La risarcibilità dei due “momenti essenziali della sofferenza dell’individuo: il dolore interiore e l’alterazione della vita quotidiana”

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Il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.

Con la sentenza n. 20292 del 20.11.2012 la Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente il concetto di “danno non patrimoniale”, esaminando il ricorso promosso dai componenti superstiti di una famiglia che avevano subito la perdita di un congiunto in un incidente stradale.

Il Giudice di primo grado e la Corte di Appello, sia pure liquidando somme di entità diverse, avevano riconosciuto ai congiunti sia il risarcimento del danno biologico iure haereditario, sia il risarcimento del danno esistenziale in favore di ciascuno degli eredi del danneggiato defunto.

Nell’esaminare il caso sottoposto al giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione ha affrontato il delicato tema della produzione, a seguito di un evento, di danni “non patrimoniali”, diversi da quello biologico.

E’ ormai pressoché chiaro e unanime in giurisprudenza il concetto di “danno biologico”: esso si concretizza in una “lesione medicalmente accertabile” della integrità psico – fisica del soggetto.

Le perplessità sorgono, invece, in relazione alla “definizione e/o individuazione” del cosiddetto “danno esistenziale” (danno non patrimoniale).

Il danno esistenziale.

I parenti superstiti della vittima dell’incidente stradale con il ricorso in esame hanno denunciato che i giudici di merito non avevano preso in considerazione, nella liquidazione del risarcimento in loro favore, tre “tipologie” di danno: “danno alla serenità familiare”, “danno alla vita di relazione” e “danno edonistico”.

Inoltre, hanno lamentato che i giudici di merito non avevano “individuato in capo ai congiunti un autonomo diritto a vedersi risarcito il patito danno esistenziale”.

Per completezza espositiva va precisato che la Corte di Cassazione ha ritenuto poco chiaro questo motivo di ricorso, in quanto la Corte di Appello aveva esplicitamente riconosciuto in capo ai congiunti il risarcimento del danno esistenziale, utilizzando proprio l’espressione letterale “danno esistenziale”.

Ciò è confermato dalla circostanza che la Compagnia Assicuratrice, con ricorso incidentale, aveva contestato che la sentenza di merito aveva individuato in capo ai congiunti una “generica ed atipica categoria di danno esistenziale dagli incerti e non definiti confini, distinta ed autonoma rispetto al danno morale soggettivo”.

Tale motivo di ricorso, come si vedrà più avanti, è stato oggetto di un’attenta analisi da parte della Corte costituendo, a parere di chi scrive, il fulcro della sentenza in esame.

Si passi ora all’esame delle soluzioni che la Corte di Cassazione ha dato ai quesiti posti dai ricorrenti.

In primo luogo la Corte ha chiarito che le tre tipologie di danno che i ricorrenti denunciavano di aver subito, rappresentavano un “pluralistico aspetto di un’unica conseguenza dannosa della condotta dannosa”, ed ha esposto l’ excursus giurisprudenziale

che ha portato all’attuale “definizione” di danno esistenziale.

Nel 2003, con le note sentenze n. 8827 e n. 8828 la Corte di Cassazione aveva chiarito che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. comprende nel concetto di danno non patrimoniale il danno morale soggettivo (il turbamento transeunte dello stato d’animo della vittima dell’illecito), il danno biologico (il valore tutelato è il diritto alla salute), e il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (danno che in dottrina e in giurisprudenza viene definito come “danno esistenziale”)

Nel 2006, le Sezioni Unite hanno affermato che per danno esistenziale si intende quel pregiudizio che l’illecito provoca sul fare areddituale dell’individuo, l’alterazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali che gli erano propri, lo sconvolgimento della sua quotidianità e la privazione di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità (interesse costituzionalmente tutelato ex art. 2 Cost.) nel mondo esterno.

Con la medesima pronuncia si è precisato che il danno esistenziale, a differenza del danno morale soggettivo, non ha natura meramente emotiva e passeggera, bensì è oggettivamente accertabile mediante la prova (prova che per consolidata giurisprudenza può essere fornita anche mediante presunzioni) che l’individuo, a seguito dell’evento dannoso, ha fatto scelte di vita diverse da quelle che avrebbe adottato se lo stesso non si fosse verificato ed ha alterato le sue abitudini di vita.

Nel caso esaminato, i familiari superstiti della vittima dell’incidente stradale, oltre ad aver sofferto emotivamente (danno morale soggettivo) avevano provato (e, quindi, i giudici di merito gli avevano liquidato il danno esistenziale) che la perdita del congiunto aveva generato un danno esistenziale provocando lo sconvolgimento delle loro abitudini di vita e dei loro assetti relazionali ed aveva inciso negativamente sulle occasioni in cui l’individuo esprime e sviluppa la propria personalità.

Stante l’autonomia che caratterizza tale voce di danno, rispetto a quello biologico, i giudici di merito, con un ragionamento condiviso dalla Corte di legittimità, avevano riconosciuto ai superstiti il danno esistenziale, oltre a quello morale, nonostante nessuna prova vi era stata in merito alla sussistenza di un danno biologico.

L’art. 612 bis codice penale.

La Corte di Cassazione nella sentenza in esame, ribadendo la definizione secondo la quale il danno esistenziale è quello che si realizza quando vengono lesi interessi costituzionalmente tutelati, ha individuato “soltanto” il “minimo comune denominatore” dei pregiudizi che possono rientrare nella categoria di danno in esame: deve essersi prodotta un’alterazione della vita quotidiana.

E, a sostegno della propria tesi, cita l’art. 612 bis c.p. (articolo introdotto dall’art. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38) “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Dopo la citazione del suddetto articolo del codice penale la Corte così statuiva: “ Sembrano efficacemente scolpiti, in questa disposizione di legge … i due autentici momenti essenziali della sofferenza dell’individuo: il dolore interiore, l’alterazione della vita quotidiana”.

La Corte in questi “momenti essenziali” riconosce la figura del danno morale soggettivo (il dolore interiore) e quella del danno esistenziale (l’alterazione della vita quotidiana) ravvisando nella suddetta disposizione normativa un’ulteriore conferma della correttezza delle sue definizioni di tali categorie di danni.

Spetta al giudice di merito – precisano i Giudici di legittimità – compiere “una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione tanto dell’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno esistenziale).

Alla luce dei principi affermati, il motivo di ricorso incidentale con il quale la Compagnia assicuratrice lamentava che la Corte di merito aveva riconosciuto in capo ai congiunti della vittima una “generica ed atipica categoria di danno esistenziale dagli incerti e non definiti confini, non poteva che essere rigettato.

La Corte infatti, ha concluso affermando: “E’ lecito ipotizzare, come sostiene il ricorrente incidentale, che la categoria del danno esistenziale risulti “indefinita e atipica”. Ma ciò è la probabile conseguenza dell’essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, “indefinita e atipica”.

Santulli Maria Rosaria

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