La responsabilità diretta nell’ipotesi di cessione di una società di calcio e le cause di giustificazione

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Molto spesso sentiamo parlare di società di calcio che subiscono punti di penalizzazione, e di classifiche del campionato di calcio che vengono sovvertite dalle decisioni della Giustizia Sportiva, per effetto degli accoglimenti dei deferimenti che contestano, ai presidenti, inadempienze di natura economica, ex art. 10 comma 3 C.G.S. e che importano, di conseguenza l’irrogazione di sanzioni a carico delle rispettive società per responsabilità diretta.

La questione che viene oggi sottoposta all’attenzione del lettore, attiene ad una particolare vicenda che è stata esaminata dai due gradi della Giustizia Sportiva della F.I.G.C., e che si riferisce al deferimento emesso  a carico dell’A. C. Pavia s.r.l. e del suo legale rappresentante pro – tempore (la questione affrontata presenta analogie con i deferimenti e le penalizzazioni in classifica che hanno riguardato il Bologna F.C. – poi assolto per questioni procedurali – e il Brescia Calcio).

La peculiarità della questione esaminata consiste: nella permanenza della responsabilità diretta nell’ipotesi di cessione di quote sociali di maggioranza, in virtù della immedesimazione organica e nella sussistenza di cause di giustificazione (forza maggiore/caso fortuito), che sono considerate e valutate caso per caso dalla Giustizia Sportiva.

Nella fattispecie in discussione, l’azione disciplinare aveva il suo impulso a seguito del mancato versamento da parte della società lombarda, della fideiussione bancaria a prima richiesta di €.600.000,00, imposta dal C.U. n.144/A del 6 Maggio 2014.

L’organo di controllo contabile della F.I.G.C., (Co.Vi.Soc.) segnalava alla Procura Federale, la violazione del termine federale per il deposito della predetta somma, considerata necessaria per ottenere il rilascio della Licenza Nazione 2014/2015, e per partecipare al campionato nazionale di calcio.

La Procura Federale deferiva, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – il legale rappresentante della società di calcio, per rispondere della violazione ex art.10 c.3 (controllo sulle società) del Codice di Giustizia Sportiva e l’A.C. Pavia s.r.l. per responsabilità diretta, ex art. 4 c.1 del C.G.S., a seguito dell’inadempienza posta in essere dal suo legale rappresentante pro – tempore.

Il primo grado si concludeva con la decisione pubblicata nel C.U. n.27/TFN del 20.01.15, che accoglieva il deferimento e con il patteggiamento del legale rappresentante della società di calcio, ex art. 23 C.G.S.

In particolare, il TFN, dopo aver accertato che il presidente aveva proceduto al versamento della somma in esame dopo la contestazione sollevata dalla Co.Vi.Soc. e comunque oltre il termine imposto dal C.U. n.144/A, comminava all’A. C. Pavia s.r.l. un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva.

La società di calcio si opponeva al deferimento sostenendo che la violazione disciplinare era stata commessa dalla precedente dirigenza, che poi aveva ceduto le quote sociali, e che pertanto nessuna responsabilità poteva essere ascritta in capo al nuovo presidente che era subentrato nella gestione dell’A. C. Pavia e che, non appena aveva acquisito la maggioranza delle quote sociali, si era attivato al fine di provvedere al versamento delle somme richieste.

Nella sua difesa la società lombarda asseriva: “trattandosi di una società del tutto nuova, non posso essere addossati inadempimenti imputabili alla negligenza ed alla poca buona fede del precedente legale rappresentante”, nel contempo la deferita richiamava un istituito giuridico mutuato dal Codice Penale : “allo stesso tempo andrebbe applicato il principio penalistico della personalità della responsabilità con la conseguenza che, del comportamento antiregolare, ne risponde solo ed esclusivamente colui che al momento del fatto aveva la legale rappresentanza della Società”.

A conforto della propria tesi poi, la società di calcio richiamava un precedente giurisprudenziale della Giustizia Sportiva  – la decisione pubblicata nel C.U. 140/CGF del 26.1.10 – che escludeva la responsabilità diretta della nuova società: “nella ipotesi di trasferimento ad altra Società del titolo sportivo e del parco giocatori…..non è possibile configurare una responsabilità diretta della nuova società per fatti ascrivibili alla responsabilità del presidente della preesistente Società”.

Il giudice di prime cure Federale rigettava il reclamo, ritenendo preliminarmente che la giurisprudenza richiamata dalla deferita si riferiva all’ipotesi di una società di calcio fallita, mentre il caso esaminato riguardava il passaggio di quote sociali di maggioranza, avvenuta tra la precedente e la nuova compagine dirigenziale, i casi non erano sovrapponibili.

Sul punto l’insegnamento del T.F.N. è chiaro: “quanto alla sentenza richiamata dalla difesa dell’A. C. Pavia s.r.l., il Tribunale Federale Nazionale riteneva che la stessa si riferisce alla fattispecie di un fallimento di una società sportiva e il successivo acquisto da parte di una società terza, del titolo sportivo e del parco tesserati della fallita. Non può essere quindi riferita al caso in esame (caso del Pavia) nel quale vi è stata, esclusivamente la cessione delle quota rappresentative la totalità del capitale sociale della A. C. Pavia s.r.l. in favore di un nuovo soggetto”.

In merito al presunto esonero dalla responsabilità diretta in capo alla società di calcio, il T.F.N. affermava: “la nuova compagine sociale è subentrata nella posizione della precedente proprietà, diventando titolare di tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti e subendo i fatti sottostanti l’inadempimento contestato”.

Il sodalizio proponeva poi appello alla Corte Federale D’Appello affermando che, alla scadenza del termine ultimo per procedere al deposito della fideiussione, erano in corso le trattative per l’acquisizione del Pavia Calcio da parte di un fondo cinese. La pendenza delle trattative aveva di fatto impedito l’osservanza delle prescrizioni federali.

A sostegno della propria tesi, la reclamante richiamava una decisione emessa dalla Giustizia Federale che aveva ravvisato la presenza di forza maggiore/caso fortuito, assolvendo la società deferita dalla responsabilità diretta, nell’occasione si trattava del Cesena Calcio, chiamata a rispondere per responsabilità diretta,  ai sensi dell’art. 4 c. 1 C.G.S. per la violazione dell’art. 10 c. 3 C.G.S. contestata al suo presidente. (C.U. n.272/CGF del 24.04.2014).

Ciò premesso, la società del Pavia chiedeva la revoca del punto di penalizzazione, invocando l’esimente previsto dall’istituto giuridico della forza maggiore/ caso fortuito.

La Corte Federale D’Appello, non condivideva gli argomenti della reclamante e confermava la sentenza impugnata, confermava il punto di penalizzazione in capo alla società lombarda e la decisione di rigetto – pubblicata con il C.U. n.29/CFA 2014/2015 –  era così motivata: “priva di fondamento la prospettazione di parte reclamante secondo cui difetterebbe il profilo soggettivo di colpevolezza in capo al presidente della società. La condotta di cui trattasi, specie quando concerne il presente giudizio nei confronti della società, infatti si traduce comunque in una infrazione alla normativa federale che, in quanto tale, non può restare non sanzionata. Del resto la società è sempre la medesima e non vi è dubbio che la stessa debba essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi della disposizione di cui all’art. 4 comma 1, C.G.S., anche considerato che in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il legale rappresentante e la società, la responsabilità diretta del club, si configura nel momento in cui colui che ne ha la rappresentanza agisce personalmente e direttamente in violazione delle norme federali, assumendo una condotta sia attiva che omissiva”.

In ordine alla presunta causa di giustificazione invocata dal Pavia Calcio s.r.l. con la decisione n.272/CGF del 24.04.14 – che aveva assolto il Cesena Calcio dalla responsabilità diretta e dalla penalizzazione – la Corte rilevava che la situazione in cui era incorsa, suo malgrado, la società romagnola era da ascrivere ad un evento imprevedibile ed inatteso, imputabile al comportamento di un soggetto terzo,  nell’occasione l’istituto di credito che, con un ritardo di un giorno, aveva provveduto ad accreditare, sul conto corrente della società deferita, le somme necessarie per pagare gli  emolumenti; a causa di tanto la società romagnola non aveva rispettato le scadenze federali, subendo il deferimento e la penalizzazione in classifica. L’imprevedibile condotta del terzo (banca) si riverberava negativamente in capo al Cesena calcio che, nel giudizio endofederale, dimostrò che essa, tempestivamente si era attivato al fine di osservare le scadenze federali, e che il ritardo era dovuto ad un evento imprevedibile, ottenendo, per l’effetto l’annullamento del punto di penalizzazione inizialmente inflitto in primo grado.

Il caso del Pavia Calcio, invece, non configura la sussistenza di un esimente, atteso che l’inadempimento era stato causato dal fatto che, al momento della scadenza del termine federale, erano in corso negoziazioni finalizzate alla cessione delle quote di partecipazione; per la Giustizia Sportiva detta situazione non era considerata sufficiente a giustificare la violazione del termine federale e ad escludere, di conseguenza la responsabilità diretta della società, sebbene la condotta inadempiente era da attribuire a colui che aveva ceduto le quote sociali di maggioranza.

Ciò premesso,  la Corte – facendo una comparazione tra il caso del Cesena e quello del Pavia – non ravvisava gli estremi del caso fortuito/forza maggiore, motivando di seguito, il rigetto dal reclamo: “la mancata cura, entro i termini previsti degli adempimenti imposti dalla disciplina di settore deve ascriversi ad un evento non prevedibile, imputabile ad un soggetto terzo e da considerare quale causa assorbente nel determinismo eziologico del ritardo, pari solo ad un giorno, con cui la società ricorrente (Cesena) ha onorato i suoi impegni”; seguitava sempre la Corte: “Nella vicenda oggetto del presente procedimento (Pavia Calcio), invece non è ravvisabile alcun effetto di terzi che ha impedito alla compagine societaria il corretto e tempestivo adempimento di cui trattasi, né tantomeno è ravvisabile nella fattispecie un’ipotesi di forza maggiore o caso fortuito”.

Lanzalonga Fabrizio

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