La sostituzione del bene difettoso spetta al venditore

Redazione 29/06/11
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La Corte di Giustizia con la sentenza del 16 giugno 2011, nelle cause C-65/09 e C-87/09 ha stabilito che qualora un prodotto si riveli difettoso, il venditore è obbligato non solo a sostituirlo, ma anche a rimuoverlo dal luogo in cui è stato installato, indennizzando il consumatore delle spese necessarie per il compimento di tali operazioni.

Il riferimento normativo richiamato dall’organo di giustizia europeo è la direttiva 1999/44/CE, che all’art. 3, n. 1, prevede che il venditore risponda, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Il consumatore può chiedere il ripristino delle conformità del bene, e laddove ciò sia impossibile, ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

La direttiva precisa che il ripristino della conformità del bene, attraverso la riparazione o la sostituzione con altro, è a spese del venditore, in omaggio ai principi fondamentali posti a tutela dei diritti del consumatore; inoltre, viene previsto che le suddette operazioni siano effettuate entro un lasso di tempo ragionevole, onde evitare inconvenienti per il consumatore acquirente.

Dunque il venditore, seppure in buona fede, se il bene si presenta difettoso deve comunque rispettare i propri obblighi contrattuali e ripristinare una situazione analoga a quelle che si sarebbe avuta se avesse consegnato sin da subito il bene conforme.

La Corte allora conclude stabilendo che nei casi in cui il bene sia stato installato prima della comparsa del difetto, deve essere rimosso dal luogo dove è stato collocato affinchè possa ricevere le riparazioni necessarie od essere sostituito con altro analogo, e tutte le spese sono a carico di chi lo ha venduto. 

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