La rilevata mancanza della sussistenza nella specie degli elementi dell’illecito, non può trovare altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno così formulata in quanto non accompagnata dalla dimostrazione dell’effettivo danno patrimoniale sub

Lazzini Sonia 18/11/10
Scarica PDF Stampa

La rilevata mancanza della sussistenza nella specie degli elementi dell’illecito, non può trovare altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno così formulata in quanto non accompagnata dalla dimostrazione dell’effettivo danno patrimoniale subito e del nesso eziologico con il provvedimento illegittimo annullato in sede giurisdizionale

occorre meglio precisare che la sentenza di annullamento del G.A., oltre al c.d. effetto caducatorio o demolitorio – consistente nella eliminazione dell’atto impugnato- produce anche un effetto conformativo in ordine alle regole alle quali la pubblica amministrazione si dovrà attenere nell’attività futura: vincolo sostanziale per i successivi ed eventuali segmenti di azione amministrativa. Quale effetto immediato la sentenza di annullamento produce il c.d.effetto ripristinatorio che implica la cancellazione delle modificazioni della realtà (giuridica e di fatto) intervenute per effetto dell’atto annullato determinando l’adeguamento dell’assetto di interessi alla situazione giuridica esistente prima dell’adozione dell’atto impugnato.

Ed invero l’effetto ripristinatorio, unitamente a quello conformativo, derivante dall’annullamento giurisdizionale dell’atto illegittimo costituisce già una riparazione nella maniera più specifica e pertanto, anche satisfattiva, sia dal punto di vista materiale che giuridico, rispetto alla situazione di illiceità caratterizzata dalla situazione di illegittimità dell’atto imputabile alla P.A. .

Nella specie, non risulta che dopo le sentenze di annullamento degli atti repressivi adottati dall’Amministrazione, che hanno cancellato la situazione di illegittimità, parte ricorrente abbia proseguito i lavori nonostante il ripristino, con dette decisioni, dell’assetto di interessi (vigenza delle autorizzazioni edilizie) preesistente all’adozione degli atti impugnati, senza ulteriore esercizio illegittimo del potere amministrativo.

Né varrebbe obiettare la intervenuta compressione dello ius aedificandi a seguito dell’inedificabilità delle aree in questione per effetto dell’entrata in vigore della L.R. n. 29 del 1997, istitutiva tra l’altro del Parco Naturale di Veio: in particolare, l’art.8, comma 3, lett. o), n. 1, prevede che sono consentiti gli interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della legge stessa e nella specie, risulta che la società munita della regolare autorizzazione ha iniziato i lavori nel novembre 1976, senza poter pertanto attribuire alla sopravvenuta introduzione della legge regionale alcun motivo di impedimento all’attività edificatoria da parte della ricorrente.

Ne discende che il lamentato impedimento alla prosecuzione dei lavori non è derivato né dagli effetti delle sentenze di annullamento, che hanno eliminato gli atti sindacali illegittimi senza ulteriore attività amministrativa impeditiva, né dalla sopravvenuta applicazione della richiamata Legge regionale, non potendosi ravvisare in tal senso la sussistenza degli elementi dell’illecito (evento-danno, rapporto di causalità).

A ciò va aggiunto, che il giudizio risarcitorio ha un oggetto diverso e più ampio di quello impugnatorio, attesa la necessità di verificare la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito civile : in tal caso trova applicazione il principio generale fissato dall’art.2967 c.c., secondo il quale chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda ed è tenuto a comprovare in modo rigoroso l’esistenza del danno che assume aver subito (effettivo e non solo potenziale), oltre che il nesso eziologico tra il danno patrimoniale e i provvedimenti illegittimi annullati, non potendo invocare il c.d. principio acquisitivo, attinente allo svolgimento dell’istruttoria e non all’allegazione dei fatti dell’onere della prova (cfr. ex multis, Tar Liguria, sez. II, 21 ottobre 2009, n. 2914; Tar Lazio, Latina, sez. I, 14 settembre 2009, n. 820; idem, Roma, sez. II, 19 giugno 2009, n. 5850; idem, sez. II, 12 ottobre 2005 , n. 8409).

Pertanto, in disparte la rilevata mancanza della sussistenza nella specie degli elementi dell’illecito, non può trovare altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno così formulata in quanto non accompagnata dalla dimostrazione dell’effettivo danno patrimoniale subito e del nesso eziologico con il provvedimento illegittimo annullato in sede giurisdizionale, mancante dell’ allegazione dei necessari elementi valutativi, non potendosi altresì utilizzare mezzo di prova raccolto in altro giudizio.

In definitiva, sulla base delle pregresse considerazioni il ricorso, in quanto infondato va respinto.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 32739 dell’11 ottobre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

 

N. 32739/2010 REG.SEN.

N. 12907/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso RG n. 12907 del 2002, proposto dalla CURATELA della soc. RICORRENTE Srl in Liquidazione, in persona del curatore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Pietro *************, 40;

contro

il COMUNE di FORMELLO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Largo della Gancia, 1;

per l’accertamento

che il Comune di Formello sia dichiarato responsabile, ai sensi dell’art.2043 cod. civ., per i danni patrimoniali causati alla soc. Edilizia RICORRENTE srl in liquidazione in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti sindacali n. 4269/95 e n. 6069/95, annullati con sentenza del Tar Lazio n. 1091 del 20.6.1997 e, per l’effetto, condannare il Comune di Formello al pagamento in favore della predetta società a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali consequenziali la somma di euro 7.569.993,61 oltre rivalutazione e interessi a far data dal 1° agosto 2002 fino all’effettivo soddisfo ovvero l’altra somma che sarà determinata a seguito di CTU e comunque quella maggiore o minore che risulterà di giudizio, a titolo di risarcimento del danno emergente e/o lucro cessante.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Formello;

Vista la memoria di costituzione del nuovo difensore avv. *****************, depositata in data 16 maggio 2009, giusta provvedimento di revoca del precedente procuratore avv. *************** a seguito dell’atto del G.D. del Tribunale di Roma dott.ssa ********* del 5-9.2.2009;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il 1^Referendario ******************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Curatore fallimentare della società Edilizia RICORRENTE Srl in liquidazione riferisce che la predetta società in data 22.4.1976 ha ottenuto dal Comune di Formello tre licenze edilizie, in sostituzione di quelle del 1974 (n.82, 83 e 84), con le quali è stata autorizzata ad edificare quattro villini residenziali , su un’area di sua proprietà sita nel predetto Comune.

Successivamente, dopo l’inizio dei lavori, il Sindaco del Comune con provvedimenti nn.151, 152 e 153 del 12.9.1977 ha dichiarato la decadenza delle licenze edilizie nn. 82, 83 e 84 e di quelle successive, rilasciate in sostituzione.

In seguito a ciò la società ha impugnato tali provvedimenti e questo Tar con decisione n. 1408/90 ha accolto il ricorso ritenendo le licenze rilasciate nel 1976 come nuove licenze, con efficacia decorrente dalla data del rilascio delle nuove autorizzazioni e non dalla data del 6.6.1974 . Avverso detta sentenza il Comune ha proposto appello al Consiglio di Stato.

Nel frattempo la società ha richiesto il rinnovo delle autorizzazioni ex art.7 della legge n. 1497 del 1939 per le aree di notevole interesse pubblico: i conseguenti nulla osta rilasciati dall’Assessorato regionale sono stati annullati dal Ministero per i Beni Culturali e ambientali con decreto 12.9.1992 e detti ultimi provvedimenti sono stati sospesi dal Tar con ordinanza del 21.4.1993.

In data 25.6.1993, la società edilizia RICORRENTE a r.l. e la controllante RICORRENTE Generali Costruzioni e Impianti Spa sono state poste in Amministrazione controllata.

La società controllante con istanza del 22.11.94 ha chiesto al Tribunale di Roma, sez. fallimentare l’autorizzazione ad eseguire, in forza del contratto di appalto, la costruzione dei villini sull’area di proprietà della soc. Edilizia RICORRENTE srl, autorizzazione concessa con provvedimento in data 19.1.1995.

Così i lavori sono ripresi e di ciò è stata data comunicazione al Comune in data 20.2.1995; tuttavia , il Sindaco con ordinanza n. 4269 del 15.3.1995 ha diffidato la società a non intraprendere i lavori.

Nonostante la richiesta di riesame al Comune da parte della società ricorrente atteso il grave danno arrecato da detta sospensione e l’inevitabile fallimento della società stessa, il Sindaco con provv. 21.4.1995, n.6069 ha dichiarato la decadenza delle licenze del 1974 e del 1976 per decorso del termine triennale ai sensi di legge.

La società ha proposto ricorso dinanzi al Tar che con sentenza n. 1091 del 1997 ha dichiarato la illegittimità dei provvedimenti sindacali suddetti, in quanto adottato sul riscontro del decorso del termine triennale per l’ultimazione dei lavori, malgrado la sussistenza di ragioni esonerative dell’obbligo di immediata esecuzione dei lavori, in pendenza del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.Tale sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato tra le parti.

Espone la società che in seguito le aree interessate dalle licenze edilizie sono divenute non edificabili per effetto della L.R. n. 29 del 1997, emanata dopo la pronuncia del Tar, che ha istituito il Parco Nazionale di Veio. Il procedimento di appello instaurato dal Comune avverso la sentenza n. 1408/1990 si è concluso con il Decreto di perenzione del 29.10.2001, n. 5659/2001.

Lamenta la società che la mancata realizzazione delle opere edilizie (l’edificazione delle ville autorizzata dal Trib. Di Roma, sez. ****. con provv. 19.1.1995), causata dalla dichiarazione di decadenza delle suddette licenze, ha determinato un gravissimo pregiudizio economico, costituito dalla mancata utilizzazione del terreno acquistato per fini edificatori, dalla conseguente diminuzione del suo valore di mercato e dalla perdita dell’utile previsto per l’impresa costruttrice e, pertanto, ha chiesto a questo Tribunale l’accertamento della responsabilità del Comune di Formello, ai sensi dell’art.2043 cod. civ., per i danni patrimoniali causati alla medesima società Ricorrente srl in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti sindacali n. 4269/95 e n. 6069/95, annullati con sentenza del Tar Lazio n. 1091 del 20.6.1997 e, per l’effetto, la condanna dello stesso Comune al pagamento in favore della predetta società di una somma a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali consequenziali. Al riguardo, sostiene che l’attività provvedimentale del Comune anche dopo l’annullamento dei provvedimenti da parte del G.A. avrebbe inciso negativamente sul diritto della società dando luogo a responsabilità della PA ex art.2043 cod. civ.. Contesta parte ricorrente il comportamento contraddittorio e ingiustificato del Comune che da un lato avrebbe proposto l’appello al Consiglio di Stato, dimostrando l’intenzione di continuare a contrastare il diritto ad edificare vantato dalla ricorrente, mentre dall’altro avrebbe abbandonato il giudizio, come risulta dal decreto di perenzione 29.10.2001, n. 5659, dimostrando la mancanza di interesse ad ottenere la riforma della sentenza del Tar n. 1408 del 1990, di annullamento dei provvedimenti sindacali del 1977, con la conseguenza che il rinnovo della dichiarazione di decadenza delle autorizzazioni, successiva a tale sentenza, sarebbe illegittima e contraria ai principi di cui all’art.97 Cost.. Da ciò il nesso di causalità tra la condotta illecita del Comune posta in essere in violazione del principio del neminem laedere di cui all’art.2043 cod. civ e le conseguenze pregiudizievoli subite dalla società ricorrente.

Per la quantificazione dei danni patrimoniali derivanti dall’adozione dei provvedimenti illegittimi la società ricorrente ha allegato altresì un prospetto riepilogativo degli importi pretesi, alla luce della rilevazione effettuata in sede di perizia disposta dal giudice delegato alla procedura di amministrazione controllata nel giudizio del Trib. Roma-sez. ****., chiedendo inoltre la possibilità di ammettere la consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione dei danni.

Si è costituito in giudizio il Comune di Formello per resistere al ricorso il quale ha eccepito preliminarmente la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno rivendicato dalla società per mancanza di una domanda espressa rispetto ai giudizi attivati dinanzi al Tar non valevoli come atti interruttivi della prescrizione. Inoltre, secondo la difesa comunale non sussisterebbe responsabilità in capo all’Amministrazione, in quanto la stessa non avrebbe proposto impugnativa avverso la predetta sentenza n.1091/97, mentre la ricorrente avrebbe potuto proseguire i lavori in mancanza, altresì, dell’asserita compressione dello ius aedificandi, per effetto della L.R. n. 29 del 1997, il cui art.8, comma 3 consente, invece, la realizzazione degli interventi già autorizzati prima dell’entrata in vigore (come nella specie). Infine, secondo il Comune mancherebbero prove giustificative del danno subito dalla società, non potendosi attivare la richiesta verificazione mediante CTU, intesa quest’ultima quale prova tecnica autonoma da parte dell’ausiliario del giudice e non della parte.

Con atto in data 16 maggio 2009, prot. n. 29789 si è costituito in giudizio per la parte ricorrente l’avv. U.Longaroni in sostituzione dell’avv. ************.

In prossimità dell’udienza pubblica la società ricorrente ha prodotto memoria conclusionale in replica alle eccezioni del Comune riguardanti sia i profili di rito che quelli di merito, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 22 aprile 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1.Viene in decisione la controversia , meglio descritta in fatto, con la quale la società Edilizia RICORRENTE srl in liquidazione, in persona del curatore, ha chiesto a questo Tribunale l’accertamento della responsabilità del Comune di Formello, ai sensi dell’art.2043 cod. civ., per i danni patrimoniali subiti riguardo la mancata realizzazione delle opere edilizie a seguito dell’adozione del provvedimento sindacale n. 4269/95 – di diffida alla ripresa dei lavori – e del successivo n. 6069/95 – di rinnovo della decadenza delle licenze edilizie del 1974 e del 1976 – nonostante l’annullamento di entrambi i provvedimenti da parte di questo Tar con sentenza n. 1091 del 20.6.1997, passata in giudicato, nonché a seguito dell’istituzione del Parco Naturale di Veio con la L. 6 ottobre 1997, n. 29, che ha imposto il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate dalle dette licenze. Sulla base di ciò la ricorrente ha chiesto che il Comune di Formello venga condannato al risarcimento dei danni patrimoniali consequenziali, quantificando la somma da corrispondere a far data dal 1° agosto 2002 fino all’effettivo soddisfo ovvero altra somma da determinare previa CTU e comunque quella maggiore o minore che risulterà dal giudizio, a titolo di risarcimento del danno emergente e/o lucro cessante.

2.La difesa comunale ha contestato la mancata formale richiesta di risarcimento del danno da parte della società e la prescrizione del diritto non potendo valere come atti interruttivi della prescrizione stessa le domande poste con i giudizi attivati dinanzi al G.A.. Il Comune già dalla prima sentenza n. 1408/1990, che ha annullato i provvedimenti sindacali di decadenza delle autorizzazioni (seppure impugnata), avrebbe chiesto alla società di eseguire i lavori, senza ottenere poi riscontro di un avvio dei lavori da parte della stessa.

Sostiene altresì la difesa comunale che non sussisterebbe la responsabilità del Comune atteso che la successiva sentenza n.1091/97 – che ha annullato i provvedimenti sindacali di diffida a intraprendere le opere e di dichiarazione di decadenza delle licenze edilizie – non risulterebbe sottoposta a impugnazione da parte del Comune, mentre la ricorrente avrebbe potuto proseguire i lavori in mancanza dell’asserita compressione dello ius aedificandi, per effetto della L.R. n. 29 del 1997 in quanto l’art.8, comma 3, consente gli interventi già autorizzati prima dell’entrata in vigore della stessa (i lavori – come dichiarato dalla stessa società – risultano iniziati nel 1976 e la società avrebbe omesso di attivarsi almeno dal 20 giugno 1997 – data del deposito della sentenza- al 6 ottobre successivo – data di entrata in vigore della predetta L.R. n. 29 del 1997). Il Comune, infine, eccepisce la mancanza di prova del danno subito dalla società e contesta la richiesta attivazione di verificazione mediante CTU, intesa quest’ultima quale prova tecnica autonoma da parte di un ausiliario del giudice e non della parte.

3. Nel merito , il Collegio rileva che non sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso per le considerazioni di seguito riportate, attesa la infondatezza delle pretese avanzate dalla società ricorrente, in disparte i profili pregiudiziali di inammissibilità eccepiti da parte resistente.

3.1. Al riguardo, dalla ricostruzione dei fatti e delle circostanze – così come rappresentate dalle parti e risultanti in atti – emerge che, nella specie, con la sentenza n.1408/90 questo Tar ha accolto il ricorso proposto dalla società ed ha annullato i provvedimenti sindacali n.151, 152 e 153 del 1977, con i quali era stata dichiarata la decadenza delle concessioni edilizie e delle varianti rilasciate precedentemente sugli immobili in questione. Risulta che detta sentenza è stata impugnata dal Comune innanzi al Consiglio di Stato, ma tale gravame è stato dichiarato perento con decreto decisorio n. 5659/2001.

Con la successiva sentenza n. 1091/97, intervenuta a seguito del ricorso proposto dalla società, il Tar ha annullato i provvedimenti sindacali n. 4269/95 e n. 6069/95 – che hanno rinnovato la decadenza delle licenze a costruire nonché la diffida all’impresa dell’avvio dei lavori – ritenendoli illegittimi. Detta sentenza di annullamento non è stata appellata ed è passata in giudicato.

Orbene, non vi è dubbio che dall’annullamento dei predetti provvedimenti con le pronunce adottate da questo giudice è emerso un risultato favorevole nei confronti della società: ne deriva che in base ai principi generali del processo amministrativo le sentenze rese in primo grado dal G.A. sono esecutive ancorché appellate e da dette sentenze, discendono , in mancanza di sospensione da parte del giudice di seconde cure adito in appello, sia effetti conformativi sia effetti diretti.

Al riguardo, occorre meglio precisare che la sentenza di annullamento del G.A., oltre al c.d. effetto caducatorio o demolitorio – consistente nella eliminazione dell’atto impugnato- produce anche un effetto conformativo in ordine alle regole alle quali la pubblica amministrazione si dovrà attenere nell’attività futura: vincolo sostanziale per i successivi ed eventuali segmenti di azione amministrativa. Quale effetto immediato la sentenza di annullamento produce il c.d.effetto ripristinatorio che implica la cancellazione delle modificazioni della realtà (giuridica e di fatto) intervenute per effetto dell’atto annullato determinando l’adeguamento dell’assetto di interessi alla situazione giuridica esistente prima dell’adozione dell’atto impugnato.

Ed invero l’effetto ripristinatorio, unitamente a quello conformativo, derivante dall’annullamento giurisdizionale dell’atto illegittimo costituisce già una riparazione nella maniera più specifica e pertanto, anche satisfattiva, sia dal punto di vista materiale che giuridico, rispetto alla situazione di illiceità caratterizzata dalla situazione di illegittimità dell’atto imputabile alla P.A. .

Nella specie, non risulta che dopo le sentenze di annullamento degli atti repressivi adottati dall’Amministrazione, che hanno cancellato la situazione di illegittimità, parte ricorrente abbia proseguito i lavori nonostante il ripristino, con dette decisioni, dell’assetto di interessi (vigenza delle autorizzazioni edilizie) preesistente all’adozione degli atti impugnati, senza ulteriore esercizio illegittimo del potere amministrativo.

Né varrebbe obiettare la intervenuta compressione dello ius aedificandi a seguito

dell’inedificabilità delle aree in questione per effetto dell’entrata in vigore della L.R. n. 29 del 1997, istitutiva tra l’altro del Parco Naturale di Veio: in particolare, l’art.8, comma 3, lett. o), n. 1, prevede che sono consentiti gli interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della legge stessa e nella specie, risulta che la società munita della regolare autorizzazione ha iniziato i lavori nel novembre 1976, senza poter pertanto attribuire alla sopravvenuta introduzione della legge regionale alcun motivo di impedimento all’attività edificatoria da parte della ricorrente.

Ne discende che il lamentato impedimento alla prosecuzione dei lavori non è derivato né dagli effetti delle sentenze di annullamento, che hanno eliminato gli atti sindacali illegittimi senza ulteriore attività amministrativa impeditiva, né dalla sopravvenuta applicazione della richiamata Legge regionale, non potendosi ravvisare in tal senso la sussistenza degli elementi dell’illecito (evento-danno, rapporto di causalità).

A ciò va aggiunto, che il giudizio risarcitorio ha un oggetto diverso e più ampio di quello impugnatorio, attesa la necessità di verificare la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito civile : in tal caso trova applicazione il principio generale fissato dall’art.2967 c.c., secondo il quale chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda ed è tenuto a comprovare in modo rigoroso l’esistenza del danno che assume aver subito (effettivo e non solo potenziale), oltre che il nesso eziologico tra il danno patrimoniale e i provvedimenti illegittimi annullati, non potendo invocare il c.d. principio acquisitivo, attinente allo svolgimento dell’istruttoria e non all’allegazione dei fatti dell’onere della prova (cfr. ex multis, Tar Liguria, sez. II, 21 ottobre 2009, n. 2914; Tar Lazio, Latina, sez. I, 14 settembre 2009, n. 820; idem, Roma, sez. II, 19 giugno 2009, n. 5850; idem, sez. II, 12 ottobre 2005 , n. 8409).

Pertanto, in disparte la rilevata mancanza della sussistenza nella specie degli elementi dell’illecito, non può trovare altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno così formulata in quanto non accompagnata dalla dimostrazione dell’effettivo danno patrimoniale subito e del nesso eziologico con il provvedimento illegittimo annullato in sede giurisdizionale, mancante dell’ allegazione dei necessari elementi valutativi, non potendosi altresì utilizzare mezzo di prova raccolto in altro giudizio.

In definitiva, sulla base delle pregresse considerazioni il ricorso, in quanto infondato va respinto.

L’esito complessivo del giudizio giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative al giudizio .

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

****************, Presidente

*****************, Consigliere

*******************, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento