La successione del “coniuge” dalla famiglia patriarcale alle unioni di fatto

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Il mondo del diritto non è frammentato in compartimenti stagni, ma funziona secondo un approccio multidisciplinare attraverso cui le varie materie sono strettamente intrecciate tra di loro.

Rebus sic stantibus, ben si può comprendere come le branche del diritto di famiglia e del diritto successorio siano connesse nel regolamentare le vicende consequenziali alla morte di un soggetto.

A seguito del decesso di una persona, si apre la cosiddetta “successione ereditaria” che prevede il subentro dei successori in tutti i diritti patrimoniali e rapporti giuridici trasmissibili – attivi e passivi – facenti capo al de cuius.

La mutevolezza e l’elasticità del concetto di famiglia hanno fortemente influenzato la materia ereditaria e – inevitabilmente – hanno comportato un frequente intervento del legislatore per aggiornare la disciplina, colmando la distanza creatasi tra ordinamento e abitudini sociali.

La prima codificazione unitaria del nostro Paese – il codice civile del 1865 – aderiva alla visione patriarcale della famiglia, intesa come la principale unità produttiva a fondamento dell’economia, delineando sostanzialmente un assetto normativo finalizzato ad evitare il frazionamento del patrimonio familiare.

La principale finalità non era dunque la tutela in senso personalistico e solidaristico dei membri superstiti, bensì il mantenimento dell’unitarietà del patrimonio, evitandone la trasmissione alle nuove famiglie del coniuge superstite o alle famiglie originarie.

Il nuovo codice civile del 1942 ha fondamentalmente lasciato invariata la disciplina senza apportare significative novità: in sede di successione legittima il coniuge era sfavorito poiché aveva solo la prerogativa del diritto di usufrutto a titolo di legato ex art. 581 c.c., ma i figli – esercitando la facoltà di commutazione ex art. 540 e ss. c.c. – potevano estromettere il genitore in vita dalla comunione di godimento dei beni ereditari, trasformando la quota di usufrutto in una rendita vitalizia.

La disciplina in vigore era però anacronistica e mal rispecchiava il nuovo modello di famiglia “nucleare”; occorreva, dunque, una riforma che tenesse conto delle modificazioni intercorse sul piano sociale, che fu attuata dal legislatore nel 1975.

Al contrario della disciplina previgente, la quale attribuiva al coniuge superstite il diritto reale di usufrutto di metà ovvero di un terzo del patrimonio ereditario – in presenza rispettivamente di uno o più figli – con la riforma gli viene accordata una “supertutela in qualità di erede legittimo”, non commutabile in conformità al brocardo “semel heres semper heres”.

In passato – non rivestendo la titolarità di erede bensì di mero usufruttuario limitatamente alla quota ereditaria – il coniuge superstite non succedeva nell’universum ius defuncti e la sua qualità di legatario ex lege non lo legittimava ad agire relativamente a rapporti di spettanza del de cuis né per conseguire le indennità derivanti dal rapporto di lavoro del coniuge premorto.

A seguito del venir meno dei grandi patrimoni del passato, è stato cancellando in tronco l’istituto dell’usufrutto uxorio e sostituito con il diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano – anche nell’ipotesi in cui rappresenti l’unico cespite ereditario – allo scopo di consentire al superstite di continuare a vivere nel luogo in cui si è svolta la vita familiare.

La regolamentazione attuale mira a restituire dignità al vincolo coniugale in sé, prescindendo da considerazioni di ordine patrimoniale, elevando il ruolo della donna e gratificandola per il lavoro profuso nel focolare domestico.

La centralità della figura del coniuge si evince dalle disposizioni che lo individuano al primo posto sia tra i successibili ab intestato e sia nella successione testamentaria come legittimario, fermo restando l’ulteriore eventualità del de cuius di destinargli in tutto o parzialmente la quota disponibile.

L’immagine che ne deriva è stata icasticamente definita da autorevole dottrina come di un “successore egemone”, sia perché sotto il profilo quantitativo ha una quota in proprietà pari o superiore a quella dei figli – oltre il diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano – ed anche in considerazione della circostanza che, se in regime di comunione dei beni, al lascito ereditario si cumulerà la metà quota derivante dallo scioglimento della comunione.

Nell’ipotesi di morte del coniuge non separato, nulla quaestio: si applicheranno le regole previste dal codice civile inerenti la successione legittima o testamentaria.

In assenza di disposizioni di ultima volontà, si applica la disciplina legale della successione legittima – fissata dagli artt. da 565 a 586 c.c. – che salvaguarda i soggetti più prossimi al defunto; in particolare è previsto che al coniuge – oltre al diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili vita natural durante – in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle – venga devoluta l’intera eredità, altrimenti concorrerà con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge.

In virtù della libertà di ratificare le proprie ultime volontà in un atto ad hoc, il testatore ha la facoltà di disporre dei propri averi nel modo che ritiene opportuno, non intaccando la “quota di legittima” riservata ex lege ai legittimari.

La libertà di testare è compressa e si limita alla sola “quota disponibile”, quella porzione del patrimonio della quale il testatore è libero di disporre attribuendola a chiunque, anche agli stessi beneficiari della “quota di legittima”, accrescendo la quota di loro spettanza.

Più intricata è la questione concernente i diritti successori spettanti agli ex consorti, qualora sia intervenuta una sentenza di separazione o di divorzio.

Nonostante la legge sul divorzio sia stata varata nel 1970 – e dunque antecedentemente alla novella del 1975 – il legislatore del tempo si è rivelato poco lungimirante forse considerando l’istituto come precario o non prevedendone la diffusività.

Gli articoli di riferimento sono essenzialmente il 548 ed il 565 c.c., i quali riservano in favore del coniuge separato consensualmente ovvero separato giudizialmente senza addebito con sentenza passata in giudicato al momento dell’apertura della successione, il medesimo trattamento successorio spettante al coniuge non separato.

Nell’ipotesi contraria, il coniuge a cui è stata addebitata la separazione con pronuncia passata in giudicato non ha diritto ad una quota ereditaria, ma soltanto ad un assegno vitalizio – di cui al II comma dell’art. 548 c.c. – se godeva degli alimenti a carico del defunto e comunque commisurato alla sostanza ereditaria, alla qualità ed al numero degli eredi legittimi.

In caso di decesso nelle more del giudizio di separazione, è inammissibile che gli eredi possano proseguire il giudizio sia perché si tratta di giudizi personali e sia perché il passaggio in giudicato della sentenza deve intervenire prima dell’apertura della successione.

È opportuno sottolineare che la separazione con addebito non rappresenta una situazione di indegnità in quanto il coniuge responsabile potrà succedere ad altro titolo, cioè per disposizione testamentaria.

Il coniuge divorziato, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, non ha nessun diritto in caso di successione ereditaria ab intestato anche in assenza di altri eredi; tuttavia avrà diritto ad una quota della pensione di reversibilità se il defunto si era impegnato a corrispondere al coniuge un assegno periodico (art. 5 legge n. 898 del 1970), ove il tribunale accerti la sussistenza di due condizioni: che già gli fosse stato riconosciuto, con la sentenza di divorzio passata in giudicato ed a carico dell’altro coniuge, il diritto all’assegno divorzile e che lo stesso versi in uno stato di bisogno (art. 9 bis legge n. 898 del 1970).

Il valore dell’assegno sarà determinato in base alle somme precedentemente godute, all’entità del bisogno, all’eventuale pensione di reversibilità, alle sostanze ereditarie, al numero e alla qualità degli eredi nonché alle loro condizioni economiche.

Nel momento in cui lo stato di bisogno dovesse venire meno (precisando che qualora lo stesso risorga il diritto all’assegno potrebbe nuovamente essere attribuito) o l’ex coniuge decidesse di contrarre nuove nozze cesserebbe anche il diritto in questione.

L’assegnazione della “pensione di reversibilità” o della “pensione indiretta” rientra a pieno titolo nell’alveo dei diritti successori e rappresenta una tutela previdenziale che trova la sua ratio nella “garanzia della continuità del sostentamento per i superstiti”, atteso che nel nostro ordinamento vige la presunzione che la morte crei una situazione di bisogno per i familiari a carico del defunto.

La pensione indiretta verrà assegnata ove il lavoratore deceduto abbia maturato i requisiti minimi per la pensione ma non sia ancora in quiescenza, mentre quella di reversibilità se il deceduto risulti titolare della pensione di anzianità o quella di invalidità o di inabilità.

Il diritto alla pensione opera sic et simpliciter, in misura differente a seconda della presenza e del numero di figli; nel caso in cui il diritto al trattamento previdenziale ricada su più parenti, la somma delle diverse aliquote non potrà comunque superare il 100% della pensione e se il superstite possiede altri redditi, la pensione verrà ridotta percentualmente a seconda del reddito.

Per “coniuge superstite” ai fini pensionistici intendiamo:

  • il vedovo;

  • l’ex coniuge separato consensualmente;

  • l’ex coniuge separato “con addebito (o per colpa)”, al quale la pensione può essere concessa solo se il richiedente risulti titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale, rilevabile dalla sentenza di separazione;

  • l’ex coniuge divorziato, a condizione che sia titolare di assegno di divorzio, non si sia risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio.

Nessuna reversibilità della pensione è prevista – o cessa quella in corso – qualora il coniuge abbia contratto un nuovo matrimonio, venendo meno la finalità solidaristica a fondamento del trattamento previdenziale in questione; in tal caso avrà diritto alla liquidazione di una somma pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.

L’assegnazione della pensione di reversibilità in favore dell’ex coniuge rappresenta una conquista piuttosto recente, frutto di non poche diatribe giurisprudenziali e dottrinali.

La disciplina originaria – contenuta nell’art. 1, primo comma, n. 1, Decreto legislativo luogotenenziale n. 39 del 18.1.1945 – precludeva il trattamento di reversibilità in capo al coniuge superstite quando fosse passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa e, nonostante la riforma del diritto di famiglia e la sostituzione della colpa con l’addebito di responsabilità, sostanzialmente non fu consentito l’accesso alla pensione di reversibilità.

La Corte costituzionale è intervenuta in via correttiva con le sentenze n. 14 del 15.2.1980 e n. 286 del 28.7.1987, quest’ultima dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della disposizione preclusiva.

La norma di principio enucleata, che sarà poi ripresa dalla Suprema Corte, trae la sua ragion d’essere sull’infondatezza sul piano logico e giuridico – dopo la riforma dell’istituto della separazione personale introdotta dal novellato art. 151 c.c. – del diniego al coniuge cui è stata addebitata la separazione di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto era obbligato a fornirgli.

Nella sua attenta disamina, la Corte evidenzia la sussistenza di una disparità di trattamento rispetto al divorziato al quale la pensione di reversibilità è corrisposta quando sia titolare dell’assegno di divorzio – oltre che rispetto al regime della reversibilità operante per il coniuge del dipendente statale separato per colpa – disponendo l’equiparazione tra coniuge separato e non, in quanto per entrambi opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato ribadito anche recentemente dalla Cassazione nelle sentenze n. 2445 dell’8.2.2005 e n. 4555 del 25.02.2009 ricollegandosi alla sua sentenza n. 15516 del 16.10.2003 e alla decisione n. 286 del 28.7.1987 della Corte costituzionale – statuendo il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge superstite, ancorché separato con addebito e non fruente antecedentemente del diritto agli alimenti o al mantenimento, dovendo equipararsi il coniuge separato per addebito di responsabilità (o colpa) a quello separato senza addebito (o colpa) ed anche al coniuge non separato.

L’orientamento della Suprema Corte non è sempre stato univocamente orientato in tal senso, poiché

in pronunce precedenti – tra cui esemplificativa è la n. 11428 del 18.6.2004 – aveva propeso per l’esclusione dal diritto “allorquando, in vita, il defunto non fosse tenuto né al pagamento dell’assegno di mantenimento e né dell’assegno alimentare; dunque, non sussistendo una precedente funzione di sostentamento da proseguire, mancava il presupposto della vivenza a carico”.

Nell’eventualità in cui il dante causa abbia divorziato e contratto nuove nozze, l’attribuzione della pensione ai superstiti rischia di generare astio e conflittualità tra i due soggetti, poiché la normativa è alquanto lacunosa, non fissa rigidi criteri di ripartizione applicabili in via amministrativa dall’INPS e demanda al libero apprezzamento del giudice di merito per l’individuazione del quantum.

In caso di contitolarità, prima dell’intervento della Corte costituzionale di considerare anche le finalità della pensione di reversibilità, il criterio di ripartizione si basava su di una lettura molto restrittiva dell’art. 9 della legge 898 del 1970 ed era ancorato al mero dato matematico della durata dei rispettivi matrimoni.

A sopperire al vulnus legislativo è intervenuta a più riprese la Suprema Corte che – in ultimo nella sentenza n. 11226 del 10 maggio 2013 – ha tentato di approcciarsi alla delicata tematica della definizione dei criteri di ripartizione della pensione in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite.

Il giudice dovrà necessariamente tener conto dell’elemento temporale della durata del rapporto matrimoniale, affiancandolo da altri elementi correlati alle finalità solidaristiche che presiedono al trattamento di reversibilità, quali l’ammontare dell’assegno divorzile riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei soggetti coinvolti ed il periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge.

Dopo che il Tribunale avrà determinato l’ammontare delle rispettive pensioni, l’INPS dovrà procedere alla liquidazione delle prestazioni tra gli aventi diritto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento del giudice che ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.

L’art. 9 della legge sul divorzio subordina l’ottenimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato al ricorso di alcuni requisiti, tra cui la titolarità al momento della morte del de cuius dell’assegno divorzile, previsto dall’art. 5 della stessa legge.

Processualmente parlando, la titolarità e l’entità dell’assegno periodico – giustificativi di uno stato di bisogno del richiedente – sono stabiliti nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La prassi giudiziaria, confortata dal dato normativo contenuto nell’art. 4 comma 12 della legge di cui trattasi, consente al Tribunale di emettere dapprima una sentenza parziale che determini solo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinviando ad un secondo momento per l’emanazione della sentenza definitiva inerente le condizioni economiche, tra cui si annovera l’assegno divorzile.

L’applicazione di questa norma può provocare una fattispecie non regolamentata dal legislatore: che nelle more della pronuncia definitiva, il soggetto economicamente più debole resti sprovvisto di tutela economica in caso di premorienza dell’ex coniuge, nonostante versi in stato di bisogno come comprovato dalla sentenza di separazione che disponeva la corresponsione dell’assegno di mantenimento.

In questa circostanza si origina una sorta di “effetto domino”: il processo subirà una battuta di arresto permanente non essendo proseguibile dagli eredi, non si addiverrà ad una sentenza definitiva e non maturerà in capo al superstite né il riconoscimento all’assegno divorzile e né alla reversibilità.

Nel silenzio normativo, si può cercare di far chiarezza in primis ricordando le motivazioni assistenziali e solidaristiche sottese alla creazione del trattamento previdenziale in questione, ed in secundis facendo riferimento alla funzione garantista, come rilevabile dall’esame della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

L’interpretazione più “costituzionalmente orientata” dell’art. 9 sembra essere quella estensiva – che riconosce tale beneficio anche in presenza “dell’astratto diritto a percepire l’assegno da parte del coniuge superstite, stante il suo stato di bisogno”, rammentando che per la Cassazione “titolare di un diritto è non soltanto chi ne ottenga il riconoscimento in giudizio, ma anche chi non azioni il diritto di cui sia astrattamente titolare”.

La portata estensiva appare confortata anche da recente giurisprudenza – a titolo esemplificativo si cita la sentenza n. 4555 del 2009 – da cui si desume come il conferimento della reversibilità sia sempre più “sganciato” dal presupposto di fruizione in concreto dell’assegno.

Appare dunque incongruente e discriminatorio che la Suprema Corte, per un verso riconosca la titolarità del diritto alla pensione di reversibilità al coniuge separato titolare di un assegno di mantenimento che abbia in corso un procedimento di divorzio ed al coniuge separato con addebito (cui sia preclusa ex art. 156 c.c. la possibilità di ricevere l’assegno di mantenimento) e – dall’altro – non lo ammetta per il coniuge divorziato a seguito di sentenza parziale ed in possesso dei requisiti per ottenere l’assegno, in caso di decesso dell’altro coniuge prima dell’emissione della sentenza definitiva di divorzio.

Si ritiene auspicabile un intervento del legislatore per riformare la materia o un ricorso alla Corte costituzionale sollevando eccezione per illegittimità costituzionale dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970 nella parte in cui non prevede il diritto di percepire la pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato con sentenza parziale ex art. 4 della stessa leggeche versi in stato di bisogno e/o percepisca l’assegno di mantenimento sulla base della precedente sentenza di separazione per prematura morte dell’altro coniuge in pendenza di giudizio.

Altro delicato aspetto da considerare concerne l’eventualità di un riconoscimento di diritti ereditari in capo ai conviventi.

Il ruolo ricoperto dalla famiglia nel tessuto sociale del nostro Paese ha subito una profonda evoluzione; si è passati dalla primigenia codificazione che raffigurava una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito nei rapporti personali e patrimoniali, alla crescente diffusione sociale del fenomeno della “famiglia di fatto”, che sta affiancando quella cosiddetta “tradizionale”.

La convivenza more uxorio scaturisce dall’unione stabile – ma non formalizzata in un contratto matrimoniale – di due persone (anche dello stesso sesso), che decidono di realizzare una comunione di vita spirituale e materiale, nel rispetto dei doveri tradizionalmente e costituzionalmente connessi al matrimonio.

Giuridicamente la fattispecie non è espressamente prevista nel nostro ordinamento e non è assimilabile al rapporto di coniugio, bensì è inquadrabile nel più generale art. 2 Cost. inerente le formazioni sociali, in quanto “la coppia che non legalizza la propria unione esercita una libertà che la sottrae al complesso di impegni e diritti che caratterizzano l’unione solennizzata dal matrimonio”.

Nella sentenza n. 559 del 1989 la Corte costituzionale ha asserito che il differente trattamento giuridico accordato alle convivenze rispetto alle unioni matrimoniali non vìola i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, considerando che le situazioni sono diverse e meritano trattamenti non omogenei anche se hanno elementi comuni, quali la convivenza.

L’attuale quadro legislativo non dedica alcun rilievo giuridico alle famiglie di fatto, pur richiamandole in maniera sparsa nei vari codici.

La materia ereditaria non costituisce un’eccezione, infatti al convivente more uxorio del de cuius non sono concessi diritti.

In primo luogo, è escluso dal novero degli eredi legittimi elencati nell’art. 536 c.c.: ne consegue che il subentro del convivente potrà avvenire esclusivamente in caso di sua istituzione in qualità di erede testamentario limitatamente alla “quota disponibile”, senza ledere la quota riservata per legge ai legittimari.

Corollario di ciò è che gli sarà negato di agire in giudizio per il riconoscimento di diritti che non gli sono garantiti ex lege, mentre l’eventuale precedente coniuge del de cuius potrà avanzare diritti ereditari.

L’inesistenza di diritti successori è stata sancita nella decisione n. 310 del 1989 – che reputa infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 582 c.c. – asserendo che la materia ereditaria esige una tipizzazione delle categorie di legittimari sulla base di rapporti giuridici certi ed incontestati.

La Corte – nella medesima pronuncia – ha inoltre rigettato le eccezioni di incostituzionalità dell’art. 540 c.c., nella parte in cui esclude il convivente more uxorio dal diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare, argomentando sotto un duplice profilo.

In prima istanza, ribadisce la diversità tra la convivenza, “quale unione sostanzialmente libera, nata per volontà dei suoi stessi membri, al di fuori di ogni schema” ed il matrimonio “quale istituto da quale scaturisce un rapporto giuridico stabile, certo, e qualificato da reciproci e corrispettivi diritti e doveri”; in secondo luogo, afferma che il convivente more uxorio non potrebbe essere ammesso a godere dei legati previsti dall’art. 540 c.c., se non mediante una pronuncia additiva che – però – realizzerebbe un’indebita ingerenza nelle competenze riservate al legislatore.

Inoltre è da considerarsi vietato – ed incorrerebbe pertanto nella sanzione della nullità – un accordo tra conviventi attributivo del diritto di abitazione sulla casa adibita a convivenza per il periodo successivo alla morte di uno dei due, poiché integrerebbe un patto successorio di tipo “istitutivo” vietato a norma dell’art. 458 c.c..

La sentenza n. 404 del 1988riguardante l’incostituzionalità dell’art. 6, comma 1) della legge n. 392 del 1978 (legge sull’equo canone) assicura al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione non solo in caso di morte del compagno conduttore dell’immobile, ma anche quando questi si sia allontanato dall’abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale.

La ratio della disposizione – a detta della Corte – sarebbe da rinvenire nella tutela del diritto inviolabile all’alloggio per chiunque si trovi in una situazione di abituale convivenza con il locatario e nella salvaguardia dell’interesse primario dei figli.

Soltanto da alcuni anni la giurisprudenza si sta orientando nell’intraprendere un discorso paritetico anche in assenza di prole naturale, nonostante in passato avesse proteso in favore della conservazione dell’abitazione più per esigenze di tutela del nucleo familiare che per un riconoscimento dei diritti del convivente more uxorio.

Un’interessante pronuncia – rappresentativa del processo di “svecchiamento” del pensiero della Corte sulle unioni di fatto – è costituita dalla recentissima sentenza n. 3548 resa il 13 Febbraio 2013 dalla Sezione terza della Suprema Corte.

D’ora in poi sarà consentito al convivente more uxorio il subentro nel contratto di locazione stipulato tra il compagno defunto ed un ente pubblico prescindendo dalla presenza o meno di figli, facendo prevalere la primaria esigenza al “godimento abitativo”.

Taluni giudici di merito si stanno spingendo ancora oltre, riconoscendo l’usucapione del diritto di abitazione di una casa di proprietà del convivente “premorto” – da parte del convivente more uxorio.

Per originare l’usucapione il possesso dovrà essere continuato, pacifico, pubblico e comprovante un potere di fatto sulla casa di abitazione basato su di un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità.

Il convivente more uxorio non è destinatario della pensione di reversibilità, per mancanza di un preesistente rapporto giuridico; tuttavia, ai fini pensionistici, dovranno esser considerati dal giudice anche i periodi di convivenza “prematrimoniale” del secondo coniuge per la determinazione del trattamento previdenziale.

Per mero tuziorismo giuridico, si segnala che la giurisprudenza sta gradualmente riconoscendo dei diritti in materia risarcitoria, dapprima solo con riferimento ai danni morali subiti dal convivente more uxorio, adesso anche con riferimento al danno patrimoniale, soprattutto in caso di morte del convivente provocata dal fatto ingiusto altrui.

Nella sentenza n. 12278 del 2011, la Cassazione ha previsto il risarcimento del danno morale e patrimoniale non solo alla ex moglie ma anche alla convivente di un uomo deceduto a seguito di incidente stradale, sui presupposti dell’effettiva sofferenza patita, della prova della stabilità e continuità nel tempo del rapporto e della relazione affettiva e dell’effettiva esistenza dei due nuclei e del sostegno economico fornito ad entrambi.

Alla luce della disamina sviluppata, si può convenire che il processo di armonizzazione della disciplina ereditaria – in ossequio ai cambiamenti della società moderna – sia ancora molto lungo.

Allo stato attuale, il nostro ordinamento presenta un’anomalia data dal favor per i casi di scioglimento del matrimonio (separazione e divorzio), piuttosto che per le unioni di fatto, ancorché stabili ed improntate al rispetto dei vincoli solidaristici tipici del matrimonio.

La circostanza addotta in passato secondo cui l’unico titolo giuridicamente idoneo a produrre diritti ed obblighi per i coniugi fosse il contratto matrimoniale è ormai desueta, poiché le convivenze more uxorio spesse volte non derivano dalla mancanza di volontà ma da un’impossibilità logico-giuridica di sposarsi.

Le convivenze, inoltre, talvolta rappresentano l’anticamera di un futuro matrimonio nell’attesa dell’esito del processo di divorzio: quale tutela è garantita in questo frangente al convivente in caso di prematura morte del compagno? La risposta è nessuna.

Queste fattispecie sono praticamente ignorate dal legislatore nonostante le lungaggini giudiziarie che conducono alla sentenza di divorzio siano imputabili – oltre alla farraginosità del sistema giudiziario – anche ad una legislazione spesso lassista che consente tale lentezza processuale.

L’intervento suppletivo della giurisprudenza non può bastare, in quanto spetta al legislatore disciplinare la “tranquillità economica” per il periodo successivo alla morte del partner, ad esempio introducendo tra i successibili ab intestato anche il convivente more uxorio.

Tutte le volte che sono stati adottati provvedimenti riguardanti il fenomeno in esame, lo si è fatto non per tutelare direttamente la famiglia di fatto, ma per salvaguardare interessi costituzionalmente garantiti.

Questo lascia intendere che per scardinare la ritrosia nel legiferare sulle convivenze, bisogna partire dalla modifica dell’art. 29 Cost., il quale “riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.

Altro baluardo dei sostenitori più convinti dello iure matrimonii è l’art. 143 c.c., che consacra il dovere reciproco dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia in tutte le fasi del matrimonio –comprese quelle patologiche della rottura del vincolo coniugale – nonostante il dovere di assistenza reciproca, in realtà, sia un elemento intrinsecamente fondante anche le unioni di fatto.

Nell’impianto normativo hanno diritti in qualità di legittimari gli ex coniugi, gli ascendenti legittimi, i fratelli ecc. – quasi a voler significare che un vincolo ormai reciso e lo ius sanguinis valgano di più di chi sceglie liberamente ogni giorno di proseguire un progetto di vita comune.

L’improcrastinabile opzione ricostruttiva della materia ereditaria si fonda sicuramente sulla riqualificazione di alcuni istituti ma, preliminarmente, deve prevedere un cambiamento di mentalità ed il riconoscimento in favore dei conviventi more uxorio di diritti e doveri giuridicamente vincolanti e azionabili anche in pendenza di convivenza.

D’Imperio Mariangela

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