La rinuncia al legato in sostituzione di legittima

Redazione 27/01/20
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Di seguito un breve disamina sulla disciplina della rinuncia del legato in sostituzione di legittima.

Il presente contributo in tema di rinuncia al legato è tratto da “Il contenzioso ereditario” scritto da Damiano Marinelli e Saverio Sabatini.

Legato ed erede: una distinzione preliminare

In primo luogo, val la pena ricordare che l’eredità si acquista solo all’esito di una accettazione (formale/espressa, tacita o beneficiata) senza la quale il chiamato rimane tale e non può sottostare ai rischi derivanti dalla confusione del proprio patrimonio con quello ereditario.

Il legato, invece, si acquista senza bisogno di accettazione, a mente dell’art. 649 c.c., salva la facoltà di rinunziare.

Di tal ché appare corretto sostenere[1]che “l’acquisto del legato non è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 480 c.c., dal momento che esso si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione (nella specie il testamento era stato pubblicato dopo dieci anni dalla morte del testatore)”.

Ora, se la ratio è la medesima dell’art. 481 c.c. (ovvero l’eliminazione di uno stato di incertezza), abbiamo visto che la modalità acquisita del bene o del diritto, è ben differente; di tal ché, partendo da tale assunto, autorevole dottrina[2] sostiene che anche per il legato sussisterebbe quello stesso stato di pendenza cui dà luogo la delazione ereditaria, con la differenza che se in questo caso il silenzio fa cadere la delazione, nel legato questa inerzia consolida il fenomeno acquisitivo. Secondo tale brillante tesi, la disciplina di cui all’art. 649 c.c. comporterebbe solo una presunzione di accettazione, destinata a venire meno a seguito dell’eventuale rinuncia. Sulla stessa falsariga un altro illuminato Autore[3] sostiene che l’acquisto non avverrebbe in guisa automatica all’apertura della successione ma si avrebbe nel momento in cui il legatario non può più rinunciare perché ha accettato o è decaduto ex art. 650 c.c.

La dottrina che parrebbe maggioritaria[4] insiste per il riconoscimento della ratio legis nel fornire stabilità all’acquisto in capo al legatario; sicché come il chiamato può perdere il diritto di accettare ex art. 481 c.c. così il legatario può perdere il diritto di rifiutare[5].

Rinunzia al legato in sostituzione di legittima

Un caso particolare di rinunzia al legato è dettato dall’art. 551 c.c. rubricato “Legato in sostituzione di legittima”[6]; norma al cui interno si prevede che il legittimario, beneficiato da un legato in sostituzione della quota di riserva spettantegli ex lege, possa rinunziarvi e domandare la legittima stessa. Se poi il legittimario preferisce mantenere il legato, perderà il diritto all’eventuale surplus nell’ipotesi in cui il valore del legato dovesse rivelarsi inferiore alla riserva (ad eccezione del caso in cui sia stato il testatore stesso ad attribuire al legittimario la facoltà di domandare il supplemento) e, come ulteriore conseguenza, non acquisterà la qualità di erede.

Anche in tal caso si ritiene che sia applicabile l’art. 650 c.c. e che gli eventuali subentranti ben possano domandare al giudice la fissazione di un termine finalizzato a cristallizzare l’accettazione ed a inibirne la rinunziabilità da parte del legatario. così opinando, verrebbe esclusa la legittimazione attiva in capo al legatario stesso, tuttavia non si può dimenticare una risalente, ma indimenticata, pronuncia del Tribunale Montepulciano, 13 gennaio 1960[7] secondo cui “l’attore in giudizio rivolto al conseguimento di un supplemento di quota legittima, che si afferma essere stata lesa da un legato in sostituzione della stessa, può chiedere al giudice che gli venga fissato un termine per dichiarare se intende esercitare la facoltà di rinunciare ai sensi dell’art. 650 c.c. Detto termine è perentorio, e non può essere prorogato ai sensi dell’art. 749 c.p.c.”.

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Sulla forma della rinuncia al legato sostitutivo di legittima

In ordine alla forma, la stessa pronuncia aveva anche chiarito che la rinuncia al legato sostitutivo della legittima, qualora abbia ad oggetto beni immobili, deve farsi, a pena di nullità, per iscritto e, pertanto, non può essere tacita.

Sul punto è poi intervenuta anche la Suprema corte: “La rinuncia al legato sostitutivo, cui l’art. 551 c.c. subordina la facoltà dell’onorato di chiedere la legittima, non può desumersi di per sé dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato, sia esso sostitutivo od in conto della legittima; analogamente non presuppone necessariamente una formale rinuncia al legato la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario con il contestuale rifiuto delle disposizioni testamentarie lesive della legittima e con espressa riserva di chiedere in sede competente la integrazione, essendo necessario considerare il comportamento complessivo del legatario anteriore e successivo alla dichiarazione ed all’inizio della causa per trarne elementi univoci nel senso di un’effettiva rinuncia[8].

Il presente contributo in tema di rinuncia al legato è tratto da “Il contenzioso ereditario” scritto da Damiano Marinelli e Saverio Sabatini.

[1] Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13036, in Giur. It., 1992, I, 1, 1752.

[2] Cicu, Testamento, Parte seconda, Milano, 1951, pp. 234 ss., argomenta proprio partendo dall’art. 650 c.c.

[3] Ferri, Rinunzia e Rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960, p. 13.

[4] Masi, Dei legati, in Commentario del Codice Civile, a cura di SCialoja-BranCa, Bologna-Roma, 1979, p. 36.

[5] Bonilini, Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. II, Milano, 2009, pp. 654 ss.

[6][6] Tizio ha tre figli e una moglie. Prima di morire nomina eredi universali i tre figli, lascia la disponibile alla storica amante Mevia e lega l’abitazione coniugale ex art. 551 c.c. alla moglie Sempronia, in sostituzione della legittima. All’apertura della successione, una volta pubblicato il testamento, la moglie decide di conseguire il legato sostitutivo e così di perdere il diritto di chiedere un supplemento, pur sapendo che il valore del legato è inferiore a quello della legittima. Ora, questo surplus di riserva che si genera alla luce della rinunzia al supplemento da parte di Sempronia, andrà a favorire solo gli altri legittimari o accrescerà anche la quota disponibile di Mevia? Secondo la Giurisprudenza di tale surplus di riserva devono avvantaggiarsi solo i legittimari. così anche Cass. civ., 7 gennaio 1984, n. 111: “Ciascuna quota di riserva si determina, calcolando nel numero degli eredi legittimari anche l’erede che abbia accettato il legato in sostituzione della legittima”, in Riv. Leg. Fiscale, 1984, 639.

[7] In Giur. It., 1961, I, 586.

[8] Cass. civ., sez. II, 14 aprile 1992, n. 4527, in Mass. Giur. It., 1992; pronuncia successivamente confermata da corte d’Appello Roma, 10 febbraio 1995: “L’art. 551 c.c., nel disciplinare il legato in sostituzione di legittima, prevede che il beneficiario di tale legato debba rinunciare alla disposizione per poter agire in riduzione al fine di ottenere la quota di legittima; siffatta rinuncia non può certamente desumersi dal semplice esperimento dell’azione stessa o dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, occorrendo una manifestazione inequivoca di volontà di rifiuto del lascito testamentario”, in Nuova Giur. Civ., 1996, I, 381, nota di CaliSSoni.

 

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