La società in accomandita semplice

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La disciplina giuridica della società accomandita semplice è contenuta dall’articolo 2313 all’articolo 2324, inseriti nel libro quinto “del lavoro” del codice civile.

La società in accomandita semplice è una società di persone caratterizzata dall’esistenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandanti e i soci accomandatari.

I soci accomandanti sono obbligati solo all’esecuzione dei conferimenti, non assumono responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali, hanno quindi responsabilità limitata, sono esclusi dalla gestione della società.

I soci accomandatari sono obbligati all’esecuzione dei conferimenti, sono personalmente e solidalmente responsabili verso i terzi, anche se in via sussidiaria, per le obbligazioni sociali, hanno quindi responsabilità illimitata, partecipano all’amministrazione della società, devono sottostare al divieto di concorrenza stabilito per i soci della società in nome collettivo.

Anche l’accomandita è fondata sull’intuitus personae, vale a dire sulla fiducia riposta negli accomandatari i quali assumono la posizione predominante.

La presenza di entrambe le categorie di soci richiesta dall’inizio deve sussistere per tutta la durata della società.

Se viene meno una delle due categorie di soci, la società, decorsi sei mesi, si deve sciogliere (ai sensi dell’articolo 2323 del codice civile).

A questo tipo di società si applicano le norme che regolano la società in nome collettivo (ai sensi dell’articolo 2315 del codice civile).

A norma dell’articolo 2314 del codice civile la società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione del tipo sociale.

Il socio accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde illimitatamente solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Questa limitazione finalizzata tutelare l’affidamento incolpevole dei terzi, di solito indotti a ritenere che i soci indicati nella ragione sociale siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

L’indicazione del tipo sociale (società in accomandita semplice) rende irregolare la ragione sociale ed essa consegue l’impossibilità di iscrizione nel registro delle imprese con conseguente applicazione dell’articolo 2297 del codice civile.

Secondo un’opinione isolata, invece, ne deriverebbe per gli accomandanti la perdita del beneficio della limitazione di responsabilità.

Nella società in accomandita semplice vige la regola che soltanto gli accomandatari possono essere nominati amministratori.

La nomina, in particolare, può essere inserita nel contratto sociale, oppure, essere deliberata dai soci, e in questo secondo caso ai sensi dell’articolo 2319 del codice civile, è necessario, salvo patto contrario, il consenso di tutti i soci accomandatari e della maggioranza dei soci accomandanti.

I soci accomandatari non amministratori hanno un potere di controllo uguale a quello dei soci della società in nome collettivo, mentre i soci accomandanti possono esercitare un controllo solo alla fine dell’esercizio sociale.

Questa categoria di soci, in particolare, hanno diritto di avere comunicazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite.

Solo ai soci accomandanti è fatto divieto di includere il nome nella registrazione sociale, che si deve formare, invece, con il nome di almeno uno dei soci accomandatari con l’indicazione del tipo sociale, è di “immistione” nell’amministrazione della società, salvo il conferimento di una procura speciale per singoli affari.

Le sanzioni in caso di inosservanza di questi divieti, sono la perdita della limitazione di responsabilità nei confronti dei terzi, è la possibilità di essere escluso dalla società, solo nel caso di trasgressione al divieto di immistione.

I soci accomandanti, inoltre, sono tenuti a prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori.

Hanno diritto alla comunicazione e al controllo del bilancio e del conto profitti e perdite.

Non devono restituire gli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato e successivamente accertati come inesistenti (ai sensi dell’articolo 2321 del codice civile), per questo, essendo esclusi dall’amministrazione della società non sono in grado di accertare se gli utili esposti in bilancio siano stati davvero conseguiti.

Possono, se previsto dall’atto costitutivo o con patto espresso, dare autorizzazioni ai pareri per determinate azioni e compiere atti di ispezione di sorveglianza.

La società in accomandita semplice, oltre che per le cause di scioglimento previste per le società in nome collettivo, si scioglie se manca la contemporanea esistenza delle due categorie di soci.

Se rimangono solo soci accomandanti oppure accomandatari ed entro sei mesi non si provvede alla sostituzione della categoria che manca, la società si scioglie.

Se mancano tutti gli accomandatari, dovrà essere nominato un amministratore provvisorio che ha il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione e non assume la qualità di socio accomandatario.

Nell’ipotesi della mancanza di registrazione alla società in accomandita semplice conserva, anche nella condizione di irregolarità, le caratteristiche proprie dell’accomandita, cioè la presenza di soci che godono del beneficio della responsabilità limitata.

Gli accomandanti, per questo, sono obbligati solo ragione del loro conferimento, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

I rapporti tra società e terze sono regolati dall’articolo 2297 del codice civile, pertanto, i creditori particolari del socio hanno il diritto di chiedere la liquidazione della sua quota, e possono agire contro i soci senza la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale.

La disciplina della società in accomandita semplice irregolare è diversa da quella relativa alla società in nome collettivo non registrata per una fondamentale differenza, rappresentata dalla responsabilità del socio accomandante.

Per questo, resta in ogni caso limitata alla quota sottoscritta, nonostante l’irregolarità, salvo il caso di immistione nella gestione della società.

 

NOTE BIBLIOGRAFICHE

G. Campobasso:

Manuale di Diritto Commerciale – Giuffrè 2011

Codice Civile Giuffrè 2012

Dott.ssa Concas Alessandra

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