Il Contratto di appalto

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La disciplina giuridica dell’appalto è contenuta al capo VII “dell’appalto”, del titolo III “dei singoli contratti”, del libro IV “delle obbligazioni” del codice civile dall’articolo 1655 all’articolo 1677.

L’articolo 1655 del codice civile rubricato “nozione” definisce il contratto di appalto e recita testualmente:

“l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.

Interpretando l’articolo si evince che l’appalto è un contratto bilaterale, consensuale e a titolo oneroso, con il quale una parte chiamata appaltatore, si impegna nei confronti di un’altra parte denominata appaltante o committente.

Oggetto dell’appalto, stando al tenore dell’articolo, può essere sia il compimento di un’opera, sia il compimento di un servizio.

Esempio di appalto d’opera è il contratto con il quale un’impresa edile si obbliga a costruire un palazzo, esempio di appalto di servizi e il contratto e si stipula con un’impresa di pulizie.

Perché un contratto che ha per oggetto il compimento di un’opera o di un servizio dia origine al contratto di appalto, è necessario che l’attività svolta dall’appaltante sia un’attività rivolta all’organizzazione dei mezzi e alla gestione a proprio rischio, si deve trattare di un’attività organizzata in forma di impresa, e l’appaltatore deve essere un imprenditore (con le caratteristiche illustrate dall’articolo 2082 del codice civile), nella fattispecie un imprenditore commerciale di solito non piccolo.

Il contratto di appalto si perfeziona con il pagamento di un corrispettivo in danaro da parte del committente.

Il contratto di appalto e il contratto di vendita si distinguono tra loro in relazione all’oggetto.

L’appalto ha per oggetto una prestazione di fare, la vendita ha per oggetto un dare.

Nella pratica è meno facile notare la distinzione quando ad una prestazione di dare si affianca una prestazione di fare, come avviene di solito quando si commissiona una cosa che deve essere fabbricata dall’altra parte.

Esempio:

Tizio (committente) ordina a Caio (appaltatore) che svolge l’attività di il falegname di costruire una libreria.

Il contratto stipulato configura un appalto o una vendita di cosa futura?

L’interrogativo è risolto dalla giurisprudenza che applica il criterio della prevalenza.

Si ha appalto se la prestazione di fare, vale a dire l’attività lavorativa, prevale sulla prestazione di dare, vale a dire la fornitura di materiale.

Si ha vendita se la prestazione di dare, vale a dire la fornitura di materiale prevale sulla prestazione di fare, vale a dire l’attività lavorativa.

La prevalenza deve essere valutata con riguardo allo scopo del negozio.

Di conseguenza si avrà vendita di cosa futura se il bene ordinato rientra nella normale produzione del venditore, si avrà appalto se il bene ordinato presenta caratteristiche particolari che lo differenziano da quelli prodotti di solito dal fornitore.

Il committente dell’opera o del servizio può essere sia un soggetto privato sia lo Stato oppure un ente pubblico, anche se la disciplina che detta il codice civile può essere applicata solo agli appalti privati. Se il committente è un ente pubblico, la disciplina stessa è in più punti integrata o sostituita da una legislazione speciale che interessa l’intero svolgimento del rapporto è che è stata di recente raccolta nel codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163).

L’obbligazione fondamentale dell’appaltatore è quella di compiere l’opera o il servizio che è stato ordinato dal committente, egli deve fornire anche la materia prima necessaria al compimento dell’opera.

Allo scopo di esonerarsi da responsabilità per vizi e difformità dell’opera dovuti a difetto di materiali, l’appaltatore, se la materia è fornita in tutto oppure in parte dal committente, deve denunciare subito i difetti che possono compromettere la regolare esecuzione dell’opera e la stessa deve essere eseguita dall’appaltatore secondo le modalità tecniche concordate con il committente, di solito descritti in un apposito documento che prende il nome di “capitolato”.

L’opera deve avvenire a regola d’arte, cioè con perizia tecnica professionale, di conseguenza l’appaltatore deve rilevare e fare presenti al committente gli eventuali difetti del progetto che potrebbero pregiudicare la realizzazione dell’opera.

L’appaltatore non può cambiare le modalità di esecuzione stabilita senza l’autorizzazione del committente, e la stessa deve essere approvata per iscritto, se il prezzo dell’opera è stato determinato globalmente, l’appaltatore ha diritto a un compenso aggiuntivo solo se questo è espressamente stabilito.

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato, di persona oppure a mezzo di un direttore dei lavori nominato dallo stesso committente.

Obbligazione fondamentale del committente è il pagamento del corrispettivo in denaro.

Il prezzo può essere determinato globalmente per tutta l’opera oppure a forfait, l’appaltatore non ha diritto ad un compenso integrativo per le variazioni oppure le aggiunte da lui apportate anche se queste sono state autorizzate dal committente.

Il prezzo può essere stabilito anche per ogni unità di misura dell’opera, ad esempio per ogni metro cubo costruito, ma sono ammesse anche le forme miste di determinazione del prezzo.

Si segnala

Dott.ssa Concas Alessandra

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