La svolta telematica del processo penale italiano (PPPT)

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Sommario: 1. Notazioni introduttive. Le regole tecniche per l’adozione nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. – 2. La disciplina del deposito con modalità telematica. – 3. L’aggiornamento del SICP per il deposito della nomina del difensore nella fase delle indagini preliminari. – 4. Note conclusive. Il ruolo della DGSIA nella costruzione del processo penale telematico.

Notazioni introduttive. Le regole tecniche per l’adozione nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Se il Novecento verrà ricordato come il secolo della svolta linguistica nell’ambito dell’attività speculativa di matrice teoretica, il XXI secolo, nell’ambito della procedura penale, sarà senz’altro ricordato come quello della svolta telematica nel quadro dell’assoluta implementazione del pacchetto infotelematico generato dalla legislazione primaria, secondaria e terziaria adottata in materia.

Chi scrive ha già portato più volte l’attenzione dogmatico-scientifica sui temi della tecnologia, dell’informatica e della telematica nell’ambito del diritto processuale penale[1].

Proprio il XXI° secolo, nel suo avvio di terzo decennio, vede nel febbraio 2021, complice lo stato pandemico vigente anche nel nostro Paese, l’adozione da parte del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia (in seguito denominato DGSIA) di un provvedimento contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art.415-bis comma 3[2] c.p.p. e dell’istanza di opposizione all’archiviazione indicata nell’art.410[3] c.p.p. della denuncia di cui all’art.333[4] c.p.p., della querela di cui all’art.336[5] c.p.p. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art.107[6] c.p.p..

Il mentovato provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica tramite il portale del processo penale telematico degli atti procedimentali or ora indicati stabilendo che per il deposito dei medesimi si utilizza esclusivamente il portale deposito atti penali – PDP – di cui al provvedimento direttoriale nr.5477 del 11 maggio 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia in data 12 maggio 2020.

Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art.415-bis comma 3 c.p.p., della istanza di opposizione all’archiviazione indicata nell’art.410 c.p.p., della denuncia di cui all’art.333 c.p.p., della querela di cui all’art.336 c.p.p. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art.107 c.p.p. avviene attraverso il servizio esposto sul PDP. Si tratta delle modalità di accesso al portale del processo penale telematico. Il servizio è accessibile all’indirizzo http//: psp.giustiza.it tramite l’area riservata come indicata nelle specifiche tecniche.

L’identificazione informatica dei difensori per l’accesso all’area riservata avviene con le modalità previste dalle medesime specifiche; laddove l’accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo di avvocato.

L’indicato provvedimento direttoriale tiene conto di una pluralità di provvedimenti emanati a cavallo tra la fine del secondo ventennio e l’inizio del terzo ventennio del XXI secolo. Dalle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19 al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari.

Con d.m. giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica presso gli uffici del P.M. di memorie, documenti, richieste e istanze ex art. 415-bis comma 3 c.p.p. nonché di atti e documenti da parte di ufficiali e agenti di P.G. secondo le disposizioni stabilite con provvedimento DGSIA anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell’art.4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, nr.193 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, nr.24[7].

Il deposito degli atti s’intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

Ancora, per la completezza a cui aspira il presente scritto, vanno rammentati il decreto-legge 28 ottobre 2020 nr.137 e la legge di conversione del medesimo nr.176 del 18 dicembre 2020 che, con l’art.24 comma 2, ha previsto che con uno o più decreti del ministro della Giustizia saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità finora indicate.

Nell’ambito dei presupposti normativi a cui si è fatto sinora riferimento va altresì menzionato il decreto del ministro della Giustizia del 13 gennaio 2021[8] in virtù del quale negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali il deposito da parte dei difensori dell’istanza di opposizione all’archiviazione indicata dall’art.410 c.p.p., della denuncia di cui all’art.333 c.p.p., della querela di cui all’art.336 c.p.p. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art.107 c.p.p. avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell’art.24 comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020 nr.137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 nr.176 tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia[9].

La tematica relativa allo sviluppo dell’intera vicenda del deposito con modalità telematica costituente lo snodo dell’intera materia del processo penale telematico viene dettagliatamente esposta negli artt.5 e seguenti del provvedimento DGSIA del 5 febbraio 2021.

La disciplina del deposito con modalità telematica.

L’atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare telematicamente presso l’ufficio del pubblico ministero deve rispettare, indefettibilmente, tre requisiti. 1) in formato pdf, 2) il formato è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni selettive e copia di parti non essendo pertanto ammessa la scansione di immagini, 3) la sottoscrizione deve avvenire con firma digitale.

I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico devono altresì rispettare i seguenti requisiti: 1) solo in formato pdf, 2) sono sottoscritti con firma digitale nei casi previsti dalla legge.

La nomina, la revoca e la procura speciale se depositati come atto principale sono ammesse anche quando rispettano i requisiti or ora indicati. Aldilà delle tipologie di atti ammessi gli atti possono essere firmati digitalmente a patto che il depositante si riveli essere uno solo[10].

La preventiva annotazione nel registro generale della nomina difensiva è requisito indispensabile per ottenere la visibilità dei procedimenti autorizzati.

La disciplina del deposito con modalità telematica è particolarmente particolareggiata con riguardo al deposito da parte dei difensori. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati sono depositati dai difensori all’ufficio giudiziario secondo una prefigurata procedura che si sostanzia nelle tre seguenti scansioni logico-temporali: 1) l’inserimento dei dati richiesti dal sistema; 2) il caricamento dell’atto del procedimento e dei documenti allegati; 3) l’esecuzione del comando di invio.

All’esito della procedura il portale genererà la ricevuta di accettazione del deposito contenente un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero, i dati inseriti dal depositante, la data e l’orario dell’operazione di invio così come rilevati dai sistemi ministeriali[11].

Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP. I possibili valori di stato sono i seguenti sei:

  • inviato,
  • in transito,
  • in fase di verifica,
  • accolto,
  • rigettato,
  • errore tecnico.

Il personale amministrativo dell’ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell’ausilio dell’esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell’ufficio di procura può accettare o rifiutare il deposito. L’accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono resi visibili dal depositante sul PDP come in precedenza indicato. All’accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale indicato nelle specifiche tecniche.

Merita menzione altresì la norma, l’art.9 del provvedimento DGSIA in parola, sui requisiti di sicurezza e protezione dei dati. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall’art. 14 comma 2 delle specifiche tecniche. Nel momento in cui il deposito assume lo stato in transito di cui all’art.7 comma 4 lett. b) del provvedimento DGSIA il PDP cancella tutti i dati personali[12].

L’aggiornamento del SICP per il deposito della nomina del difensore nella fase delle indagini preliminari.

La formidabile evoluzione del sistema telematico per la fluidificazione spedita del procedimento penale ha comportato un aggiornamento del sistema informatico della cognizione penale – SICP – ai fini del deposito delle nomine defensionali in sede di preliminari investigazioni. L’integrazione infotelematica ha avuto riguardo soprattutto alle modalità di verifica dello stato del deposito dell’atto ad opera del difensore. Si parla a tal proposito di valori di stato.

Nel paragrafo precedente abbiamo avuto modo di scansionarli in forma esa-partita in ordine alle concettualizzazioni che essi ricevono. Qui, varrà senz’altro la pena di mettere in conto la valenza concettuale delle espressioni locutive adoperate in quella sede. Esse difatti risulteranno riportate per le consequenziali ricadute processuali nel SICP condizionando in termini di regolarità l’intero prosieguo del procedimento penale.

I valori di stato possono dunque segnalare una comunicazione eseguita con successo per il tramite dell’operazione di invio; una comunicazione/deposito in attesa di smistamento al sistema dell’ufficio di procura destinatario; diversa dall’operazione in transito è quella di verifica: qui il deposito è pervenuto nei sistemi dell’ufficio del P.M. destinatario. A fronte di un’intervenuta associazione dell’atto inviato al procedimento di riferimento il valore di stato recherà la dicitura accolto.

Nel caso di denuncia e di querela il ricevimento di iscrizione del procedimento consterà in registro generale da parte della procura della Repubblica. Il rifiuto del deposito recherà il valore di stato rigettato con apposita motivazione riportata sul portale del deposito processuale. Solo a fronte della verifica di un problema in fase di trasmissione al difensore sarà inviato un messaggio di invito di stato al fine di effettuare nuovamente il deposito; la relativa dicitura recherà il sintagma errore tecnico.

L’articolazione della sfera operativa dell’ambito di applicazione del provvedimento DGSIA in rassegna è senz’altro confacente alle integrazioni del sistema informativo della cognizione penale inteso quale proiezione infotelematica del registro generale allocato presso le procure della Repubblica.

Le tematiche scrutinate dalla DGSIA, dopo aver proceduto all’individuazione del portale del processo penale telematico e alle modalità di accesso al medesimo, scandagliano nelle forme più rigorose possibili il formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico il requisito per la visibilità dei procedimenti autorizzati, il deposito da parte dei difensori, la gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell’ufficio del pubblico ministero e dell’ufficio di sicurezza e di protezione dei dati.

Tale scandaglio scansionale è necessariamente confluito nell’aggiornamento del SICP per il deposito nomina difensore in fase di indagini preliminari così come precostituito dal d.m. 13 gennaio 2021[13], difatti con apposita nota del 12 febbraio 2021 la DGSIA ha fatto seguito per tutti gli uffici giudiziari d’Italia alla propria nota del 26 gennaio 2021 relativa agli aggiornamenti SICP per i depositi telematici, comunicando che nell’ambito dell’ordinaria attività di aggiornamento dei sistemi giustizia è stata rilasciata una modifica che rimuove l’errore bloccante inibente l’accettazione presso le procure delle nomine dei difensori per i procedimenti in fase di indagine preliminare.  

In data 12 febbraio 2021 si è quindi proceduto al fermo dei SICP distrettuali e del portale del processo penale telematico per istallare la nuova versione Re.Ge.WEB in ambiente di esercizio dopo la usuale istallazione in ambiente di pre-esercizio[14].

Dopo l’aggiornamento, dettagliatamente illustrato, il deposito dell’atto di cui si discorre è stato gestito in modo differente dal deposito della nomina nella fase successiva all’avviso di cui all’art.415-bis c.p.p. Segnatamente l’avvocato ha dovuto allegare all’atto di nomina un documento definito atto abilitante cui non è necessario apporre la firma digitale da cui risulti la conoscenza dell’esistenza di un procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto difeso sia parte offesa. Nel campo oggetto il medesimo difensore ha descritto la tipologia dell’atto abilitante; ad esempio certificato ex art.335 c.p.p.

Prima dell’avviso ex art.415.bis c.p.p. si è potuta depositare la sola nomina o eventualmente la revoca o la rinuncia ma non anche altri atti difensivi; a prescindere che si rivelassero contestuali o meno. L’operatore della procura, al momento dell’accettazione, ricevuta la segnalazione della mancanza dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., ha potuto accettare l’atto di nomina solo dopo aver verificato che l’atto abilitante prodotto dall’avvocato siasi rivelato presente e idoneo.

Note conclusive. Il ruolo della DGSIA nella costruzione del processo penale telematico.

Non vi è dubbio che il costrutto logico strutturale e funzionale del processo penale telematico non si riveli essere il solo frutto dell’azione normativa sviluppata dal legislatore in termini di procedimento legislativo ordinario o di decretazione d’urgenza. In realtà l’occhio attento dello studioso della materia non può non cogliere il preponderante ruolo dell’articolazione ministeriale informatica – la DGSIA – nel quadro valoriale di efficienza ed efficacia dell’azione infotelematica espletata per l’attività di implementazione del sistema tecnologico del procedimento penale nella prospettiva di una più rapida definizione dello stesso in ossequio alle raccomandazioni dell’Unione Europea e, prima ancora, dell’art.111 della Costituzione repubblicana in tema di ragionevole durata dei procedimenti penali.

La DGSIA in tale contesto ha svolto, svolge e svolgerà un ruolo determinante in termini di puntualizzazione tecnica ed efficacia operativa idonei a consentire la sempre migliore attivazione del procedimento penale telematico nelle forme e coi modi più funzionali a garantirne il rispetto delle garanzie che presidiano lo stesso unitamente alle sottese ragioni di speditezza che ne rendono propria e congruente l’azione di fluidificazione con conseguente eliminazione delle attività inessenziali che pur lo permeano.

Per persuadersi di ciò in uno alle considerazioni svolte in precedenza circa la capillarità dell’azione svolta dalla direzione in parola basti por mente alla circostanza che i manuali utenti aggiornati e i documenti di rilascio sono stati trasmessi ai locali C.I.S.I.A. e sono a disposizione degli utenti interni. Sul portale PDP invece è stata pubblicata la versione aggiornata del manuale per gli avvocati.

La DGSIA ha segnalato a tutti gli uffici giudiziari d’Italia – i 26 distretti e i 139 circondari – l’opportunità che la dirigenza amministrativa delle procure dia puntuali indicazioni al personale amministrativo per la corretta alimentazione del registro e la tempestiva accettazione degli atti depositati. Ha altresì stimolato il CNF – consiglio nazionale forense – di dare la più ampia diffusione della nota recante la svolta telematica del processo penale ai consigli degli ordini degli avvocati[15].

L’azione della DGSIA è dunque di formidabile portata di avanguardia tecnologica infotelematica per il nostro sistema processuale-penalistico. Le specifiche tecniche adottate dalla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, il registro generale degli indirizzi elettronici, il modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria, il portale dei servizi telematici ed il formato di busta crittografica definito nella norma basato sullo standard ISO/IECH 32.000 e successive modificazioni costituiscono solo un esempio del formidabile stato di avanguardia cui la direzione generale del ministero della Giustizia preposta all’informatizzazione dei servizi informatici è pervenuta.

Tale contestualizzazione concettuale consente per davvero di guardare con fiducia al progressivo sviluppo del procedimento penale nella sua dimensione infotelematica non solo nei termini ricognitivi qui rappresentati ma anche nella proiezione di un sempre più accreditato futuro funzionale al sistema della cosiddetta giustizia digitale[16].

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Note

[1] Si vuol far riferimento agli scritti di S. Ricchitelli: tutti gli scritti di processo telematico Il futuro prossimo del procedimento penale. Profili organizzativi del sistema documentale TIAP, www.dirittoitalia.it, Strumentario nr.1/2019, Milano; La remotizzazione dei servizi informativi nel futuro (prossimo) del procedimento penale, www.diritto.it, Maggioli, 1° febbraio 2021; Il processo penale ai tempi del coronavirus, rivista Il diritto e l’economia ai tempi del Covid, Ed. Rogiosi, Napoli, 2020. Per altro l’opzione di ricerca culturale nell’ambito della tecnologia applicata al processo penale era già stata scrutinata col lavoro S. Ricchitelli, Techne e processo penale.  La ricerca probatoria informatica nel vigente sistema processuale a 20 anni dalla Convenzione di Budapest, www.diritto.it, Maggioli, 24 marzo 2020. Agl’indicati lavori va aggiunto il lavoro in tema di giustizia digitale S. Ricchitelli, Contributo allo studio della giustizia digitale. Il processo penale telematico, di imminente pubblicazione su Gazzetta Forense, Giapeto, Napoli.

[2] C.p.p. art. 415-bis. Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari – […] 3. L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. […].

[3] C.p.p. art. 410. Opposizione alla richiesta di archiviazione – 1. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. 2. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell’articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l’avviso per l’udienza è notificato al solo opponente.

[4] C.p.p. art. 333. Denuncia da parte di privati – 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240.

[5] C.p.p. art. 336. Querela – 1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

[6] C.p.p. art. 107. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore – 1. Il difensore che non accetta l’incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato. 2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all’autorità procedente. 3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’articolo 108. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

[7] Il preambolo normativo in questione offre conto altresì dell’art.24 comma1 del decreto legge 28 ottobre 2020, nr.137 convertito dalla legge 18 dicembre 2020 nr.176; tale disposizione legislativa ha previsto che in deroga a quanto previsto dall’art.221 comma 11 del decreto legge 19 maggio 2020, nr.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 , nr.77 sino alla scadenza del termine di cui all’art.1 del decreto legge 25 marzo 2020, nr.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 nr.35 il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’art.415-bis comma 3 c.p.p. presso gli uffici della procura della Repubblica avviene esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento DGSIA e con modalità stabilite nel medesimo provvedimento anche in deroga previsionale al decreto emanato ai sensi dell’art.4 comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, nr.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, nr.24.

[8] Pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, nr.16 del 321 gennaio 2021.

[9] Il provvedimento DGSIA in questione implica che le specifiche tecniche di cui al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi digitalizzati del 4 novembre 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici debbano essere modificati in considerazione della tipologia di nuovi atti previsti nel decreto del ministro della Giustizia del 13 gennaio 2021. All’uopo vengono espressamente richiamati il decreto legislativo nr.82 del 7 marzo 2005; il decreto legislativo nr.51 del 18 maggio 2018; il d.m. nr.44 del 21 febbraio 2011 ed il precedente d.m. del 27 aprile 2009.

[10] La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 MB.

[11] La ricevuta è scaricabile e resta comunque a disposizione del difensore sul PDP.

[12] Il provvedimento DGSIA dettagliatamente sviscerato nel testo si rinviene pubblicato sul portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia. Esso sostituisce le specifiche tecniche in precedenza individuate col provvedimento DGSIA nr.10667 del 4 novembre 2020 anch’esso pubblicato sul portale dei servizi telematici.

[13] Pubblicato in gazzetta ufficiale il 21 gennaio 2021.

[14] L’istallazione in esercizio ha comportato un fermo degli applicativi dalle ore 17,00 del 12 febbraio 2021 con ripresa del funzionamento nella mattina del giorno successivo. Gli atti urgenti sono stati pertanto gestiti a mente dell’art.8 del d.m. 264/2000. Il portale NDR si è rivelato attivo ma le notizie di reato sono state rese visibili nel distretto solo alla ripresa delle funzionalità. Tale ultima riflessione concettuale ci consente ed al contempo ci offre il destro di operare talune considerazioni, decisamente encomiali e positive sul ruolo della DGSIA nella costruzione del processo penale telematico.

[15] In linea con quanto segnalato nel testo ha indicato, come d’altro canto è solita fare, a segnalare eventuali anomalie o regressioni aprendo il ticket all’apposito SPOC – single point of contact – all’indirizzo dedicato mail spocgiustiza@telecomitalia.it. Gli avvocati potranno altresì inviare eventuali segnalazioni alla mail infoipt@giustizia.it presidiata da personale dell’area penale della DGSIA.

[16] Sulla cui ultima concettualizzazione ci sia consentito di rinviare al nostro capillare scritto citato nella nota nr.1 S. Ricchitelli, Contributo allo studio della giustizia digitale. Il processo penale telematico, di imminente pubblicazione su Gazzetta Forense, cit., di imminente pubblicazione su Gazzetta Forense.

Prof. Sergio Ricchitelli

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