La s.c.i.a. e i termini per l’esercizio del potere inibitorio

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La s.c.i.a., una volta decorsi i termini per l’esercizio del potere inibitorio, costituisce un titolo abilitativo equiparabile al provvedimento espresso, che può essere rimosso solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela , secondo le prescrizioni dell’art. 19, comma 4, della Legge n. 241/1990.

 

La sentenza in commento della Seconda Sezione del T.A.R. Campania- Salerno ha dichiarato illegittimo il provvedimento in autotutela emesso da un’Amministrazione Comunale oltre i termini previsti dall’ordinamento per l’esercizio del potere inibitorio – repressivo di una s.c.i.a..

 

La decisione segnalata afferma che la segnalazione certificata, una volta decorsi i termini per l’esercizio del potere inibitorio, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, equiparabile al rilascio del provvedimento espresso, che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 19, comma 4, della Legge n. 241/1990. Pertanto,una volta scaduto il termine perentorio previsto per verificare la sussistenza dei relativi presupposti,è illegittimo un provvedimento repressivo di autotutela adottato senza le garanzie e i presupposti richiesti dall’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 .

 

Nel caso di specie, non sussistono i presupposti, inderogabilmente stabiliti dall’art. 21 nonies L. n. 241/90, in ordine all’emersione di un interesse pubblico, concreto ed attuale, alla rimozione del provvedimento autorizzativo tacito, ormai consolidatosi per il decorso del termine perentorio, stabilito dalla legge per l’esercizio del potere inibitorio, né sono state rispettate , trattandosi di provvedimento di secondo grado , le garanzie partecipative, del pari inderogabilmente previste dalla legge generale sul procedimento.

 

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