La società civile nell’Organizzazione delle Nazioni Unite

Sgueo Gianluca 15/05/08
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1. Considerazioni generali – 2. La società civile nella Carta ONU – 3. La Food and Agricoltural Organization – 4.2 Relazioni formali e informali – 5. La Codex Alimentarius Commission – 6. L’Organisation mondiale de la santè animale
 
 
1. Considerazioni generali
Il rapporto tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite – Onu e la società civile è particolarmente articolato, per due ragioni.
In primo luogo, perché l’Onu, in ragione della varietà di funzioni di propria pertinenza, articola la propria struttura in un ampio numero di agenzie. Ciascuna di queste intrattiene rapporti con i rappresentanti della società civile, per la parte di propria spettanza. Le definizioni utilizzate, le garanzie procedurali ed i limiti che ciascuna agenzia introduce sono simili, ma non identici.
La complessità deriva, anche, da ragioni storiche. Benchè, infatti, nasca come organizzazione tra Stati, il ruolo dell’Onu si è evoluto nel corso degli anni. In tale contesto, il peso specifico della società civile si è accresciuto in modo significativo. All’interno delle procedure decisionali, rimaste sostanzialmente inalterate, le organizzazioni rappresentative degli interessi della collettività hanno ricevuto migliori e maggiori garanzie per rappresentare i propri interessi.
 
2. La società civile nella Carta ONU
La Carta delle nazioni unite non contempla la definizione di società civile. Essa si limita, all’articolo settantuno, ad ammettere la possibilità che le organizzazioni non governative possano essere consultate dal Consiglio economico e sociale. Si tratta, però, di una procedura alquanto “farraginosa”, che incontra almeno tre limiti. Anzitutto, le organizzazoni non governative possono essere ascoltate limitatamente alle materie di competenza del Consiglio. Inoltre, è necessario acquisire preventivamente il parere del Membro delle Nazioni Unite interessato. A seguito del parere positivo del soggetto interessato, infine, è necessario stipulare un accordo tra il consiglio e l’organizzazione che definisca presumibilmente i tempi e le modalità della consultazione. 
Il Consiglio economico e sociale ha provveduto, negli anni, ad operare una migliore definizione del ruolo della società civile all’interno dell’Onu. Possono essere citate, a tale proposito, le seguenti XXX risoluzioni. Anzitutto, la
Nella risoluzione n. 1927 del Consiglio economico e sociale è stata prevista l’instaurazione di un rapporto costante tra le associazioni non governative ed il Department of Public Information – Dpi.
 
3. La Food and Agricoltural Organization
 Può essere utile ed interessante operare una rapida ricognizione di alcune delle principali strutture che compongono le nazioni unite, per verificare se la nozione di società civile e le procedure decisionali presentano delle differenze o dei punti in comune con le nozioni appena offerte.
Per un verso, c’è da dire che la Fao considera determinante il ruolo della società civile nello svolgimento della propria attività. Dunque, nei processi decisionali ascolta le opinioni dei soggetti interessati (tra cui sono comprese le associazioni di agricoltori e di pescatori, le organizzazioni non governative, le associazioni rappresentative delle popolazioni locali e le organizzazioni umanitarie[2]) attraverso due gruppi in particolare. Il primo è l’International NGO/CSO Planning Committee for Food Sovereignty –Ipc[3]; il secondo è l’Ad Hoc Group of International NGOs with formal status with FAO. L’Ipc si occupa di sviluppare i principi ed i valori in tema di alimenti, con particolare attenzione alle esigenze dei Paesi poveri. L’Ad Hoc Group, invece, raccoglie e coordina le duecento organizzazioni non governative che collaborano con la Fao, allo scopo di rendere più incisiva la loro presenza.
Sul versante opposto, bisogna ricordare che i rappresentanti delle categorie non prendono parte agli organi interni ed ai comitati tecnici della Fao. I processi decisionali contemplano la partecipazione attiva di esperti in materie tecniche, dei vertici politici sovranazionali, nazionali e locali ma non direttamente dei privati o delle organizzazioni in cui si costituiscono.
 
4.1 L’Organisation mondiale de la santè
Una situazione analoga si riscontra all’interno di un’altra agenzia delle Nazioni Unite: l’Organisation mondiale de la santé – Oms[4].
L’articolo secondo, lettera b, del Trattato costitutivo dell’organizzazione stabilisce, anzitutto, che questa instaura e mantiene rapporti stabili con gruppi professionali e portatori di interessi[5]. Inoltre, alle lettere q ed r, ribadisce l’opportunità di favorire l’informazione del pubblico[6].
Anche qui, dunque, è stato attivato un progetto, la Civil Society Initiative, che provvede a garantire migliori relazioni tra l’Oms e le organizzazioni non governative interessate al tema della salute degli individui.
 
4.2 Relazioni formali e informali
Esistono due tipologie di relazioni possibili con le parti interessate: formali ed informali. Le relazioni informali, che si riducono prevalentemente a consultazioni periodiche non vincolanti per gli organi dell’Oms, comprendono tutti i rapporti lavorativi con le organizzazioni non governative che non abbiano ancora ricevuto un riconoscimento ufficiale. Il processo per ottenere tale riconoscimento, peraltro, è lungo e complesso. Alle organizzazioni interessate, infatti, si chiede il rispetto di criteri qualitativi specifici per poter essere riconosciuti in qualità di partners. Nel momento in cui una organizzazione non governativa viene riconosciuta, le relazioni con l’Oms divengono formali e l’organizzazione acquisisce alcune significative prerogative. Nonostante ciò, l’accesso ai documenti rimane circoscritto a quelli non secretati; la predisposizione di memorie scrittedeve essere posta al vaglio del Direttore generale, che decide se e presso quali organi distribuirlo; soprattutto, il diritto di partecipazione alle riunioni è rimesso alla volontà del Presidente dell’organo che si riunisce ed esclude, sempre, la possibilità di esercitare diritto di voto.
 
5. La Codex Alimentarius Commission
Nel 1962 La Fao e l’Oms hanno istituito la Commissione del Codex Alimentarius[7], il cui scopo è quello di facilitare lo scambio dei prodotti alimentari tra i propri membri. La Commissione ha il compito di adottare le linee guida e gli standards che verranno successivamente inseriti all’interno del Codex. Anche in questo caso, come nei precedenti, le garanzie partecipative dei singoli incontrano limiti stringenti. Dunque, in sintesi, le organizzazioni non governative formalmente riconosciute possono prendere parte alle riunioni della Commissione, ma non esercitano il diritto di voto; possono inoltre prendere parte, in qualità di osservatori, alle riunioni tecniche; infine, possono presentare osservazioni in forma scritta al Direttore generale, che decide se trasmetterle agli altri organi. I singoli individui, invece, non hanno alcuna possibilità di prendere parte al processo consultivo, fatta eccezione per il diritto ad essere informati.
Bisogna dire che la Commissione ha talora svolto qualche riflessione sull’opportunità di implementare le procedure consultive. Tali riferimenti, contenuti nelle linee guida, sono però piuttosto generici. Ad esempio, nel documento che fissa i principi per l’analisi del rischio nei cibi prodotti con le moderne biotecnologie, CAC/GL 44-2003, si menziona la necessità che: i processi consultivi siano: «(…) interactive. The views of all interested parties should be sought and relevant food safety and nutritional issues that are raised during consultation should be addressed during the risk analysis process». Non è chiaro tuttavia chi siano le parti interessate, in cosa debba consistere l’interattività ed entro quali limiti debba essere garantita. Altrove, i riferimenti alla consultazione sono indirizzati esclusivamente agli esperti scientifici (si vedano, ad esempio, le Guidelines for the use of non-meat protein products in processed meat and poultry products, CAC/GL 15-1991; oppure le Guidelines for the conduct of food safety assessment of food s derived from recombinant-dna plants, CAC/GL 45-2003).
 
6. L’Organisation mondiale de la santè animale
In effetti, l’esame della normativa interna dell’istituzione rivela l’esistenza di un sistema analogo a quello comunitario, per ciò che riguarda le garanzie partecipative. In particolare, sono instaurate procedure di allarme rapido, che prevedono però la consultazione delle sole autorità nazionali. Si ammette, poi, la partecipazione alle riunioni del Comitato direttivo di organizzazioni operanti a livello internazionale. Tuttavia, le norme subordinano questa partecipazione alla stipulazione di un accordo preventivo e, in ogni caso, escludono che tali organizzazioni possano avere diritto di voto[9].
Ancora, la partecipazione presso le strutture decentrate (in particolare, le regionalist commissions e le specialistic commissions) ammette i soli rappresentati dei Governi nazionali[10] (dunque, del livello politico) o di scienziati ed esperti[11] (dunque, del livello scientifico). Subordina, invece, la presenza di semplici osservatori alla espressa autorizzazione del Presidente dell’organo che si riunisce[12]. A conferma della preponderanza degli interessi scientifici e politici sugli altri, l’accordo internazionale che crea l’istituzione stabilisce espressamente che l’Oie intrattiene rapporti esclusivamente con le Autorità o i Dipartimenti governativi deputati a garantire la sicurezza veterinaria sul territorio nazionale[13].
 
 
 
 
 
 


[1] Il sito ufficiale dell’organizzazione è il seguente: www.fao.org
[2] L’espressione civil society è riferita ai seguenti soggetti: «Civil Society refers to all groups outside government such as community groups, non-governmental organizations, labour unions, Indigenous Peoples’ organizations, charitable organizations, faith-based organizations, professional associations and foundations. Civil society expresses the interests of social groups and raises awareness of key issues in order to influence policy and decision-making. In recent decades, Civil Society Organizations (CSOs) have been successful in shaping global policy through advocacy campaigns and mobilization of people and resources».
[3] Il sito ufficiale dell’Ipc è il seguente: http://www.foodsovereignty.org/public/index/indexeng.php
[4] Il sito ufficiale dell’organizzazione è il seguente: http://www.who.int/en/index.html
[5] La disposizione prevede che L’Oms, al fine di raggiungere i propri obiettivi, debba: «To estabilish and mantain effective collaboration with the United Nations, specialized agencies, governamental health administrations, professional groups and such other organizations as may be deemed appropriate».
[6] Si tratta delle lettere q ed r dell’articolo 2, le quali prevedono, rispettivamente, l’impegno dell’Oms al fine di: «To provide information, counsel and assistance in the field of health» e di: : «To assist in developing an informed public opinion among all peoples on matters of health».
[7] Il sito ufficiale della Commissione è il seguente: http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
[8] Maggiori informazioni sul ruolo, le funzioni ed i componenti di questa organizzazione possono essere reperite al seguente indirizzo: www.oie.int
[9] Si veda l’articolo 2, comma 5, delle General rules of the Office international des epizooties, che stabilische quanto segue: «International organisations with which the Office has concluded agreements shall be invited to participate in the scientific and technical sessions of the Committee. Representatives of these organisations may take the floor during sessions but shall not have the right to vote».
[10] Cfr. i capitoli terzo e quarto delle General rules of the Office international des epizooties.
[11] Cfr. l’articolo 1 (Terms of reference), al punto 4, delle Internal rules delle commissioni speciali Oie. In base ad esso è compito di queste commissioni: «To provide up-to-date scientific information to the DG and the other OIE Specialist Commissions, gathered through its own resources or in consultation with scientists, experts and Ad hoc Groups».
[12] Cfr. l’articolo 3, parte II (Internal rules of working groups) del Mandates and internal rules for working groups and ad hoc groups, reference laboratories, collaboratoring centres, il quale stabilisce che: «(…) Observers may be invited at the initiative of the President».
[13] Si veda, in particolare, l’articolo 2 dell’Organic statute che si accompagna all’accordo, in base al quale: «The Office may not intervene in any way in the administration of the various States. It shall be independent of the authorities of the country in which it has been established. It shall correspond directly with the higher authorities or departments responsible for the animal sanitary policy of the various countries».

Sgueo Gianluca

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