Riforma del processo civile: ecco tutte le novità

Redazione 13/12/21
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È stata approvata la riforma del processo civile. Tra le novità introdotte ci sono l’istituzione del Tribunale per la famiglia ed i minori, maggiori tutele per le donne ed i minori che subiscono violenza, processi più veloci grazie alla semplificazione dei procedimenti, sostegni fiscali per le ADR.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021 la legge 26 novembre 2021, n. 206 che contiene la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata“.

La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, dopo il voto alla Camera del 25 novembre ha ringraziato per l’alto senso di responsabilità dimostrato e ha dichiarato che “come già avvenuto per la riforma del processo penale, anche per quella civile il Ministero si metterà subito all’opera per una pronta attuazione della legge delega”.
Ricordiamo che la riforma del processo civile è una delle riforme vincolanti per il PNRR e obiettivo principale della riforma è ridurre del 40% i tempi dei processi.  Per sapere quali sono tutti gli interventi da attuare entro il 2021 in rispetto degli accordi presi con L’Europa con il PNRR, Clicca QUI.

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La riforma del processo civile si articola lungo tre dorsali, complementari fra loro:
– accentuare il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, ADR (Alternative dispute resolution);
– apportare le necessarie migliorie al processo civile, anche in considerazione del fatto che solo a fronte di un processo efficace davanti all’autorità giudiziaria le misure alternative possono essere in grado di funzionare proficuamente;
– intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali.

Vediamo di seguito quali sono tutte le novità introdotte con la riforma del processo civile.

Indice:

Processo di cognizione di primo grado

L’obiettivo è quello di assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela oltre alla ragionevole durata del processo. La riforma prevede:

  • atti introduttivi (citazione e comparsa) più completi con l’indicazione dei mezzi di prova sin dal principio;
  • le domande che seguono le difese svolte dal convenuto devono essere proposte prima dell’udienza di comparizione così come la chiamata di terzo; lo stesso vale per la controparte;
  •  è previsto un ampliamento dei termini a comparire (ex art. 163 bis c.p.c.) e di quelli per la costituzione del convenuto (ex art. 166 c.p.c.);
  • la seconda udienza dovrà essere fissata entro 90 giorni,
  • la proposta conciliativa ad opera del giudice può essere formulata sino a quando la causa viene trattenuta in decisione,
  • i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sono di 30 e 15 giorni .

Tra le novità, si segnala che, nella controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, è prevista, su istanza di parte, la pronuncia di un’ordinanza provvisoria di accoglimento o rigetto.

Inoltre:

  • il procedimento sommario di cognizione, diviene procedimento semplificato di cognizione,
  • per il processo davanti al giudice di pace è previsto il deposito telematico degli atti.

Appello

Non sarà più ammesso l’abuso dell’impugnazione in appello. È infatti prevista l’ammenda tra 250 e 10.000 euro per le impugnazioni, contro l’esecuzione della sentenza, che risulteranno infondate.

Corte di Cassazione

La riforma prevede l’abolizione della sezione filtro, che viene assegnata a ciascuna singola sezione.
Inoltre, viene introdotto il cd. rinvio pregiudiziale in Cassazione, ossia viene prevista la possibilità per il giudice di investire, in via diretta, la Suprema Corte delle questioni di puro diritto, nuove e di particolare importanza.

ADR

La riforma introduce ulteriori incentivi fiscali per mediazione, negoziazione assistita e arbitrati. È prevista inoltre l’estensione del patrocinio a spese dello Stato.
Infine, qualora il tentativo di conciliazione non sia portato a termine, la riforma prevede che le prove raccolte nelle procedure ADR possano essere utilizzate nel processo civile.

Tribunale per la famiglia ed i minori

La riforma introduce un rito unitario in materia di famiglia, implementando la mediazione familiare e il ruolo del curatore speciale a tutela del soggetto minore di età, nelle fattispecie che presentano il rischio di un pregiudizio per lo stesso.
Viene introdotto quindi il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto da tribunali circondariali e un tribunale distrettuale, frutto della trasformazione dei tribunali per i minorenni.
Questo non implica la soppressione dei tribunali per i minorenni, ma gli stessi vengono trasformati in queste nuove articolazioni.
In più, al fine di valorizzare queste diverse specializzazioni, il tribunale delle famiglie sarà supportato anche da un ufficio del processo, costituito da giudici onorari, le cui competenze saranno un valore aggiunto sia per le sedi circondariali che distrettuali.

Maggiori tutele alle donne vittime di violenza e ai minori

Come anticipato dalla Ministra Cartabia in un interessante question time sull’alienazione parentale e l’affidamento dei minori, la riforma del processo civile:

  • velocizza l’iter relativo all’emanazione dei provvedimenti posti a tutela della donna vittima di violenza e del minore,
  • apporta modifiche all’iter per l’affido del minore in case famiglia (opzione residuale),
  • modifica anche l’ordine di protezione per allontanare il convivente violento,
  • prevede strumenti di raccordo tra giustizia civile e penale nei casi in cui ci sono casi di violenza sulle donne,
  • introduce maggiori strumenti in mano al giudice per assumere provvedimenti nel superiore interesse del minore.

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