Riforma del processo penale: è legge. Tutte le novità

Redazione 22/10/21
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In merito alla riforma del processo penale , la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 del 4 ottobre 2021, della Legge 27 settembre 2021, n. 134 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

Il provvedimento è in vigore il 19 ottobre 2021 (in allegato il testo pdf della riforma).

Il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha risposto, durante il Question time tenutosi nell’Aula della Camera dei Deputati, a ben quattro interrogazioni parlamentari:

  1. le iniziative di carattere normativo sulla disciplina del gratuito patrocinio prevista dall’art. 130-bis, d.P.R. n.115/2002 “Testo Unico in materia di spese di giustizia”;
  2. l’adeguamento degli organici per gli Uffici di esecuzione penale esterna;
  3. i tempi per l’adozione del Piano Triennale dei fabbisogni del personale amministrativo dell’Amministrazione Giudiziaria 2021-2023;
  4. i dati relativi alle valut

Vediamo insieme le principali novità su:

Prescrizione

Viene confermata l’attuale disciplina, che prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione). Inoltre, si stabilisce una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione. È prevista la possibilità di una ulteriore proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi relativi a reati gravi (per esempio associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione). Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità. Sono esclusi i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo).

Digitalizzazione e processo penale telematico

Deposito atti e notificazioni. Si delega il Governo a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. Si prevede tra l’altro che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempo

Indagini preliminari e udienza preliminare

Si stabilisce che il pubblico ministero possa chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”.

Termini di durata delle indagini e discovery

Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima, anche per evitare la prescrizione del reato associato a un intervento del giudice per le indagini per le indagini preliminari che in caso di stasi del procedimento. – Criteri di priorità Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Effetti dell’iscrizione della notizia di reato

In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

Udienza preliminare

Si limita la previsione dell’udienza preliminare a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.

Appello

Si conferma in via generale la possibilità – tanto del pubblico ministero, quanto dell’imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce il principio giurisprudenziale dell’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.

Cassazione

Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Inoltre, si prevede la trattazione dei ricorsi con contradditorio scritto, salva la richiesta formulata dalle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata.

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Procedimenti speciali: patteggiamento allargato e giudizio abbreviato

Si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (c.d. patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.
Per quanto riguarda il giudizio abbreviato – si prevede, tra l’altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato.

Mutamento del giudice o del collegio

Si prevede che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

Querela

Si delega il Governo ad estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.

Pena pecuniaria

  • Si mira a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;
  • a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;
  • a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

Si delega il Governo a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l’applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E’ esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all’esecuzione della pena.

Particolare tenuità del fatto

Per evitare di celebrare processi per fatti bagatellari, si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all’articolo 131 bis del Codice penale, ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni.

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato

Per valorizzare un istituto che ha avuto una felice applicazione nella prassi (22.271 applicazioni al giugno 2021), si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione dell’art. 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione. Si prevede che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. La messa alla prova comporta la prestazione di lavoro di pubblica utilità e la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa.

Giustizia riparativa

Si delega il Governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea (2012/29/UE) e nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato. Si prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.

Disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni

Si conferma quanto previsto dal disegno di legge 2435 in materia di estinzione per adempimento delle prescrizioni dell’autorità amministrativa.

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