La responsabilità della Civica Amministrazione per i danni cagionati dall’impianto fognario

Scarica PDF Stampa

In Lombardia, la Civica Amministrazione è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni cagionati dall’inefficiente impianto fognario comunale anche qualora la gestione del medesimo sia stata concessa a terzi.

Trib. Milano, Sez. X Civ., Dott.ssa Salerno, 1 dicembre 2016, n. 13293

La fattispecie.  Nel 2012 la società attrice si risolveva nel citare in giudizio il Comune e la società da quest’ultimo incaricata per la gestione della rete fognaria al fine di ottenere il ristoro del nocumento patito a cagione degli allagamenti occorsi nello stesso anno e nel 2009.  In particolare, l’attrice lamentava la sussistenza di gravi vizi della rete, anche a seguito di un intervento di espansione operato su istanza dell’ente locale convenuto, tali da determinare, in occasione di temporali,  il deflusso dell’acqua. La tesi supportata dalla società attrice trovava conferma nell’accertamento esperito dall’ausiliario del Giudice incaricato il quale constatava l’inidoneità dell’impianto di proprietà del Comune e gestito dalla società incaricata. Pertanto, conclusasi l’istruttoria, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

 

Il quesito.  Il Giudice del Tribunale di Milano è chiamato a pronunciarsi in merito alle eventuali responsabilità del Comune benché quest’ultimo, quale titolare della rete fognaria, abbia concesso a terzi la gestione.

Argomentazioni e motivi. In via preliminare il Giudice compie un’apprezzabile disamina circa l’applicabilità della responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2051 c.c. nei confronti degli enti comunali.

A tal proposito si osserva che in giurisprudenza costituisce un indirizzo costante riconoscere l’obbligo di custodia in capo alla Civica Amministrazione qualora il bene demaniale “non sia soggetto ad un uso generale e diretto della collettività, i quali consente, per effetto della sua limitata estensione territoriale, un’adeguata attività di vigilanza e di controllo”.

Accertata, dunque, l’astratta configurabilità della responsabilità nei confronti dell’ente convenuto il Giudice ha dovuto valutare l’eventuale sussistenza di tale responsabilità anche in capo al soggetto preposto alla gestione.

In merito, giova ricordare che il nuovo art. 113 T.U.E.L. impedisce agli enti locali di cedere la proprietà degli impianti, delle reti o di altre dotazioni destinate al servizio pubblico, fatto salvo in ogni caso individuare i soggetti legittimati all’erogazione.

D’altro canto, la Legge Regionale Lombardia n. 26/2003 (art. 2) ha recepito la normativa primaria statale riconoscendo, però, ai medesimi enti locali la facoltà di conferire tale proprietà a società di capitali a partecipazione pubblica, quale quella convenuta.

In attuazione della menzionata Legge, il Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2005 regola i rapporti tra la società di gestione e quella erogatrice.

Da tale quadro normativo il Giudice ha desunto la legittimazione della società convenuta al controllo, alla manutenzione e alla vigilanza del sistema fognario in esame a decorrrere dal 2012, anno in cui la convenzione veniva stipulata.

Stante quanto esposto, il Giudice ha ritenuto di escludere che la convenzione fosse idonea a esentare la Civica Amministrazione da ogni responsabilità circa i doveri di custodia sull’impianto posto che non è stato operato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto dell’opera.

Infatti, emerge che residuava in capo al Comune il dovere di co-custodia del bene tenuto conto che lo stesso avrebbe dovuto, anche in virtù della convenzione stipulata, agire in concerto con la società di gestione al fine di attuare gli interventi manutentivi utili a evitare il danno.

Ne cosegue che le convenute sono state ritenute responsabili del danno patito dalla società attrice (la società in solido e nella limitata misura del nocumento relativo all’evento del 2012 ) ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Avv. Fornasier Alex

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento