La riforma del Processo civile

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Il processo civile è un tipo di processo atto a dirimere controversie che hanno come oggetto il diritto privato. Si basa sui principi del diritto processuale civile contenuti in gran parte nel codice di procedura civile.

La funzione del processo civile

La figura del processo è strettamente legata a quella della tutela, essendo la stessa necessariamente giudiziale ed esaurendo di solito il suo compito nell’apparato processuale con una pronuncia del giudice. Partendo da questo presupposto, tra le molte considerazioni in dottrina in relazione alla reale funzione del processo ce ne sono due principali. La più antica vede il processo come lo strumento che assiste il singolo per la realizzazione e l’esercizio di un suo diritto, l’altra, prevalente in quasi l’intero XX secolo, considera il processo come una funzione pubblica diretta alla reintegrazione del diritto oggettivo. Abbandonata all’inizio la prima impostazione sulla scia anche dei condizionamenti tedeschi, si è capito con il tempo che non faceva coincidere molto il processo con la sua vera funzione originaria, vale a dire, lo scopo della tutela dei diritti del singolo. Parte della dottrina sta recuperando interamente oppure in parte la prima impostazione, anche in considerazione del fatto che il processo viene dopo la mancata cooperazione di due soggetti, e non è l’unico rimedio che fornisce l’ordinamento, ne esistono altri di natura processuale ma anche sostanziale. È la legge che deve definire i rimedi e i bisogni di tutela, e non il processo, che deve tradurre la norma in tecniche adeguate allo scopo.

Il processo civile in Italia, origini e caratteristiche

Il processo civile in Italia è la disciplina del processo civile adottata nella Repubblica Italiana. Una prima disciplina, dopo la proclamazione del Regno d’Italia, venne adottata la codificazione sabauda del 1859. Sostituita nel 1865 da un altro codice civile, restarono in vigore sino alla successiva codificazione avvenuta nel 1942. I soggetti principali sono tre: L’”attore”,  colui che avvia il processo e deve esporre le sue ragioni. Il “convenuto”, il soggetto che ha arrecato un torto ai danni dell’attore . Il “giudice”, colui che dopo avere sentito le ragioni dell’attore e le obiezioni del convenuto emette la sentenza. A questi si può affiancare uno o più soggetti non direttamente coinvolti nell’azione legale ma che si possono costituire a tutela di un diritto eventualmente interessato, come ad esempio le “parti civili”. La giurisdizione civile viene di solito esercitata da un tribunale ordinario e per particolari materie la competenza è del giudice onorario di pace. L’oggetto del processo corrisponde a una definizione invalsa nella dottrina e nella pratica processuale, la quale non rinviene un preciso rimando nel testo del codice di procedura civile. Secondo un’accezione si può definire come oggetto del processo oppure oggetto della decisione, il contenuto delle domande che le parti, vale a dire, attore, convenuto, terzi o terzi chiamati nel processo o, in alcuni casi, lo stesso pubblico ministero, rivolgono al giudice e sulle quali viene richiesta un’ esplicita pronuncia con sentenza idonea a passare in giudicato, deve essere idonea a diventare incontrovertibile una volta esperiti i mezzi di impugnazione concessi dall’ordinamento o una volta spirati i relativi termini di legge. Il concetto assume una connotazione precisa, diversa da quella affine, ma di “materiale di causa”.o oggetto di cognizione, la quale comprende anche le circostanze di fatto delle quali il giudice deve conoscere durante il processo per arrivare alla decisione sulle domande, senza essere chiamato a un’autentica pronuncia idonea al giudicato, la quale è limitata all’oggetto del processo. Atteso lo stretto legame con le domande proposte dalle parti, l’oggetto del processo può essere preso in considerazione attraverso i cosiddetti elementi di identificazione dell’azione, valea dire, gli elementi che consentono di individuare con precisione quale diritto venga fatto valere in giudizio attraverso la proposizione della domanda e i connessi limiti della pronuncia giudiziale.

Le linee guida della riforma del processo civile

Secondo il ministro della giustizia Marta Cartabia, l’idea che l’amministrazione della giustizia sia efficiente si coniuga con il valore del processo, con gli ideali dei quali si fregia la giustizia, che sono tesi all’efficienza Un processo civile lento, dice la ministra, non riuscirà a stare al fianco a sistemi alternativi validi ed efficaci. “Il nodo di fondo che la commissione di studio per la giustizia civile dovrà sciogliere, continua Cartabia, è la scelta tra il mantenimento dei riti attuali, con adeguate misure di supporto che abbiano come obiettivo la riduzione dei tempi, assicurando che la causa possa arrivare alla prima udienza con l’introduzione di un altro rito, semplificato e sostitutivo di quello ordinario attualmente in vigore”. Altri punti da ponderare dovrebbero essere l’eventuale abrogazione del rito sommario di cognizione, la realizzazione del Tribunale della Famiglia, il rafforzamento e ampliamento della negoziazione assistita e della mediazione, le udienze telematiche e a trattazione scritta per fare in modo che i procedimenti siano più veloci, altre assunzioni di personale, la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti, la creazione dell’Ufficio del Processo, che dovrebbe essere di supporto al Giudice, facendo entrare neolaureati con contratti a tempo che siano in grado di aiutare nell’attività di ricerca, sempre a vantaggio della celerità del processo. Si dovrebbe uniformare il processo davanti al Giudice di Pace, che potrebbe subire un taglio della fase del tentativo obbligatorio della controversia. Avere una riduzione dei casi nei quali il Tribunale giudica in composizione collegiale, limitando questa competenza a situazioni che abbiano come caratteristica la complessità giuridica e siano rilevanti dal punto di vista economico e sociale. I procedimenti d’impugnazione si unificherebbero con licenziamenti e trattazione prioritaria di queste controversie. Le procedure di espropriazione dovrebbero accelerare, si avrebbe un contenimento dei costi e una rigorosa ripartizione dei passaggi del procedimento di scioglimento della comunione. Le garanzie d’indipendenza e imparzialità dell’arbitro verrebbero rafforzate con ampliamento delle ipotesi di decadenza nel caso nel quale al momento di accettazione della nomina, si omettesse di dichiarare le circostanze che possono essere fatte valere come motivi di ricusazione. I termini dovrebbero essere più ristretti anche per il giudizio di appello e si avrebbe il deposito telematico nei procedimenti degli atti e dei documenti. Si dovrebbe dare valore alla sinteticità degli atti processuali.            

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Fasi applicative della Riforma civile Cartabia – eBook in pdf

Il legislatore ha previsto diverse tappe per l’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia del processo civile. Non sempre è agevole per il professionista avere una cognizione chiara e complessiva delle date in cui le singole novità devono trovare applicazione. Il presente testo vuole rappresentare uno strumento di facile consultazione che riassume, per ogni singolo articolo interessato dalla riforma, le disposizioni per l’applicazione. Nella presente tabella sono riportati gli articoli del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione, come, da ultimo, modificati, sostituiti e/o aggiunti dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), a sua volta modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023). Sono altresì riportate alcune norme modificate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 (Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134). In particolare:– nella colonna di sinistra è riportato il testo dell’articolo e/o la rubrica della sezione, del capo o del titolo eventualmente modificato, sostituito o aggiunto dalla riforma;– nella colonna di destra è riportata l’indicazione puntuale dell’entrata in vigore di ciascuna norma ed eventualmente ulteriori specificazioni di carattere transitorio. Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa; curatore di prestigiose banche dati legislative e commentari e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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