La responsabilità oggettiva delle società di calcio.

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Preliminarmente occorre ricordare che l’ordinamento sportivo prevede tre forme di responsabilità a carico delle società di calcio: diretta, oggettiva e presunta; la nostra analisi si soffermerà esclusivamente e succintamente su quella oggettiva, tracciandone i profili.

La responsabilità oggettiva è stata definita dal Procuratore Palazzi come l’architrave della giustizia sportiva; essa è disciplinata dall’art.4 commi II°), III°) Codice di Giustizia Sportiva (di seguito C.G.S.).

Siffatta responsabilità è posta alla base di numerose decisioni emanate dagli Organi di Giustizia Sportiva, e la sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la società di calcio risponde, disciplinarmente a prescindere dalla colpa o dal dolo.

Si tratta, dunque di una responsabilità senza colpevolezza imputata per fatto altrui, ed opera anche nell’ipotesi in cui dall’illecito commesso dal tesserato, derivi uno svantaggio in capo alla società di appartenenza dell’incolpato (vedi il caso Paoloni e il caso Napoli – Matteo Gianello).

Dal punto di vista della operatività dell’istituto in esame, la società di calcio è oggettivamente responsabile dell’operato: dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevante per l’ordinamento federale, nonché dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma V°C.G.S. (soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilavante per l’ordinamento federale), nonché del personale addetto ai servizi della società di calcio e infine, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo di gioco (compreso l’eventuale campo neutro) che in trasferta.

Alla luce di quanto sinora esposto, l’articolo in esame prevede un vero e proprio trasferimento, in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della medesima società, o comunque svolgono attività rilevante per l’ordinamento sportivo.

Nell’attuale ordinamento sportivo, la responsabilità in esame viene attribuita a seguito dell’accertamento delle condotte soggettive per: – violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art.1 bis comma 1 C.G.S.) – dichiarazioni lesive rilasciate da un tesserato (art.5 C.G.S.:  decisione C.F.A. emessa con C.U. n.33/CFA 2014-2015 dell’11.03.15. in merito al deferimento M. Ferrero), – divieto di scommesse (art.6: sul punto si richiama la decisione della C.G.F. – Sez. Un. C.U. n.171/ 2012 -2013 del 06.02.13. S.S.C. Napoli/ M. Gianello +2), – illecito sportivo (art. 7 comma 4), – obbligo di denuncia in materia d’illecito sportivo (art.7 comma 7: si pensi al caso A. Conte), – violazione in materia gestionale ed economica (art.8: ad esempio, si pensi all’illecito disciplinare commesso dal presidente del collegio sindacale della società di calcio), – violazione in materia di tesseramento (art.10), – comportamenti o dichiarazioni discriminatori (art.11), – prevenzione di fatti violenti (art.12 si annoverano anche le dichiarazioni del tesserato, dirigente, socio …… che in qualunque modo contribuiscono a determinare fatti violenti), –  fatti violenti dei sostenitori (art.14 C.G.S.).

Nell’ambito dell’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo, la responsabilità oggettiva trova la sua ratio nell’opportunità di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva e delle competizioni agonistiche, incentivando (o meglio responsabilizzando) le società di calcio ad un controllo sui propri tesserati (dirigenti, calciatori, soci e non soci….)

Sul punto si richiama l’orientamento espresso dalla Procura Federale: “la responsabilità oggettiva  trova fondamento  nell’esigenza di rendere effettivo e pregnante l’ impegno delle società nell’attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l’ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare, nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme Federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni.” (cfr. la Relazione sulla giustizia sportiva e responsabilità delle società per i comportamenti dei propri dirigenti).

Nel contesto normativo trattato, va segnalato l’iniziativa promossa in primis dalla società del Novara Calcio che ha introdotto un sistema finalizzato a salvaguardarsi da eventuali illeciti commessi dai propri tesserati; la società piemontese ha stipulato un accordo di consulenza con una società belga esperta di scommesse per il controllo sui flussi anomali registrati nelle proprie partite, che prevede, nel contempo l’immediata denuncia agli organi della F.I.G.C.

Con questo sistema, la società si metterebbe a riparo da eventuali gravose sanzioni previste, attenuando la propria responsabilità per gli illeciti commessi dai suoi tesserati, ottemperando, nel contempo all’obbligo di denuncia previsto dall’art. 7 del C.G.S.

Meritevole di citazione è la decisione (lodo arbitrale del 20.01.2012 Benevento Calcio S.p.A./F.I.G.C.;  caso Paoloni)  emessa dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito T.N.A.S.), che è intervenuta sul quantum della penalizzazione irrogata ai danni della società del Benevento Calcio, non condividendo l’orientamento espresso dagli organi endofederali.

L’organismo arbitrale esofederale del CONI – all’epoca in vigore –  stabilì: “la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia”(una decisione simile fu emessa dal T.N.A.S., vedi lodo del 06.12.2011 Ascoli Calcio / F.I.G.C.).

Il T.N.A.S. escludeva così, un’applicazione inflessibile, rigorosa quasi asettica della responsabilità oggettiva, ma nel contempo ravvisava un profilo di colpa in capo alla società campana per la condotta del proprio tesserato (anche se il comportamento di Paoloni era finalizzato a far perdere la squadra campana).

La novità della pronuncia dell’organo arbitrale del C.O.N.I. ha evidenziato la necessità di affrancarsi da una visione rigida della responsabilità oggettiva, aprendo alla possibilità di una contestualizzazione ovvero a un ridimensionamento della colpevolezza delle società di calcio, seppur procedendo ad una valutazione caso per caso, utilizzando principi di giustizia sostanziale e di ragionevolezza (per effetto i punti di penalizzazione irrogati al Benevento Calcio furono ridotti da 9 a 2).

A seguito degli insegnamenti emersi dal lodo del T.N.A.S., deriva la possibilità di graduare la responsabilità oggettiva per gli illeciti commessi dai propri tesserati, mediante la valutazione di diversi elementi o circostanze che porterebbero ad escludere una presunzione iuris et de iure .

Si segnala la recente definizione sulla responsabilità oggettiva che è stata fornita dal Corte Federale D’Appello – Prima Sezione – (vedi C.U. n.21 del 19.01.15.), che ha deciso in ordine al reclamo proposto dal Bologna F.C. (cfr. deferimento Bagni / Innocenti / Bologna F.C.)

L’organo di appello federale, nell’accogliere in parte la posizione della società emiliana (mitigandone la sanzione) e, nel percorrere il solco tracciato dalla decisione del T.N.A.S., ha così definito l’esame sulla responsabilità oggettiva: “… il ricordato principio della responsabilità oggettiva necessità di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico, ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società”.

Per l’effetto, la Corte ha attenuato la responsabilità oggettiva del Bologna F.C., considerando l’esistenza di due circostanze: la prima, che le condotte poste in essere da coloro che agivano nell’interesse della società emiliana, non erano finalizzate a far conseguire un vantaggio alla stessa società di calcio; la seconda, che i fatti disciplinarmente rilevanti, erano stati segnalati dal presidente della società del Bologna F.C.

a)      del comportamento dei sostenitori:

come già detto, la responsabilità oggettiva a carico della società di calcio, ricorre anche nell’ipotesi in cui la condotta (disciplinarmente rilevante) è ascritta ai sostenitori per le ipotesi espressamente previste agli artt. 11 (responsabilità per comportamento discriminatorio): ”le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”; 12 (prevenzione di fatti violenti): ”le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incantanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale” e 14 (responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori) C.G.S.: “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nella aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o a danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.”

Le società di calcio, avvalendosi dei benefici economici dei tifosi (che pagano il biglietto per assistere alla partita), devono accollarsi il rischio di essere destinatari, sul piano disciplinare, dei comportamenti negativi posti in essere dagli stessi tifosi (fatti di violenza, comportamenti discriminatori … ecc), (cfr. Manzella, la responsabilità oggettiva in Riv. Dir. Sport. 1980).

I comportamenti vietati dagli artt. 11, 12 e 14 C.G.S. sono stati mutuati dall’art. 62 – Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare – delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.).

Una risalente decisione della CAF 27.1.1972, che nel confermare la sanzione inflitta ad una squadra di calcio in primo grado per l’uso di materiale pirotecnico da parte del proprio pubblico, ha stabilito che la responsabilità oggettiva è “tesa a reprimere nessuna culpa in vigilando ma a punire indirettamente, attraverso la punizione della squadra del cuore, i sostenitori intemperanti”.

b)     delle sanzioni disciplinari:

qualora sia dimostrato la realizzazione di una condotta disciplinarmente rilevante, gli Organi di Giustizia sportiva possono, contestualmente all’irrogazione della sanzione disciplinare in capo al reo persona fisica, prevedere una sanzione anche in capo al sodalizio sportivo di appartenenza dell’incolpato, secondo lo schema della responsabilità oggettiva,.

Le sanzioni a carico della società di calcio hanno solitamente carattere patrimoniale, e comportano l’irrogazione di un’ammenda che varia a seconda della tipologia di illecito commesso.

Qualora l’illecito disciplinare commesso fosse ritenuto di particolare rilevanza e gravità (si pensi ai cori di discriminazione per motivi di nazionalità, razza, origine territoriale) ovvero in caso di recidiva, alla sanzione di natura patrimoniale, può aggiungersi una diversa sanzione, quale l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse, l’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori dello stadio privi di spettatori, ovvero la squalifica del campo per una o più partite o a tempo determinato, per un massimo di due mesi, con conseguente obbligo di disputare le gare della competizione presso campo neutro, con un evidente danno economico per le società di calcio e i loro presidenti che si vedrebbero danneggiati dalla chiusura di uno o più settori dello stadio, a cui si aggiunge un danno d’immagine subito dalla società e dal calcio italiano. Nel caso di fatti legati agli episodi di discriminazione territoriale e/o razziale, si ricorda il recentissimo comunicato pubblicato in data 28.03.14 dalla Lega di Seria A, che rappresenta una vera presa di posizione da parte delle società di calcio della massima serie.

L’art. 13 C.G.S. prevede esimenti e attenuanti.

In particolare, il Legislatore sportivo dispone che le società di calcio non saranno chiamate a rispondere per comportamenti posti in essere dai sostenitori qualora ricorrano, contemporaneamente, almeno tre delle seguenti circostanze, previste dall’art. 13 C.G.S.:  A) la società deve aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli in concreto verificatisi, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;  B) la società deve aver concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti e discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
C) al momento del fatto, la società si deve essere immediatamente adoperata per la rimozione dei disegni, scritte, simboli, emblemi e simili ovvero per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; D) altri sostenitori devono aver chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; E) non vi deve essere stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società
.

La responsabilità sarà invece attenuata se la società proverà la sussistenza di alcune delle su indicate circostanze.

Ma non solo, ai sensi del comma 5) dell’art. 14 C.G.S., la verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alla lettera a) e b) previste dall’art. 13 comma 1), può costituire elemento valutativo per l’Organo di giustizia sportiva, al fine della non applicazione o attenuazione della sanzione.

Per concludere nel sistema della responsabilità oggettiva (che non può essere esclusa), la mancanza di elementi di colpevolezza non incide sull’an, ma può eventualmente  incidere sul quantum della sanzione da irrogare alla società di calcio suo malgrado coinvolta nei fatti.

Lanzalonga Fabrizio

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