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L’art. 416 ter c.p.
La fattispecie di reato attualmente prevede: “Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma“.
Come si legge nel dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera, il provvedimento approvato dalla Camera punisce con la reclusione da 10 a 15 anni (stessa pena prevista per l’associazione mafiosa) l’accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione criminale.
I soggetti agenti
Come devono essere procurati i voti e da chi?
- da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose oppure
- mediante modalità mafiose.
La proposta di legge approvata dalla Camera, rispetto alla vigente normativa, prevede:
- dal punto di vista soggettivo, estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari;
- amplia ulteriormente l’oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche “la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione criminale”;
- elimina il riferimento al metodo dell’intimidazione mafiosa (di cui al terzo comma dell’art. 416-bis);
- precisa che la promessa di voti debba venire da soggetti la cui appartenenza alle associazioni mafiose deve essere nota a chi conclude l’accordo elettorale. In proposito è opportuno rilevare come tale modifica sembrerebbe escludere la punibilità della condotta posta in essere dal promittente-estraneo alla consorteria criminale.
Inoltre tale formulazione, riferendosi alla notorietà dell’appartenenza alle associazioni mafiose, sembrerebbe richiedere per la configurabilità del reato in questione la necessaria condanna del promittente per il reato di associazione di stampo mafioso. - aumenta la cornice edittale del reato prevedendo la pena della reclusione da 10 a 15 anni (la medesima pena applicabile, ai sensi del primo comma dell’art. 416-bis c.p., agli appartenenti ad un’associazione di tipo mafioso), in quanto la disciplina vigente prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni.
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Autori e vittime di reatoIl presente volume, pubblicato grazie al sostegno economico dell’Università degli Studi di Milano (Piano di sostegno alla ricerca 2016/2017, azione D), raccoglie i contributi, rivisti ed aggiornati, presentati al convegno internazionale del 7 giugno 2016, al fine di consentire, anche a coloro che non hanno potuto presenziare all’evento, di vedere raccolte alcune delle relazioni, che sono confluite in un testo scritto, e i posters scientifici che sono stati esposti, in quella giornata, a Palazzo Greppi (Milano) e successivamente pubblicati sulla Rivista giuridica Diritto Penale Contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it). Raffaele Bianchetti è un giurista, specialista in criminologia clinica; lavora come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano e come magistrato onorario presso il Tribunale di Milano. Da anni insegna Criminologia e Criminalistica e svolge attività didattica all’interno di corsi di formazione post-lauream e di alta formazione in Italia e all’estero; partecipa come relatore a convegni, congressi e incontri di studio nazionali ed internazionali; fa parte di gruppi di ricerca, anche di natura transnazionale, coordinandone alcuni come responsabile dei progetti. È autore di scritti monografici e di pubblicazioni giuridiche di stampo criminologico, alcune delle quali sono edite all’interno di opere collettanee e di riviste scientifiche specializzate. Membro componente di comitati scientifici e di comitati redazionali, è condirettore di due collane editoriali.Luca Lupária Professore Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Roma Tre e visiting professor in Atenei europei e americani, è autore di scritti monografici su temi centrali della giustizia penale e di oltre cento pubblicazioni scientifiche, apparse anche su riviste straniere e volumi internazionali. È responsabile di programmi e gruppi di ricerca transnazionali sui diritti delle vittime, sulle garanzie europee dell’imputato e sui rimedi all’errore giudiziario. Condirettore di collane editoriali, è vice-direttore della rivista “Diritto penale contemporaneo” .Elena Mariani è laureata in giurisprudenza e specialista in criminologia clinica. Da oltre dieci anni collabora con la Catte- dra di Criminologia e Criminalistica del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano, effettuando seminari e attività di ricerca sui temi della giustizia penale minorile, della vittimologia, dell’esecuzione penale e delle misure di prevenzione. Svolge da anni attività didattica in corsi di formazione post-lauream e di alta formazione presso diversi atenei italiani. È autrice di una monografia in tema di sistema sanzionatorio minorile e per gli adulti edita in questa Collana e di varie pubblicazioni in materia criminologica, edite all’interno di opere collettanee e di riviste scientifiche specializzate. Attualmente è componente esperto del Tribunale di Sorveglianza di Milano e dottoranda di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano. Elena Mariani, a cura di Raffaele Bianchetti, Luca Lupària | 2018 Maggioli Editore 36.00 € 34.20 € |
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