La responsabiltà per fatto illecito da sinistro stradale

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L’art. 91 comma 2 del codice della strada testualmente recita:”ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli,il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’ art. 2054, 3° comma,del codice civile”.La norma intanto si riferisce non al locatario tout court di autoveicoli ma al locatario utilizzatore nel contratto di leasing, in tal senso orientano vari indici anche normativi:in primo luogo la rubrica dell’articolo,dedicata espressamente alla locazione  senza conducente con facoltà di acquisto-leasing,connessa nelle dispute dottrinali e motivazionali giurisprudenziali,immediatamente alla vendita di veicoli con patto di riservato dominio,involgendo la stessa problematica;e si veda quindi l’ ultimo comma,stesso articolo in esame,dove si estendono i principi,di cui all’ art. 196 del codice della strada(sulle violazioni punibili con sanzione amministrativa),espressamente “all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all’ acquirente con patto di riservato dominio” e lo stesso articolo 196,dove è stabilito il noto principio di solidarietà,per il quale,per le violazioni punibili con sanzione amministrativa,in solido con l’ autore della violazione,sono obbligati il proprietario del veicolo,o in sua vece,l’ usufruttuario,l’ acquirente con patto di riservato dominio o l’ utilizzatore a titolo di locazione finanziaria”.

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In quest’ ultima norma (l’art. 196) il locatario da tradizionale contratto di locazione ha una sua previsione autonoma,per tale ragione,anche per questo verso,resta fuori discussione che la norma di cui all’ art. 91,2° comma concerne inequivocabilmente l’ utilizzatore da contratto di leasing automobilistico.

L’ art. 91 del codice della strada si colloca, naturalmente in questo percorso normativo,al termine del quale si può affermare che nei sinistri da circolazione stradale,oltre la responsabilità  per danni del conducente,è ribadita ovviamente quella del proprietario o in sua vece(e quindi in alternativa),ancora,quella dell’usufruttuario con esclusione quindi del nudo proprietario o ancora dell’acquirente da vendita con patto di riservato dominio con esclusione dell’ alienante o infine,ancora dell’utilizzatore in leasing,con esclusione della responsabilità della Società di Leasing.

Per una parte della dottrina”(Giannini-Pogliani in l’assicurazione obbligatoria Giuffrè ed.)la mancata menzione(nella norma del codice della strada) del proprietario,in realtà,voleva sostituire,nella responsabilità per la circolazione  del veicolo,il proprietario con il locatario in leasing:se questo era l’intento (si chiarisce),occorre però soggiungere che il legislatore non l’ ha attuato perché si è mal espresso;e che proprio la mancata menzione del proprietario non può essere interpretata altrimenti se non nel senso che,accanto ai due soggetti originari(proprietario e conducente),è ora da enunciare un terzo responsabile presunto,e cioè il locatario”.

L’ evoluzione storica del dato normativo,dimostra che alla responsabilità solidale del proprietario si è sostituita via via anche quella di altri soggetti,solo perché era parso irragionevole e ingiustificato che permanesse la responsabilità solidale ancora del proprietario quando questi aveva disposto dei beni in forme giuridiche tali da perderne,in sintesi,il controllo;con il che non si è attenuata o ridotta la tutela del terzo danneggiato ma si è radicata o trasferita,ragionevolmente,sul comportamento di chi poteva effettivamente interferire sulla circolazione del veicolo.

Ed ancora se in ipotesi la formula legislativa non dovesse esprimere l’ effettiva ratio di una norma ricavabile invero dai lavori preparatori,da un esame sistematico dell’ intero ordinamento,dalle sue origini ecc. per pacifici  principi istituzionali,in tema di interpretazione legislativa l’ interprete deve piegare la lettera della norma a ricomprendere l’ effettiva voluta legis,non già procedere ad una mera interpretazione dichiarativa di un volontà che si dà per non rispondente alla vera volontà del legislatore.

Del resto qui si richiedeva semplicemente un mero coordinamento tra norme,via indicata espressamente,nello stesso testo normativo dell’ art. 91,con l’ art. 2054,3° comma,cod. civ.:con il risultato di integrare espressamente il novero dei soggetti equiparati al proprietario con un nuovo responsabile in solido in via alternativa:operazione,del resto,correttamente compiuta dal legislatore dell’ attuale codice della strada quando all’ art. 196 ha previsto come obbligati in solido con l’ autore della violazione,e per il pagamento delle somme da questi dovute,”il proprietario del veicolo,o,in sua vece,l’usufruttuario,l’acquirente con patto di riservato dominio o l’ utilizzatore a titolo di locazione finanziaria”.

In conclusione,è indiscutibile che il sistema,a seguito  del coordinamento e dell’ integrazione dell’ art. 2054,1° comma e 3° comma codice civile con l’ art. 91 codice della strada,per riassumere,è cosi delineato:accanto alla responsabilità per fatto illecito da sinistro stradale in primo luogo del conducente è prevista,in funzione di una maggiore tutela degli interessi del danneggiato,anche la responsabilità del proprietario(identificabile  attraverso ogni mezzo probatorio) ,ovvero in sua vece dell’ usufruttuario in caso di costituzione sul bene di un diritto di usufrutto ovvero,sempre in vece del proprietario,dell’ utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

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Cogliandro Antonio

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