La richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, deve essere motivata e deve essere presentata da un soggetto “interessato”, vale a dire che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicament

Lazzini Sonia 25/06/09
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Il Collegio fa presente che, se il primo punto (tutti gli atti inerenti allo svolgimento delle procedure amministrative, compresi i provvedimenti di esclusione, aggiudicazione, revoca, annullamento) si concreta in una istanza generica e tale da determinare eventualmente un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, controllo escluso dall’art. 24, co. 3, L. 241/1990, ed il terzo (l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 8 del 21.1.2009 con la quale si dispone l’affidamento dei lavori di bonifica alla controinteressata e di tutti gli atti che hanno condotto all’emanazione di tale ultimo provvedimento) si concreta in una richiesta per la quale non è percepbetale l’interesse e, comunque, avrebbe dovuto determinare la notificazione del ricorso giurisdizionale alla controinteressata individuata, il secondo (tutti gli atti inerenti all’affidamento dei lavori di bonifica effettuato nei confronti di terzi a seguito del recesso dall’affidamento dell’appalto all’impresa, anche a mezzo di trattativa privata o altre procedure concorsuali avviate dalla stazione appaltante) si presenta sufficientemente specifico, essendo la richiesta evidentemente relativa ai lavori di bonifica dell’area da destinare a discarica in località Chiaiano nel Comune di Napoli – *************, ed è stato proposto da un soggetto “interessato”
 
 
Il ricorso, pertanto, va accolto in relazione a questo specifico punto, né può ritenersi che lo stesso dovesse essere notificato ad eventuali altri soggetti terzi controinteressati, oltre quello individuato dalla stessa ricorrente, in quanto gli stessi non sono individuati o facilmente individuabili._In definitiva, con riferimento a tale specifico punto, considerato che l’istanza è stata motivatamente proposta da un soggetto interessato per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, il relativo diniego si rivela illegittimo e va di conseguenza annullato, mentre all’amministrazione va ordinata l’esbetazione dei documenti richiesti, con possbetalità di estrazione della copia degli stessi, in un termine che il Collegio ritiene di fissare in trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 5285 del 27 maggio 2009,emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
 
N. 05285/2009 REG.SEN.
N. 03040/2009 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3040 del 2009, proposto da:
Soc ALFA Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti **************** e *****************, con domicilio eletto presso lo studio legale ******************* in Roma, viale Carso, 71 (c/o *************)
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ***************/MISA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti di
Soc Beta Idrobioimpianti Spa;
per l’annullamento
del diniego di accesso agli atti, pronunciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretario/MISA, con provvedimento n. 7224 del 27.2.2009, sull’istanza presentata dalla ALFA S.r.l. in data 31.1.209, avente ad oggetto la richiesta di accesso “a tutti gli atti inerenti allo svolgimento delle procedure amministrative, compresi i provvedimenti di esclusione, aggiudicazione, revoca, annullamento; – tutti gli atti inerenti all’affidamento dei lavori di bonifica effettuato nei confronti di terzi a seguito del recesso dall’affidamento dell’appalto alla scrivente impresa, anche a mezzo di trattativa privata o altre procedure concorsuali avviate da codesta Stazione Appaltante; – l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8 del 21.01.2009, con la quale si dispone l’affidamento di lavori di bonifica alla DELTA S.p.a. e di tutti gli atti che hanno condotto all’emanazione di tale ultimo provvedimento”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi della ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2009 il dott. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
1. La ******à ricorrente – premesso tra l’altro che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con determinazione del 31 luglio 2008, ha aggiudicato i lavori di bonifica del sito di Chiaiano alla ALFA S.r.l. e che, con ordinanza del 1° novembre 2008, ha emesso un atto di recesso ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 163/2006 “dall’affidamento dei lavori di bonifica”, atto impugnato con ricorso al Capo dello Stato attualmente pendente – ha esposto di avere presentato, in data 31 gennaio 2009, una richiesta di accesso agli atti, accesso negato con provvedimento del 27 febbraio 2009.
Avverso detto diniego, ha proposto il presente ricorso, deducendo “Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per contrasto con gli artt. 3, 22, 24, 25 L. 241/1990 e s.m.i., con il D.P.R. n. 184/2006, per difetto di motivazione, per irragionevolezza, per illogicità, per violazione del principio di accesso all’attività amministrativa, del principio di partecipazione, del principio di trasparenza”.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso ed ha depositato documentazione.
Alla camera di consiglio del 20 maggio 2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. La società ricorrente, con nota del 30 gennaio 2009 ricevuta dall’amministrazione in data 31 gennaio (prot. n. 3541), ha premesso di avere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il recesso operato dalla struttura Commissariale dall’affidamento dei lavori di bonifica, recupero, trattamento e smaltimento dell’area da destinare a discarica in località Chiaiano nel Comune di Napoli – ************* ed ha in chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Missione Aree, Siti e Impianti, di voler consentire la presa visione ed estrazione di copia di tutti gli atti di cui alla procedura di gara sopra emarginata, ed in particolare:
tutti gli atti inerenti allo svolgimento delle procedure amministrative, compresi i provvedimenti di esclusione, aggiudicazione, revoca, annullamento;
tutti gli atti inerenti all’affidamento dei lavori di bonifica effettuato nei confronti di terzi a seguito del recesso dall’affidamento dell’appalto all’impresa, anche a mezzo di trattativa privata o altre procedure concorsuali avviate dalla stazione appaltante;
l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8 del 21.1.2009 con la quale si dispone l’affidamento di lavori di bonifica alla DELTA S.p.a. e di tutti gli atti che hanno condotto all’emanazione di tale ultimo provvedimento.
L’amministrazione, con l’impugnata nota del 27 febbraio 2009, non ha accolto la detta richiesta in virtù del combinato disposto dell’art. 25 e dell’art. 24, co. 3, L. 241/1990, nonché del DPR 184/2006, che non consente di accogliere le istanze volte al controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione e non alla conoscenza di singoli documenti prodotti o detenuti stabilmente; ha specificato inoltre che l’ordinanza n. 8 del 21.1.2009 con la quale si dispone l’affidamento di lavori di bonifica alla DELTA S.p.a., espressamente individuata, attiene ad un lotto non rientrante tra quelli interessati dai lavori in oggetto e pertanto l’istanza di accesso agli atti sul punto risulta totalmente carente di interesse.
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito indicato e, di conseguenza, va accolto in parte.
La richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, deve essere motivata e deve essere presentata da un soggetto “interessato”, vale a dire che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui è chiesto l’accesso.
Nel caso di specie, la richiesta formulata dalla ricorrente si articola in tre punti.
Il Collegio fa presente che, se il primo punto (tutti gli atti inerenti allo svolgimento delle procedure amministrative, compresi i provvedimenti di esclusione, aggiudicazione, revoca, annullamento) si concreta in una istanza generica e tale da determinare eventualmente un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, controllo escluso dall’art. 24, co. 3, L. 241/1990, ed il terzo (l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 8 del 21.1.2009 con la quale si dispone l’affidamento dei lavori di bonifica alla DELTA S.p.a. e di tutti gli atti che hanno condotto all’emanazione di tale ultimo provvedimento) si concreta in una richiesta per la quale non è percepbetale l’interesse e, comunque, avrebbe dovuto determinare la notificazione del ricorso giurisdizionale alla DELTA S.p.a. quale controinteressato individuato, il secondo (tutti gli atti inerenti all’affidamento dei lavori di bonifica effettuato nei confronti di terzi a seguito del recesso dall’affidamento dell’appalto all’impresa, anche a mezzo di trattativa privata o altre procedure concorsuali avviate dalla stazione appaltante) si presenta sufficientemente specifico, essendo la richiesta evidentemente relativa ai lavori di bonifica dell’area da destinare a discarica in località Chiaiano nel Comune di Napoli – *************, ed è stato proposto da un soggetto “interessato”.
Il ricorso, pertanto, va accolto in relazione a questo specifico punto, né può ritenersi che lo stesso dovesse essere notificato ad eventuali altri soggetti terzi controinteressati, oltre quello individuato dalla stessa ricorrente, in quanto gli stessi non sono individuati o facilmente individuabili.
In definitiva, con riferimento a tale specifico punto, considerato che l’istanza è stata motivatamente proposta da un soggetto interessato per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, il relativo diniego si rivela illegittimo e va di conseguenza annullato, mentre all’amministrazione va ordinata l’esbetazione dei documenti richiesti, con possbetalità di estrazione della copia degli stessi, in un termine che il Collegio ritiene di fissare in trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
3. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, previo annullamento in parte qua dell’impugnata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Missione Aree, Siti ed Impianti del 27 febbraio 2009, accerta il diritto della ricorrente all’accesso, limitatamente agli atti inerenti all’affidamento dei lavori di bonifica (dell’area da destinare a discarica in località Chiaiano nel Comune di Napoli – *************) effettuato nei confronti di terzi a seguito del recesso dall’affidamento dell’appalto all’impresa stessa, anche a mezzo di trattativa privata o altre procedure concorsuali, ed ordina all’amministrazione intimata di esbetare all’interessata i documenti richiesti, consentendo l’estrazione della relativa copia, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
******************, Presidente
********************, Consigliere
*****************, ***********, Estensore
 
L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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