La riforma della giustizia minorile e la soppressione del Tribunale per i minorenni

Vito Murgolo 31/03/17
Scarica PDF Stampa
Con l’approvazione alla Camera dei Deputati del provvedimento C. 2953 avente per oggetto “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”, il disegno di legge è stato licenziato e trasmesso al Senato. Attualmente il testo è in corso di esame avanti alla 2^ Commissione permanente (Giustizia) in sede referente sotto il titolo breve “Modifiche al Codice di procedura civile”.

Volume consigliato

La nuova esecuzione penale minorile

Il volume affronta in maniera sistematica l’esecuzione penale a carico di imputati minorenni alla luce della recente riforma introdotta dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 in attuazione dell’art. 1, commi 82, 83 e 85, lett. p), della legge delega 23 giugno 2017, n. 103.Trattasi di un’organica disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni la quale, dopo trent’anni dal varo delle disposizioni sul processo minorile avvenuta col d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e a distanza di oltre quaranta dall’entrata in vigore della l. 26 luglio 1975, n. 354, giunge a colmare la grave lacuna legislativa rimarcata in plurime occasioni dalla dottrina e dalla giurisprudenza.Il testo, partendo dai princìpi cardine della riforma e dalla struttura del d.lgs. n. 121 del 2018, esamina partitamente le misure penali di comunità ed il procedimento di sorveglianza deputato all’applicazione, alla sospensione ed alla revoca delle stesse, soffermandosi sui temi più dibattuti, primo fra tutti quello afferente i reati c.d. “ostativi” e le relative preclusioni. Sono di seguito esaminate le ulteriori misure alternative alla detenzione fruibili dai minorenni e, infine, il volume affronta il regime penitenziario minorile intra moenia sul presupposto che la detenzione in istituto – proprio alla luce della riforma del 2018 – dev’essere considerata quale extrema ratio applicabile temporaneamente sino al ricorrere dei presupposti per la concessione di misure extracarcerarie. Corredata da schemi ed appendice normativa, l’opera è aggiornata alla più recente giurisprudenza di legittimità e merito.Armando Macrillò Avvocato e dottore di ricerca in procedura penale, è titolare di contratto integrativo di insegnamento in Diritto dell’esecuzione penale presso la LUISS Guido Carli di Roma, ove è altresì docente di Diritto processuale penale presso la School of Law. Dirige la Scuola di alta formazione dell’Avvocato penalista presso la Camera Penale di Roma. È autore di numerosi saggi in materia penale e processuale penale pubblicati sulle principali riviste e di volumi fra cui, con il medesimo Editore, I diritti del minore e la tutela giurisdizionale.

Armando Macrillò | 2019 Maggioli Editore

20.00 €  19.00 €

Lineamenti della recente riforma

Il provvedimento legislativo trova la sua ragion d’essere nel tentativo di mettere in campo una riforma del processo civile che possa assicurare una maggiore specializzazione e semplificazione dell’offerta della giustizia civile.

Anche se, oggetto di aperta discussione è la parte della riforma relativa alla soppressione del Tribunale dei minorenni, le cui competenze saranno trasferite a sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori di tribunali e corti d’appello.

Un destino non migliore è riservato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni[1].

Oggi, quello dei minorenni è un tribunale collegiale che ha competenze, distinte da quelle del tribunale ordinario, che spaziano dal settore degli interventi civili a quello amministrativo, alla giustizia penale.

In effetti, la decisione punta a ricomporre una frammentazione di competenze attribuite ad autorità giudiziarie diverse che si è rivelata, sotto tutti i punti di vista, inadeguata e irragionevole.

Tuttavia, come accade di sovente nel nostro Paese, si affronta un problema trascurando le profondi questioni che ne sono alla base. Nel caso in esame si saltano le ragioni che custodiscono le motivazioni storiche, culturali e sociali che hanno portato ad una giustizia separata per i minorenni.

In ogni forma di civiltà è sempre stato fortemente avvertito l’intento di appropriazione culturale del bambino e dell’adolescente da parte del potere costituito. L’educazione del minore, conformemente alle norme ed ai valori condivisi dalla comunità, rappresenta una costante storica ed antropologica che può arrivare, anche se come extrema ratio, all’eliminazione dei fanciulli che non si riesce ad integrare, in compimeto della rozza applicazione del principio eugenetico che – ad esempio – spingeva gli Spartani a sacrificare i neonati deformi lanciandoli giù da una rupe della catena montuosa del Taigeto.

Per questo nel corso dei secoli la funzione sociale della pena e, in particolare, le modalità di attuazione del sistema sanzionatorio sul minore, sono stati oggetto di numerosi studi da parte della scienza del diritto penale minorile.

Fino all’Illuminismo il delinquente, in generale, era considerato un “soggetto moralmente traviato”[2]. La visione illuministica dell’uomo, invece, con i suoi principi della ragione e del libero arbitrio, presupposti uguali in ogni individuo, richiese un completo riesame della condizione umana anche in campo giuridico.

La nascita della Scuola Classica ad opera di Cesare Beccaria, fondata sul postulato del libero arbitrio, ha segnato il primo passo verso una concezione della giustizia che attribuisce alla pena una funzione esclusivamente retributiva.

Così, la gravità del reato costituiva l’unico criterio in base al quale venivano stabilite le pene e nulla importava la ricerca sulle condizioni mentali, morali e familiari del reo. Infatti, le pene per quanto aspre, erano tese a redimere il reo, oltre che a punirlo.

Il contributo della Scuola Classica nell’ambito specifico della giustizia minorile –a parte l’esplicita vocazione garantista su cui trovava fondamento – ha riguardato esclusivamente la questione dell’imputabilità del minore e della sua capacità di intendere e di volere: concezione questa, rigidamente fondata sul principio di uguaglianza soltanto formale.

Ma, nella prima metà dell’Ottocento le ricerche in tema di delinquenza subirono l’influenza del positivismo, che poneva al centro dello studio della criminalità, in contrapposizione al razionalismo illuminista della Scuola Classica, il soggetto delinquente, concepito come un soggetto malato. È il principio della pericolosità sociale che diventa la misura della pena e viene assunta come condizione di diritto la possibilità di recupero sociale del condannato.

Sulla base di questi ragionamenti la Scuola Positiva avviò un complesso processo di rilettura alle problematiche della criminalità e della devianza, in particolar modo in ambito minorile. La condizione di non responsabilità fu considerata una ovvia conseguenza della minore età. La scelta dei soggetti e dei comportamenti da punire, nonché delle forme, dei modi e dei tempi della punizione facevano appello all’esigenza di individualizzazione della pena.

Tuttavia, nel corso di tutto l’Ottocento l’attenzione rivolta ai minori evidenziò una insanabile ambiguità di fondo. Da un canto le istanze positiviste di differenziazione del trattamento promuovevano la necessità di una conoscenza scientifica del bambino e della sua educazione allo scopo di tutelare e sostenere l’adolescenza; dall’altro, il forte controllo governativo sull’infanzia rendeva gli interventi sui minori ancora fortemente punitivi.

Sul finire del secolo, comunque, la creazione di organi giudiziari minorili specializzati si presentava, ormai, un’esigenza indifferibile.

Potrebbe interessarti anche il seguente articolo: “Sulla inespellibilità del minore”a

Istituzione e storia del Tribunale dei minorenni

In Italia il Tribunale per i Minorenni fu istituito solo nel 1934 con il R.D. 1404.

Prima di questa data alcune disposizioni erano contenute nel Codice penale del 1859, che stabiliva la piena responsabilità penale solo per i maggiori di 21 anni, mentre i ragazzi tra 14 e 21 usufruivano di una riduzione della pena che, comunque, doveva essere scontata nelle carceri comuni.

In seguito il codice Zanardelli del 1889, con riguardo alla questione dell’imputabilità minorile presentò delle differenze rispetto sia al codice sardo che a quello toscano. Il codice sardo prevedeva che il minore di quattordici anni non fosse passibile di pena. Il codice toscano, invece, prevedeva l’assoluta non imputabilità per i fanciulli minori di dodici anni. Per quanto riguarda, invece, la minore età agli effetti penali, il codice Zanardelli prevedeva che, dai nove ai quattordici anni, il minore era considerato imputabile solo se il magistrato, dopo una attenta valutazione, ne aveva accertato il “discernimento” (art. 54). Questo “inafferrabile concetto di discernimento” sollevò innumerevoli questioni dottrinarie e giurisprudenziali. Secondo alcuni il discernimento si risolveva nella capacità del minore di distinguere il bene dal male da un punto di vista morale. Secondo altri, tale visione di “discernimento morale” escludeva di fatto, dalla valutazione del giudice, tutti i reati colposi e contravvenzionali, generalmente privi di disvalore morale, per cui il discernimento consisteva nella capacità di percepire il carattere antigiuridico di un comportamento.[3] Questa capacità del minore al momento della commissione del fatto, in base al quale si stabiliva l’imputabilità, fu il risultato delle elaborazioni della Scuola Positiva.

Nel 1909 con Regio Decreto venne nominata una commissione che predispose un progetto per una “Magistratura dei minorenni” particolarmente innovativo per quei tempi. Per la prima volta, si introduceva nell’ordinamento la nozione di una magistratura specializzata che avrebbe avuto il compito di vigilare negli ambiti dell’assistenza, della tutela, dell’istruzione e della correzione del minore.

Negli anni che precedettero il primo conflitto mondiale, numerosi dibattiti sulle problematiche della minore età tennero vivo l’interesse per la delinquenza minorile.

Nel 1919 Enrico Ferri, noto esponente della Scuola Positiva, presiedette una nuova commissione che elaborò un progetto di riforma conforme ad una concezione “plurifattoriale”[4] dell’interpretazione della devianza, in virtù della quale le cause scatenanti della criminalità giovanile trovavano spiegazione nell’insieme delle cause sociali, familiari, psicologiche, ma anche ereditarie ed evolutive

Intanto, l’esigenza di una Magistratura speciale per i minori incominciava a farsi sentire in maniera sempre più forte.

Il Codice Rocco, del 1930, rappresentò un momento tecnicamente rilevante di compromesso e di equilibrio tra le opposte istanze della Scuola Classica e della Scuola Positiva. Con esso, infatti, venne a delinearsi una netta distinzione tra i soggetti che erano da considerarsi in condizioni di “normalità biologica e psichica” e quelli che erano in condizioni valutate di “non normalità biologica e psichica”: per i primi di cui era presunto il libero arbitrio e, quindi, l’imputabilità, la pena assolveva a una funzione soprattutto retributiva;  per i secondi, invece, ai quali non era negato il libero arbitrio e per i quali l’imputabilità doveva essere provata, la pena, comminata sotto forma di misura di sicurezza, acquisiva funzioni terapeutiche e di difesa sociale.

Nel 1934, come si accennava, con l’istituzione del Tribunale minorile venne creato un organo autonomo rispetto agli altri Tribunali penali e civili, a cui venne assegnato un suo organico specifico e che aveva una competenza territoriale differenziata e più ampia rispetto a quella del Tribunale ordinario. Fu concepito, inoltre, come un organo di decisione specializzato, in relazione alle necessità della condizione minorile. Inoltre, accanto al Tribunale venne previsto un Centro di rieducazione, comprendente una vasta gamma di istituzioni e servizi attraverso i quali si tentava di assicurare ai minori, in un clima di libertà, ma anche di sostegno, un’adeguata socializzazione, facendo loro svolgere un tipo di vita simile a quello familiare.

Negli anni che precedettero la seconda guerra mondiale, il regime fascista, pervaso com’era dal mito della “giovinezza”, ebbe nei confronti della delinquenza, e della criminalità minorile in particolare, un atteggiamento di assoluta intransigenza. Si fece strada l’autoritaria convinzione che l’organizzazione capillare della vita e delle energie dei giovani, potesse, da sola, bastare a debellare ogni forma di devianza. Tutto ciò rafforzò la tendenza a spiegare la devianza minorile in termini di malattia o di abbandono sociale e familiare, secondo una recuperata visione positivistica.

L’entrata in vigore della Costituzione favorì una ideologia di tipo rieducativo la quale guardava alla trasgressione come ad un sintomo di patologia individuale e, per la quale, furono programmati presidi di tipo assistenziale e rieducativo.

Ne seguì un atteggiamento di apertura ad interventi istituzionali differenziati per categorie di soggetti e specializzati per forme di devianza. La personalità del minore divenne l’oggetto privilegiato dell’intervento.

Ma, nonostante queste attenzioni, il sistema rieducativo penale italiano non riuscì ad incidere sulle condizioni di abbandono dei minori, non fu in grado di produrre nessuna azione preventiva della delinquenza minorile, né di svolgere un’azione di rieducazione.

La legge n. 888 del 1956 segnò lo sviluppo degli interventi rieducativi, con un forte incremento di istituzionalizzazioni coatte anche per devianze non penali, rendendo necessaria l’introduzione di una nuova figura istituzionale, quella dell’assistente sociale.

Questo provvedimento fu il primo ad attuare un vero e proprio decentramento del’attività dell’amministrazione penitenziaria. Introdusse, inoltre, tra le misure rieducative l’affidamento al sevizio sociale, assegnando a tutti gli uffici del servizio sociale compiti di controllo e di sostegno del minore e facoltà di creare rapporti con la famiglia, sottolineando, inoltre, la correlazione tra cause di disadattamento e carenze familiari.

Ma, a causa dei pochi risultati pratici ottenuti e di una serie di critiche di natura etico-ideologiche, questo trattamento del minore entrò in crisi. Gli strumenti amministrativi previsti dalla riforma del 1956 persero importanza.

La fine dell’ideologia del trattamento individualizzato fu determinata soprattutto dalla diffusione di nuove teorie che posero l’attenzione sugli effetti negativi dei processi istituzionali.

A cavallo tra gli anni sessanta e settanta vi fu un periodo cruciale.

Tra il 1974 e il 1975, l’iter parlamentare del disegno di legge sull’ordinamento penitenziario, venne improvvisamente accelerato. Però, al momento della definitiva approvazione del nuovo Ordinamento Penitenziario, il testo riguardante il carcere minorile non riceveva un ampio consenso, così il legislatore ricorse all’ingegnoso espediente di inserire nel provvedimento legislativo una disposizione, con la quale, ci si limitò ad estendere ai minorenni l’applicazione della nuova disciplina carceraria.

L’art. 79 dell’ordinamento, tuttora in vigore, dispone: “Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge”.

Appare chiaro come la riforma penitenziaria del 1975 non abbia mostrato molta attenzione alla condizione minorile, ma la portata delle trasformazioni introdotte dal legislatore funzionarono come importanti stimoli per la definizione concettuale del carcere e come estremo rimedio per l’attuazione della politica di de-carcerizzazione del minore.

Il rapporto, a volte controverso, tra l’apparato giudiziario e le strutture esterne a tale apparato, mutò decisamente con l’introduzione del D.P.R. n. 616 del 1977, con il quale venne avviato il processo di decentramento che trasformò radicalmente l’organizzazione delle misure, per così dire, amministrative, cioè relative agli interventi in favore dei minorenni, soggetti ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile nell’ambito delle competenze civili ed amministrative, la cui titolarità fu trasferita dal Ministero di Grazia e Giustizia ai Comuni.

Il risultato fu che tra la metà degli anni settanta e la metà degli anni ottanta, i dati sull’andamento della criminalità minorile, in Italia, evidenziarono una flessione sia del numero di minori detenuti in carcere, sia di quelli denunciati.

Fu osservato come l’allungarsi dello stato adolescenziale, a causa di numerosi fattori sociali, culturali ed economici, avesse dei riflessi anche nel settore delinquenziale.

Finalmente con il D.P.R. n. 448 del 1988 si passò, da una visione del minore deviante come un soggetto senza diritti di tutela che deve essere controllato e punito, ad una visione del soggetto con diritti e bisogni da tutelare ma anche in grado, con le risorse e potenzialità di cui dispone, d’essere protagonista attivo del suo percorso evolutivo.

L’obiettivo di questa normativa cercava di coniugare i principi dell’esercizio dell’azione penale con la tutela degli individui in fase evolutiva. Il giovane doveva trovarsi il meno possibile nel sistema della giustizia. Questo per garantire la tutela del minore e perché egli utilizzasse l’esperienza del confronto con il sistema al fine di diventare consapevole della responsabilità del reato commesso e delle sue complicanze sul piano giudiziario.

Il carattere innovativo della legge sta nell’aver introdotto modifiche in tutto l’iter

giudiziario e nell’aver indicato delle linee d’intervento che, anche prima del giudizio, sappiano svilupparsi in senso trattamentale. Il nuovo processo penale minorile rende il

minore protagonista del processo. I concetti alla base di questa centralità sul minore riguardano la protezione (tutela dei diritti del minore) e promozione (il minore è

responsabilizzato, può decidere) del suo percorso evolutivo.

I principi fondamentali, su cui si basa il processo penale minorile, sono un diritto penale minimo, l’attenzione alla personalità e alle esigenze del minore, l’attitudine responsabilizzante e la restituzione del minore al suo contesto ambientale.

Più di venticinque anni fa, con il Codice di procedura penale minorile il legislatore ha lanciato una sfida che è stata quella di coniugare le esigenze di giustizia con quelle di tutela del diritto del minore. I numeri raccontano questa grande rivoluzione silenziosa che è avvenuta nella Giustizia minorile. Questi numeri oggi – ad esempio – ci parlano di una vera e propria residualità della misura detentiva grazie ad un numero crescente di messe alla prova condotte con successo, di cui sono destinatari anche molti minori stranieri, tra cui tanti non accompagnati.

Sulla scia di questi risultati positivi, non a caso, una norma del 2014 ha esteso dai 21 ai 25 anni l’età di chi, avendo commesso un reato da minorenne, graviti nella sfera dei servizi minorili.

Peraltro, la Giustizia minorile fino ad oggi costituisce un modello al quale il nostro legislatore si è recentemente ispirato, mutuando istituti come la mediazione, la messa alla prova e l’irrilevanza del fatto ed inserendoli nel procedimento ordinario. Ed anche con riferimento ai “tempi della giustizia” gli uffici minorili riescono ad offrire una tempestiva risposta di tutela in situazioni dove un minimo ritardo potrebbe arrecare danni, a volte irreparabili.

L’istituzione del Tribunale per i minorenni ha saputo dare, nel tempo, una accurata risposta all’esigenza di individuare un organo specializzato, a tutela della particolarità dell’utenza, del carattere evolutivo e, quindi, non definitivo del momento adolescenziale.

Oggi, in ambito penale, il Tribunale per i minorenni è l’organo competente a decidere sulla responsabilità penale di un minorenne. È divenuto un organo collegiale altamente specializzato, in quanto composto da quattro giudici: due togati e due esperti in pedagogia e psicologia. Il Tribunale per i minorenni in funzione di tribunale di sorveglianza e il Magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le loro competenze fino al compimento del 25° anno di età del ragazzo, che ha commesso un  reato da minorenne.

Inoltre, accanto a quella penale, la competenza del Tribunale per i minorenni comprende ogni questione relativa alla tutela dei minori anche in ambito civile e amministrativo.

In ambito civile le attribuzioni del Tribunale per i minorenni si possono distinguere in provvedimenti relativi ai figli naturali (per esempio come il riconoscimento di figlio naturale, la dichiarazione di paternità, la tutela del minore, l’attribuzione di cognome); l’autorizzazione al matrimonio per i minori tra i 16 e i 18 anni; i provvedimenti in materia di limitazione o privazione della potestà genitoriale e di ordine di allontanamento dalla casa familiare per i genitori con una condotta che sia pregiudizievole per i figli; i provvedimenti attinenti i procedimenti di adozione nazionale e internazionale e di adozione in casi speciali. Inoltre con l’introduzione del “giusto processo” il Tribunale per i minorenni non ha più la facoltà, che invece esercitava in passato, di aprire d’ufficio un procedimento civile a tutela della persona minore in difficoltà o in pericolo: facoltà, ora, demandata in via esclusiva alla – sopprimenda anch’essa – Procura della Repubblica minorile, alla quale è stata così riconosciuta una importante competenza in materia civile .

In ambito amministrativo, infine, la legge gli conferisce il compito della predisposizione di alcuni strumenti di protezione dei minori a rischio sociale per evitare la possibilità che il minore sia implicato in situazioni di rilevanza penale. Tali misure, volte a controllare la condotta del minore anche se, nei suoi confronti, non pende alcun procedimento penale, possono essere adottate dal Tribunale per i minorenni quando il minore dia dimostrazione, con la propria condotta, di alcune irregolarità caratteriali.

Viceversa questa riforma prevede, in sintesi, la creazione di sezioni specializzate circondariali, istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello, che si occuperanno delle controversie attualmente di competenza del tribunale ordinario relative a stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori, dei procedimenti civili attualmente di competenza dei tribunali per i minorenni, con qualche eccezione, e dei procedimenti attribuiti oggi al giudice tutelare in materia di minori ed incapaci. Funzioni di primo grado avranno anche le sezioni specializzate distrettuali, istituite presso le corti d’appello. Queste sezioni si occuperanno dei procedimenti previsti dalla legge sulle adozioni, dei procedimenti previsti dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, dei procedimenti relativi ai minori non accompagnati ed ai minori richiedenti asilo, dei procedimenti attualmente devoluti ai tribunali per i minorenni, diversi da quelli previsti dall’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile (che vengono attribuiti alle sezioni circondariali), sia in materia civile e amministrativa che in materia penale.

Per il secondo grado, ulteriori apposite sezioni specializzate dovranno essere istituite presso le corti d’appello, con garanzia che le funzioni siano esercitate in via esclusiva da parte dei magistrati o che, ove ciò non sia possibile, questi procedimenti vengano comunque assegnati a un collegio specializzato.

Le competenze per i procedimenti penali a carico di minorenni, oggi del Tribunale per i minorenni, dovranno essere attribuite alle sezioni specializzate distrettuali.

Il timore che possa accadere con riguardo alla iniziativa di riforma della Giustizia minorile è che, per quanto necessario un cambiamento, si arrivi a modificare regole, metodi e impianti che non sono, di per sé, causa di disfunzioni, perché in tal modo si finisce – anche inconsapevolmente – per indebolire strutture già ben collaudate.

Questa preoccupazione trova un suo fondamento nella considerazione che l’originaria stesura del Disegno di Legge delega al Governo non prendeva in minima considerazione alcun intento di soppressione del Tribunale per i minorenni né tantomeno dell’ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni.

Invece, è stato – quasi inspiegabilmente – abbandonato il progetto iniziale del Governo di istituire due uffici, il primo giudicante e l’altro requirente, specializzati ed autonomi, che accorpassero tutte le competenze in materia di persona, famiglia e minorenni, sebbene tale proposta, già avanzata in entrambi i rami del Parlamento, fosse stata condivisa da un’ampia parte dell’avvocatura di settore e da tutto il variegato sistema associazionistico nazionale che si dedica alla protezione dell’infanzia.

Si è optato per l’introduzione di sezioni specializzate del Tribunale ordinario (di tipo circondariale ovvero distrettuale, con queste ultime – come già accennato – istituite presso le sedi di Corte di appello con le competenze esclusive già del Tribunale per i minorenni) e di gruppi specializzati presso le Procure ordinarie.

Si denuncia, inoltre, il rischio di disperdere un patrimonio di conoscenze in questo particolare campo del diritto accumulato di anni di specializzazione.

Per affrontare la complessa e articolata materia minorile occorre competenza. La comprensione delle situazioni di disagio dei bambini e delle famiglie in difficoltà richiede una cultura specifica.

Soltanto uffici specializzati in linea con i dettami costituzionali e le raccomandazioni europee, possono permettere di coniugare esigenze di specializzazione con quelle di prossimità e solo uffici che non siano distratti da altri compiti possono sviluppare nel tempo l’esperienza e la competenza specialistica di cui ha bisogno un settore di tale delicatezza che certamente va rivisto per alcuni aspetti.

Alcune considerazioni sugli effetti della riforma

Come abbiamo visto la realizzazione di un tribunale rivolto ai minorenni ha accompagnato e promosso negli anni, in Italia, la cultura dei diritti dei bambini. È stato un organo garante del supremo interesse del minore che il nostro legislatore impone venga tenuto in considerazione sia negli ambiti di applicazione penali che civili. Tutto ciò richiede un lavoro continuo di formazione, approfondimento e aggiornamento su tematiche che non sono solo strettamente giuridiche e che richiedono un impegno apposito.

Invece, la riforma prevede che il Tribunale della famiglia di nuova istituzione sarà inserito, come sezione specializzata, presso i Tribunali ordinari senza tuttavia un’autonomia di funzione che consenta ai magistrati in organico di occuparsi solamente della materia minorile. Si teme che, venga svilito e mortificato il lavoro di tanti magistrati che si sono spesi perché i bambini fossero considerati centrali nei procedimenti che li riguardano e che siano proprio i bambini i primi a subirne le conseguenze.

“Questo progetto, che apparentemente realizza una razionalizzazione del Sistema Giustizia nel rispetto della specializzazione, contiene in sé, invece, la negazione proprio della specializzazione.”[5]

A ciò si aggiunga che la determinazione di voler procedere alla soppressione del Tribunale per i minorenni e dell’Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni si pone in netto contrasto anche con i precetti, indicati a livello internazionale e comunitario in materia, che invitano gli Stati membri a considerare “l’istituzione di un sistema di giudici e avvocati specializzati in diritto dei minori”, nonché di “sviluppare ulteriormente i tribunali in cui possano essere adottate misure giuridiche e sociali a favore dei minori e delle loro famiglie”[6]. Esortazione alla quale l’Italia sembra voler rispondere con una riforma, in totale controtendenza, prevedendo la sostanziale abolizione della magistratura minorile in favore di una struttura (quella delle sezioni specializzate distrettuali) che sicuramente non potrà garantire, nonostante le dichiarate intenzioni, una effettiva e reale specializzazione dei magistrati ad essa assegnati. L’introduzione di questo principio del “doppio binario” di competenza territoriale in materia civilistica, distinto tra sezioni specializzate circondariali e sezioni distrettuali, è contrario alla nozione basilare di unitarietà e uniformità del diritto.

Queste considerazioni fanno affiorare un disegno della mappa delle strutture giudiziarie che non tiene conto della necessità dell’istituzione di un presidio fondamentale sul territorio, come i tribunali per i minorenni che svolgono un’azione particolarmente incisiva in termini non solo di amministrazione della giustizia, ma anche di prevenzione.

Inoltre, a breve il Governo adotterà un decreto che, come quello del 2012, prevederà nuovi ed ulteriori tagli alla geografia giudiziaria attraverso la riduzione del numero delle Corti di Appello (tendenzialmente una sola per ogni regione) e la conseguente chiusura delle sezioni distaccate di corte di appello. A titolo esplicativo si pensi ad una realtà come quella di Taranto, sede di una sezione distaccata di corte di appello, dove la presenza di un hotspot per i migranti sottoporrà in maniera drammatica la questione dei minori non accompagnati.
Si tratta, senza mezze misure, di un testo che cambia radicalmente la giustizia minorile italiana, nonostante il tenore tranquillizzante del contenuto del comunicato ufficiale della Camera che correda la trasmissione del disegno di legge al Senato, che afferma che è “nell’ottica della specializzazione (che) va letta anche la soppressione del tribunale per i minorenni (soppressione che opera non solo in riferimento alle competenze civili, ma anche per le competenze penali)”.

Volume consigliato

La nuova esecuzione penale minorile

Il volume affronta in maniera sistematica l’esecuzione penale a carico di imputati minorenni alla luce della recente riforma introdotta dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 in attuazione dell’art. 1, commi 82, 83 e 85, lett. p), della legge delega 23 giugno 2017, n. 103.Trattasi di un’organica disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni la quale, dopo trent’anni dal varo delle disposizioni sul processo minorile avvenuta col d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e a distanza di oltre quaranta dall’entrata in vigore della l. 26 luglio 1975, n. 354, giunge a colmare la grave lacuna legislativa rimarcata in plurime occasioni dalla dottrina e dalla giurisprudenza.Il testo, partendo dai princìpi cardine della riforma e dalla struttura del d.lgs. n. 121 del 2018, esamina partitamente le misure penali di comunità ed il procedimento di sorveglianza deputato all’applicazione, alla sospensione ed alla revoca delle stesse, soffermandosi sui temi più dibattuti, primo fra tutti quello afferente i reati c.d. “ostativi” e le relative preclusioni. Sono di seguito esaminate le ulteriori misure alternative alla detenzione fruibili dai minorenni e, infine, il volume affronta il regime penitenziario minorile intra moenia sul presupposto che la detenzione in istituto – proprio alla luce della riforma del 2018 – dev’essere considerata quale extrema ratio applicabile temporaneamente sino al ricorrere dei presupposti per la concessione di misure extracarcerarie. Corredata da schemi ed appendice normativa, l’opera è aggiornata alla più recente giurisprudenza di legittimità e merito.Armando Macrillò Avvocato e dottore di ricerca in procedura penale, è titolare di contratto integrativo di insegnamento in Diritto dell’esecuzione penale presso la LUISS Guido Carli di Roma, ove è altresì docente di Diritto processuale penale presso la School of Law. Dirige la Scuola di alta formazione dell’Avvocato penalista presso la Camera Penale di Roma. È autore di numerosi saggi in materia penale e processuale penale pubblicati sulle principali riviste e di volumi fra cui, con il medesimo Editore, I diritti del minore e la tutela giurisdizionale.

Armando Macrillò | 2019 Maggioli Editore

20.00 €  19.00 €

 


[1] Tema trattato più dettagliatamente su questa rivista dallo stesso Autore nell’articolo pubblicato all’indirizzo:

https://www.diritto.it/docs/39045-la-riforma-della-giustizia-minorile-e-l-amaro-destino-della-procura-minorile 

[2] Gianluigi Ponti, Compendio di criminologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 1980.

[3] Giacome Pace, Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sulla imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna, Giappichelli, Torino, 2000.

[4] Enrico Ferri, Principii di diritto criminale. Delinquenti e delitto nella scienza, legislazione, giurisprudenza in ordine al codice penale vigente – Progetto 1921 – Progetto 1927, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 1928.

[5] Inciso tratto dall’intervento del procuratore capo della Procura della Repubblica per i minorenni di Torino, Anna Maria Baldelli, tenuto in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016.

[6] Raccomandazioni estrapolate dalla monografia “Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, adottate in data 17 novembre 2010” pubblicata dal Consiglio d’Europa nell’ambito del programma “Costruire un’Europa per e con i bambini, www.coe.int/children, 2012.

Vito Murgolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento