La Telecom condannata alla restituzione delle somme per le telefonate verso i prefissi 709. Il giudice di pace di Gragnano ha sancito che la prova delle telefonate è a carico del gestore del servizio telefonico (a cura di Luigi Vingiani).

sentenza 15/06/06
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Si segnala all’attenzione  dei lettori e degli utenti  una recente sentenza emessa dal Giudice di pace di Gragnano  ******************** in materia di servizi telefonici non attivati e dialer ai numeri 709 …-                                                                                Nella interessante e motivata decisione il Giudice dopo aver dichiarato la procedibilità della domanda ha condannato il gestore telefonico alla restituzione della somma di Euro 528,16 corrisposte dall’utente per servizi non richiesti.                                                                                                                                                                             In particolare il Giudicante preso atto del disconoscimento di  tutte le telefonate per la navigazione internet verso la numerazione 709 e della presentazione di querela per truffa  contro ignoti sporta  presso l’Autorità di Polizia Postale, ha ritenuto  che spettasse alla convenuta società telefonica , in virtù del contratto dei relativi obblighi derivanti, compresi quelli della correttezza e lealtà, di  provare che le somme pagate dall’attore trovavano la sua origine nel contratto stesso anche in considerazione del fatto che  la legge prevede che i servizi connessi alla numerazione 709 devono pagarsi solo con carte di credito o bollettini postali, od altro equipollente, purché siano separati dalla bolletta telefonica.                                                                                                         E’ chiaro che la ratio di questa norma é quella di evitare truffe ai danni degli utenti che, grazie a ciò non si vedono automaticamente addebitate in fattura costi per connessioni mai richieste.                                                                                                      Alla luce delle suesposte considerazioni è stato sancito che la convenuta non poteva addebitare sulla bolletta dell’attore le connessioni al dialer 709, che avrebbero dovuto essere oggetto di un separato pagamento, salvo che le parti non avessero diversamente convenuto, ma di ciò la convenuta non ha fornito nessuna prova.
                                                                                  Avv. **************
        
REPUBBLICA ITALIANA
         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                            UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO
 
ll Giudice di Pace di Gragnano, nella persona dell’avv. ***************, ha pronunciato la seguente 
                    SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5186 del Ruolo Generale Affari Civili dell’anno 2004, avente ad oggetto: restituzione somme.
                  PROMOSSA DA
*** ***, elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Roma n. 37, presso lo studio dell’avv. ************** , che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione                                                                                                     
                                                                                       –ATTORE-
               CONTRO
TELECOM ITALIA spa, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall’avv. ************* per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, e nel suo studio elettt.te domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n.293
                                                                                -CONVENUTA-                                                                                      
CONCLUSIONI:
L’attore chiede dichiararsi la responsabilità della convenuta, e condannarla alla restituzione della somma di € 528,16 perché indebitamente percepita, oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio.
La convenuta conclude per il rigetto della domanda perché inammissibile ed improcedibile e comunque infondata nel merito, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 03.11.2004, *** *** conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano la Telecom Italia spa, in persona del legale rapp.te, esponendo di essere titolare della utenza telefonica n.081/8594165, e che nella fattura n. 1T00420570 di euro 584,50 relativa al 1° bimestre 2003 era compreso anche l’importo di € 528,16 per traffico telefonico internet con numerazione 709, soggetto a tariffa speciale.
Deduceva che le suddette telefonate non erano mai state deliberatamente effettuate e che tale servizio non era mai stato richiesto. Aveva comunque pagato la fattura solo per evitare la disattivazione dell’utenza telefonica.
 Assumeva inoltre che per tali fatti aveva sporto rituale denuncia-querela contro ignoti, presso la Questura di Napoli, affinché l’Autorità Giudiziaria, ravvisati gli estremi della truffa, perseguisse gli autori della frode informatica perpetrata ai suoi danni.
Deduceva infine che le richieste formulate alla convenuta, dirette ad ottenere la restituzione delle somme non dovute era risultata vana, e si vedeva quindi costretto ad adire questa Giustizia.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio la società Telecom Italia spa, mediante deposito di fascicolo e di comparsa di costituzione e risposta, impugnando l’assunto attoreo sotto vari profili, ed eccependo in via preliminare l’improcedibilità della domanda, e nel merito ne chiedeva il rigetto perché infondata e non provata.
Rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, senza alcuna istruttoria se non quella documentale, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primis declarata la piena legittimazione delle parti in quanto la documentazione prodotta dall’attore da’ prova dell’esistenza tra le parti del rapporto negoziale dedotto, circostanza peraltro mai espressamente negata dalla convenuta.
Va anche rigettata l’eccezione di improcedibilità della domanda perché l’attore ha ritualmente esperito il preventivo tentativo di conciliazione, imposto dall’art. 1 Legge 249/77 e dalla delibera dell’AGCOM n. 182102/CONS, secondo cui, gli utenti che lamentano la violazione di un proprio diritto o di un proprio interesse in materia di telecomunicazioni, sono tenuti, prima di adire le vie giudiziarie, a tentare la conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio.
L’attore infatti produce agli atti la racc.ta n. 11547738759-0, inoltrata al Corecom Campania e da questi ricevuta il 29.07.2004, dando prova di aver assolto all’onere impostogli dalla citata normativa, per cui si può con certezza affermare che non sussiste alcun difetto in ordine alla procedibilità della domanda.
Nel merito la domanda é fondata, ed è quindi meritevole di accoglimento.
Invero, anche la fattispecie di cui alla presente controversia soggiace alla regola generale dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, secondo cui chi agisce in giudizio per la tutela di un suo diritto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e chi resiste all’azione deve provare i fatti su cui si fondano le eccezioni.
Nel caso di specie l’attore disconosce tutte le telefonate per la navigazione internet verso la numerazione 709 e, ritenuto di essere stato vittima di una truffa, sporge denuncia-querela contro ignoti il 7/7/2003 presso l’Autorità di Polizia Postale, diffidando la convenuta dal pagare a chiunque le somme contestate, perché oggetto di frode. Di poi fornisce copia dei pagamenti dando prova che le somme sono state versate alla Telecom, e quest’ultima, convulsata alla restituzione anche con la raccomandata del 26.07.04, non fornisce nessuna spiegazione sulla ragione per cui trattiene dette somme. E’ chiaro che a fronte di una richiesta dell’attore così chiara e precisa, la convenuta, in virtù del contratto che con lui la lega e dei relativi obblighi derivanti, compresi quelli della correttezza e lealtà, era tenuta a provare che le somme pagate dall’attore trovavano la sua origine nel contratto stesso. Si badi, ciò non costituisce una inversione dell’onere della prova, che rimane pur sempre in capo a chi pretende la tutela di un suo diritto, ma un vero e proprio obbligo della convenuta dal momento che nella fattura si legge che le somme contestate sono dovute per connessioni al dialer 709, e la legge prevede che i servizi connessi a tale numerazione devono pagarsi solo con carte di credito o bollettini postali, od altro equipollente, purché siano separati dalla bolletta telefonica. E’ chiaro che la ratio di questa norma é quella di evitare truffe ai danni degli utenti che, grazie a ciò non si vedono automaticamente addebitate in fattura costi per connessioni mai richieste.
Alla luce di ciò è chiaro che la convenuta non poteva addebitare sulla bolletta dell’attore le connessioni al dialer 709, che avrebbero dovuto essere oggetto di un separato pagamento, salvo che le parti non avessero diversamente convenuto, ma di ciò la convenuta non ha fornito nessuna prova.
Le risultanze dell’istruttoria sono univoche e non sono disattese da nessun elemento contrario, e da esse emerge chiara e lampante la responsabilità contrattuale della convenuta nei confronti dell’attore, per cui la domanda va accolta e la Telecom va condannata al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 528,16 a titolo di restituzione di somme indebitamente riscosse, oltre interessi legali dalla domanda. 
Il giudizio si completa favorevolmente per la parte attrice dalla sussistenza di alcuni fatti notori conosciuti da questo Giudicante quali quelli che la truffa di cui è rimasto vittima l’attore è ormai divenuto un caso nazionale, e che la Telecom spa, pur ribadendo la sua estraneità, ha siglato un protocollo d’intesa con le Associazioni dei consumatori(20.01.2005), stabilendo che, previo inoltro del reclamo e della querela presentata dall’utente per denunciare la natura fraudolenta del traffico 709 sviluppato fino alla data del 1 settembre 2003, la Telecom provvederà allo storno di tali importi addebitati. Osserva il Giudice che tali fatti sebbene non assurgono ad elementi di prova, costituiscono pur sempre elementi di valutazione e di giudizio ex art.116 cpc.
Le spese seguono la soccombenza.
Tuttavia, considerata la fattispecie e la esigua attività processuale svolta, ritiene il giudice che sussistono giusti motivi per compensarle per un terzo. Per gli altri due terzi sono poste a carico della Telecom spa, e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Gragnano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciandosi sulla domanda in atti così decide:
1)    Accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta nei confronti dell’attore;
2)    Condanna la Telecom Italia spa, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 528,16= per la causale di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla domanda;
3)    Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che, liquidate per l’intero in euro 450,00, sono liquidate per la detta frazione in euro 300,00, di cui euro 30,00 per spese, oltre rimb. forf., IVA e CAP, con attribuzione al legale attoreo, e compensa tra le parti il residuo terzo;
4) Dichiara la presente sentenza esecutiva, ex lege.
Così deciso in Gragnano, il 14/11/2005                              
                                                                          Il Giudice di Pace
                                                                  (avv. *************** )                                                                             
                                                                         

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