La responsabilità dell’appaltatore e del committente

Redazione 14/03/18
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Responsabilità dell’appaltatore e del committente nell’attività di demolizione

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 279 dello scorso 13 gennaio si è trovato ad affrontare un caso relativo alla responsabilità dell’appaltatore e del committente con particolare riferimento all’attività di demolizione che, di per sé, è attività potenzialmente pericolosa, possibile fonte di danno. Precisamente, il giudice ha chiarito quali soon i rapporti tra la responsabilità dell’una e dell’altra figura: nel caso in cui, infatti, il committente abbia affidato i lavori ad un’impresa non competente che si avvale di strumenti poco consoni all’attività, egli risponderà dei danni provocati dai lavori, in solido con l’appaltatore.

In queste ipotesi, invero, occorre particolare attenzione nella scelta dell’impresa demolitrice nonché nella scelta della strumentazione da utilizzare. L’imperizia o la negligenza possono comportare una responsabilità anche del committente, il quale non può dirsi estraneo all’impiego di determinati strumenti o forse di lavoro piuttosto che altre.

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L’autonomia dell’appaltatore e la culpa in eligendo del committente

Nel caso di specie, l’azione veniva promossa dal titolare di un ufficio commerciale che aveva subito danni dai lavori eseguiti nello stabile confinante, citando in giudizio sia il committente che l’appaltatore di tali lavori. Il primo, tuttavia, affermava di non avere alcuna responsabilità in quanto si sarebbe limitato ad affidare l’attività ad una ditta del settore.

Il giudice milanese ricorda che, in base al principio di autonomia dell’appaltatore, quest’ultimo è responsabile dei danni causati durante lo svolgimento delle attività, in quanto opera avvalendosi della propria organizzazione e dei propri mezzi e assicura al committente il risultato dei lavori. In ogni caso, ciò non significa che il committente sia sempre esente da responsabilità; infatti, nelle cosiddette ipotesi di culpa in eligendo, scatta la corresponsabilità del committente che ha effettuato una scelta non opportuna rispetto ai soggetti a cui affidare i lavori, in quanto non presentano le competenze tecniche e organizzative necessarie. Inoltre, la responsabilità del committente sorge altresì qualora l’appaltatore sia un mero esecutore delle direttive da questo impartite, non avendo alcuna autonomia di scelta, in quanto il committente si ingerisce con precise disposizioni.

Il Tribunale precisa peraltro che, nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, non può escludersi la responsabilità del committente per la pericolosità dell’attività svolta. Deve infatti ritenersi pericolosa non solo l’azione positiva che generi un danno, ma altresì l’omissione dalla quale possa derivare un pregiudizio, come la mancata adozione delle cautele necessarie.
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