Il patto politico mafioso di cui all’art. 416-ter c.p.: profili evolutivi

Redazione 30/01/19
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Il disposto normativo dell’art. 416-ter c.p. ha subito una evoluzione normativa che ha portato a chiedersi se sia ancora configurabile un concorso esterno in associazione mafiosa nel caso di scambio voti-favori.

Art. 416-ter c.p. prima della riforma del 2014

Prima dell’intervento riformatore della Legge del 17 aprile 2014 n. 62, l’art. 416-ter c.p. prevedeva che “La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro“.

Volendo analizzare brevemente la fattispecie risultante dalla vecchia versione dell’art. 416-ter c.p., si potrebbe innanzitutto rilevare che essa prevedeva un plurisoggettivo improprio, giacché da un lato per la sua integrazione era senz’altro necessario il concorso di almeno due persone, dall’altro tale norma era volta a incriminare uno soltanto dei concorrenti (il politico).

Si trattava, inoltre, di un reato di mera condotta (che si perfezionava tramite la sola stipula dell’accordo criminoso) e di pericolo astratto.

L’accordo criminoso penalmente rilevante in base all’art. 416-ter c.p. aveva, poi, un oggetto limitato, in quanto riguardava unicamente lo scambio voti-denaro.

Infine, sul piano della dosimetria sanzionatoria, al politico stipulante il patto di scambio voti-denaro veniva applicata la stessa pena prevista per lo stabile partecipante all’associazione mafiosa.

Ci si chiedeva allora se, qualora il patto avesse avuto ad oggetto lo scambio (non voti-denaro, bensì) voti-favori, sarebbe stato possibile incriminare il promittente favori attraverso la fattispecie del concorso esterno in mafia ex artt. 110 e 416-bis c.p.

A tale interrogativo le Sezioni Unite (con sentenza 12 luglio 2005, n. 33748) avevano risposto in modo affermativo al ricorrere di una ulteriore necessaria condizione: occorreva la risultanza processuale che la conclusione di quel patto avesse causalmente contribuito al mantenimento o rafforzamento dell’associazione mafiosa (nesso causale, quest’ultimo, generalmente ritenuto indispensabile per poter rilevare l’integrazione della fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa).

In particolare, secondo le Sezioni Unite l’introduzione dell’art. 416-ter c.p. “deve leggersi come strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche ai casi in cui il patto preso in considerazione, non risolvendosi in contributo al mantenimento o rafforzamento dell’organizzazione, resterebbe irrilevante quanto al combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 cod. pen.”.

Art. 416-ter c.p. dopo la riforma del 2014

A seguito dell’intervento riformatore della Legge del 17 aprile 2014 n. 62, in base all’art. 416-ter c.p. “Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma [1]”.

Sono molteplici le differenze della nuova fattispecie sul piano strutturale.

Innanzitutto, l’art. 416-ter c.p. descrive ora un reato plurisoggettivo proprio (essendo incriminata la condotta di entrambi i concorrenti necessari).

In secondo luogo, l’oggetto del patto incriminato non riguarda più solo lo scambio voti-denaro ma anche lo scambio votialtra utilità.

In terzo luogo, la cornice edittale prevista per il patto politico mafioso risulta più contenuta (da sei a dieci anni di reclusione) rispetto a quella prevista dall’art. 416-bis c.p. (da dieci a quindici anni di reclusione).

Infine, nel nuovo art. 416-ter c.p. viene introdotto lo specifico riferimento all’utilizzo, nel procacciamento del voto, delle “modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis” (in altri termini, al metodo mafioso).

Anche a seguito della Legge del 17 aprile 2014 n. 62, resta invece immutato il fatto che il patto politico mafioso descritto dall’art. 416-ter continua a costituire un reato di mera condotta, senza che sia necessario accertare – come avviene in relazione al concorso esterno in associazione mafiosa – che la stipulazione del patto ha determinato il consequenziale mantenimento o rafforzamento dell’associazione mafiosa.

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È ancora configurabile un concorso esterno in mafia a fronte dello scambio voti-favori?

A questo interrogativo si può tutt’ora rispondere in maniera affermativa sulla scorta del rilievo che la fattispecie del patto politico mafioso ex art. 416-ter c.p. e la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa ex artt. 110 e 416-bis c.p. sono tra loro in rapporto di sussidiarietà e di progressione offensiva.

All’interno di questa relazione, viene in prima battuta il patto politico mafioso ex art. 416-ter c.p. che costituisce, come anzidetto, una fattispecie di mera condotta che si perfeziona per la sola stipulazione del patto e la promessa di ricorrere al procacciamento di voti con il metodo mafioso, a prescindere dalla circostanza che il patto contribuisca a mantenere o rafforzare l’associazione mafiosa. Tale fattispecie di mera condotta è punita con la reclusione da sei a dieci anni.

In seconda battuta, realizza in rapporto di progressione criminosa la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa integrata tramite la stipula del patto politico mafioso (che potrà avere ad oggetto lo scambio voti-denaro o voti-altra utilità). Tale fattispecie è integrata in forza di un elemento aggiuntivo rispetto alla stipula del patto politico mafioso, vale a dire l’effetto di contribuire al mantenimento o al rafforzamento dell’associazione mafiosa a causa di quel patto. La pena, di conseguenza, sarà più grave (la reclusione da dieci a quindici anni).

Stante il rapporto di sussidiarietà tra le due fattispecie, qualora si configuri il concorso esterno in associazione mafiosa potrà dirsi sussistente un concorso apparente di reati, con la conseguenza che la fattispecie del patto politico mafioso ex art. 416-ter c.p. degraderà ad antefatto non punibile in quanto assorbito nel più grave concorso esterno ex artt. 110 e 416-bis c.p..

 Note

[1] Prima della riforma intervenuta con l’art. 1, comma 5, L. 23 giugno 2017, n. 103 il testo del primo comma era il seguente: “Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante la modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”.

 

 

Sul punto:Concorso eventuale, concorso necessario e fattispecie plurisoggettive improprie

 

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