La tassatività delle cause di esclusione quale principio di applicazione già consolidata (TAR Sent. N.00104/2012)

Lazzini Sonia 21/09/12
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Legittima esclusione per mancanza della indicazione in lettere_e non solo in cifre_dell’offerta economica: ma non era iniziata l’era della massima partecipazione possibile?

Invero il bando di gara è inequivocabile nel prescrivere le modalità di presentazione dell’offerta economica richiedendo l’indicazione del ribasso percentuale in cifre e in lettere.

Detta prescrizione è chiaramente richiesta a pena di esclusione tant’è che è stata contemplata anche l’ipotesi di contrasto tra l’una e l’altra dichiarandosi espressamente che sarebbe stata accordata preferenza all’indicazione in lettere.

Se ne deve inferire che, al di là della espressa comminatoria di esclusione, nell’economia della disciplina di gara l’indicazione del ribasso percentuale in lettere assumeva portata determinante tanto da aver previsto che l’aggiudicazione avvenisse in base ad essa.

D’altra parte la LISTA allegata al bando su cui, obbligatoriamente, doveva essere redatta l’offerta economica non appare suscettibile di indurre in errore atteso che, sebbene accanto alla voce “ribasso percentuale” riporti un’unica riga, tuttavia sulla stessa non è indicato alcunché con ciò rimettendo al compilatore l’onere di indicarvi cifre e lettere come richiesto dal bando.

Peraltro, anche nell’ipotesi in cui fosse ravvisabile il denunciato contrasto tra bando e modulo allegato, per pacifica giurisprudenza andrebbe attribuita prevalenza al primo il quale, tuttavia, non è stato fatto oggetto di impugnazione con la conseguenza che le prescrizioni in esso contenute sono divenute inoppugnabili

Per la stessa ragione, in disparte gli eventuali profili di tardività, non può trovare accoglimento la tesi del contrasto tra clausole del bando, avanzata dalla ricorrente per la prima volta nei motivi aggiunti, né sarebbe invocabile il temperamento derivante dal principio di tassatività delle cause di esclusione che, sebbene codificato con norma ratione temporis non applicabile alla fattispecie in esame, costituisce tuttavia principio di applicazione giurisprudenziale consolidata già prima della novella di cui all’art. 46, comma 1bis, del codice dei contratti pubblici (introdotto dall’articolo 4, comma 2, n. 2, lettera d), del D.L. n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011).

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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