati si sono sempre più negli ultimi tempi trasformate in guerre civili entro lo Stato, se non addirittura in assenza di un potere centrale da conquistare (Singer), questo rende i conflitti sempre meno governabili secondo regole internazionali, imprevedibili sia nel sorgere che nelle sue dinamiche, difficili da distinguere nella loro ambiguità dalla semplice violenza endemica, con una sempre più ampia “privatizzazione” in atto con l’arruolamento di volontari da parte di agenzie private che agiscono per conto terzi, nuove compagnie di ventura, sì da sfuggire al controllo tanto del diritto internazionale che dell’opinione pubblica, in grado di impegnarsi per periodi prolungati in conflitti diffusi e di intensità irregolare, la guerra diventa sempre più autoreferenziale (Bonante), inoltre la crescente complessità informatica e interdipendenza di sistemi ha introdotto la possibilità di distruzioni apparentemente soft ma nella realtà pesantemente incidenti, attraverso attacchi informatici tesi al blocco di sistemi produttivi e di servizi con la conseguente creazione di caos e disgregazione dell’organizzazione sociale, l’evoluzione in atto rende così attualmente sempre più sfuggente la governabilità giuridica dei conflitti.

            La difficoltà di una formazione tesa a controllare l’attività bellica la si può osservare nei fallimenti che si hanno avuto nel rivitalizzare le funzioni dell’ONU quale centro di soluzioni di eventuali crisi, come nel caso dell’aide-mémorie presentato da Mosca in occasione della 43° Assemblea generale con il titolo “Verso una sicurezza globale attraverso  il rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite”, in cui si auspicava un maggiore utilizzo di osservatori militari ONU e delle Forze di pace, meccanismi di consultazioni ufficiali e ufficiosi del Consiglio di sicurezza, crescente numero di decisioni per “consensus” dell’Assemblea generale e più ampi poteri da conferire al Segretario generale, il tentativo di umanizzare i conflitti crea anche nuovi mezzi di lotta come l’uso strumentale dei flussi migratori quale elemento di pressione, dove facilità di diffusione delle informazioni e progressivo contenimento dei costi di trasporto permette di spostare rapidamente grosse masse umane le quali come onde d’urto vengono a modificare strutture e sentimenti negli Stati investiti.

            Preston e Wise nel loro saggio “Storia sociale della guerra” osservano “come la limitazione non può essere mai assoluta, così anche la totalità di una guerra è un concetto relativo e non assoluto. ….Il conquistatore non desidera trovare ai suoi piedi un lazzaretto oppresso dalla pestilenza” (22-23, Mondadori 1973), d’altronde Toynbee nel suo saggio “Study of history” dimostra essere stata la guerra la causa immediata del crollo di ogni civiltà del passato, una valutazione compensativa alle affermazioni della scuola “costruttiva” sui contributi dati dalla guerra all’evoluzione sociale (Mumford ), dove all’opposto si è affermato che sono le limitazioni imposte alla stessa che hanno favorito il progresso tecnico e sociale (Nef), in questo due categorie morali si riallacciano indirettamente alle posizioni esposte traducendosi in considerazioni giuridiche: le “utilitariste” e quelle “assolutiste”, mentre le prime si concentrano su quello che accadrà le seconde su quello che si fa.

            Nell’utilitarismo si cerca di massimizzare il bene minimizzando il male, circostanza che conduce alla possibile scelta tra un male maggiore e un male minore, per tale via si giunge a giustificare possibili restrizioni considerando gli effetti negativi a lungo termine nonostante i possibili immediati benefici, l’assolutismo viene pertanto a porsi come limitazione al ragionamento utilitarista introducendo il concetto di “soglia” entro la quale è proibita l’azione dannosa, le restrizioni assolutiste che si risolvono in divieti morali traslati in atti giuridici vengono da Nagel  individuati in due tipi: “restrizioni sulla classe di persone a cui l’aggressione e la violenza possono essere dirette, e restrizioni sul modo dell’attacco” (108, T. Nagel, Guerra e massacro, in Questioni mortali, Il Saggiatore 2015), esse rapportano in funzione della persona verso cui è diretta l’azione aggressiva in termini adeguati allo scopo, il negare l’umanità della persona non distinguendola dal combattente si pone pertanto oltre l’utilitarismo stesso, si ha quindi un crimine di guerra.

            Nel limitare in limitare in termini assolutisti gli obiettivi legittimi e il carattere dell’ostilità stessa, si pongono alcuni problemi, il primo dei quali è la linea di distinzione tra combattenti e non combattenti, il secondo è la formulazione del concetto di “innocente”, mentre nel primo caso la distinzione avviene sulla capacità immediata di minaccia o nocività fondata sull’uso delle armi, circostanza che allarga il concetto di combattente a coloro che provvedono a produrre e fornire le armi stesse, il secondo problema viene quale conseguenza a interpretarsi in senso opposto come colui che è “dannoso”, individuando l’innocenza nell’essere innocuo e la colpevolezza nella dannosità, si deduce un ulteriore distinzione tra l’agire per armare il combattente e l’agire per “la sua esistenza in quanto essere umano” (118, Nagel), in questo vi è il tentativo ultimo di limitare moralmente e quindi giuridicamente l’uso della violenza bellica uscendo dalla sua ideologizzazione sia laica che religiosa.

            Osserva Ritter, “Uomo di Stato nel senso più alto è soltanto colui nel quale la consapevolezza della sua indiscutibile responsabilità non può essere turbata dalla volontà di potenza né da un trionfo o da una sconfitta nella lotta per il potere: responsabilità che riguarda la creazione, la conservazione e il consolidamento di un ordine sociale autentico e quindi durevole. E’ propria del pensiero dell’uomo di Stato, perciò, anche la consapevolezza del carattere eccezionale della situazione di lotta e quindi dei limiti da imporre alla lotta, il cui superamento conduce  alla distruzione di valori morali permanenti e non più ricostituibili, e quindi alla disumanizzazione degli stessi combattenti”, ma quale ordine deve tendere nel limitare la lotta se non a una “società che viene sentita come vera società morale, non come mera società imposta”, essendo la giusta ragione di Stato una ragione morale in cui necessita accanto alla conoscenza della realtà e alla visione politica una precisa consapevolezza della responsabilità morale, così che si superi “l’insolubile antinomia tra lotta per il potere e ordine pacifico” e il potere riceve la sua giustificazione morale (12-13, G. Ritter, Introduzione in I militari e la politica nella Germania moderna, Vol. 1, G. Einaudi Ed., 1967). 

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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