La scelta della controinteressata di elaborare anticipatamente, a suo rischio e pericolo, senza conoscere l’esito della gara, il progetto definitivo-esecutivo, non può essere di per sé censurata, trattandosi di una scelta strategica, che indubbiamente le

Lazzini Sonia 03/09/09
Scarica PDF Stampa
Procedura negoziata, l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione della facciata sud della sede municipale: Quale tempo massimo per la consegna del progetto definitivo-esecutivo veniva indicato il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento, anche a mezzo fax, dell’avvenuta aggiudicazione.
 
L’offerta presentata dalla controinteressata ha conseguito il miglior punteggio in ragione del termine estremamente ridotto (un minuto secondo) indicato. A fronte dell’estrema brevità del termine, la commissione ha chiesto chiarimenti, i quali hanno evidentemente consentito il superamento di ogni perplessità, con conseguente conferma dell’aggiudicazione provvisoria a favore della prima classificata.
Il termine indicato non appare tuttavia nè congruo né giustificabile, da cui l’illegittimità dell’operato della commissione: cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?
 
Quanto al motivo, con il quale è contestata l’attribuzione del punteggio massimo in considerazione del tempo indicato per la presentazione del progetto (che la prima classificata ha previsto in un minuto secondo), i chiarimenti forniti dall’interessata e recepiti dalla stessa stazione appaltante appaiono adeguati. Va invero dato atto che detto brevissimo termine è stato giustificato dalla avvenuta redazione del progetto definitivo-esecutivo da parte della controinteressata prima ancora della presentazione dell’offerta, sulla base del progetto preliminare messo a disposizione da parte dell’amministrazione a favore di tutti i partecipanti, così come previsto nella lettera di invito. Come si legge infatti nella nota del 28.7.2008, indirizzata a tutti i partecipanti, ciascun concorrente avrebbe dovuto obbligatoriamente prendere visione del progetto preliminare, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 32 del 27.7.2007, prescrizione che rendeva noto a tutti i soggetti interessati il contenuto del progetto preliminare, sulla base del quale sarebbe stato elaborato il progetto definitivo-esecutivo oggetto dell’incarico da affidare. La scelta della controinteressata di elaborare anticipatamente, a suo rischio e pericolo, senza conoscere l’esito della gara, il progetto definitivo-esecutivo, non può essere di per sé censurata, trattandosi di una scelta strategica, che indubbiamente le ha consentito di acquisire il massimo del punteggio per la voce “tempi di consegna”._Né può ritenersi detta circostanza anomala e discriminatoria rispetto agli altri soggetti in gara, poichè tutti erano stati posti in condizione di conoscere il contenuto del progetto preliminare (la cui visione era addirittura obbligatoria in base alla lettera di invito).
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2021 del 2 luglio 2009, emesso dal Tar Veneto, Venezia
 
 
N. 02021/2009 REG.SEN.
N. 02388/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2388 del 2008, proposto da:
ALFA Ss, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
Comune di Albettone – (Vi), rappresentato e difeso dagli avv. ******************* e ************* con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924, n. 1054;
nei confronti di
Atp nelle persone dei due titolari Arch. Dalle BETA ********** e Arch. ****************, rappresentati e difesi dagli avv. ***************, *************** e *****************, con domicilio eletto presso *************** in Venezia, **********, 6025;
per l’annullamento
della gara per l’affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione facciata sud della sede municipale (verbali gara n. 1 dd. 25 agosto 2008 e n. 2 dd. 29 agosto 2008); nonché con i motivi aggiunti successivamente depositati, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, determina n. 236 del 10.12.2008.
 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Albettone – (Vi);
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Atp Arch. Dalle BETA ********** e Altri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 05/06/2009 la dott.ssa ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Il Comune di Albettone emetteva in data 17.3.2008 un avviso con il quale intendeva affidare, mediante procedura negoziata, l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione della facciata sud della sede municipale.
Lo studio ricorrente partecipava alla gara a seguito lettera di invito del 28.7.2008, contenente le modalità di svolgimento della selezione.
In base alla lex specialis l’affidamento sarebbe avvenuto sulla base dei seguenti criteri:
– offerta economicamente più vantaggiosa (max punti 40);
– riduzione del tempo per la consegna del progetto (max punti 40);
– minor tempo di intervento sul posto a seguito chiamata (max punti 20).
Quale tempo massimo per la consegna del progetto definitivo-esecutivo veniva indicato il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento, anche a mezzo fax, dell’avvenuta aggiudicazione.
All’esito delle operazioni di gara, lo studio ricorrente si collocava al secondo posto della graduatoria finale con punti complessivi pari a 44,31, subito dopo l’offerta presentata dall’ATP Arch. Dalle BETA Gianfranco ed altri di ********** (VR), totalizzante punti 61,46, la quale risultava aggiudicataria provvisoria, una volta chiariti – a seguito espressa richiesta della commissione – taluni aspetti dell’offerta presentata (nella specie il termine estremamente ridotto – un minuto secondo – per la presentazione del progetto definitivo-esecutivo).
Con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha quindi impugnato l’aggiudicazione provvisoria.
Con successivi motivi aggiunti parte istante ha impugnato la determina n. 236 del 10.12.2008 di aggiudicazione definitiva a favore dell’ATP controinteressata.
A sostegno della richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
Violazione dell’art. 84 del D.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità.
Eccesso di potere per carente/contraddittoria motivazione; illogicità manifesta, violazione dei principi di buona amministrazione.
Premette parte ricorrente che alla gara de qua risultavano ammessi soltanto laureati in architettura, debitamente iscritti all’albo.
Nonostante tale previsione, individuante una ben precisa professionalità da parte dei partecipanti, la commissione di gara risulta composta da soggetti non in possesso del diploma di laurea in architettura, privi pertanto delle competenze specifiche necessarie per una corretta valutazione delle offerte.
Per quanto riguarda poi le valutazioni in concreto operate dalla commissione di gara, osserva parte istante che la lettera di invito prevedeva l’assegnazione di un punteggio massimo di 40 punti per il minor tempo indicato per la consegna del progetto definitivo-esecutivo, tenuto conto del termine massimo previsto per l’assolvimento dell’incarico, stabilito in 45 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’offerta presentata dalla controinteressata ha conseguito il miglior punteggio in ragione del termine estremamente ridotto (un minuto secondo) indicato.
A fronte dell’estrema brevità del termine, la commissione ha chiesto chiarimenti, i quali hanno evidentemente consentito il superamento di ogni perplessità, con conseguente conferma dell’aggiudicazione provvisoria a favore della prima classificata.
Il termine indicato non appare tuttavia nè congruo né giustificabile, da cui l’illegittimità dell’operato della commissione.
Per altro profilo, con riferimento al punteggio assegnato in ordine al tempo di intervento a seguito chiamata, parte istante denuncia l’illegittimità dell’assegnazione ai primi due classificati del medesimo punteggio, in quanto oggettivamente diverso è il tempo di percorrenza da Vicenza (sede dello studio ALFA) ad Albettone e quello da ********** (sede dello studio Dalle BETA) ad Albettone.
Si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e la controinteressata ATP fra l’arch. ********************* e l’arch. ****************, le cui difese, solevate talune eccezioni di inammissibilità del ricorso, concludevano per il rigetto in quanto infondato.
All’udienza del 5 giugno 2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio deve valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla difesa del Comune e valutare la rilevanza di tale eccezione con riguardo alla successiva proposizione dei motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva.
Indubbiamente, come rilevabile per tabulas, il ricorso introduttivo, proposto avverso l’aggiudicazione provvisoria risulta depositato in giudizio in violazione del termine previsto dalla legge nella misura dimidiata ai sensi dell’art. 23 bis della Legge T.A.R, non operando per tale termine l’eccezione prevista dal secondo comma del medesimo articolo di legge.
Tuttavia, poiché con i motivi aggiunti, successivamente e tempestivamente notificati nonchè depositati in giudizio, parte ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva e considerato che le questioni introdotte con i motivi aggiunti possono essere validamente decise anche se il ricorso principale risulta inammissibile o irricevibile, purchè tali motivi siano rivolti avverso un nuovo provvedimento diverso da quello originariamente impugnato e quindi si possa sostanzialmente equiparare i motivi aggiunti ad un ricorso autonomo, l’eccezione può essere superata.
In ogni caso, prescindendo dalle eccezioni preliminari, il ricorso non può trovare accoglimento in quanto infondato.
Quanto al primo motivo, concernente la composizione della commissione, superate le eccezioni di inammissibilità del motivo per mancata impugnazione dell’atto di costituzione, la censura non ha pregio tenuto conto del tenore delle valutazioni alla stessa demandate in base a quanto previsto dalla lettera di invito.
Invero, le valutazioni non hanno avuto per oggetto il contenuto tecnico del progetto presentato dai partecipanti (il che effettivamente avrebbe richiesto un determinato livello di preparazione specifica da parte dei commissari), bensì la sola attribuzione di punteggi basati su criteri automatici, legati al prezzo offerto, ai tempi di presentazione del progetto ed ai tempi di intervento a seguito chiamata.
Ne deriva che, non essendo stato richiesto ai commissari di operare alcuna valutazione sul profilo tecnico dei progetti e sulle qualità professionali dei partecipanti, non risultava necessario richiedere una specifica professionalità nei componenti la commissione di gara.
Quanto al secondo motivo, con il quale è contestata l’attribuzione del punteggio massimo in considerazione del tempo indicato per la presentazione del progetto (che la prima classificata ha previsto in un minuto secondo), i chiarimenti forniti dall’interessata e recepiti dalla stessa stazione appaltante appaiono adeguati.
Va invero dato atto che detto brevissimo termine è stato giustificato dalla avvenuta redazione del progetto definitivo-esecutivo da parte della controinteressata prima ancora della presentazione dell’offerta, sulla base del progetto preliminare messo a disposizione da parte dell’amministrazione a favore di tutti i partecipanti, così come previsto nella lettera di invito.
Come si legge infatti nella nota del 28.7.2008, indirizzata a tutti i partecipanti, ciascun concorrente avrebbe dovuto obbligatoriamente prendere visione del progetto preliminare, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 32 del 27.7.2007, prescrizione che rendeva noto a tutti i soggetti interessati il contenuto del progetto preliminare, sulla base del quale sarebbe stato elaborato il progetto definitivo-esecutivo oggetto dell’incarico da affidare.
La scelta della controinteressata di elaborare anticipatamente, a suo rischio e pericolo, senza conoscere l’esito della gara, il progetto definitivo-esecutivo, non può essere di per sé censurata, trattandosi di una scelta strategica, che indubbiamente le ha consentito di acquisire il massimo del punteggio per la voce “tempi di consegna”.
Né può ritenersi detta circostanza anomala e discriminatoria rispetto agli altri soggetti in gara, poichè tutti erano stati posti in condizione di conoscere il contenuto del progetto preliminare (la cui visione era addirittura obbligatoria in base alla lettera di invito).
Quanto, infine, al punteggio attribuito per il tempo assicurato sulla base della percorrenza tra la sede dello studio e la sede municipale, a seguito chiamata, il motivo può essere superato alla luce della prova di resistenza, in quanto, anche nell’ipotesi di fondatezza, comunque il punteggio finale attribuito alle prime due classificate non invertirebbe l’ordine di graduatoria.
Per tutte le considerazioni sin qui svolte il ricorso risulta privo di fondamento e va pertanto respinto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Prima Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 05/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:
**********************, Presidente
***************, Consigliere
*****************, ***********, Estensore
 
L’ESTENSORE           IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento