La società di fatto è un tipo di società che si costituisce senza un atto formale scritto, ma che esiste e opera sulla base di un comportamento concludente dei soci. Si tratta di una forma di società che, pur non essendo formalmente costituita secondo le norme del Codice Civile, presenta tutti gli elementi essenziali di un’attività societaria: pluralità di soci, conferimenti, esercizio in comune di un’attività economica e divisione degli utili.
Questa tipologia di società rientra tra le società di persone e si distingue per la mancanza di un contratto scritto, pur avendo piena operatività giuridica nei confronti dei terzi.
Indice
1. Elementi costitutivi
Perché una società di fatto sia riconosciuta, devono essere presenti alcuni elementi essenziali:
- Pluralità di soci: Devono esserci almeno due persone che agiscono in comune.
- Attività economica comune: I soci devono operare insieme per il raggiungimento di un fine economico.
- Conferimenti: Ciascun socio deve apportare beni, denaro o lavoro alla società.
- Divisione degli utili: L’attività deve generare guadagni da dividere tra i soci.
Questi elementi vengono desunti dal comportamento delle parti e dall’attività svolta, anche in assenza di un contratto scritto.
2. Costituzione e prova della società di fatto
La società di fatto non richiede un atto costitutivo scritto, ma può essere provata attraverso documenti, testimonianze e ogni altro elemento che dimostri l’effettiva esistenza di un rapporto societario tra le parti.
Nel diritto civile italiano, la prova della società di fatto può essere fornita tramite:
- Scritture private o pubbliche che evidenzino la volontà dei soci di operare insieme.
- Comportamento concludente, come la gestione comune di un’attività o la spartizione degli utili.
- Prova testimoniale e presunzioni accettate dal giudice per dimostrare la società di fatto.
3. Responsabilità dei soci
I soci di una società di fatto rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Questo significa che i creditori possono agire nei confronti di qualsiasi socio per l’intero debito sociale. Tale responsabilità è regolata dalle norme sulle società di persone, in particolare dall’art. 2267 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità illimitata e solidale nelle società semplici e nelle società in nome collettivo.
4. Rapporti con i terzi
La società di fatto può assumere obbligazioni e contrarre rapporti giuridici con i terzi, i quali possono far valere i propri diritti anche in mancanza di un atto costitutivo. In alcuni casi, la giurisprudenza ha riconosciuto che la semplice gestione comune di un’impresa o la presenza di conti correnti cointestati possono costituire prova dell’esistenza della società.
5. Scioglimento della società di fatto
La società di fatto si scioglie nei seguenti casi:
- Raggiungimento dello scopo sociale;
- Accordo tra i soci per porre fine all’attività;
- Impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale;
- Morte o recesso di uno dei soci (se non è previsto il proseguimento dell’attività con gli eredi o con gli altri soci);
- Fallimento della società o di uno dei soci.
In caso di scioglimento, i beni della società devono essere liquidati e il ricavato distribuito tra i soci, in base agli accordi o in proporzione ai conferimenti effettuati.
6. Differenze tra società di fatto e altre forme societarie
La società di fatto si distingue da altre tipologie societarie per diversi aspetti:
- Rispetto alla società semplice e alla società in nome collettivo, la società di fatto si caratterizza per la mancanza di un atto formale di costituzione.
- Rispetto alla società irregolare, che pure manca di registrazione nel registro delle imprese, la società di fatto è ancora più informale, in quanto si basa esclusivamente su fatti concludenti.
- Rispetto alla società di capitali, la società di fatto è priva di autonomia patrimoniale perfetta e i soci rispondono illimitatamente per i debiti sociali.
7. Conclusioni
La società di fatto rappresenta una forma societaria atipica, basata su un accordo tra due o più soggetti che operano insieme senza un atto costitutivo formale.
Pur essendo meno strutturata rispetto alle società registrate, essa produce effetti giuridici importanti, in particolare per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale illimitata dei soci.
Per chi intende operare in comune con altri soggetti, è consigliabile valutare la formalizzazione della società per evitare incertezze e responsabilità illimitate, specie nei rapporti con i terzi.
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