La responsabilità del produttore: commento agli articoli da 114 a 127 del Codice del consumo (Decreto Legislativo n° 206 del 2005) che hanno sostituito il D.P.R. n° 224 del 1988

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INDICE
 
                                                                                                                     
§ 1 – Premessa.                                                         
§ 2 – I soggetti.                                                         
§ 3 – La responsabilità oggettiva del produttore: la responsabilità extracontrattuale, il principio della colpa ed il principio del rischio d’impresa.                    
§ 4 – La responsabilità del fornitore, dell’importatore, del prestatore di servizi.    
§ 5 – Il prodotto difettoso: concetto, definizione e tipi di difetto, il danno risarcibile, la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, la riconoscibilità del pericolo e la protezione contro i pericoli riconoscibili.                
§ 6 – Le cause di esclusione della responsabilità.                             
§ 7 – Le clausole pattizie di esonero dalla responsabilità.                
§ 8 – La pluralità dei responsabili.                                                    
§ 9 – Colpa e concorso del danneggiato (l’autoresponsabilità).                   
§ 10 – La messa in circolazione del prodotto: il concetto, la consegna al vettore ed allo spedizioniere, la vendita forzata.                                              
§ 11 – La prova del danno: gli oneri di prova per il danneggiato e per il produttore.
§ 12 – La prescrizione e la decadenza.                                                         
§ 13 – La responsabilità secondo altre leggi.                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 – Premessa
           
Per mezzo del D.P.R. n° 224 del 24/05/1988, fu data attuazione, nell’ordinamento italiano, alla Direttiva CEE 85/374, disciplinante la materia della responsabilità del produttore. Questa disciplina è stata assorbita nel Decreto Legislativo n° 206 del 2005, il “Codice del consumo”, Testo Unico che raccoglie gli atti legislativi e regolamentari, quasi tutti attuativi di Direttive Comunitarie, aventi per oggetto la tutela dei consumatori. In particolare, la disciplina della responsabilità del produttore è riportata negli articoli da 114 a 127 del Dlgs 206/2005.
            Il problema del risarcimento del danno arrecato da prodotti difettosi è relativamente recente e si ricollega ai fenomeni della produzione di massa ed al mutamento delle forme di distribuzione dei prodotti industriali. Alla produzione di massa perché ha allargato oltre misura le dimensioni del rischio. Al sistema distributivo perché, mentre in precedenza venditore e fabbricante erano la stessa persona, oggi il venditore risulta estraneo sia al processo di progettazione che a quello di fabbricazione (salvo il caso in cui il fabbricante sia un artigiano), quindi, di regola, non è più in grado di esercitare gli adeguati controlli sulla sicurezza del prodotto.
            Inoltre l’intensa pubblicità che il produttore fa ai propri prodotti, ha spersonalizzato il rapporto rivenditore-consumatore. Il rivenditore non ha un ruolo attivo, ma solo quello di conservare e distribuire il prodotto.
            Da tutto ciò deriva che al rivenditore, che formalmente sarebbe il soggetto chiamato a rispondere dei danni causati da un prodotto difettoso, debba sostituirsi colui che ha nelle mani il controllo della produzione e le leve dell’offerta, cioé la reale controparte dell’acquirente: il fabbricante del prodotto.
            Possiamo dire che la Direttiva 85/374 rientri nelle ultime fasi dell’evoluzione della vicenda del consumerism (intendendo con questo termine l’indirizzo culturale che manifesta attenzione al movimento dei consumatori non solo con l’analisi dottrinale di giuristi, economisti e sociologi, ma anche con le iniziative spontanee delle organizzazioni dei consumatori), e dei suoi profili giuridici.
            L’evoluzione della vicenda del consumerism può essere divisa in tre fasi. La prima, che in Italia si colloca tra l’inizio degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80, è connotata dall’esigenza fondamentale di individuare la figura del consumatore come controparte dell’impresa e di sviluppare il tentativo di identificarne i diritti (dopo aver compreso l’opportunità di apportare correttivi ad un sistema in cui gli interessi dei consumatori erano sostanzialmente negletti). Quindi, in questa fase, si è assistito alla individuazione dei diritti in capo a quegli individui considerati consumatori.
            La seconda fase ha costituito il naturale sviluppo di questo indirizzo. L’intervento nei singoli settori in cui si può articolare il rapporto di consumo, si è avuto nei campi della pubblicità, della negoziazione, della vendita del prodotto o del servizio ed inoltre nel campo del risarcimento dei danni derivanti da vizi e difetti del prodotto.
            La terza fase ha visto la nascita dello status di consumatore e l’introduzione dei primi provvedimenti di tutela. Questa fase è resa più complessa dalle discussioni sull’opportunità di elaborare o meno un quadro normativo organico di protezione del consumatore, sia nella sua dimensione individuale che collettiva, sul mantenimento di tale intervento a livello statuale o regionale, su quale sia il ruolo dell’intervento comunitario ed, infine, su quali debbano essere le modalità dell’intervento (se sia più opportuno ed efficace l’intervento giudiziale o amministrativo).
            Tornando al problema specifico della responsabilità del produttore, con la Direttiva 85/374 si è cercato di dare una soluzione a vari problemi, quali:
 
·      l’individuazione del responsabile, che non sempre può essere considerato il fabbricante, ma in certi casi anche il rivenditore nel caso di non diligente conservazione del prodotto da cui può derivare il guasto che abbia provocato il danno. Possono essere individuati come responsabili però anche il fornitore, il prestatore di servizi, l’importatore e lo stesso acquirente in caso di uso improprio del prodotto o di trascuratezza delle più elementari regole di prudenza o delle istruzioni sull’uso del prodotto;
·      la qualificazione e la quantificazione del danno;
·      la disciplina della prova;
·      l’esclusione della responsabilità;
·      la prescrizione e la decadenza dei termini.
 
 
 
§ 2 – I soggetti.
 
Dopo avere tracciato la storia dello sviluppo dei movimenti dei consumatori, si può passare all’esposizione dell’oggetto principale di questo articolo: la responsabilità del produttore, così com’è stata disciplinata dalla Direttiva CEE 85/374 ed attuata nel nostro ordinamento col D.P.R. n° 224 del 24/05/1988.
            L’argomento non è nuovo al legislatore comunitario. Infatti la terza direttiva CEE presentata il 09/09/1976 disciplinava detta materia, presentando vari spunti di riflessione e di contrasto (ad esempio il principio della responsabilità senza colpa; il mancato riconoscimento dei rischi da sviluppo tecnico come causa di esclusione dalla responsabilità; la troppo ampia definizione di prodotto, in quanto si intendeva come difettoso ogni bene che non offrisse la sicurezza che ci si poteva legittimamente attendere, etc.).
            Si è cercato di dare una risposta a questi motivi di contrasto con la Direttiva 85/374, con la quale si sono integrate e corrette le precedenti iniziative comunitarie e quelle dei singoli ordinamenti, tentando di conciliare il diritto dei consumatori ad una maggiore tutela con l’interesse della classe imprenditoriale a non veder crescere a dismisura i costi per garantire la sicurezza dei prodotti.
            Per commentare l’attuale assetto legislativo, si partirà dai soggetti della direttiva: il produttore del bene difettoso e chi sia ad esso equiparato, il fornitore quando sia ignoto il produttore, l’importatore, il prestatore di servizi.
 
Il produttore. Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto responsabile, la lettera d) dell’art. 3 del Dlgs 206/2005, che richiama anche il 1° comma dell’art. 115 e la lettera d) del 1° comma dell’art. 103, definisce “produttore” i seguenti soggetti:
          il fabbricante (colui che ha realizzato) del prodotto finito o di una sua componente (che sia un prodotto finito, un semilavorato od una materia prima, come previsto dall’art. 115, 1° comma),
          un suo intermediario, vale a dire un agente od un rappresentante,
          l’importatore degli stessi nell’Unione Europea (è, questa, la responsabilità dell’importatore che si sostituisce a quella del produttore extracomunitario),
          qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene con il proprio nome, marchio od altro segno distintivo (questo è il caso, ad esempio, dei prodotti c.d. “a marchio” delle catene della distribuzione commerciale che sono realizzati da imprese manifatturiere e venduti col marchio della catena),
          chi rimette a nuovo il prodotto,
          gli altri operatori della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti (queste ultime due categorie di soggetti sono previste dalla lettera d) del 1° comma dell’art. 103).
 
            In base alla lettera c) dell’art. 118 (vedi oltre) si deduce che il produttore deve avere la natura giuridica di impresa (in forma di ditta individuale o di società) perché la realizzazione del prodotto deve essere il risultato della sua attività professionale e non di una occasionale.
             
            Nel caso in cui “il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta scritta, l’identità o il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto” (art. 116, 1° comma) o quelli dell’importatore del prodotto nell’Unione Europea, anche se è noto il produttore extracomunitario (6° comma). Tale richiesta va fatta per iscritto e deve indicare il prodotto e, con buona approssimazione, la data dell’acquisto (2° comma).
 
            Si può ora passare all’esame delle varie figure di produttori.
            Il produttore finale. La lettera d) del comma 1° dell’art. 3 del Dlgs 206/2005, attribuisce la qualifica di produttore e la conseguente responsabilità per il danno causato dal prodotto al fabbricante del prodotto finito.
            Questa disposizione esprime la volontà del legislatore comunitario di facilitare processualmente il compito del danneggiato di individuare il convenuto, rendendo più semplice l’iter dell’azione risarcitoria (come si vedrà anche in seguito trattando della responsabilità del fornitore, dell’importatore, etc.).
            Nonostante i processi produttivi siano sempre più organizzati attraverso ampi fenomeni di decentramento e di divisione del lavoro tra imprese, ai fini della responsabilità detto processo è considerato unitariamente con la totale imputazione della responsabilità al soggetto organizzatore del sistema di produzione integrato. Si ritiene ragionevole accollare a questo soggetto il rischio d’impresa.
            Ciò significa che si considera produttore finale (quindi come il soggetto che risponde del danno arrecato) colui che abbia assunto l’iniziativa (ed il rischio) di un ciclo produttivo integrato dal quale provenga il prodotto difettoso. Detto prodotto si considera come proveniente dalla sfera produttiva del produttore. Se ne può dedurre che, alla divisione tecnica del lavoro, non corrisponde una divisione giuridica della responsabilità civile da prodotto.
            Resta fermo che, accanto al produttore finale, rispondono per i difetti ascrivibili al loro apporto tutti i partecipanti al processo produttivo (la responsabilità civile non è, cioè, canalizzata sul solo soggetto considerato produttore finale).
            E’ importante notare che si intende per prodotto finito il risultato finale dell’attività dell’assemblatore, cioè il prodotto finale di detta attività che perviene al consumatore come una unità sul piano strutturale, funzionale e merceologico. Quindi, per il danno causato dal prodotto finale, in conseguenza del difetto del bene incorporato, si avrà sempre la responsabilità piena e solidale dell’assemblatore.
            La disciplina è pertanto incentrata su una netta contrapposizione tra la sfera di produzione e quella di distribuzione. La distinzione tra i due tipi di attività, teoricamente chiarissima, nella pratica presenta vari problemi legati al fatto che i processi produttivi e distributivi sono sempre più articolati in tante attività accessorie che possono essere compiute all’interno dell’una quanto dell’altra catena.
            La soluzione del problema va ricercata non nell’analisi dell’attività svolta, ma nella collocazione economicamente tipica dell’impresa interessata (ovvero: se essa si colloca nella sfera della distribuzione, non sarà considerata, nel compimento di attività accessorie, come azienda produttrice finale).
            Questa soluzione è accolta con due avvertenze.
            In primo luogo, si può darle credito solo se il prodotto finale sia presentato sul mercato per ciò che è: un prodotto che richiede un’attività di montaggio, preparazione, finitura, etc. e che al momento della messa in circolazione non deve essere difettoso (i difetti dovuti all’intervento del commerciante o dell’utente si considerano come sopravvenuti). Se il prodotto viene presentato come interamente proveniente dal produttore finale, le esigenze di tutela del consumatore suggeriscono di ricomprendere le attività accessorie, quali le lavorazioni di fase delegate a terzi, nella sfera di responsabilità di questo.
            In secondo luogo, quando il produttore non abbia fornito adeguate avvertenze ed istruzioni d’uso, il prodotto si riterrà difettoso all’origine; quindi il produttore finale risponderà anche quando il difetto sia sorto in una fase accessoria, oppure sia ascrivibile alla sfera dell’attività distributiva.
            Per concludere, in questo consiste il concetto di produttore finale: nei moderni sistemi di produzione, basati su forme di integrazione di attività diverse, produttore finale è colui che ha, in ultima istanza, il governo di tale processo produttivo, compreso l’assemblatore che ricava il prodotto finito dal processo di assemblaggio di svariate parti componenti, già prodotte da altri.
            Il produttore parziale. Il produttore parziale (o meglio dire di fase, oppure il subfornitore o fabbricante per conto terzi), è collocato nella categoria dei produttori dal 1° comma dell’articolo 115 del Dlgs 206/2005, il quale richiama all’attenzione la responsabilità del fabbricante di una parte componente del prodotto finito e del produttore della materia prima. E’ sottinteso che, per aversi la responsabilità di questi soggetti, debba essere provato il difetto della componente o della materia prima; quindi non è la partecipazione al ciclo produttivo integrato, ma la difettosità del prodotto componente inserito in detto ciclo a renderli solidalmente responsabili.
            Circa i produttori di materia prima, non si pongono problemi particolari. Non altrettanto si può affermare per coloro che lavorano per conto terzi od entro un rapporto di subfornitura, dato il rapporto di subordinazione verso i produttori finali ai quali rivendono i propri prodotti parziali.
            Dal punto di vista economico la dicotomia più indicativa per distinguere i vari tipi di produttore di fase, è quella tra le imprese che operano per il mercato e le imprese subfornitrici. Tale distinzione è importante anche ai fini della responsabilità, in quanto è diverso il trattamento tra le due categorie.
            In certi casi si pone il problema della esatta identificazione di chi, nel caso concreto, sia produttore parziale e chi produttore finale. A questo proposito, si rivela decisivo l’accertamento di quale sia il soggetto che detenga il controllo del processo produttivo.
            Avere il governo del processo produttivo significa commettere a terzi la fabbricazione di un bene sulla base di specifiche istruzioni tecniche. Al contrario non potrà qualificarsi come produttore finale l’acquirente che abbia espresso delle semplici preferenze sulla personalizzazione del prodotto; in questo caso, il dominio del processo produttivo (ed i rischi annessi) resta in capo al produttore materiale del bene, quindi al produttore di fase.
            Dei problemi si sono posti riguardo la figura dell’installatore. Per una eventuale responsabilità di questo, occorre tenere presente se sia prevalente il bene o l’attività accessoria di installazione. Se l’attività dell’installatore è accessoria, la responsabilità ricadrà sul produttore del bene; ricadrà, invece, sull’installatore quando questo, in piena autonomia, realizzi un’impianto che, pur essendo nato dall’utilizzazione di diversi elementi, sia da considerare un bene autonomo.
            Questo modello di divisione del lavoro tra imprese, è noto come “modello di integrazione verticale”. Tale divisione si può esprimere, però, anche nella forma denominata “modello di integrazione orizzontale”.
            Il termine integrazione indica il decentramento di funzioni da un’impresa ad un’altra.
            Col termine “verticale”, si designa la forma di tale sistema produttivo, che al prodotto finito giunge risalendo dalla produzione della materia prima, a quella dei componenti, o semilavorati, fino all’assemblaggio, quindi al prodotto finito, mediante la scomposizione di dette fasi produttive tra imprese diverse.
            Col termine “orizzontale” si indica la richiesta ad una impresa terzista di una particolare lavorazione attraverso la quale il prodotto deve passare, durante il processo di lavorazione, che però non implica di per sè la produzione di un bene autonomo (ad esempio: lavorazioni di tornitura, controlli di qualità, imballaggio, etc.).
            La cosiddetta integrazione orizzontale, non è esplicitamente contemplata nella normativa in esame; ed una interpretazione restrittiva, riguardo la responsabilizzazione dell’imprenditore-collaboratore in senso orizzontale, viene dalla considerazione che la partecipazione corrisponda ad una prestazione di servizi in favore del produttore finale. La prestazione di servizi, infatti non è presa in considerazione dalla direttiva (ma sull’argomento torneremo dopo).
            La ratio della disciplina in materia di responsabilità suggerisce, però, di seguire la conclusione opposta visto che tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo di un bene devono essere sottoposti alla responsabilità per il danno causato da eventuali difetti.
            Alla ratio della disciplina si aggiunge una considerazione di giustizia sostanziale, visto che si verrebbe a creare una irragionevole disparità di trattamento tra i produttori di fase, la cui attività è di valore uguale (pur materializzandosi in un bene autonomo o meno).
            Quindi, per concludere, l’interpretazione estensiva si presenta razionale e doverosa: il produttore di fase, operante in un sistema produttivo integrato, risponderà anche quando si tratti di integrazione orizzontale, se il difetto del prodotto finale sia legato alla funzione da lui svolta nel ciclo produttivo.
 
            Altri soggetti equiparati al produttore. L’art. 3, lettera d), del Dlgs 206/2005, contiene una novità di un certo rilievo rispetto alla Direttiva. Essa consiste nella equiparazione dell’apposizione di un segno distintivo sul bene o sulla sua confezione alla fabbricazione del prodotto stesso.
            Questo ampliamento della norma trova la sua ragion d’essere nella ratio stessa della disciplina in esame: al fine della protezione del consumatore, è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo. Quindi anche chi si presenti come produttore apponendo il proprio nome, marchio od altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione, oppure chi sia fornitore di un prodotto (quando non sia identificato od identificabile il produttore), oppure colui che importi ed introduca, importandoli, prodotti nell’ambito dell’Unione Europea.
            Con l’ampliamento della norma si vuole permettere al consumatore una più facile individuazione del soggetto su cui dirigere le proprie pretese risarcitorie. La lettera della norma, quindi, non ammette la possibilità di escludere dalla responsabilità il titolare del segno distintivo; egli potrà presentare le proprie eccezioni solo nel successivo giudizio di rivalsa nei confronti degli altri soggetti responsabili, ai sensi dell’articolo 121.
            Per segni distintivi apposti sul prodotto, si intendono: il nome, la ditta o la denominazione sociale, il marchio d’impresa. Ai fini di questa indagine, la problematica inerente al marchio d’impresa è la più interessante.
            Funzione del marchio è distinguere un’impresa dalle altre, garantire la qualità del prodotto, pubblicizzare l’impresa.
            Occorre distinguere tra marchio di fabbrica, col quale l’imprenditore contrassegna il proprio prodotto, e marchio di commercio, col quale sono contrassegnati i prodotti venduti dall’imprenditore.
            Per quanto riguarda il problema dell’estensione della responsabilità per danno da prodotto difettoso anche a questi soggetti, la risposta è contenuta nell’art. 3, lettera d) (lì dove si richiama l’importatore di prodotti extracomunitari), dove è chiara la propensione per l’unificazione del regime di responsabilità. La responsabilità è stata estesa nei confronti di entrambe le categorie di detentori di marchi (anche se il detentore del marchio di commercio gode del diritto di essere tenuto indenne dal produttore ed ha un conseguente diritto di rivalsa nei confronti di questo, ai sensi dell’art. 121, comma 2°).
           
            L’importatore. Importatore è colui che immette nell’ambito della Comunità Europea prodotti extracomunitari. La direttiva comunitaria estende anche a questo la responsabilità per i danni cagionati dai prodotti da lui importati. Il tipo di responsabilità di questo soggetto sarà commentato successivamente.
 
            Il fornitore. Anche al fornitore si estende la ratio della disciplina in esame allo scopo di offrire una sempre maggiore garanzia di protezione dell’utente, permettendogli una più facile individuazione del soggetto contro il quale proporre l’azione di risarcimento. Per questa ragione, la direttiva, affermato il principio della responsabilità del produttore all’art. 1, si preoccupa dell’eventualità in cui l’identità del produttore sia ignota o di non immediata evidenza.
            Per questo, il Dlgs 206/2005 stabilisce all’art. 116, comma 1°, che: <<quando non può essere individuato il produttore, si considera tale ogni fornitore, a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che, a sua volta, gli abbia fornito il prodotto>>
            Chi è il fornitore? Dal punto di vista soggettivo (sulla sua responsabilità si tratterà successivamente), fornitore è colui che distribuisca un prodotto nell’esercizio di una attività commerciale; cioè, ai sensi dell’art. 2082 c.c., colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine dello scambio di beni.
            Sono esclusi dall’ambito di applicazione di questa regola quei soggetti che abbiano distribuito il prodotto in via occasionale o in forme diverse da quelle proprie dell’impresa. E’ irrilevante il fatto che la fornitura del prodotto non sia stata effettuata a titolo oneroso.
            L’espressione “fornitore”, utilizzata con riguardo alla cosiddetta fornitura di beni o di sevizi vale ad identificare quel soggetto che, nella catena produttiva o distributiva, abbia consentito il trasferimento di questi dal produttore al consumatore.
            Resta fermo che non si è più nell’ambito di applicazione della regola in esame, quando il fornitore sia anche produttore, oppure quando si inserisca nell’ambito di un sistema produttivo integrato.
            L’applicabilità della regola è sicura nell’ipotesi di fornitura di prodotti sfusi, dove l’identità del produttore non è di immediata evidenza ed il prodotto non è firmato in alcun modo.
 
 
§ 3 – La responsabilità oggettiva del produttore: la responsabilità extracontrattuale, il principio della colpa ed il principio del rischio d’impresa.
 
            Il principio della colpa. La circolazione dei prodotti difettosi provoca danni che possono essere considerati presupposto di un atto illecito.
            Infatti, il danno risentito dal consumatore è causato da un negligente processo di fabbricazione o di progettazione, come, ad esempio, succede per l’elettrodomestico non isolato da terra che provochi scariche elettriche, od il prodotto alimentare confezionato in stato di decomposizione, oppure il capo di vestiario facilmente infiammabile, etc.
            In tutte queste ipotesi, è possibile identificare una colpa a carico del produttore, il danno ed il nesso di causalità, che sono gli elementi fondamentali dell’atto illecito extracontrattuale. Le norme applicabili, in materia di responsabilità del produttore, sarebbero quelle della responsabilità civile: gli artt. 2043 c.c., 2054 c.c. (in materia di costruzione di autoveicoli), etc.
            Quindi, anche in questa materia, varrebbe il principio che vuole nessuna responsabilità senza colpa; infatti, le prime forme di responsabilità accollate al produttore sono state fondate sulla colpa dello stesso.
            Questa tendenza ad escludere la responsabilità diretta del produttore, la si può rilevare in due sentenze: la sentenza App. Cagliari 27/06/1958 e quella Cass. 15/07/ 1960 n° 1929.
 
            Il principio del rischio d’impresa o responsabilità oggettiva. Un cambio di tendenza si è avuto verso la metà degli anni ‘60, con la considerazione che la colpa del produttore comporta una responsabilità aquiliana a suo carico. Particolare rilievo, in questo senso, hanno avuto due pronunce della Suprema Corte che hanno innovato gli indirizzi giurisprudenziali in materia di danni da prodotti.
            La prima (Cass. 25/05/1964, n°1270), ricorre al principio di responsabilità per colpa, ma in assenza di prove evidenti della negligenza del produttore, si può ritenere che la responsabilità possa essere ugualmente affermata quando, dopo attenta valutazione delle circostanze, tale colpa possa essere ragionevolmente presunta.
            La seconda (Cass. 02/03/1973, n°577), affermava che la responsabilità oggettiva del conducente di un autoveicolo per danni dovuti a vizi di costruzione non esclude la responsabilità del produttore.
            Questa tesi ha trovato il favore di dottrina e giurisprudenza, anche se le sono state rivolte non poche critiche fondate su quattro punti fondamentali:
1.    il pericolo che un sistema fondato sulla colpa possa essere viziato da pregiudizi;
2.    che il ricorso a tecniche di colpa presunta sia frutto di una fictio juris che possa causare errori in fase di interpretazione delle norme giuridiche;
3.    che il sistema possa escludere una razionale distribuzione dei rischi;
4.    che il costo sociale sia più elevato di quello di altri sistemi.
            Già prima dell’emanazione della direttiva CEE, in tema di circolazione dei prodotti, si potevano individuare delle tendenze dottrinali riguardo l’operatività del criterio della responsabilità oggettiva.
            Questi indirizzi non erano però omogenei; infatti, alcuni ritenevano che questo principio dovesse colpire solo le grandi industrie, considerando il criterio della colpa ancora adeguato per le piccole imprese e per quelle artigianali; altri ritenevano che il criterio del rischio d’impresa valesse per i difetti di fabbricazione e per i danni causati da mancata informazione, escludendone i difetti di progettazione data la gravosità dell’onere che verrebbe accollato all’azienda; altri escludevano del tutto il criterio della colpa, proponendo l’applicazione indifferenziata del rischio d’impresa, partendo dall’interpretazione estensiva dell’art. 2049 c.c. non solo riguardo l’attività dei dipendenti, ma inteso come regola di responsabilità per ogni attività svolta in forma imprenditoriale.
            Anche in altre esperienze europee e nordamericane si è seguita questa tendenza.
            Prendendo l’esperienza nordamericana, si è avuta la definitiva affermazione della strict liability nel 1963 con l’emissione della sentenza del caso Greenman vs. Yuba Power products co. dove si afferma che <<il produttore è oggettivamente responsabile se, diffondendo un prodotto sul mercato, con la consapevolezza che esso sarà usato senza alcun controllo preventivo, il prodotto risulta dannoso per la salute umana>>.
            Con questo precedente, presto altre corti hanno trovato il fondamento della responsabilità del produttore non nella disciplina contrattuale, ma in quella extracontrattuale.
            Per concludere, la teoria del ricorso alla disciplina contrattuale, a quella extracontrattuale, etc., sono tutte tecniche impiegate per pervenire allo stesso risultato: la imputazione oggettiva del rischio d’impresa a vantaggio del consumatore. Si è trattato, in ultima analisi, di un mutamento di teorie che non ha intaccato la sostanza del problema.
            Questa è la via presa anche dal legislatore comunitario con l’emanazione della Direttiva 85/374.
 
            Attuale disciplina. La Direttiva 85/374, ha apportato sostanziali modifiche alla precedente disciplina in materia di responsabilità del produttore, nel senso della integrazione degli interessi dei consumatori ad una maggiore tutela e dell’interesse dei produttori ad una disciplina meno severa di quanto fosse quella precedente (vedi la già citata direttiva del 1978). Ma in cosa consiste, o meglio, che tipo di responsabilità è quella a cui è sottoposto il produttore?
            Una delle qualità che si richiedono ad ogni prodotto industriale, quale che sia l’uso a cui è destinato, è la possibilità di essere usato in condizioni di sicurezza, cioè senza pregiudizio per l’integrità fisica e per i beni dell’utente. Il concetto di sicurezza, già presente nella nostra letteratura in materia di responsabilità del produttore, ed in assonanza con l’art. 41, comma 2°, della Costituzione (che pone all’iniziativa economica privata il limite della salvaguardia della sicurezza fisica), ha assunto un particolare significato tecnico-giuridico con l’emanazione della Direttiva 85/374.
            Questo significato tecnico-giuridico, nel testo di attuazione, lo si riscontra sin dall’art. 1 dove l’enunciato afferma che: <<il produttore è responsabile del danno da difetti del proprio prodotto>>.
            Questo, come gli altri principi della direttiva, si pongono in rapporto di continuità con le soluzioni cui erano approdate diverse esperienze giuridiche europee ed extraeuropee, anche se nei vari ambiti nazionali erano stati seguiti itinerari diversi.
            Infatti, in alcune di esse si erano prese le mosse dalle norme sulla vendita (in particolare quelle sulla responsabilità oggettiva del venditore per i vizi della cosa venduta), per poi adeguarle ai caratteri del sistema distributivo (basato sulla vendita a catena dei prodotti industriali).
            In altre esperienze, invece, si era privilegiata la clausola della responsabilità aquiliana, che era considerata come meglio rispondente alle esigenze di protezione del consumatore, passando successivamente a dispensare il consumatore dall’onere della prova della colpa del produttore, oggettivizzandone la responsabilità (in quanto veniva introdotta la presunzione di colpa).
            La responsabilità così imposta al produttore, prescindendo dalla prova della colpevolezza, viene ad appartenere alla categoria della responsabilità oggettiva; non si tratta però di responsabilità da rischio d’impresa (intesa come responsabilità gravante sul produttore in quanto tale, ai sensi dell’art. 2049 c.c.).
            Nella disciplina attuale, così come espressa nella Direttiva 85/374, la responsabilità è collegata al fatto di avere, il produttore, messo in circolazione un prodotto difettoso, spettando al danneggiato l’onere di provare il danno, il difetto e la loro connessione causale (là dove il difetto non consiste nell’intrinseco vizio di progettazione o di fabbricazione, ma nell’insicurezza del prodotto, quale si manifesta nell’uso a cui è destinato).
            Responsabilità oggettiva significa, dunque, responsabilità basata sul solo rapporto di causalità fra il fatto proprio e l’altrui evento dannoso; rapporto di causalità che si basa sulla normalità statistica che rende prevedibile un dato effetto come conseguenza del verificarsi di una data causa.
            La responsabilità oggettiva, a differenza della responsabilità per rischio d’impresa, ammette la prova liberatoria, ossia la prova della non imputabilità causale dell’altrui evento dannoso al fatto proprio (nel corso dell’indagine, saranno commentati i casi di esclusione della responsabilità previsti nell’art. 118).
            Per quanto riguarda l’applicabilità della responsabilità oggettiva, essa si ha non solo quando il prodotto sia difettoso, ma anche quando il prodotto sia originario .
            Tale regola vale, però, per i difetti di fabbricazione, che riguardano solo il singolo esemplare di una categoria di prodotti del tutto immune da altri difetti o anomalie: difetti, questi, in cui è evidente un insufficiente esercizio dei controlli o delle ispezioni di qualità; invece, per quanto riguarda i cosiddetti difetti di progettazione (quando un prodotto è malconcepito all’origine) il criterio della responsabilità oggettiva non è più valido.
            Infatti, mentre per i difetti di fabbricazione è sufficiente, da parte del consumatore, dimostrare che il prodotto non offre la sicurezza normalmente offerta dagli altri esemplari della medesima serie (ai sensi dell’art. 117, ultimo comma), per i difetti di progettazione si specifica che un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto dei seguenti fattori:
1.    il modo della messa in circolazione del prodotto;
2.    l’uso al quale il prodotto può ragionevolmente essere destinato;
3.    il tempo della messa in circolazione di esso.
 
            La funzione della responsabilità del produttore. Anche qui, come sempre in tema di responsabilità per rischio, lo scopo fondamentale è quello di ridurre al minimo il costo sociale delle attività idonee a cagionare danni. Costo che è formato dalle seguenti componenti:
1.    i valori andati distrutti;
2.    il costo delle misure di prevenzione;
3.    il costo amministrativo per il funzionamento del sistema della responsabilità civile.
            La pressione, al fine di indurre all’adozione delle opportune misure di sicurezza, viene esercitata nei confronti sia dei potenziali danneggianti, che dei potenziali danneggiati. Si manifesta, però, una differenza fra i problemi della responsabilità oggettiva e quelli della responsabilità del fabbricante, da cui deriva la particolare difficoltà di questi ultimi.
            Il problema della responsabilità oggettiva generale si pone a proposito dei danni subiti da terzi estranei all’attività potenzialmente pericolosa. I danni non risarciti costituirebbero forti diseconomie esterne dell’attività in questione; diseconomie rese interne dal criterio della responsabilità oggettiva; in modo tale da costringere chi esercita l’attività stessa a tenerne conto.
            Il problema della responsabilità del fabbricante si propone, invece, per i danni derivanti da una certa attività svolta dall’utente o dal consumatore del prodotto.
            Il problema consiste nel distinguere i diversi rischi, attribuendone alcuni al fabbricante, altri all’utente, per indurre entrambi all’adozione delle misure di prevenzione di propria competenza.
            Il rapporto con la sfera di influenza e di rischio del produttore è palese soprattutto quando l’incidente sia dovuto ad un difetto di fabbricazione del prodotto. Quando il difetto sia sopravvenuto, è possibile configurare un rapporto causale con l’attività di fabbricazione, perché i tempi e le possibilità di deterioramento del prodotto dipendono anch’esse dall’attività del fabbricante, sia nella concezione dell’oggetto che della fabbricazione di esso.
            Per concludere, sia il comportamento del fabbricante che quello dell’utilizzatore sono, in ogni caso, assoggettabili ad una valutazione secondo il criterio della colpa; quindi, là dove non operi la responsabilità oggettiva del fabbricante, questo risponde ugualmente per il fatto colposo.
           
           
§ 4 – La responsabilità del fornitore, dell’importatore, del prestatore di servizi.
 
            Responsabilità del fornitore. Come visto sopra, allo scopo di offrire una maggiore garanzia di protezione al danneggiato, permettendogli di poter più facilmente individuare un soggetto contro il quale proporre l’azione risarcitoria, la direttiva e, conseguentemente, l’attuale testo di attuazione, all’art. 116, prevede espressamente la responsabilità del danno da prodotti a carico del soggetto fornitore.
            Infatti, detto articolo prevede, nel 1° comma, la sottoposizione del fornitore (cioè colui il quale distribuisce il prodotto nell’esercizio di una attività commerciale) a detta responsabilità, quando il produttore non sia individuato, oppure quando il fornitore, trascorso un periodo di tre mesi dalla richiesta del danneggiato, non abbia comunicato all’interessato l’identità ed il domicilio del produttore.
            La responsabilità alla quale è sottoposto il fornitore, è la stessa alla quale è sottoposto il produttore; ma ciò non vuol dire che si tratti di responsabilità solidale: detta responsabilità sorge, infatti, quando egli abbia omesso di ottemperare ad un preciso dovere, cioè comunicare, entro un preciso lasso di tempo (tre mesi) dalla richiesta, al danneggiato l’identità ed il domicilio di chi abbia prodotto il bene difettoso.
            Poiché è chiamato a rispondere un soggetto diverso da quello ritenuto responsabile dalla disciplina, l’ipotesi della responsabilità del fornitore, si configura come un’ipotesi di responsabilità indiretta.
            Infatti, tale responsabilità viene affermata non sulla base della partecipazione (peraltro inesistente) del fornitore al processo produttivo ed a quello causale che ha determinato l’evento dannoso; bensì sulla base dello scopo di indurlo a rivelare l’identità del produttore, in modo che questo, che è il soggetto ritenuto dalla lettera della legge responsabile per il danno da prodotti, risponda dei danni subiti dall’utilizzatore del bene medesimo.
            La vittima, al fine di ottenere il risarcimento, viene così liberata dall’onere di compiere complicate indagini sull’identità del produttore. Infatti, essendo il fornitore il soggetto di immediata individuazione che ha permesso al danneggiato la disponibilità del prodotto, il danneggiato potrà rivolgersi direttamente a questo; starà poi allo stesso sottrarsi ad ogni responsabilità permettendo l’individuazione del fabbricante o dell’importatore.
            Trattandosi di responsabilità indiretta, il fornitore sarà chiamato a rispondere del danno nella misura in cui sarebbe stato chiamato a rispondere il produttore rimasto ignoto. Si esclude che il fornitore possa contestare l’esistenza della responsabilità del produttore nella fase di identificazione dello stesso da parte della vittima, motivando sulla base della contestazione il rifiuto a rivelare l’identità del produttore.
            Inoltre, il fornitore non può essere chiamato a rispondere del danno in caso di insolvenza da parte del produttore (conosciuto); infatti, come sopra ricordato, l’ipotesi della responsabilità del fornitore è solo un mezzo di coazione nei confronti di questo per risalire al fabbricante di un bene e non un mezzo per rafforzare le probabilità di risarcimento del danneggiato.
            E’ da notare, nel confronto fra la direttiva ed il testo italiano di attuazione, una maggiore chiarezza di quest’ultimo. Infatti con la precisazione contenuta nel 1° comma del testo italiano <<il produttore non sia individuato>> contro l’espressione <<il produttore non può essere individuato>> del testo della direttiva, si esclude la possibilità per il fornitore di opporre alla vittima la circostanza di non avere condotto un’indagine preliminare sull’identità del produttore.
            Una maggiore chiarezza si ritrova anche in relazione al termine entro il quale dare le informazioni richieste sull’identità del fabbricante; infatti il concetto di termine ragionevole della direttiva, è precisamente quantificato nel termine di tre mesi dalla richiesta, con la concessione di un ulteriore termine non superiore ad altri tre mesi, che può essere stabilito dal giudice se richiesto dal fornitore alla prima udienza.
            Per quanto riguarda la richiesta, essa deve essere presentata per iscritto e deve contenere: l’indicazione del prodotto che ha cagionato il danno, il luogo ed il tempo dell’acquisto.
            Dei problemi particolari di giustizia sostanziale sorgono quando il fornitore sia solo l’ultimo anello di una catena distributiva. Infatti, non avendo materialmente la possibilità di conoscere l’identità del produttore, per quel soggetto era concreto il rischio di vedersi addossare la responsabilità per il danno causato da prodotti difettosi, per il semplice trascorrere dei termini fissati dal decreto.
            Il problema è stato risolto stabilendo che, entro i tre mesi stabiliti, il fornitore debba indicare il soggetto che a sua volta gli abbia fornito il prodotto; il quale godrà dello stesso periodo di tempo per indicare il proprio fornitore e così via fino a giungere al produttore.
            Con la disciplina suddetta si veniva a creare, però, un altro problema: che col decorso dei tre mesi per conoscere ogni elemento della catena distributiva, si potesse incorrere nel termine di prescrizione, quantificato in tre anni dall’art. 125 del Dlgs 206/2005.
            Il problema è stato risolto dallo stesso articolo dove si stabilisce che detto termine inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile (quindi del fabbricante del prodotto).
            Occorre ricordare che, potendo la vittima proporre l’azione risarcitoria direttamente contro il fornitore, la richiesta circa l’identità del produttore non può essere considerata un presupposto processuale.
            In caso di azione di risarcimento diretta nei confronti del fornitore, con l’ammissione della richiesta di identificazione del produttore, quando il fornitore abbia provveduto all’indicazione richiesta nel corso del giudizio, l’attore, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., potrà provvedere a chiamare in giudizio il soggetto indicato come produttore.
            Il fornitore-convenuto, però, potrà considerarsi estromesso dal processo solo se il terzo indicato compaia e non contesti l’indicazione.
            In caso di contestazione, nel corso del giudizio si assisterà al contemporaneo svolgersi in una fase diretta all’accertamento dell’identità del terzo identificato come produttore con la conseguenza che il fornitore resterà nella condizione di convenuto, in caso di accoglimento della contestazione.
            Ai sensi dell’art. 124 del D.P.R. 224/1988, è da escludere che possano ritenersi valide e che possano essere opposte alla vittima quelle clausole contrattuali contenenti una eventuale manleva del produttore in favore del fornitore e viceversa.
            E’ da ricordare che, ai sensi dell’art. 127, il decreto non preclude la possibilità di agire ai sensi di altre leggi (ad esempio tramite l’azione contrattuale o la generale azione ex art. 2043 c.c.).
            Il fornitore, indicando l’identità del produttore, potrà ritenersi esonerato (salvo la contestazione di cui sopra) solo rispetto al decreto in esame, ma non rispetto alle norme previste da altre fonti.
            Quindi per concludere il discorso su questi aspetti processuali, di fronte al danno subito per difetto del prodotto, nei confronti del fornitore, la vittima potrà:
1.    richiedere l’identità del produttore;
2.    agire con l’azione contrattuale;
3.    agire con l’azione aquiliana;
tenendo conto che alla seconda e terza ipotesi, il danneggiato potrà rispondere quando al fornitore possa essere attribuito un inadempimento od un comportamento colpevole.
 
            La responsabilità dell’importatore. Come si è visto sopra, l’art. 3, lettera d), Dlgs 2068/2005, estende la responsabilità del produttore anche all’importatore (colui che, nell’esercizio di una attività commerciale, importi nella Comunità Europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria o per qualsiasi altra forma distributiva).
            Come per la responsabilità del fornitore e degli altri soggetti equiparati al produttore, la ratio dell’estensione della responsabilità all’importatore risiede nell’offrire al consumatore la possibilità di individuare dei soggetti contro cui proporre l’azione di risarcimento.
            Il decreto equipara l’importatore al produttore. Infatti, come per il produttore, viene ritenuto responsabile del danno chi sia effettivamente importatore e chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio od altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione di esso.
            Come quella del fornitore, anche la responsabilità dell’importatore rientra nei casi di responsabilità indiretta; l’importatore, infatti, non interviene in alcuna maniera nel processo produttivo, fatta eccezione per l’attività materiale dell’apposizione del proprio segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. Si tratta dunque di un tipico caso di responsabilità per fatto altrui.
            Occorre ricordare che l’importatore deve aver cura di rispettare le prescrizioni imposte dalla legge: in particolare per quanto riguarda l’obbligo di fornire istruzioni e avvertenze chiare circa l’uso e la natura del prodotto, di fare ciò nella lingua del paese in cui tale prodotto sia posto in commercio [ex art. 117, lettera a), Dlgs 206/2005], e l’obbligo di controllare che non siano apposte dal produttore clausole di esonero dalla responsabilità (ex art. 124 del Dlgs 206/2005).
            Quando queste cautele non siano rispettate, l’importatore risponderà per colpa derivante da fatto proprio, per sanzionare un comportamento contrario alla legge.
           
           
§ 5 – Il prodotto difettoso: concetto, definizione e tipi di difetto, il danno risarcibile, la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, la riconoscibilità del pericolo e la protezione contro i pericoli riconoscibili.
           
La disciplina della responsabilità, così come è stata introdotta nel D.P.R. 224/1988 ed è oggi riportata nel Dlgs 206/2005, ruota intorno a tre perni fondamentali: l’imputazione della responsabilità, la nozione di “difetto”, la nozione di “danno risarcibile”.
            Per quanto riguarda il concetto di prodotto difettoso, per definirlo, occorre partire dal concetto di prodotto come espresso nell’articolo 115 del Dlgs 206/2005.
            Tale articolo dà, del prodotto, diverse definizioni:
1)   prodotto è ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile od immobile;
2)   si considera prodotto anche l’elettricità.
 
            Si può passare ora alla definizione ed ai tipi di difetto provocanti la responsabilità del produttore.
            Il criterio col quale identificare un difetto è contenuto nell’articolo 117, per il quale un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere (comma 1°).
            Si insiste sulle caratteristiche palesi del prodotto, in modo che l’utente possa avvedersi dei pericoli insiti nel prodotto stesso e non possa poi dolersene imputando al difetto la sola causa del danno.
             La valutazione della pericolosità del prodotto è astratta, tenuto conto dei difetti, dei vizi, della pericolosità e del comportamento dell’utente. Riguardo quest’ultimo elemento, esso sarà connotato da colpa se si dovesse accertare che nell’utilizzazione del prodotto non si sia avveduto dei vizi palesi che una persona di ordinaria diligenza avrebbe potuto riconoscere.
            La riconoscibilità dei rischi derivanti dall’uso di un prodotto difettoso, è importante tanto nell’eventuale concorso di colpa del danneggiato, quanto nella determinazione del grado di rischio al di sotto del quale il prodotto non possa essere considerato difettoso.
            Considerando che il fabbricante deve rispondere dei danni provocati dal prodotto difettoso, non si pongono particolari difficoltà sullo stabilire la difettosità del prodotto quando ci si trovi di fronte ad un singolo esemplare mal riuscito e difforme dagli altri esemplari della stessa serie (difetto di fabbricazione). Ma il problema diventa particolarmente delicato quando l’incidente sia legato alla realizzazione di un rischio inerente non a singoli esemplari mal riusciti, ma proprio al tipo di prodotto: la difficoltà del problema deriva dal fatto che non si è stabilito un criterio di riferimento certo ed univoco per stabilire la difettosità (difetti di progettazione).
            I difetti di progettazione e quelli di fabbricazione sono i tipi di difetto per i quali il produttore deve essere chiamato a rispondere in caso di danno provocato dai propri prodotti.
            Tornando al concetto di prodotto difettoso, così come espresso nel comma 1° dell’art. 117, la domanda che si pone riguarda quale sia la sicurezza che ci si può legittimamente attendere. Stando ad una interpretazione letterale del comma, si può sostenere che ci si può legittimamente attendere l’adozione di tutte le misure di sicurezza che lo stato della scienza e della tecnica possono offrire.
            Tale interpretazione, però, estenderebbe all’infinito i limiti della responsabilità oggettiva del produttore, creando seri problemi di costi sia per il produttore che per l’utente il quale vedrebbe così trascurata la propria esigenza di poter acquistare dei prodotti anche meno sicuri e robusti, o per i quali occorra una più frequente manutenzione, però a buon mercato.
            Si può vedere come ciò sollevi questioni di vera e propria efficienza economica.
            Da queste considerazioni, nasce la necessità di delineare con precisione i limiti del rischio da addossare al produttore.
            Occorre definire il rischio del fabbricante in modo da ricomprendervi quei tipi di incidenti che, in base ad un giudizio statistico egli sia in grado di prevedere e prevenire in modo più efficiente che non i consumatori e lasciare su questi gli altri rischi.
            Secondo gran parte della dottrina, questo è il criterio più appropriato per interpretare la direttiva comunitaria, la quale, definendo il prodotto difettoso come quello che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, ha inteso porre un criterio limitativo della responsabilità stessa; quindi non sarebbe una fedele interpretazione l’addossare al produttore una gamma tanto varia di difetti capace di ricomprendere tanto i difetti di progettazione che di fabbricazione.
            Ma tornando al problema; qual’è la sicurezza che ci si può legittimamente attendere? Qualcuno fa riferimento alla pratica del mercato affermando che possa legittimamente attendersi da un prodotto quel grado di sicurezza normalmente offerto dai prodotti analoghi per tipo e prezzo.
            Assumere questo criterio come definitivo, non è appropriato, in quanto si definirebbe quella che è una regola del mercato, desumendola dal modo in cui il mercato funziona di fatto.
            Altri ritengono che il criterio da adottare debba rimettersi alla sovranità del consumatore: naturalmente un consumatore diligente, avveduto e bene informato. Da questa considerazione si può dedurre che ci si possa attendere che i prodotti non presentino pericoli occulti estendendo così la protezione a quei consumatori più superficiali, tenuto conto che la riconoscibilità del pericolo va valutata anche tenendo conto della sicurezza offerta dai prodotti analoghi.
            Questa sembra essere l’interpretazione più coerente con la funzione della responsabilità del produttore; infatti, quando i pericoli connessi con l’utilizzazione del bene siano evidenti, è inutile la ricerca di una responsabilità oggettiva del fabbricante, visto che l’utente poteva provvedere ad evitarli da sé non usando il prodotto o usandolo con le dovute cautele.
            Sono due le ipotesi date per risolvere il problema in esame: la prima consiste nel far sì che la diligenza dell’utente sia il metodo più economico ed efficiente per prevenire il danno; la seconda consiste nel considerare più economico l’adottare determinati accorgimenti durante le fasi di progettazione e di fabbricazione, perché il loro costo viene ad essere inferiore all’onere di una maggiore diligenza da parte dell’utente; inoltre, tali accorgimenti possono esprimere e soddisfare attraverso i meccanismi del mercato la domanda di un prodotto più sicuro ed economico.
            Può, a questo punto, essere utile aprire una parentesi sui meccanismi del mercato. Parte della dottrina nutre grande fiducia nel mercato, una fiducia che nasce dall’esperienza quotidiana osservando i meccanismi di sicurezza che vengono lanciati assieme ai prodotti ad applicati ad essi anche in assenza di un regime di responsabilità oggettiva del produttore (come i tappi a prova di bambino, o i dispositivi di sicurezza per le armi, etc.). Inoltre, quando si tratta di pericoli noti all’utente, non vi è alcun ostacolo a che la domanda di maggiore sicurezza sia soddisfatta dal mercato, quando non sia lo stesso produttore che, trovato un nuovo dispositivo di sicurezza, attiri l’attenzione sulla sua utilità, pubblicizzando contemporaneamente i propri prodotti.
            Il meccanismo della responsabilità oggettiva diventa necessario, in sostituzione del meccanismo del mercato, nell’ipotesi in cui tale meccanismo non possa operare a causa della scarsa informazione del consumatore.
            Da questa impostazione si può pervenire alla seguente interpretazione della direttiva: il consumatore può legittimamente attendersi che un prodotto, utilizzato secondo la più normale e prevedibile destinazione, non presenti rischi occulti. Contro questi rischi il consumatore è tutelato; non lo è contro i rischi evidenti e facilmente riconoscibili.
            L’interpretazione implica che la responsabilità oggettiva operi sempre per gli incidenti derivanti da difetto di fabbricazione. Questo perché, non potendo l’utente difendersi dal singolo esemplare difettoso di una serie che sia sfuggito ai controlli, il fabbricante può facilmente operare per una maggiore sicurezza del prodotto o attraverso più adeguati controlli, oppure attraverso una maggiore attenzione nella fase della fabbricazione.
            Quanto agli incidenti inerenti ad un difetto di progettazione implicante tutta la serie, l’interpretazione suddetta sembra la più equilibrata alla funzione della quantificazione della responsabilità da addossare al produttore.
           
            Il danno risarcibile. Prima che la materia fosse disciplinata dalla direttiva comunitaria, con l’articolo 123 del Dlgs 206/2005, due erano i criteri utilizzabili per determinare l’esposizione patrimoniale del soggetto responsabile in seguito al verificarsi del danno. Il primo consisteva nel rendere più gravosa la prova del criterio di imputazione, fondandolo sul dolo e sulla colpa e paralizzando così l’azione della vittima in quanto non poteva neppure porsi il problema del danno in senso giuridico. Il secondo consisteva nell’operare precise limitazioni del danno, in modo da rendere solo alcuni pregiudizi tanto rilevanti da qualificarli come danno risarcibile.
            Il primo dei due criteri corrispondeva alla concezione, largamente superata, secondo la quale l’illecito civile doveva essere strutturato omogeneamente all’illecito penale; sicché il danno non costituiva un problema a se stante, visto che la sua sussistenza era implicita all’accertamento dell’illiceità della condotta.
            Il secondo criterio, rispondeva ad una visione più moderna della responsabilità civile che consisteva nell’accertamento del verificarsi di un danno lesivo di un interesse meritevole di tutela e quando vi sia un danno patrimoniale, procedere nell’indagine degli ulteriori elementi dell’illecito (colpevolezza e nesso di causalità). Quindi, alla determinazione dell’area del danno risarcibile, si giungeva partendo dal tipo di pregiudizio inferto e non dal comportamento tenuto dal responsabile.
            A questa impostazione, si è giunti proprio in considerazione delle maggiori occasioni di danno collegate con lo sviluppo industriale. Produzione e distribuzione di massa, hanno fatto sì che certi danni siano diventati una componente fisiologica del processo economico; rendendo necessaria la creazione di un adeguato meccanismo risarcitorio capace di soddisfare quanto meglio le vittime.
            La scelta in sede comunitaria, non è nel senso di considerare opportuno fondare la responsabilità del produttore sulla necessità della prova della sua eventuale colpevolezza, perché, altrimenti, si rischierebbe di escludere quasi sempre il risarcimento, ma nel senso di selezionare il costo degli eventi pregiudiziali da accollare al produttore da quelli che debbono restare a carico del danneggiato.
            Quindi non è concessa pari tutela a qualsiasi tipo di danno patrimoniale, ma solo a quelli menzionati nell’articolo 123, comma 1°, a condizione che il loro costo superi i 387 Euro (art. 123, comma 2°)
            Da un lato è facilitata l’attività del danneggiato nella ricerca del responsabile e per l’assolvimento degli oneri di prova posti a suo carico; senza contare il fatto che non esiste più l’obbligo di provare la colpa del produttore e lo specifico vizio, ma semplicemente che il danno è stato causato da un prodotto messo in circolazione e mancante della sicurezza che ci si può legittimamente attendere.
            Dall’altro lato, si limita l’esposizione del produttore ai soli casi previsti dalla norma; quindi, quanto viene concesso al consumatore sul piano della responsabilità, viene concesso al produttore sul piano del danno risarcibile. Infatti, occorre ricordare che la disciplina si propone l’obbiettivo del contemperamento dei diversi interessi in gioco, quindi la delimitazione è una precisa scelta di politica del diritto: quella cioè di non aggravare i bilanci delle imprese oltre un certo limite (Euro 387) per il costo dei danni. Inoltre la previsione di una soglia minima al di sotto della quale non si riconosce alcun risarcimento, assolve alla funzione di evitare i problemi derivanti da un contenzioso eccessivamente diffuso e difficilmente governabile dagli organi della giustizia.
            Il decreto di attuazione della direttiva, mentre identifica i soggetti passivi dell’azione per danni da prodotto (fabbricante, importatore, fornitore), non ne individua i soggetti attivi.
            Non fornendo un concetto preciso di consumatore, si cerca di ovviare a tale negligenza, stabilendo l’area del danno risarcibile per poi da questa risalire al legittimato attivo (inoltre, grazie a questa si possono individuare la legittimazione sostanziale del soggetto e l’estensione quantitativa e qualitativa del diritto al risarcimento).
            L’articolo 123 del decreto, corrispondente all’articolo 9 della direttiva, indica due categorie di danno risarcibile:
1)   il danno alla persona;
2)   il danno alle cose.
            Mentre la direttiva del Consiglio d’Europa ha disciplinato esclusivamente il risarcimento dei danni alla persona, la regolamentazione dell’altra categoria è stata lasciata alla competenza dei singoli Stati membri.
            Si può ora passare ad un esame più analitico delle ipotesi di danno risarcibile secondo l’articolo 123, cominciando dal danno che cagioni la morte o delle lesioni personali.
            Questo tipo di danno non sembra incontrare limitazioni di sorta sulla quantità del risarcimento. Inoltre la formulazione della norma è talmente ampia da permettere il risarcimento a chiunque abbia subito un pregiudizio alla persona a causa del difetto del prodotto. Non si identifica il legittimato avendo riguardo alla sua posizione rispetto al contratto di vendita, sicché si considera danneggiato chiunque sia venuto in contatto col prodotto per qualsiasi causa (come nel caso del cosiddetto bystander, l’astante), dei suoi eredi, oppure dell’imprenditore che usi il prodotto nell’ambito del processo produttivo della propria azienda).
            Inoltre, è da ricordare che, verificatosi l’evento dannoso, esso sarà risarcito con i criteri e le modalità di qualsiasi altro danno alla persona, dal momento che la legge nulla dispone in proposito.
            Collegato al problema del danno alla persona, è quello del danno morale. Il decreto di attuazione non dice nulla al riguardo e la direttiva non ha toccato le disposizioni precedenti contenute nei singoli ordinamenti prima della sua emanazione.
            Il legislatore italiano, ha ritenuto che questo danno particolare fosse sottoposto alle proprie regole al di fuori della responsabilità per danno da prodotti. Questo significa che la sua risarcibilità dipende dalla circostanza che il fatto costituisca un illecito, potendosi in questo modo applicare gli articoli 185 c.p. e 2059 c.c..
            L’articolo 16, comma 1° della Direttiva, introdusse la possibilità di stabilire un tetto minimo dell’ammontare di 70.000.000. di ECU (ora Euro) per la risarcibilità dei danni alla persona. Tale limite non è stato introdotto dal legislatore italiano per il semplice fatto che non si è vista nessuna utilità nello stabilirlo, ed anche perché la previsione di detto limite presupporrebbe la capacità del produttore di conoscere con precisione l’ammontare della propria esposizione per i sinistri già verificatisi (cosa impensabile rispetto ai tempi processuali)
            Per quanto riguarda il danno alle cose, occorre preliminarmente ricordare la non risarcibilità di quel danno consistente nella perdita del prodotto difettoso che rimane a carico del consumatore; altrettanto vale per il danno che si concretizza nella distruzione o nella perdita di cose non destinate all’uso od al consumo privato.
            Con queste precisazioni si esclude che nella categoria dei danneggiati possa rientrare un altro imprenditore che abbia subito un qualche pregiudizio dai beni difettosi impiegati nell’esercizio della propria attività.
            E’ ammesso il risarcimento quando la cosa distrutta o deteriorata, è del tipo normalmente destinato all’uso od al consumo privato e per questo principalmente utilizzata dal danneggiato.
            Il risarcimento è ammesso nella forma del danno emergente; occorre, cioè che vi sia un rapporto di causalità tra gli esborsi effettuati ed il danno verificatosi (ai sensi e nei limiti posti dall’articolo 1223 c.c.).
            Riguardo la legittimazione attiva per agire, vale quanto detto in precedenza per il danno alle persone: può chiedere il risarcimento anche chi non sia l’acquirente del prodotto difettoso e nondimeno abbia subito un danno da esso.
            Nell’ambito della categoria, sono ricompresi anche gli animali, considerati come appartenenti al genere cose; quindi può agire in giudizio per ottenere il risarcimento anche il proprietario che a causa del prodotto difettoso abbia la perdita od il ferimento dei propri animali.
            Per i danni alle cose, la direttiva ha posto un tetto minimo per poter agire in giudizio pari alla somma di 500 ECU (ora Euro); il legislatore italiano ha stabilito tale tetto nella somma di Euro 387.
            Da quanto detto sopra, si può affermare che la direttiva, sul risarcimento del danno a beni, ha posto in essere una disciplina più restrittiva di quella prevista per il danno patrimoniale nel Codice Civile. Questo perché la direttiva, come si è detto sopra, ha introdotto la regola della responsabilità oggettiva in cambio di una forte diminuzione dell’area del danno risarcibile.
            Dei problemi interpretativi sorgono quando il danneggiato, per ottenere la piena soddisfazione del pregiudizio subito, agisca sia in base alla disciplina comunitaria, che in base alle regole della responsabilità aquiliana. E’ il tipico caso dell’imprenditore che, a causa di un prodotto difettoso, veda distrutti i propri beni aziendali assieme ad altri beni destinati all’uso privato, tipo l’abitazione. I beni aziendali non sono protetti dalla disciplina in esame, perciò è ragionevole affermare che per detti beni il danneggiato potrà agire ex art. 2043 c.c., secondo quanto contenuto nell’enunciato dell’articolo 127 del Dlgs 206/2005, che non esclude l’applicabilità di diritti attribuiti da altre leggi in favore del danneggiato.
            Per concludere, si possono ricordare due casi particolarmente problematici di danno risarcibile.
            Il primo riguarda l’eventualità del danno cagionato da una cosa composita. Il danneggiato può chiedere il risarcimento al soggetto considerato, o che possa considerarsi, produttore finale, oppure rivolgersi al produttore di fase. Infatti, tenendo conto che ratio della disciplina in esame è facilitare il danneggiato nella individuazione del responsabile, la scelta da operare non può essere nel senso della canalizzazione della responsabilità unicamente sul produttore, ma nella previsione di un sistema misto che veda chiamati a rispondere del danno sia l’assemblatore che il produttore del singolo componente.
            Il secondo caso da esaminare consiste nel danno subito dal datore di lavoro per la morte o le lesioni subite da un proprio dipendente, cagionate dalla difettosità del prodotto.
            Il problema nasce dal fatto che l’articolo 123 del Decreto non pone limitazioni per il danno alla persona, però l’impossibilità di ricondurre questa fattispecie di danno nell’ambito di detto articolo nasce da alcune considerazioni.
            Infatti il datore di lavoro non agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla persona del proprio dipendente, ma per la soddisfazione del diritto di credito che egli vanta nei confronti del soggetto stipendiato (cioè per la mancata prestazione lavorativa causata dal sinistro). Perciò tale ipotesi di danno non può rientrare nell’ambito della lettera a) dell’art.123, perché l’oggetto della protesta non è un danno fisico subito dall’imprenditore; non rientra neppure nell’ambito della lettera b), perché i diritti di credito non sono assimilabili alle cose destinate all’uso e consumo privato come previsto dalla norma.
            Inoltre, occorre ricordare che nell’ambito del decreto non sono fatte rientrare le controversie fra imprenditori. Questo perché la disciplina in esame è posta a tutela solo dei consumatori finali del prodotto difettoso e non di tutti i consumatori indistintamente; ed anche perché tale articolo tutela sì i beni, ma non quelli strumentali.
 
 
§ 6 – Le cause di esclusione della responsabilità.
           
Si può passare ora al commento di tutte quelle cause che possono escludere o diminuire l’onere risarcitorio per il produttore.
            L’argomento è disciplinato dall’articolo 118 del Dlgs 206/2005. Occorre premettere che non ha importanza pratica lo stabilire l’esatta configurazione dogmatica delle ipotesi contenute in detto articolo, cioè se si tratti di elementi che elidono l’antigiuridicità oppure il nesso di causalità. Si tratta, semplicemente di limiti posti alla specifica forma di responsabilità in esame.
            Detti limiti concorrono, quindi, a tracciare i confini della fattispecie di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
            Si pone quindi la questione se nel nostro sistema, oltre alle ipotesi indicate nell’articolo 6, esistano altre ipotesi di esclusione della responsabilità; in particolare ci si chiede se il produttore possa eccepire il caso fortuito; ed ancora, considerando il fondamento della responsabilità in esame, ci si chiede se un suo limite non sia implicito nell’estraneità del danno rispetto all’area del rischio tipicamente creato ed economicamente amministrabile dall’impresa.
            Alla domanda deve darsi risposta negativa; infatti le cause di esclusione della responsabilità, sono state indicate tassativamente nella vigente disciplina e sono state tipizzate in un numero chiuso.
            Le cause di esclusione elencate nell’articolo 118 possono raggrupparsi in due categorie:
1)   assenza di un requisito essenziale per l’ascrizione ad un soggetto (anche se produttore ai sensi dell’articolo 3) di una responsabilità per l’immissione sul mercato di prodotti difettosi (con l’inversione dell’onere della prova rispetto ai requisiti di cui all’articolo 3);
2)   assenza di un requisito essenziale per l’ascrizione del difetto del prodotto alla sfera di attività del produttore (con inversione dell’onere della prova rispetto ai requisiti dell’articolo 117).
             Alla prima categoria appartengono le ipotesi contenute nelle lettere a) e c); nella seconda rientrano quelle delle lettere b), d), e), f).
            Funzione dell’articolo 118, è di delimitare la fattispecie della responsabilità per danno da prodotti difettosi in modo pieno ed esaustivo.
            Come osservato prima, al di fuori delle ipotesi elencate nell’articolo in esame, non sono ammesse altre eccezioni come il caso fortuito, etc.; lo stesso vale per gli eventi eccezionali ed imprevedibili, verificatisi nel corso del processo produttivo, oppure, in ogni caso, prima della messa in circolazione del prodotto. Infatti sarebbe assurdo escludere la responsabilità del produttore che immetta sul mercato un prodotto danneggiato, anche se la causa debba ricercarsi in un evento eccezionale.
            Si può passare ora al commento delle ipotesi di esclusione contenute nell’articolo 118 del Dlgs 206/2005.
 
            1) Mancata messa in circolazione del prodotto. La lettera a) dell’articolo 118 afferma che la responsabilità è esclusa quando <<il produttore non ha messo il prodotto in circolazione>>. Data la ratio della disciplina della responsabilità, è naturale che l’immissione sul mercato assuma un valore centrale (tanto che il legislatore italiano ha ritenuto opportuno definire nell’articolo 119 il concetto di messa in circolazione del prodotto).
            Analizzando la norma si pone la domanda se rilevi solo la messa in circolazione operata dal produttore finale, oppure anche quella operata da parte del produttore intermedio (o di fase), dal subfornitore, dall’importatore o dal distributore.
            In relazione alla ratio della disciplina comunitaria, si sostiene la tesi dell’erroneità della concentrazione dell’attenzione, nel definire la messa in circolazione, solo sul produttore finale, visto che essa è un elemento da accertare per ciascuno dei soggetti ritenuti responsabili dalla direttiva.
            Messa in circolazione significa, dal punto di vista del produttore finale, la consegna al distributore; dal punto di vista del produttore di fase, la consegna al committente; dal punto di vista del commerciante, la consegna al consumatore.
            Contro questa tesi si sono mosse varie critiche fondate sulla considerazione che la stessa ratio e i dati testuali concorrono a persuadere che la norma in esame è rivolta a limitare la responsabilità del produttore al caso in cui il prodotto è stato volontariamente avviato alla distribuzione od all’utente privo dei dovuti requisiti di sicurezza, cioè la circostanza che il prodotto non sia uscito dalla sfera del produttore (o sia uscito contro la sua volontà), ne esclude la responsabilità. Però tutto questo riguarda esclusivamente la sfera del produttore; il fatto che vengano aggiunte delle forme di responsabilità indiretta dell’importatore o del distributore, pure ispirate al principio della maggiore tutela del consumatore, non toglie che la forma di responsabilità primaria, a cui si collega questo limite, resti quella del produttore finale.
            Anche se al processo produttivo partecipano più soggetti, si tratterà pur sempre di un unico prodotto e di un’unica attività di messa in circolazione, e tale dovrà ritenersi quella del produttore finale.
            Questa è la tesi prevalente, per cui in definitiva ciò che conta è l’avvenuta o meno messa in circolazione del prodotto, che sarà dimostrata dalla stessa presenza di questo in un anello della catena produttiva.
            Per quanto riguarda la responsabilità del produttore di fase, essa può qualificarsi come responsabilità concorrente, che accede sempre a quella primaria del produttore finale. Quindi non si può dire che ha rilevanza giuridica solo la messa in circolazione del prodotto finito da parte di quest’ultimo; le parti componenti godono sempre di una certa autonomia, proprio in quanto rivolte ad uno specifico mercato. L’avvio del bene alla distribuzione diretta, oppure ad un qualsiasi momento distributivo, segna il momento della messa in circolazione del prodotto parziale.
            Lo stesso vale per la produzione su commessa da parte di una impresa subfornitrice.
            Quindi nel caso di messa in circolazione di un prodotto complesso, occorrerà distinguere tra quella del prodotto finito effettuata dal produttore finale e quella della parte componente, o della materia prima, effettuata dal produttore parziale.
            L’articolo 118 fa eccezione al fatto che la disciplina in esame non riguardi il contenzioso fra imprenditori. Infatti la responsabilità si applica anche quando l’utilizzatore del prodotto parziale, sia un imprenditore facente parte del processo produttivo integrato; quindi la messa in circolazione del prodotto non si ha solo quando esso esce dal processo produttivo, ma anche all’interno di questo.
            Non si considera come messo in circolazione un prodotto inviato presso un istituto specializzato per i controlli di qualità, né quando sia depositato presso i magazzini od i negozi del produttore.
            Non si mette in dubbio che il prodotto consegnato al commerciante sia da considerare messo in circolazione.
            Quanto all’elemento psicologico, la messa in circolazione non può essere imputata all’imprenditore, quando sia avvenuta contro la sua volontà (dopo un furto, una rapina, etc., a cui sia seguita la vendita del bene medesimo), oppure senza la sua volontà (per caso fortuito). Quando la messa in circolazione sia volontaria, il produttore, invece, non può appellarsi all’errore per quanto scusabile.
            Ai fini dell’esclusione, occorre ricordare la distinzione tra prodotto e rifiuto. Non costituirà messa in circolazione, ai sensi dell’articolo 118, l’avvio del prodotto alla rottamazione; in caso di riciclaggio, sussisteranno gli estremi della colpa ex art. 2043 c.c., ma non potrà applicarsi la disciplina in esame (a meno che, avviati i beni ad un’impresa specializzata nell’eliminazione, non venga pattiziamente prevista la facoltà per detta impresa di riciclare questi beni. Questa è quella forma di messa in circolazione detta “eventuale”).
            Un’ultima considerazione riguarda l’interrogativo sull’applicabilità della disciplina in esame al soggetto che immetta il prodotto sul mercato senza il consenso del produttore. La risposta è negativa in quanto tale soggetto non può rientrare in nessuna delle categorie di produttore riconosciute nella disciplina in esame.
 
            2) Il difetto sopravvenuto. L’articolo 118, lettera b) stabilisce l’esclusione della responsabilità quando il difetto che ha cagionato il danno non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto.
            Qui emerge il problema della prova. L’onere di questa grava sul produttore. I limiti di tale onere sono precisati nell’articolo 120, comma 2° per il quale è sufficiente dimostrare la semplice probabilità della inesistenza del difetto al momento della immissione sul mercato, tenuto conto di tutte le circostanze.
            Altra questione è quella riguardante il difetto che emerga a causa dell’usura del prodotto. Il logoramento del materiale scadente, non è considerato alla stregua di fatto sopravvenuto, in quanto la scelta dell’acquisto di un bene costruito con materiale più scadente, ma di minor prezzo, è rimessa al consumatore; tutt’al più potrebbe considerarsi difetto originario, ai sensi dell’art. 117, quando il prodotto più scadente sia venduto tenendo nascosta la sua minore durevolezza, il fatto di essere stato costruito con materiali più deboli, etc.
            Quanto alla manutenzione, le eventuali carenze da parte dell’utente possono essere così gravi da innescare un difetto ex novo in un prodotto altrimenti non difettoso ai sensi dell’art. 117. In questo caso scatta l’esclusione della responsabilità. Non così accade quando l’insufficiente manutenzione abbia determinato l’aggravarsi di un difetto originario; in questo caso, non si applicherà l’art. 118, ma l’art. 122, comma 1° che regola il fatto colposo del danneggiato (vedi infra).
            La mancata manutenzione non costituirà una esimente, quando il produttore non avrà assolto al dovere di informare adeguatamente l’utente; questa mancanza comporta la difettosità originaria del prodotto.
            Anche l’assolvimento di questo dovere, però, non esclude la responsabilità del produttore, se questo non provi che l’utente non ha seguito le informazioni fornitegli.
            L’intervento di un terzo, trattandosi quasi sempre di una azione criminale, fa scattare l’esimente, purché l’intervento doloso sul bene sia avvenuto dopo la messa in circolazione del prodotto.
            La norma è operativa anche in tutti quei casi in cui il difetto del prodotto sia stato causato da eventi e situazioni particolari dopo la sua messa in circolazione (come nel caso del deterioramento di generi alimentari dovuto a negligenza del grossista o del dettagliante).
            Non scatta l’esimente, quando il difetto, anche se verificatosi dopo la messa in circolazione, sia provocato da una causa interna alla sfera di attività del produttore (come nel caso in cui il difetto si verifichi in sede di riparazione o di revisione presso il produttore).
 
            3) Produzione senza scopo di lucro e non professionale. Per l’articolo 118, lettera c), la responsabilità è esclusa quando il produttore non abbia fabbricato il prodotto per la vendita od altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né quando abbia fabbricato o distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività professionale.
            La norma in esame, quindi, prevede che il produttore abbia agito senza scopo di lucro e fuori dell’esercizio di un’attività professionale. Questi connotati negativi, sono richiesti cumulativamente perché operi la causa di esclusione, come indica lo stesso dato letterale.
            Lo scopo di lucro non lascia dubbi interpretativi; invece sorgono dei dubbi nell’esaminare il criterio dell’attività professionale.
            Trattandosi di produzione di beni, ci si dovrebbe sempre trovare di fronte ad imprenditori per quanto piccoli siano; ma per eliminare ogni dubbio che potrebbe sorgere da una diversa impostazione teorica, occorrerà esaminare due particolari fenomeni: la liberalità dell’imprenditore e la produzione per uso personale.
            Circa la liberalità dell’imprenditore, essa potrà essere maggiore o minore a seconda dei casi e della loro connessione con l’esercizio della sua attività. Maggiore, ad esempio, nelle assegnazioni gratuite di beni in natura ai dipendenti, nelle donazioni a scopo di pubblicità, minore nel caso di donazione di beni in via eccezionale (ad esempio, aiuti in caso di catastrofi naturali).
            Per le prime fattispecie considerate, non essendo difficile trovare uno scopo di lucro indiretto (attirare l’attenzione del consumatore con l’offerta a scopo pubblicitario), il problema si risolve escludendo l’applicabilità dell’esimente in esame, in base alla considerazione che l’imprenditore ha fabbricato i beni donati nell’ambito dell’esercizio della propria attività imprenditoriale.
                        Alla stessa conclusione, si giunge riguardo alla produzione per uso proprio. Infatti, l’esimente non è applicabile quando avvenga nell’ambito di un’attività professionale, anche quando si tratti di produzione collaterale o strumentale rispetto all’attività stessa.
            In definitiva, si può vedere come l’esimente valga solo per casi marginali come i doni fatti ad amici, oppure in caso di donazioni fatte in caso di calamità naturale, etc.
 
            4) Conformità a norma imperativa. L’articolo 118, lettera d), dispone che la responsabilità venga esclusa quando il difetto sia dovuto alla conformità ad una norma imperativa o ad un provvedimento vincolante.
            Questa previsione assume una notevole importanza in considerazione del proliferare di norme e provvedimenti, nel campo della definizione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti industriali, allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute dei consumatori.
            Questa norma è importante anche in sede comunitaria, perché le normative tecniche, che fissano dei veri e propri standards di sicurezza dei prodotti, devono essere armonizzate per la sicurezza dei consumatori, da un lato; dall’altro lato, per raggiungere l’obbiettivo dell’abbattimento delle cosiddette “barriere tecniche” alla libera circolazione delle merci, che è uno dei principali ostacoli alla realizzazione del mercato comune.
            Nell’ambito di queste normative tecniche, si distinguono le regole tecniche e quelle norme (o standards) che sono emanate da organismi abilitati ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria. Talvolta queste norme, possono assumere valore obbligatorio, quando siano richiamate da norme giuridiche; in questo caso è necessaria la conformità ad esse del prodotto.
            Tornando all’esame dell’articolo 118, lettera d), vale ad escludere la responsabilità la conformità ad una norma imperativa (una norma quindi che in termini tassativi prescriva nei particolari le modalità del processo di fabbricazione) e non quelle norme che stabiliscano solo dei requisiti minimi di sicurezza, lasciando all’imprenditore la scelta delle modalità di concezione e fabbricazione del prodotto.
            Lo stesso carattere tassativo devono avere i provvedimenti amministrativi equiparati alle norme vincolanti, mentre valore non vincolante come quello delle normative tecniche hanno le autorizzazioni e le omologazioni riconosciute dalle autorità pubbliche, le quali infatti non sono da includere nell’ambito dell’articolo 118.
            Non sorregge un’eccezione fondata sull’articolo 118 il richiamo a standards elaborati convenzionalmente tra privati e le condizioni di fornitura fissate dalla pubblica amministrazione.
 
            5) I rischi da sviluppo tecnico. In base alla lettera e) dell’articolo 118, la responsabilità è esclusa quando lo stato delle conoscenze tecniche, al momento in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione, non permetteva di considerare il prodotto come difettoso.
            Occorre, innanzi tutto capire cosa debba intendersi per <<stato delle conoscenze scientifiche e tecniche>>. Occorre premettere, che non rientrano tra le conoscenze scientifiche e tecniche, i risultati di studi meramente teorici che non abbiano ancora avuto un’applicazione tecnico-pratica.
            Non si può ricorrere all’esimente, per quei danni provocati da beni messi in circolazione senza le adeguate verifiche sperimentali.
            Inoltre, lo stato delle conoscenze tecniche, non si esaurisce nelle opinioni consolidate della maggioranza degli specialisti, ma sono rilevanti anche le opinioni minoritarie, purché debitamente motivate.
            Le normative tecniche di cui sopra, rappresentano indizi rilevanti, anche se non decisivi, dello stato della scienza e della tecnica al tempo del loro vigore.
            Il produttore che continui a mettere in circolazione il prodotto anche dopo la scoperta di nuove conoscenze che ne abbiano accertato la difettosità, è da ritenere responsabile per danno da prodotti difettosi.
            Il comportamento del produttore che, dopo la messa in circolazione del prodotto, ne abbia conosciuto la pericolosità, ma abbia omesso di prendere le opportune misure per evitare il danno, rimane sottoposto al regime di responsabilità previsto dal codice civile.
 
            6) Eccezioni del produttore di parti componenti e del subfornitore. L’articolo 118 lettera f) prevede l’esclusione della responsabilità del produttore e del fornitore di una parte componente o della materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui sia stata incorporata la parte componente o la materia prima; oppure alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l’abbia utilizzata.
            La norma appare alquanto lacunosa; infatti si concentra solo su quella forma di divisione del lavoro tra imprese, altrimenti nota come integrazione verticale, ma non su quella detta di integrazione orizzontale; inoltre non risolve i problemi che si pongono nella sua applicazione pratica.
            In questa situazione, uno dei problemi fondamentali da risolvere riguarda l’estensione della norma; se debba, cioè, interpretarsi in senso stretto, oppure se sia suscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica (quindi se sottintenda un principio generale).
            Si preferisce accogliere la seconda soluzione; infatti è evidente come la norma in esame sia espressione di un principio generale quando si constati che il soggetto partecipa ad un sistema di produzione integrata, in quanto non sia colui che detenga il governo del processo produttivo stesso (produttore finale). Il produttore parziale non può avere l’obbligo di rispondere dei difetti che si producano a causa dello specifico compito che gli venga assegnato nel ciclo produttivo dal produttore finale.
            Il principio è coerente con la ratio della disciplina della responsabilità del produttore, perché l’adozione di soluzioni diverse potrebbe accollare ingiustamente una responsabilità a dei soggetti che non sono nella posizione più idonea per gestire il rischio di difetti del prodotto finale. Inoltre esso non potrebbe considerarsi come una situazione di favore per il consumatore, perché questo non potrebbe chiedere una piena soddisfazione del danno subito a soggetti estranei rispetto ai criteri di imputazione della stessa responsabilità.
            La sfera di applicazione della esimente va pertanto ricostruita in termini di interpretazione estensiva.
            Per una corretta interpretazione della norma, occorre distinguere tra due ipotesi: la produzione di fase diretta al mercato e la subfornitura.
            Nel primo caso, quando cioè il prodotto parziale sia autonomamente concepito come prodotto di serie ed avviato ai potenziali compratori tramite un canale distributivo, il trattamento riservato al produttore di fase è equivalente a quello del produttore finale.
            La disciplina comunitaria, seguita da quella nazionale, ha ritenuto eccessivo accollare tutti gli oneri della prova all’utilizzatore finale per quel che riguarda la sicurezza che ci si può legittimamente attendere sia dal prodotto finito che da quello parziale. Perciò si è accollato al produttore parziale l’onere di provare che il proprio prodotto non fosse difettoso di per sé e che quindi non potesse essere causa del danno provocato dal prodotto finale, al momento della sua messa in circolazione.
            Problemi interpretativi più complicati si pongono riguardo la subfornitura. Qui il fornitore si obbliga a fornire al committente dei beni, o dei servizi, sulla base di specifiche tecniche dal committente stesso stabilite, o tutt’al più concordate, di cui il committente abbia bisogno per l’esercizio della sua attività economica.
            Quando il contratto di subfornitura contiene indicazioni precise sulle specifiche tecniche da seguire, è facile verificare se il difetto dipenda dalle istruzioni date al committente.
            Occorre ricordare che, quando il prodotto non risponda ad un preciso standard medio e non sia destinato ad un uso normale, il produttore ha il dovere di definire in sede contrattuale le specifiche tecniche di fabbricazione. In mancanza di queste, il fornitore non può essere chiamato a rispondere per il danno provocato dall’eventuale difetto, ritenendosi questo dovuto alla concezione del prodotto ed alle istruzioni del committente.
            I problemi sono più evidenti quando si passa a considerare le forme più moderne di subfornitura. Infatti si assiste, in queste, ad un sempre maggiore coinvolgimento del subfornitore, fino a giungere a vere e proprie forme di cooperazione. Infatti, con la possibilità di dare consigli, proporre modifiche ai progetti iniziali del committente, etc., oggi il subfornitore non può più trincerarsi dietro l’eccezione della mancata conoscenza delle specifiche condizioni d’impiego del prodotto. In ogni caso, cooperazione non vuol significare l’accettazione di una corresponsabilità nella concezione del prodotto finale: la responsabilità finale ricadrà sempre sul committente.
            La norma non si applica solo ai difetti di concezione (o di progettazione), ma anche ai difetti di fabbricazione; infatti i difetti di questo tipo ricadono sul fabbricante, quindi, nella fattispecie, sul subfornitore.
            Questa conclusione, però, non può essere accettata automaticamente, in quanto non tiene conto del problema dei controlli di qualità, che sono strettamente connessi con la concezione del prodotto.
            Inoltre, dato il costo di detti controlli, non sembra giustificato l’addossarli sul subfornitore senza che, perlomeno, se ne sia tenuto conto in sede di formazione del prezzo.
            Visto lo sviluppo della subfornitura, modalità e sistemi di controllo vengono concordati dalle parti. Quando vengono adottati dei metodi di controllo statistico (cioè viene controllato un pezzo per ogni certo numero di pezzi), sorge il problema della responsabilità quando un pezzo difettoso passi attraverso le maglie del controllo statistico.
            La soluzione adottata è nel senso di ritenere operante l’esimente in esame, in quanto è il produttore finale che viene a trovarsi nella condizione migliore per scegliere il sistema più adeguato per valutare i rischi inerenti alla scelta delle forme di controllo.
            Anche la materia prima viene equiparata alle componenti per quanto riguarda le istruzioni e le informazioni da fornire al committente, quando il difetto della parte componente dipenda da essa, rendendo utilizzabile, anche in questo caso, l’esimente in esame.
 
 
§ 7 – Le clausole pattizie di esonero dalla responsabilità.
           
Prima di passare alle altre fattispecie che possono comportare una esclusione o, quantomeno, una limitazione della responsabilità e del conseguente carico risarcitorio, occorre trattare delle cosiddette clausole di esonero della responsabilità.
            L’argomento è disciplinato nell’articolo 124 del Dlgs 206/2005, che riproduce, senza variazioni di rilievo, l’omologa disposizione della Direttiva CEE 88/374, la quale stabilisce che la responsabilità del produttore non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato da una clausola esonerativa o limitativa della responsabilità.
            La ratio di questa norma si evidenzia in termini di tutela per il consumatore. Infatti tali clausole, in caso di danno da prodotto, svolgono una funzione ammortizzatrice per i rischi del produttore; anzi, gli stessi sforzi per creare una disciplina della responsabilità del produttore verrebbero vanificati, concedendo al produttore la possibilità di potersi affrancare dalla responsabilità (ipotesi questa facilmente realizzabile, potendo il produttore avvalersi di una modulistica standardizzata e accuratamente studiata).
            L’articolo 124, comminando esplicitamente la sanzione di nullità alle clausole derogative della responsabilità, ha definitivamente risolto ogni dubbio sull’argomento, dando ragione a quella parte della dottrina che aveva già sostenuto la tesi della nullità di tali clausole.
            La Direttiva CEE aveva riservato alla discrezionalità dei legislatori nazionali la scelta tecnica della sanzione da comminare a tali clausole; ed il nostro legislatore ha optato per la nullità, considerando la norma come un’eccezione rispetto alle regole degli articoli 1229 e 1341 c.c..
            Infatti per il primo è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore. Per il secondo sono nulle le condizioni che stabiliscano limitazioni della responsabilità in favore di chi le abbia predisposte.
            Per quanto riguarda l’eccezionalità della norma considerata rispetto all’articolo 1229 c.c., il riferimento al preventivo esonero dalla responsabilità è stato spiegato nel senso che la norma disciplina veri e propri patti di esonero dalla responsabilità per inadempimento, da intendersi come fatto proprio e futuro rispetto alla conclusione del contratto.
            Tornando all’articolo 124, esso può spiegarsi nel senso che il produttore predisponga tali clausole prima della messa in circolazione del bene, quindi in un momento anteriore al verificarsi del danno ed all’insorgere della responsabilità.
            Inoltre il riferimento al preventivo esonero, risulta coerente, quando si osservi che la responsabilità del produttore non si collega tanto alla presenza dei vizi, quanto a quella specifica obbligazione che consiste nel non mettere in circolazione dei prodotti difettosi.
            Particolare rilievo assume la circostanza che, mentre per l’articolo 1229 c.c. sono nulle le sole clausole che limitino la responsabilità per i soli casi di dolo e colpa grave, l’articolo 124 del Dlgs 206/2005 commina la nullità a tutte le clausole limitative, prescindendo dalla colpevolezza ed estendendo l’invalidità anche alle ipotesi di colpa lieve nel rispetto del principio della responsabilità oggettiva, propria della responsabilità per danno da prodotti.
            Eccezionalità dell’articolo 124 non vuol significare contrasto rispetto all’articolo 1229 c.c.; infatti la proibizione delle clausole di esonero si giustifica nel concetto, legato al principio di ordine pubblico, di salvaguardare il consumatore nella sua integrità fisica ed economica.
            Così anche l’articolo 1229 c.c. tutela particolari diritti del creditore proprio perché rilevanti in relazione all’ordine pubblico; infatti al 1° comma sancisce la nullità delle clausole di esclusione della responsabilità non solo nel caso di dolo o colpa grave, ma anche quando il fatto del debitore integri la violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (comma 2°).
            In base a queste considerazioni l’articolo 1229 c.c. potrebbe considerarsi la matrice dell’articolo 124 del Dlgs 206/2005; infatti, visto che in entrambe le disposizioni il fatto del “debitore – produttore” prescinde dal dolo e dalla colpa grave, ne consegue che l’articolo 124 permette di qualificare come norme di ordine pubblico anche le regole in materia di responsabilità civile del produttore nei confronti del consumatore.
            Le due disposizioni rispondono ad esigenze di tutela fondamentali del principio del neminem laedere: cioé assicurare un minimo impegno diligente da parte del debitore – produttore, individuando con precisione l’obbligo giuridico di impedire l’evento lamentato.
            La disposizione in esame consente anche di superare i dubbi circa la validità delle clausole di esonero in ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
            In un regime di produzione di massa come quello attuale non vi è un rapporto contrattuale diretto tra produttore e consumatore; il produttore tende a servirsi di condizioni contrattuali uniformi che accompagnino il prodotto nei vari rapporti in cui si articola il processo produttivo e cerca di renderle opponibili anche al consumatore finale.
            La tendenza è di far rientrare le questioni concernenti la responsabilità del produttore nell’area della responsabilità extracontrattuale; infatti la responsabilità non viene riconosciuta solo per i danni sofferti dall’acquirente, ma anche per i danni subiti da terzi.
            Come si è visto, perché operi la responsabilità è sufficiente il semplice fatto della messa in circolazione del prodotto. Riconosciuta l’operatività della norma in esame anche nel campo della responsabilità extracontrattuale, si discute se questa responsabilità sia derogabile o meno entro i limiti della colpa lieve.
            La norma permette di escludere categoricamente che la responsabilità sia derogabile entro i limiti della colpa lieve; infatti la disciplina del Dlgs 206/2005 contiene la specifica prescrizione per il produttore di un comportamento attivo consistente nell’impedire la messa in circolazione di un prodotto difettoso.
            Si può ancora ricordare che la terminologia “patti di esonero” non può essere intesa in senso restrittivo. Infatti, il legislatore nazionale, nella categoria “patti”, ricomprende anche le dichiarazioni unilaterali intese ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità, oppure i precedenti accordi contrattuali.
            Le dichiarazioni unilaterali sono colpite dalla norma tenuto conto che nulla implica l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto. Inoltre, l’eventuale esclusione delle dichiarazioni unilaterali dall’area di operatività dell’articolo contrasterebbe con la ratio della disciplina del Dlgs 206/2005 in ordine ad una maggiore tutela del consumatore.
            Riguardo ai problemi posti dalla presenza di intermediari, la soluzione la si ritrova nel fatto che il riferimento al danneggiato (e non, ad esempio, al contraente per adesione) prescinde da un rapporto diretto col produttore; quindi non vi è ragione di escludere l’operatività del divieto in esame tra gli altri soggetti della catena distributiva.
            Alla posizione giuridica del produttore, infatti, sono equiparate quella del fornitore, di chi abbia apposto un segno distintivo, dell’importatore, etc. La stessa disposizione italiana ha eliminato il riferimento alla responsabilità del produttore contenuto nella Direttiva CEE, preferendo quella più generica di responsabilità oggettiva per danno da prodotti.
            Il divieto non sembrerebbe operare nei rapporti tra produttore e distributore, ma occorre al proposito fare delle precisazioni.
            Per il danno alle persone si propende per l’operatività della norma; infatti essa è destinata a tutelare generalmente chi abbia subito il danno; ora, quando il produttore venda il bene al fornitore (e quindi possa il prodotto considerarsi messo in circolazione) non si può dubitare che il fornitore od il dipendente non debbano considerarsi danneggiati.
            Diverso è il discorso per quanto riguarda il danno alle cose, visto che il risarcimento è previsto purché si tratti di cose destinate all’uso od al consumo privato; cosa che non si può dire nei rapporti tra produttore e fornitore. Quindi le eventuali clausole di esonero saranno da considerare operative.
            Tornando al rapporto fornitore – consumatore, occorre ricordare che l’equiparazione tra le due categorie cessa con la comunicazione dell’identità del primo da parte del fornitore quando essa venga richiesta dal consumatore danneggiato. Il produttore chiamato in causa non può opporre eventuali clausole di esonero sia nei confronti del danneggiato che del fornitore.
            Il concetto di clausola limitativa della responsabilità consiste, infatti, nella possibilità di non incorrere, attraverso questa, o di incorrere limitatamente nelle sanzioni conseguenti la sua inadempienza. Più specificamente, sono limitative quelle clausole che stabiliscono, relativamente allo specifico oggetto del contratto, una riduzione della sfera oggettiva di responsabilità già fissata con maggiore estensione, attraverso precetti normativi o contrattuali, in favore di chi le abbia predisposte. Non sono comprese quelle clausole che non limitino la responsabilità, ma solo l’oggetto dell’obbligazione di risarcimento.
            Si è inoltre esclusa l’interferenza tra clausole di esonero della responsabilità e quelle disciplinanti l’onere della prova. Infatti, anche se tali clausole possono essere usate per mascherare l’esclusione della responsabilità, è difficile che l’onere della prova risulti aggravato per il danneggiato in quanto tale onere consisterà sempre nella prova del danno, del difetto e della loro connessione causale.
            Si può adesso passare alla casistica delle clausole di esonero.
            Quelle in cui ci si imbatte più spesso sono quelle concernenti il grado della colpa (ad esempio, quelle che permettono l’irresponsabilità nei limiti della colpa lieve) ovvero quelle che fissino un ammontare massimo del danno risarcibile.
            Ai sensi dell’articolo 124 del Dlgs 206/2004 nessuna di queste clausole è ammessa; non la prima, in quanto, come sopra rilevato, non sono lecite le clausole limitative della colpa lieve; non le clausole che fissino un tetto massimo di risarcimento in quanto potrebbero contenere un tentativo di derogare all’articolo 123.
            Per quanto concerne le clausole che stabiliscano presunzioni di caso fortuito, di cui all’articolo 1694 c.c., parte della dottrina le considera come limitative, mentre altra parte le colloca tra quelle aventi ad oggetto una modificazione dell’onere della prova pure consentendo che siano rivolte a creare un’area di irresponsabilità presuntiva; anche per queste, comunque, non si dubita, in base all’articolo 2698 c.c., che tali patti siano nulli quando tendano sostanzialmente ad attuare una effettiva riduzione della sfera oggettiva di responsabilità.
            Si ritengono limitative della responsabilità anche quelle clausole che impongono alla vittima un comportamento di non comune diligenza, o di complessa ed onerosa attuazione, vista la facilità con cui renderebbero la responsabilità difficilmente operante o fortemente limitata (concretizzandosi in questo modo in un tentativo implicito di aggiramento del divieto imposto dall’articolo 124 del Dlgs 206/2005).
            Lo stesso vale per le clausole che impongono particolari restrizioni nell’uso del prodotto, perché grazie ad esse si potrebbe mettere in circolazione un prodotto che il fabbricante sappia difettoso e a rischio di provocare un danno se usato normalmente come i prodotti della stessa serie.
            Si ritengono nulle anche quelle clausole che circoscrivono l’ambito degli aventi diritto al risarcimento del danno (limitandolo, ad esempio, solo all’acquirente e non ai terzi). Questo perché, non prevedendosi un rapporto contrattuale diretto, danneggiato potrà essere anche il terzo che si trovi ad avere la disponibilità del prodotto.
            Infine occorre accennare alle rinunce ed alle clausole di manleva. Non si ritiene che le prime rientrino fra le clausole limitative della responsabilità e neppure che rientrino fra le clausole vessatorie, previste dall’articolo 1341 c.c.; però, visto che si considera nullo il patto di rinuncia al risarcimento in caso di inadempienza del venditore, per risolvere tutti i problemi interpretativi, si concorda nell’affermare che tali rinunce non siano invalide quando non urtino alcun principio di ordine pubblico.
            Non rientrano, invece, fra le clausole di esonero quei patti in cui si convenga al trasferimento dell’incidenza economica del danno su un altro soggetto, in quanto resta salva la ratio della tutela del consumatore. Infatti, in tal modo, non si crea una forma di irresponsabilità, ma si riversano su un altro soggetto le conseguenze patrimoniali del danno (rimanendo così intaccato il diritto al risarcimento).
            Le pattuizioni tra imprese sulla rivalsa possono creare dei problemi riguardo l’immediatezza e la sicurezza del risarcimento, in quanto il danneggiato sarà costretto a prolungare indefinitamente le ricerche del responsabile pur rimanendo impregiudicato dal rischio della decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione.
            Da questa considerazione si trae l’opportunità di una interpretazione estensiva dell’articolo 124 del Dlgs 206/2005 in vista dell’obbiettivo di una maggiore tutela del consumatore.
           
 
§ 8 – La pluralità dei responsabili.
 
Discorso a parte merita l’argomento della pluralità dei responsabili. Secondo il testo della Direttiva (articolo 121, comma 1°), fatte salve le disposizioni in materia di diritto di rivalsa, la responsabilità del produttore non risulta diminuita quando ci si trovi di fronte ad una pluralità di responsabili; cioè quando il danno è provocato dall’intervento di uno o più terzi congiuntamente al difetto del prodotto.
            In attuazione di tale principio il Dlgs 206/2005 dispone che, se più persone sono responsabili del medesimo danno, sono tutte obbligate in solido al risarcimento.
            Nella nostra letteratura giuridica tale regola non rappresenta una novità; infatti l’articolo 1156 c.c. prevede la solidarietà dell’illecito extracontrattuale.
            Non rientra nell’ambito della norma l’ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato in quanto questo rientra tra le cause di esclusione della responsabilità o della diminuzione della misura del danno risarcibile; mentre la solidarietà in caso di pluralità di responsabili ha il chiaro scopo di offrire una maggiore garanzia al danneggiato, permettendogli di poter agire contro ognuno dei responsabili in solido per ottenere la riparazione del danno subito.
            La direttiva, prevedendo tale figura, ha chiaramente rifiutato il principio della canalizzazione al solo produttore finale della responsabilità; perciò ha individuato una serie di soggetti responsabili talvolta in via alternativa, altra volta lasciando aperta la possibilità dell’esistenza di un concorso. Quindi, se il danno è causato da una parte componente, sarà ritenuto responsabile il produttore di questa oppure il danneggiato, per il principio di solidarietà, potrà rivolgersi al produttore finale.
            Secondo quanto previsto dal decreto, il principio di solidarietà trova applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità oggettiva quando la causa del danno risiede in un prodotto difettoso unitamente all’azione od all’omissione di altri soggetti. Tale regola è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza.
            Secondo un non recente orientamento espresso dalla Cassazione, quando l’elemento dannoso è in rapporto di causalità materiale con una pluralità di azioni ascrivibili a più persone, ciascuna delle quali abbia posto in essere uno stato di cose che abbia condizionato il verificarsi dell’evento, la responsabilità deve gravare su tutti i soggetti predetti indipendentemente dalla presunzione di colpa posta dalla legge a carico di ciascuno di essi, verificandosi un concorso di cause e non potendosi attribuire alla condotta di colui che si presume in colpa una responsabilità maggiore di quella derivante dall’obiettiva efficienza causale del suo comportamento.
            Alcuni casi di specie sono quelli riguardanti la responsabilità dell’assembler e quella del produttore di farmaci.
            L’assembler è colui che compone in un prodotto finale i vari componenti del prodotto stesso. La responsabilità prevista dall’articolo 116 Dlgs 206/2005 rimane sua propria solo se il danno si sia verificato in relazione alla sua attività; non così se vi sia un qualche contributo esterno al verificarsi dell’evento.
            Una volta identificati i soggetti responsabili la direttiva tace sul come debba essere ripartito tra loro il danno risarcibile.
            Il decreto supera tale lacuna richiamando il disposto di cui all’articolo 2055 c.c. ed integrandolo con una novità. Infatti, assieme agli altri criteri per la ripartizione interna del rischio, viene inserita la nozione di “dimensione del rischio” che definisce le modalità con le quali tale rischio, con la connessa obbligazione risarcitoria, dev’essere ripartito tra i soggetti responsabili, ciascuno dei quali potrà essere convenuto in giudizio ed obbligato al risarcimento, salvo la possibilità di rivalsa nei confronti dei coobbligati.
            La ripartizione del danno, grazie al concetto di dimensione del rischio, non presenta particolari difficoltà quando ci si trovi di fronte a dei responsabili con colpa assieme a dei responsabili senza colpa; in questo caso si addossa al colpevole quella parte di risarcimento proporzionale alla sua colpa.
            Più complicato è il caso di concorso di responsabilità oggettiva. Con il riferimento alla dimensione del rischio, il danno dovrebbe essere ripartito secondo l’entità dei rischi che in esso hanno trovato la loro realizzazione, cioè: la responsabilità è maggiore per chi esercita l’attività più rischiosa (nel senso di idonea a provocare il danno).
            Gli indici di rischio di un’attività possono essere determinati statisticamente dal numero di incidenti verificatosi in una certa unità di tempo e dalle dimensioni che essi abbiano assunte.
            Quando non sia possibile accertare la misura del concorso delle parti al verificarsi dell’evento dannoso, il giudice potrà optare per l’uguaglianza delle colpe.
            Al contrario di quanto disposto nell’articolo 2055 c.c., il quale dispone che nel dubbio le colpe si presumono uguali, l’articolo 8 della Direttiva CEE 88/374 a l’omologo articolo 121 del Dlgs 206/2005, prevedono che nel dubbio il giudice può ripartire la responsabilità in parti uguali a prescindere dalla impossibile ripartizione delle colpe.
 
 
§ 9 – Colpa e concorso del danneggiato (l’autoresponsabilità).
           
L’articolo 122 del decreto di attuazione, stabilisce che, qualora il danneggiato abbia concorso colposamente alla realizzazione del danno, il risarcimento deve essere valutato secondo i criteri dell’articolo 1227 c.c., comma 1°; cioè la ripartizione del danno sarà diminuita in base alla gravità della colpa ed all’entità della negligenza. Inoltre nessun risarcimento verrà corrisposto per i danni evitabili utilizzando l’ordinaria diligenza ( come nel caso del soggetto che, pur a conoscenza del difetto, continui ad utilizzare il prodotto sottoponendosi di propria iniziativa al rischio).
            In altre parole, l’articolo 122 stabilisce che i principi comuni sul concorso di colpa, possono essere osservati anche nel quadro di un sistema di responsabilità oggettiva.
            Ratio della norma è permettere il contenimento del numero dei sinistri spingendo il consumatore ad un comportamento sempre più diligente.
            Il concorso di colpa del danneggiato non è una causa di esclusione della responsabilità nel senso di quelle indicate nell’articolo 118; infatti queste stabiliscono i limiti della responsabilità e dell’onere probatorio a carico del produttore, mentre il concorso può determinare la semplice quantità del risarcimento dovuto.
            Nell’apprezzamento della condotta della vittima si procede distinguendo tra due situazioni possibili:
1.    quella dell’utente consapevole della difettosità del prodotto;
2.    quella del consumatore del tutto ignaro di ogni vizio.
            Nel primo caso, il problema consiste nello stabilire quale tipo di reazione sia esigibile dall’utilizzatore; nel secondo, si tratta di misurare in termini di colposità – incolposità i fattori all’origine dell’ignoranza della vittima.
            Resta fermo che qualsiasi diminuzione del risarcimento può essere disposta a patto che il fatto colposo della vittima abbia effettivamente concorso, sotto il profilo causale, al realizzarsi dell’evento.
            Oltre che sull’incidenza causale, la distribuzione del carico risarcitorio dipende dal grado di colpa del danneggiato (ovvero quanto più grave la negligenza, tanto maggiore la riduzione); tanto che l’imperdonabile temerarietà, anche in presenza di un difetto e la violazione delle elementari regole di sicurezza, scagionano totalmente il produttore.
            Sulla diminuzione del carico risarcitorio, inoltre, non mancherà di incidere la condotta tenuta dal produttore stesso, qualora venga accertata una sua colpa grave che comporterà l’obbligo del risarcimento nei confronti dell’utilizzatore poco diligente.
            Tornando al caso dell’utilizzatore consapevole dell’esistenza del difetto, la determinazione del comportamento esigibile dipenderà proprio dal tipo e grado di consapevolezza riscontrati.
            Varie sono le situazioni che si possono presentare. Infatti l’utente, pur essendo consapevole della difettosità, può non riconoscere quali possano essere i riflessi di questa sulla affidabilità del bene, oppure può non essere capace di valutarne l’effettiva pericolosità. In questo caso, se l’ignoranza non dipende da colpa, la riduzione sarà lieve.
            Invece, quando l’utente è perfettamente informato, ed in grado di valutare l’effettiva affidabilità e pericolosità del prodotto, perderà ogni diritto al risarcimento.
            Un secondo gruppo di variabili riguarda le caratteristiche oggettive del difetto, il quale può assumere forme diverse per gravità ed ampiezza; anche se deve pur sempre trattarsi di una mancanza tale da insidiare la sicurezza del prodotto.
            Essendo questi i fattori che il giudice dovrà considerare, la conclusione, riguardo il comportamento esigibile dall’utente, sarà nel senso di ritenere che questo sarà tenuto a sospendere o non cominciare qualsiasi rapporto con la merce difettosa.
            Quando il difetto riguardi una funzione non essenziale, o scevra di pericoli, la conclusione sarà nel senso che l’utente potrà continuare a servirsi del prodotto assumendo le adeguate precauzioni.
            Si può passare ora all’ipotesi in cui il consumatore risulti non essere stato in alcun modo al corrente del fatto.
            Occorre procedere alla valutazione di tutti gli elementi all’origine di tale ignoranza. La distinzione fondamentale da effettuare è quella tra le situazioni in cui il difetto del bene sia occulto e quelle dove sia appariscente. Nel primo caso l’utente è totalmente scagionato, proprio perché la non riconoscibilità del difetto non ha permesso l’assunzione di alcuna adeguata misura di prevenzione per evitare il danno.
            Altra ipotesi di ignoranza incolpevole si ha nel caso in cui le istruzioni non siano predisposte, oppure siano errate, incomplete, o presentate in caratteri tanto minuscoli da non essere riconoscibili ictu oculi.
            Quando il vizio sia appariscente, la soluzione è pacifica: la mancata percezione del danneggiato sarà colpevole di fronte ad un difetto del tutto palese.
            Per valutare la condotta del danneggiato occorrerà tenere presenti il complesso delle sue attitudini individuali come: l’età, il sesso, l’intelligenza, la cultura, le condizioni psico – fisiche, etc.
            Il problema riguarda la giustizia del corrispondere il risarcimento a chi possegga doti tali da prevedere ed evitare il danno e se sia giusto, all’inverso, non risarcire coloro che per disabilità psico – fisiche, non siano in grado di fare altrettanto.
            Per quanto riguarda il secondo versante del problema, l’orientamento giurisprudenziale è nel senso di applicare il principio dell’autoresponsabilità anche ai soggetti incapaci. La Cassazione, in particolare, ha sostenuto che l’espressione “fatto colposo”, di cui all’articolo 1227, comma 1° c.c., non deve essere intesa nella sua qualificazione soggettiva o psicologica, bensì con riguardo alla efficienza causale obbiettivamente svolta nella genesi dell’evento. Inoltre, l’articolo 2046 c.c. esclude che l’incapace debba risarcire i terzi, ma non afferma il diritto di questi ad ottenere il risarcimento del danno che abbia contribuito a cagionare a se stesso.
            Quindi è plausibile far valere la regola anche nel campo della responsabilità civile per danno da prodotti.
            Il livello di diligenza esigibile dal produttore dovrà essere, comunque, maggiore quando produca articoli destinati ad un particolare pubblico di consumatori ( ad esempio i bambini per il produttore di giocattoli). Inoltre, vista la differenza che passa tra un utente e l’altro, la valutazione deve essere fatta secondo un criterio soggettivo, considerando le peculiarità proprie di ogni acquirente: infatti sarà maggiore la negligenza di chi con più facilità avrebbe potuto evitare il danno, quindi minore il diritto al risarcimento.
            Un altro problema, riguarda il tipo di sacrificio cui l’utente, per non incorrere nell’autoresponsabilità, deve sopportare laddove, dopo essersi accorto del difetto, decidesse di non usare il prodotto.
            Qui occorre valutare caso per caso quale sia il punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco; da un lato la gravità del possibile danno futuro, dall’altro l’interesse al godimento del bene.
            Una vera e propria esimente dell’autoresponsabilità, che permette l’uso del prodotto difettoso senza inconvenienti, è lo stato di necessità (ad esempio, quando il bene sia usato per salvare qualcuno, oppure un bene particolarmente prezioso).
            Altra questione è se, una volta scoperto il vizio, il consumatore debba eliminarlo o meno. A questa domanda è stata data risposta negativa; infatti, la funzione preventiva dell’autoresponsabilità opera efficacemente solo quando il dovere dell’acquirente, relativo alla scoperta ed alla denuncia del vizio, venga affiancato da una regola che imponga al produttore il dovere dell’eliminazione del vizio e del rischio conseguente: perciò l’utente potrà solo scegliere tra la sospensione dell’uso del bene ed il tentativo di riparazione purché si tratti di difetti di piccola entità.
            Resta da considerare l’eventualità della mancata manutenzione che può causare l’accrescersi di un difetto originario del prodotto.
             Tale omissione può integrare gli estremi della colpa; in questo caso, la decurtazione del risarcimento dipenderà da varie circostanze: la natura del bene, la frequenza richiesta di verifiche e controlli, il grado di consapevolezza sia riguardo la difettosità che l’affidabilità, l’incidenza causale del difetto iniziale e dell’omessa manutenzione.
            A questo punto, occorre prendere in considerazione l’eventualità che il danneggiato sia stato leso da un bene altrui usato nei suoi confronti, come nel caso del malato che subisca un danno da apparecchi sanitari difettosi.
            In questi casi, il danneggiato ha un ruolo totalmente passivo; quindi, non potendo far nulla per evitare l’evento dannoso, avrà diritto al totale risarcimento del danno da parte del produttore, salvo il diritto di rivalsa di questo nei confronti dell’utilizzatore del prodotto difettoso.
            Quanto poi al cosiddetto bystander, ovvero colui che riporta un danno senza avere parte in causa nella circolazione giuridica del prodotto, vale lo stesso discorso, a meno che con una condotta negligente ed omissiva, non abbia favorito il verificarsi dell’evento dannoso (come nel caso del pedone che col semaforo rosso si avventuri ad attraversare la strada).
            Dalle ipotesi di colpa, occorre poi distinguere quelle ipotesi in cui il consumatore figuri aver usato il prodotto in modo anormale ed improprio rispetto la destinazione iniziale. In base all’articolo 117 del Dlgs 206/2005, il fabbricante è tenuto a rispondere quando il prodotto si riveli difettoso rispetto al suo normale e tipico utilizzo.
            Il problema relativo all’uso del prodotto non è sempre di facile soluzione. Infatti, esistono dei rischi i quali, pur derivando dall’uso anormale del prodotto, sono tali da poter essere ragionevolmente previsti dal produttore, essendo prevedibile la possibilità che l’utente adoperi in maniera impropria il prodotto stesso.
            Sorge così la necessità di stabilire quando un determinato uso del prodotto, benché improprio, debba essere preso in considerazione dal fabbricante al fine di adottare gli idonei dispositivi di sicurezza, fornire gli opportuni avvisi di pericolo e le istruzioni per evitarlo.
            Il Dlgs 206/2005 (articolo 117, comma 1°), precisa che un prodotto deve ritenersi difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto, tra le altre circostanze, dell’uso al quale un prodotto può essere destinato, nonché dei comportamenti che, in relazione ad esso, si possano ragionevolmente prevedere.
            Quindi, in ogni singolo caso si tratterà di valutare: la pericolosità intrinseca del prodotto, l’entità del rischio connesso all’uso improprio di esso, le caratteristiche soggettive del consumatore, le conoscenze tecniche del consumatore abituale e talvolta il luogo di impiego del prodotto.
            L’esigenza di prevenzione dei danni, sulla quale fa perno la disciplina dell’articolo 122 del Dlgs 206/2005 e dell’articolo 1227 c.c., può entrare talvolta in conflitto con altri interessi meritevoli di tutela, i quali possono prevalere sulla ragione dell’autoresponsabilità, giustificando il comportamento del danneggiato.
            Come si è visto sopra, rilievo essenziale assumerà la presenza di una causa di giustificazione; in particolare, il danno sarà destinato ad essere sopportato interamente dal produttore, quando la vittima si sia esposta al pericolo nell’adempimento di un dovere morale o sociale.
            Inoltre, la colpa non assumerà rilevanza quando il danneggiato si esporrà al pericolo nel quadro dell’esercizio di un proprio diritto, a meno che il pericolo non sia sproporzionato rispetto al vantaggio che la vittima cerchi di conseguire.
            Il ristoro del danno sarà ancora a carico del produttore quando il danno medesimo risulti provocato dalla reazione istintiva della vittima dinanzi al pericolo creato dal prodotto viziato; lo stesso discorso vale quando il danno consegua l’adempimento di una obbligazione od altro dovere giuridico.
            Per concludere, il 3° comma dell’articolo 122 parifica, nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa a quella del danneggiato.
            Il legislatore, nello stabilire la norma, ha pensato al caso in cui un soggetto detentore danneggi la cosa detenuta in seguito all’imprudente utilizzazione di un prodotto difettoso.
            Il proprietario della cosa detenuta potrà chiedere il ristoro del danno al produttore del bene difettoso, il quale vedrà limitata la quantità del risarcimento a seconda del grado di colpevolezza del detentore, restando salva la possibilità di richiedere il risarcimento direttamente al detentore.
  
           
§ 10 – La messa in circolazione del prodotto: il concetto, la consegna al vettore ed allo spedizioniere, la vendita forzata.
           
Si può passare ora ad esaminare dettagliatamente la messa in circolazione del prodotto che, come si è visto, è la condizione indispensabile perché nasca la responsabilità.
            Secondo l’enunciato dell’articolo 119, il prodotto si considera messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, all’ausiliario di questi, anche in visione od in prova, oppure quando sia consegnato al vettore od allo spedizioniere per l’invio all’acquirente od all’utilizzatore.
            La nozione di messa in circolazione è richiamata in numerose disposizioni del Dlgs 206/2005; infatti, nell’articolo 118 è considerata causa di esclusione della responsabilità, nell’articolo 117 è richiamata al fine di determinare la nozione di prodotto difettoso, nell’articolo 126 risulta decisiva al fine di determinare il dies a quo del termine di decadenza e per l’articolo 127 è decisiva per determinare in senso temporale la sfera di applicazione della disciplina in esame (che non si applica ai prodotti messi in circolazione anteriormente al 30/07/ 1988).
            E’ indubbio che quella di messa in circolazione del prodotto è una nozione centrale nel nuovo sistema.
            Il momento della messa in circolazione del prodotto funziona come parametro di riferimento per motivare od escludere la responsabilità del produttore, in quanto, quando essa non viene attuata, vengono a mancare quelle esigenze di tutela del consumatore che sono la ratio della disciplina in esame.
            La definizione più corretta del concetto di messa in circolazione è quella di immissione del prodotto sul mercato, che realizza quella situazione potenziale nella quale il difetto del prodotto, ormai fuori della sfera di controllo del produttore, può cagionare dei danni al pubblico degli utenti e dei consumatori.
            Pertanto deve escludersi che si possa parlare di messa in circolazione del prodotto nel caso in cui esso resti depositato presso i magazzini del produttore; infatti, in questo caso, rimane soltanto eventuale la possibilità che il prodotto venga immesso nella catena distributiva.
            Il punto massimo oltre il quale il produttore non può contestare che il prodotto è stato messo in circolazione, interpretando alla lettera il disposto della norma, consiste nel trasferimento della cosa all’acquirente, all’utilizzatore oppure ad un ausiliario di questi.
            Altri problemi sorgono nel verificare se si possa dire che sono messi in circolazione quei prodotti che siano trasferiti ad altri, ma rimangano nella sfera di controllo del produttore.
            In base all’articolo 1177 c.c., in relazione al principio dell’efficacia immediatamente traslativa della vendita, l’obbligazione di consegna include anche l’obbligo di custodia fino alla consegna. Rimanendo, in questa ipotesi, il bene nella sfera di controllo del produttore, si esclude che si possa parlare di messa in circolazione.
            Però, in relazione ai principi di fondo del nuovo regime, sembra più ragionevole la soluzione contraria. Infatti, la sottoposizione del produttore allo speciale regime di responsabilità è riferita alla volontà dell’imprenditore di immettere il bene sul mercato. Questa volontà risulta evidente quando il prodotto venga trasferito ad altri, anche se materialmente rimane in custodia dell’alienante; tanto è vero che, ai sensi dell’articolo 1515 c.c., una volta concluso il contratto, il fatto materiale della consegna può avvenire anche contro la volontà del compratore.
            La questione potrebbe essere sollevata quando risulti assente lo schema della vendita, in quanto si ritiene utilizzatore anche chi ottenga la disponibilità della cosa a titolo diverso da quello della vendita (ad esempio in leasing).
            Inoltre, l’utilizzatore potrebbe anche essere un soggetto da collocare all’interno della catena produttiva, come l’assembler che utilizzi il bene come parte componente di un prodotto finale. Come si è visto in precedenza anche in questo caso è sussistente la messa in circolazione del prodotto.
            Nel testo della norma, acquista particolare rilievo la locuzione “anche in visione o in prova”. Da tale locuzione si deduce che il produttore non può andare esente da responsabilità, affermando che non vi sia stata messa in circolazione del prodotto, in quanto la consegna sia avvenuta solo a titolo di visione o di prova. Questa precisazione è importante non solo in relazione alla lettera a) dell’articolo 118, ma anche in relazione alla lettera c) dello stesso articolo, dove si esclude la responsabilità del produttore se questi non abbia fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso.
            Restando fermo che se il danno si verifica senza che il produttore abbia messo in circolazione il prodotto saranno comunque esperibili le azioni di diritto comune ai sensi dell’articolo 2043 c.c., sorgono dei problemi in relazione all’ipotesi in cui il danno sia provocato dal difetto della parte componente, o comunque, dal prodotto non finito. Il problema consiste nell’identificare a quale soggetto sia imputabile la messa in circolazione del prodotto.
            Sull’argomento si è già trattato, perciò basta ricordare che, quando il danno sia provocato dal difetto della parte componente, la messa in circolazione va riferita al produttore finale, a meno che il prodotto componente non avesse una sua autonomia funzionale e non abbia direttamente provocato il danno.
            Occorre a questo punto ricordare le questioni relative alla consegna al vettore ed allo spedizioniere.
            Infatti, il momento della disponibilità materiale della cosa, non è equivalente nella nozione di messa in circolazione nell’ipotesi in cui il prodotto sia stato consegnato al vettore od allo spedizioniere per l’invio all’acquirente.
            Il riferimento è al momento in cui il venditore si libera dell’obbligo di consegna rimettendo la cosa a chi la debba inviare (ai sensi dell’articolo 1510 c.c., comma 2°).
            Essendo il fatto della consegna decisivo anche al di fuori dello schema della vendita, si ritiene che questa realizzi la messa in circolazione del prodotto; infatti, uscendo il prodotto dalla sfera di dominio e di controllo del produttore (quindi fuori del processo produttivo), non può ritenersi corretto addossare al produttore il regime della responsabilità per i danni verificatisi nel corso del trasporto o della spedizione.
            Per concludere, occorre ricordare i problemi relativi alla vendita forzata.
            Il Dlgs 206/2005 precisa che la responsabilità permane anche nel caso di vendita forzata; invece, essa è esclusa quando il produttore – debitore abbia segnalato specificamente l’esistenza del difetto con una dichiarazione formale resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento, oppure con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro 15 giorni dal pignoramento stesso.
            Questa scelta è da ritenere corretta perché, anche nell’ipotesi di vendita forzata, il produttore trae un profitto dal prodotto, visto che il ricavato della vendita è destinato all’estinzione dei suoi debiti. Pertanto è sembrata una soluzione equa, sia dal punto di vista giuridico che economico, che il produttore restasse il garante della sicurezza del prodotto.
            Non solo, ma tale previsione è utile per chiarire la rilevanza, ai fini della esistenza dell’avvenuta messa in circolazione, dell’elemento psicologico, anche se si può escludere che, per potersi parlare di messa in circolazione, sia necessaria una manifestazione di volontà coerente; il produttore sarà chiamato a rispondere del danno, secondo le regole del nuovo regime, anche quando il prodotto sia immesso sul mercato senza il suo consenso.
            Inoltre, male si concilierebbe con i principi della direttiva la negazione di qualsiasi responsabilità in caso di immissione sul mercato di un prodotto contro la volontà del produttore.
            E’ questo il caso della messa in circolazione di prodotti rubati. La valutazione della responsabilità dovrà farsi, naturalmente, caso per caso; infatti, il produttore potrà essere scagionato da qualsiasi responsabilità, quando provveda ad informare il pubblico dei consumatori, attraverso pubblici avvisi, della immissione involontaria di prodotti difettosi sul mercato, a seguito di un fatto illecito subito.
            Infine, alla domanda se abbia relazione con la nozione di messa in circolazione del prodotto l’immissione di materiale gassoso nell’atmosfera da parte dell’imprenditore, si è data risposta negativa, in quanto, pur avvenendo l’immissione nel corso di un processo produttivo, il materiale gassoso non può considerarsi un bene a sé stante.
 
           
§ 11 – La prova del danno: gli oneri di prova per il danneggiato e per il produttore.          
           
Il problema della prova. La regolamentazione della suddivisione degli oneri della prova è contenuta nell’articolo 120 del Dlgs 206/2005.
            Detto articolo dispone che il danneggiato ha l’obbligo di provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno. Il produttore, invece deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità, o quantomeno dimostrare che, tenuto conto di tutte le circostanze, il difetto non fosse ancora esistente al momento della messa in circolazione del prodotto. Infine, al terzo comma, si dispone che, quando appaia anche appena verosimile che il danno sia stato provocato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
            Quello della prova è uno dei punti più complessi della disciplina in esame, visto le difficoltà, tanto per il produttore che per il consumatore, di provare la non originalità o l’originalità del difetto che ha causato il danno.
            Per evitare che una disciplina inadeguata porti a gravi distorsioni, il legislatore comunitario prima e quello nazionale poi hanno previsto una disciplina (almeno a prima vista) piuttosto rigorosa.
             Infatti, detta disciplina prevede che l’azione per il risarcimento del danno può essere esercitata nel termine di 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto; stabilisce che il danneggiato deve dimostrare tassativamente il danno, il difetto e la connessione causale senza che sia gravato da altri oneri probatori; stabilisce anche che il produttore ha l’obbligo di provare tutte quelle circostanze dalle quali possa emergere la possibilità che il difetto dal quale è derivato il danno non esistesse al momento della messa in circolazione del prodotto oppure che sia sorto successivamente (mitigando fortemente le difficoltà degli oneri probatori, così come regolati in precedenza).
            Quindi, esaminando il disposto dell’articolo 120, si può vedere come siano stabilite delle regole rigide per quanto riguarda i carichi probatori di competenza di ciascuna delle parti nel giudizio di responsabilità. Vale la pena di ricordare come una disposizione del genere non sia mai apparsa esplicitamente in nessuno dei progetti che, a partire dal 1975, sono stati emanati in sede comunitaria.
            Confrontando la disciplina comunitaria con quella del nostro ordinamento, si può vedere come il primo comma riproponga integralmente il testo dell’articolo 4 della Direttiva 85/374; il secondo comma è praticamente la continuazione dell’articolo 6; il terzo comma, invece, non trova alcun riscontro nella disciplina comunitaria e si limita a regolare taluni aspetti di carattere processuale.
            Nel nostro, come in altri ordinamenti, il fulcro del dibattito relativo alla responsabilità del produttore si è incentrato sin dal principio sulle questioni relative all’onere della prova gravante sul danneggiato, sottolineando l’ingiustizia del porre solo su questo l’intero onere della prova.
             Pur desumendosi la ripartizione della prova dagli articoli 114 e 118, l’articolo 120 dà una veste formale alla materia per ridurre ogni incertezza sul piano interpretativo riguardo l’effettiva volontà del legislatore di operare detta ripartizione.
            Passando al contenuto della norma, si può vedere come il disegno tracciato dalla direttiva appaia complessivamente equilibrato.
            Tale quadro, è stato seguito anche dal nostro legislatore, in primo luogo nel configurare quali sono gli elementi di prova gravanti sul produttore, cioè tutte le circostanze materiali che si colleghino più o meno direttamente alla sua sfera organizzativa (considerato come il difetto di una merce appaia in linea di massima imputabile all’attività del fabbricante, non sarà necessario che il danneggiato provi esplicitamente tale circostanza, spettando al produttore dimostrare che la mancanza di sicurezza del prodotto si è verificata in un momento successivo all’immissione sul mercato).
            In secondo luogo, per quanto riguarda la posizione del danneggiato, il primo comma dell’articolo 120 esclude che sulla vittima incomba l’onere di dimostrare la colpa del produttore, in quanto l’onere a carico del consumatore verte esclusivamente su elementi oggettivi; inoltre, il danno e la connessione causale, sono momenti la cui manifestazione avviene nell’ambito della sfera di controllo della vittima la quale, di regola, dovrebbe poter disporre di sufficienti mezzi di conoscenza e rendiconto al riguardo.
            Considerazioni diverse valgono riguardo la prova dell’esistenza di un difetto nel prodotto; infatti, se è pur vero che tale nozione corrisponde alla presenza di un rischio occulto nel prodotto, è indubbio che il danneggiato potrà incontrare difficoltà ad assolvere l’onere probatorio.
            Nonostante ciò, il legislatore non ha ritenuto che le ragioni dell’offeso andassero salvaguardate fino al punto da porre a suo carico un onere circoscritto alla sola dimostrazione del pregiudizio e della sua riconducibilità all’uso del prodotto difettoso. Infatti, essendo il produttore gravato dalla prova liberatoria circa l’inesistenza di un difetto pertinente alla sua sfera di organizzazione, ciò significherebbe dare per scontata la sua responsabilità anche in tutte quelle ipotesi in cui la causa del danno fosse rimasta ignota.
            Questa soluzione, potrebbe portare ad una maggiore difesa dei consumatori, ma in troppi casi si trasformerebbe in una eccessiva penalizzazione per il fabbricante.
            Per quanto attiene ai mezzi di prova, le parti in causa potranno giovarsi di tutti quelli generalmente ammessi nei codici processuali, cioè: le prove documentali, le prove testimoniali, eventuali confessione e giuramento (entro i limiti indicati dall’articolo 2739 c.c. in materia di fatto illecito). E’ ammesso anche il ricorso alle presunzioni, data la particolare natura di questo tipo di giudizi; infatti, lo stesso legislatore, nell’articolo 118 lettera b), stabilisce come per il produttore sia sufficiente dimostrare un sufficiente grado di probabilità che l’evento si sia verificato successivamente al momento in cui il bene è uscito fuori dalla sua sfera di controllo, per considerare soddisfatto l’onere della prova circa l’esclusione della sua responsabilità.
            Un’altra notazione riguarda la validità o meno di eventuali negozi modificativi dello schema probatorio. Si tratta (come visto sopra) generalmente di iniziative dell’imprenditore.
            Come tutte le clausole di esonero, anche queste non sono ammesse. La disciplina dell’articolo 124 del Dlgs 206/2005 riprende quella dell’articolo 2698 c.c., stabilendo che tali accordi sono nulli quando la modificazione ha per effetto il rendere eccessivamente difficile l’esercizio di un diritto, nella fattispecie il diritto al risarcimento; effetto facilmente raggiungibile aggravando l’onere probatorio della vittima o diminuendo quello del produttore.
            Questa precisazione riguarda alcuni aspetti particolari della materia.
            In primo luogo, la diligenza del danneggiato nell’uso del prodotto; infatti, l’esistenza di un difetto nel prodotto può emergere indipendentemente dall’uso diligente del prodotto stesso da parte del consumatore; occorre quindi tenere fermo che, riguardo la diligenza, il danneggiato è libero da ogni onere probatorio; al produttore spetterà, invece, dimostrare l’eventuale concorso di colpa o la colpa esclusiva del danneggiato.
            In secondo luogo, l’imputabilità del difetto alla sfera di organizzazione del produttore. Infatti il danneggiato non è tenuto a provare che il difetto sussistesse prima della messa in circolazione del prodotto; grava proprio sul produttore l’onere di fornire l’eventuale prova contraria, ai sensi dell’articolo 118, lettera b) del Dlgs 206/2005.
            Inoltre, il danneggiato non ha neppure l’obbligo di individuare materialmente il produttore; infatti, ai sensi dell’articolo 116 del Dlgs 206/2005, può rivolgere la propria richiesta risarcitoria al fornitore, spettando a quest’ultimo indicare l’identità del produttore finale per evitare di sostenere personalmente la responsabilità.
            In terzo luogo la colpa del produttore. La vittima è affrancata anche dall’onere di dimostrare la negligenza del produttore. Questo assunto non costituisce una novità in quanto già previsto nella legislazione vigente; infatti, avendo focalizzato sin dall’inizio l’inadeguatezza del criterio della colpa, non si è ritenuto giusto far gravare sul danneggiato l’onere di fornire la difficilissima dimostrazione dell’esistenza di tale elemento.
            Passando all’esame dei tre elementi la cui prova è di competenza del danneggiato, il primo consiste nella prova del danno. L’attore è tenuto a dimostrare di aver subito un danno; quest’onere riguarderà esclusivamente i pregiudizi considerati risarcibili ai sensi dell’articolo 123 del Dlgs 206/2005.
            La prima categoria menzionata da questo articolo è quella comprendente le ripercussioni cagionate da morte o lesioni personali.
            Si applicano i principi generali in tema di danno alla persona, cioè, da un lato: dimostrare le spese di cura e assistenza, le spese funerarie, nonché le perdite di guadagno; dall’altro lato le voci rientranti nel danno biologico per le quali la valutazione equitativa dovrà tenere conto, oltre che dei parametri forfettari di riferimento, anche delle poste specifiche collegate alle peculiarità storico – essenziali della persona danneggiata.
            Una seconda categoria di danni risarcibili è quella attinente alla distruzione od al deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso. L’articolo 123 prevede, a tale proposito, che l’azione risarcitoria possa essere esperita soltanto in relazione a quei danni che eccedono l’ammontare della franchigia di Euro 387; è pacifico che spetti alla vittima dover provare il pregiudizio e che questo superi tale importo, salva naturalmente la possibilità per il fabbricante di dimostrare il contrario e salva anche la possibilità, nei casi dubbi, del ricorso all’applicazione dell’articolo 1226 c.c. che prevede la valutazione equitativa del giudice.
            Ulteriore condizione per ottenere il risarcimento consiste nel fatto che la cosa danneggiata o distrutta fosse destinata, quantomeno in via prioritaria, all’uso privato. Tale dimostrazione può essere fornita attraverso vari elementi quali: la natura dell’attività professionale del danneggiato, il luogo in cui il bene danneggiato era situato e l’eventuale iscrizione nel registro o negli inventari dei beni ammortizzabili dell’impresa.
            Va ancora segnalato il risarcimento sulla base del disposto dell’articolo 1226 c.c. in caso di impossibile identificazione dei beni andati distrutti (come nel caso in cui un prodotto difettoso provochi un incendio che distrugga gli interni di un appartamento).
            La prova del difetto. Il secondo elemento di prova posto a carico del danneggiato riguarda l’esistenza di un difetto del prodotto.
            Si tratta di definire il tenore della dimostrazione, chiarendo le singole circostanze che il danneggiato potrà far valere davanti al giudice.
            Quanto al contenuto della prova, occorre precisare che la vittima non è tenuta ad individuare l’intrinseco vizio di progettazione o fabbricazione determinatosi nel prodotto. Più genericamente si tratta di dimostrare che l’uso del bene non presenta la sicurezza che ci si può legittimamente attendere da quella specifica categoria di prodotti.
            Premesso che il contenuto della prova non corrisponde all’inidoneità del prodotto alla funzione cui era destinato (sicché non ogni vizio appare tale da conferire elementi di pericolosità all’utilizzo del bene stesso; anzi un difetto potrà riscontrarsi quando il prodotto sia perfettamente funzionante ma non presenti la sicurezza che il pubblico può legittimamente attendersi, ad esempio per mancanza di istruzioni idonee), la valutazione circa lo standard di sicurezza offerto dal prodotto sarà effettuata tenendo conto di varie circostanze.
            In primo luogo, occorre tenere conto delle circostanze previste dall’articolo 117 del Dlgs 206/2005 ed, in particolare, di quelle enunciate nella lettera a) che menziona il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite. Tutti elementi, questi, influenti sulla delimitazione delle aspettative circa l’affidabilità dell’oggetto.
            Sempre con riferimento a dette circostanze la vittima potrà poi dimostrare di non avere il produttore fornito adeguate avvertenze intorno alle modalità di impiego ed agli eventuali pericoli insiti nell’uso del prodotto. Inoltre, le insufficienti informazioni offerte potrebbero concernere rischi che il produttore fosse tenuto ad evitare; va anche ricordato che non producono nessun effetto liberatorio le informazioni riguardanti prodotti destinati a consumatori minorenni, quelle formulate con linguaggio scientifico concernenti merci di largo consumo, le informazioni redatte nella lingua del produttore e commercializzate in altri paesi ed ogni avvertenza riguardante rischi particolarmente gravi che siano stampate su un foglio allegato e non direttamente sulla confezione del prodotto.
            Il danneggiato può anche far valere la circostanza che il fabbricante abbia diffuso (attraverso i mezzi pubblicitari) informazioni non veritiere sulla sicurezza del prodotto, tali da falsare le aspettative circa l’affidabilità del prodotto stesso.
            Quanto alle circostanze richiamate nella lettera b) dell’articolo 117 del Dlgs 206/2005, la vittima deve dimostrare che la mancanza di sicurezza si sia manifestata nell’ambito degli usi ai quali il bene stesso può essere ragionevolmente destinato, prescindendo tale valutazione dall’uso effettivo del bene da parte del danneggiato. In altre parole, l’esistenza del difetto può essere accertata indipendentemente da tale uso effettivo proprio perché si tratta di stabilire se l’oggetto presenti dei rischi significativi rispetto all’uso cui è destinato, comprendendo anche gli usi impropri purché prevedibili.
            Per quel che riguarda la disposizione della lettera c) dell’articolo 117, in riferimento al tempo della messa in circolazione, va tenuto presente come la sicurezza che ci si può legittimamente attendere da un prodotto sia inversamente proporzionale al periodo di tempo trascorso dal momento della messa in circolazione di esso; infatti, quanto minore è l’intervallo temporale, tanto più facilmente il danneggiato potrà provare e far valere l’esistenza di un difetto del bene.
            Considerazioni del genere valgono solo nei confronti dell’usura ordinaria del bene, mentre nel logoramento imputabile alla bassa qualità dei materiali sarà implicita la prova circa il carattere originario del difetto.
            Il 3° comma dell’articolo 117 permette al danneggiato di provare l’esistenza del difetto attraverso il semplice confronto con gli altri prodotti della medesima serie.
            Tale confronto sarà possibile solo quando ci si trovi di fronte a difetti di fabbricazione (ossia quei difetti che interessano singoli esemplari di una categoria di prodotti); quando la mancanza di sicurezza sia concernente alla concezione di un’intera serie (difetti di progettazione) questo tipo di dimostrazione della prova sarà improponibile per ovvie ragioni, anche confrontando la serie difettosa con una serie di prodotti più perfezionati di natura simile.
            Questi sono gli elementi richiamati dal legislatore. Inoltre, alla domanda se possa il danneggiato essere ammesso a far valere ogni circostanza utile ad evidenziare l’esistenza di un qualche rischio occulto nel prodotto deve darsi risposta affermativa (si pensi ad esempio alla prova circa la mancanza di conformità agli standards di sicurezza disposti da leggi, regolamenti e norme di qualità).
            La vittima non potrà, invece far valere, ai fini della prova, quei rischi palesi che derivano dalla natura pericolosa dell’oggetto. Quando il rischio palese non riguardi la pericolosità naturale della cosa, ma derivi proprio da un difetto del prodotto, il danneggiato potrà sì provare la mancanza di sicurezza del bene, ma la responsabilità del produttore sarà comunque esclusa in applicazione dell’articolo 122, 2° comma, del Dlgs 206/2005, il quale dispone che il risarcimento non è dovuto quando la vittima risulti essere stata consapevole del rischio.
            Quando la dimostrazione della prova dell’esistenza del difetto comporti un alto livello di difficoltà, quindi non sia possibile andare oltre la dimostrazione di una significativa probabilità dell’esistenza del difetto, si concorda nell’accogliere le ragioni della vittima ampliando i margini riservati alla prova per presunzioni; quindi non si tratterà per il danneggiato di dimostrare l’infondatezza di altre possibili fonti di danno, ma che di fronte ad esse il difetto si presenti come la causa più probabile.
            Indizi in tal senso saranno: la fedele osservanza delle istruzioni, l’avere effettuata la normale manutenzione oppure l’avere usato diligentemente il prodotto.
            Prova della connessione causale tra il difetto ed il danno. Il danneggiato deve, infine dimostrare l’esistenza di una relazione di causa – effetto tra il difetto riscontrato nel prodotto e l’evento lesivo.
            Si tratterà, innanzi tutto, di provare l’esistenza di una causalità di fatto, ovvero che l’evento pregiudizievole è conseguenza materiale della mancanza di sicurezza del prodotto.
            Anche in questo caso la prova potrà essere fornita da presunzioni; infatti, dovendo il giudice valutare il grado di regolarità statistica che un certo effetto presenta in relazione ad una determinata causa, per la vittima si tratterà di individuare le possibili fonti di danno, provando poi che gli indizi raccolti depongono a favore della causa relativa al difetto.
            Per quanto riguarda la cosiddetta causalità giuridica, essa può dirsi sussistente là dove il danno si presenta come realizzazione del rischio connaturato al difetto; inoltre, coincidendo con uno di quegli eventi pregiudizievoli, per scongiurare il verificarsi dei quali il legislatore figura aver vietato quella certa condotta, la causalità giuridica deve manifestarsi come conseguenza della situazione di maggiore pericolosità creata dall’uso di un prodotto che abbia tradito la propria mancanza di sicurezza.
            Questa norma non va intesa in senso assoluto dal momento che le insidie che un bene può presentare sono destinate a variare a seconda dell’utilizzazione cui detto bene è sottoposto; infatti, un bene, innocuo se usato in una certa maniera, sotto altre condizioni d’uso può risultare pericoloso (come, ad esempio, il farmaco che unito ad altre sostanze può dare effetti allucinogeni).
            Per concludere, si può affermare che il momento in cui si accerta la mancanza di sicurezza è anche quello in cui vengono delineati gli eventi rilevanti ai fini del risarcimento; detto questo, occorre riconoscere che, nell’ipotesi di danno da prodotto, la causalità giuridica non necessita di una autonoma ed ulteriore valutazione, in quanto è definita in senso positivo e negativo già all’atto della prova del difetto.
            La prova liberatoria. L’articolo 120, comma 2° prevede che il produttore possa esimersi dalla responsabilità, qualora dimostri uno dei fatti elencati nell’articolo 118 del Dlgs 206/2005.
            La prima ipotesi riguarda la prova che il produttore non abbia immesso il prodotto sul mercato. Occorre tenere conto di due eventualità che possono verificarsi: la prima si realizza quando il bene si trova nell’ambito dell’impresa; la seconda si attua quando l’immissione sul mercato sia avvenuta per un fatto diverso da quelli cui l’articolo 119 del Dlgs 206/2005 ricollega l’effetto di messa in circolazione del prodotto (ovvero la consegna all’acquirente, all’utilizzatore, al loro ausiliario, al vettore, allo spedizioniere e la vendita forzata).
            Si tratta di provare come la circolazione del prodotto sia stata determinata da causa estranea al produttore (per il furto o la rapina subita dal produttore, per l’errata consegna di un prodotto al posto di un altro, etc.).
            Per quanto riguarda la seconda ipotesi di esclusione della responsabilità, essa si verifica quando il difetto non sia materialmente esistito al momento dell’immissione sul mercato.
            Qui occorre dimostrare che l’insorgere del difetto sia dovuto ad una causa sopravvenuta che si potrà identificare col fatto del terzo (come nel caso di negligente conservazione da parte dell’intermediario, o della manomissione della merce per mano di ignoti nell’ambito del processo di distribuzione), oppure al fatto dell’utente (cattiva manutenzione), oppure che il difetto sia insorto per il verificarsi di un fatto fortuito, determinatosi successivamente all’immissione del prodotto sul mercato.
            La prova diretta di tali eventi è spesso molto difficile; tanto che l’articolo 120, 2° comma permette al produttore di ricorrere alle presunzioni, allegando la presenza di circostanze dalle quali sia possibile dedurre la non originarietà del difetto, fatta salva per il danneggiato la possibilità della prova contraria.
            La terza ipotesi di esclusione della responsabilità, riguarda i danni cagionati da un prodotto non destinato alla distribuzione a titolo oneroso e che non sia stato fabbricato nell’esercizio di una attività professionale.
            L’ipotesi è alquanto marginale. Infatti, pur potendosi dimostrare che il prodotto difettoso fosse solo un prototipo, un campione omaggio, o che non fosse destinato al consumo, o che fosse destinato all’autoconsumo, o che fosse oggetto di un atto di liberalità, non si riuscirà a provare la seconda condizione richiesta: che il prodotto sia stato fabbricato al di fuori dell’esercizio di una attività professionale.
            La quarta ipotesi, prevede l’esclusione della responsabilità nel caso in cui il prodotto risulti pienamente conforme ad una norma giuridica imperativa, oppure ad un provvedimento vincolante.
            La prova liberatoria non verterà sulla dimostrazione (considerata insufficiente, come si è anche visto sopra) di una generica conformità del prodotto a norme o regolamenti che impongano alcuni requisiti minimi di sicurezza. Tale ipotesi non riguarda neppure i prodotti sottoposti ad autorizzazione od omologazione.
            Il riferimento è a quei casi in cui una norma giuridica sia volta a determinare imperativamente una certa caratteristica del prodotto ed in cui proprio tale aspetto si sia rivelato come causa del difetto.
            La prova potrà avvenire sulla base del testo della norma, oppure sul confronto diretto con altri prodotti dello stesso genere, fabbricati con criteri tecnici (e normativi) diversi.
            La quinta ipotesi, riguarda i cosiddetti rischi da sviluppo tecnico.
            La prova liberatoria verterà sul fatto che, al momento dell’immissione sul mercato non esistevano sperimentazioni tali da permettere l’individuazione del difetto.
            Non sarà sufficiente la dimostrazione di aver operato, al momento della fabbricazione, tutti gli esperimenti o le tecniche normalmente praticate nel proprio ramo produttivo; deve esserci la prova che non vi sia stato nessun tipo di sperimentazione tale da permettere l’individuazione e l’eliminazione del difetto. Inoltre, la valutazione circa lo stato delle conoscenze tecnico – scientifiche andrà effettuato tenendo conto dei risultati di studi esclusivamente teorici compresi quelli relativi ad opinioni minoritarie adeguatamente motivate.
            La sesta ipotesi riguarda la possibilità, concessa al produttore parziale, al fornitore, all’importatore e a chi apponga un segno distintivo, di liberarsi dalla responsabilità, provando che la difettosità del prodotto è derivata dall’attività del produttore finale (l’assembler, o il fabbricante che utilizzi la merce in un successivo procedimento produttivo).
            Si tratta, in questo caso, di dimostrare che il prodotto è stato consegnato in conformità alle istruzioni ricevute, oppure, in alternativa, che la mancanza di sicurezza sia derivata da un difetto di progettazione del prodotto finale.
            Passando dalle ipotesi previste nell’articolo 6 a quella dell’articolo 10, sarà possibile la prova liberatoria vertente sulla dimostrazione della colpa della vittima.
            Innanzi tutto, la prova verterà sulla dimostrazione che il danneggiato sia stato consapevole del difetto, del pericolo e che si sia esposto volontariamente a quest’ultimo, grazie all’osservanza dell’obbligo di informare l’acquirente fornendogli le adeguate informazioni sul prodotto e sugli usi (anche impropri rispetto a quello per il quale sia stato concepito il prodotto) che può farne.
            Inoltre, in questa sede, il produttore, potrà scagionarsi, per i danni provocati dall’usura del bene, indicando i materiali impiegati per la costruzione, o l’uso eccessivo del prodotto da parte dell’utente, etc.
            Sempre nell’ambito dell’articolo 122, il produttore potrà fornire la prova che il danno sia stato causato da un caso fortuito provandone l’incidenza causale.
            Il più delle volte, nel giudizio di responsabilità, si rende necessaria una consulenza tecnica come mezzo di prova, per accertare l’esistenza del difetto e la connessione causale di questo col danno.
            Nel terzo comma dell’articolo 120, il legislatore italiano ha posto a carico del produttore l’anticipazione di tali spese.
            Questa è una applicazione pratica del disposto dell’articolo 90 c.p.c. secondo il quale ciascuna delle parti deve anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione sia posta a suo carico dalla legge.
            Perciò tale anticipazione ha una condizione necessaria nell’imposizione della consulenza tecnica da parte del giudice che ritenga verosimile l’esistenza del difetto e di una sua relazione causale col danno.
            L’effetto pratico della disposizione consiste nell’addossare in via provvisoria un onere finanziario al soggetto più idoneo a sostenerlo.
             
                                                                                                                                  
§ 12 – La prescrizione e la decadenza.
           
Gli articoli 125 e 126 del Dlgs 206/2005, contenenti le norme sulla prescrizione e sulla decadenza, corrispondono agli articoli 10 e 11 della Direttiva CEE 85/374. Essi hanno contribuito a chiarire uno dei profili più incerti della disciplina dell’illecito per danno da prodotti.
            Prima dell’introduzione della presente disciplina, la materia era regolata dal codice civile.
            In particolare, essa era basata sulla combinazione dell’articolo 2935 c.c., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere e dell’articolo 1947 c.c., secondo il quale il diritto si prescrive dal giorno in cui il fatto si è verificato. Da questa combinazione risultava che il produttore era esposto all’altrui azione per un periodo di tempo indeterminabile.
            Infatti, secondo una certa interpretazione dell’articolo 2947 c.c., il termine “fatto” era da intendere come comprensivo tanto dell’azione quanto dell’evento che ne è derivato; pertanto, il momento della decorrenza della prescrizione coincideva con quello del verificarsi del danno, con la conseguenza che, almeno sul piano teorico, il produttore poteva essere chiamato a rispondere per il danno generato da un prodotto vecchissimo, nel quale il difetto si fosse manifestato in un periodo recente.
            Pur trattandosi di ipotesi molto remote, potendo il fabbricante avere buon gioco nell’attribuire la riferibilità del danno sul piano del rapporto di causalità all’usura provocata dal tempo, in astratto la responsabilità poteva ritenersi esistente per tutta la durata del bene, costituendo un elemento di indeterminatezza sotto vari aspetti (ad esempio, poteva rendere estremamente difficoltoso il calcolo del costo di una assicurazione della responsabilità civile per danno da prodotti).
            La direttiva ha stabilito che, dopo 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto, ogni diritto si estingua nei confronti del produttore. Con questa affermazione si è fatta chiarezza sul limite della responsabilità e sulla sua durata.
            Il termine di garanzia decennale è stato concepito in funzione della durata in vita di un prodotto industriale. Infatti, è ovvio che questo termine sia inapplicabile, quando si consideri oggetto della responsabilità un prodotto agricolo o dell’allevamento sottoposto a trasformazione. Sarà anche inapplicabile per i prodotti industriali di largo consumo che abbiano una durata funzionale superiore al decennio (quali gli elettrodomestici). Sarà inapplicabile ogni qual volta la materia di composizione del prodotto non presenti la sicurezza che ci si può legittimamente attendere dopo un certo periodo di tempo.
            Il sistema predisposto dal decreto di attuazione (e dalla direttiva comunitaria) è molto simile a quello dell’articolo 1669 c.c. in materia di garanzia per la rovina o i gravi difetti degli edifici.
            Quindi, i diritti del danneggiato si estinguono in 10 anni dal momento della messa in circolazione del prodotto da parte del fabbricante o dell’importatore (cioè dal momento in cui si è verificata una delle situazioni previste dall’articolo 119 del D.P.R. 224/1988).
            L’azione si prescrive nel termine di tre anni con decorrenza dal giorno in cui il danneggiato ha avuto, od avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile (articolo 122, comma 1°).
            Sulla natura giuridica di questi due termini non vi è stata uniformità di vedute tra gli interpreti, ma il dettato dei due articoli ha rimosso ogni dubbio.
            Il termine triennale è sicuramente di prescrizione, ma dei dubbi sono sorti riguardo la qualificazione giuridica del termine decennale che potrebbe essere tanto di prescrizione quanto di decadenza.
            La lettura dell’articolo 126 non aiuta l’interprete, anche perché l’estinzione del diritto, cui si riferisce la norma, è un effetto comune tanto alla prescrizione quanto alla decadenza; infatti, in sede di primo commento ai progetti della direttiva, qualcuno ha parlato di doppio termine di prescrizione riguardo la responsabilità del produttore.
            C’è, però un argomento di carattere testuale che milita a favore della decadenza del termine decennale: è il fatto che l’estinzione si determina comunque, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore (articolo 11, Direttiva CEE 85/374).
            Il legislatore italiano (nell’articolo 126, comma 3°) ha, a questo riguardo, esteso l’effetto della domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale ed al riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
            La prima dà inizio ad un procedimento giudiziario con finalità identiche a quelle di un normale giudizio di cognizione ordinario.
            Il secondo introduce nella fattispecie in esame la regola generale stabilita dall’articolo 2966 c.c. senza considerare che esso costituisce di per sé un titolo sufficiente per agire nei confronti di colui che ha rilasciato l’atto ricognitivo.
            Con l’atto di citazione, si è voluta accollare al danneggiato una attività analoga a quella che deve assumere il creditore nei confronti del debitore per non incorrere nella decadenza prevista dall’articolo 1957 c.c..
            Il riconoscimento del diritto da parte del responsabile, manifesta la volontà di non eccepire la decadenza, ai sensi dell’articolo 2966 c.c.; ed analogo effetto assume il riconoscimento dei vizi nella vendita da parte dell’alienante o la rinuncia preventiva al termine di decadenza da parte del fideiussore ex articolo 1957 c.c..
            La disciplina adottata per il danno da prodotti è del tutto analoga a quella prevista nell’articolo 1669 c.c.; dovendo scegliere alternativamente tra la prescrizione e la decadenza, si preferisce la seconda, sebbene il termine di decadenza sia molto più breve.
            In ogni caso non vi sono ragioni plausibili per ritenere che, se il termine fosse di prescrizione, sarebbe soggetto alle sospensioni ed interruzioni ordinarie. Il fatto che si sia previsto che il termine fosse di decadenza, depone a favore della tesi che vi intravede la funzione di limitare lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche (che è poi la funzione propria della decadenza).
            La natura eccezionale di questo diritto è contraddetta dalla durata del termine pari a quello di prescrizione ordinaria, poiché la particolarità della situazione che deriva dalla messa in circolazione del prodotto comporta, nell’interesse del consumatore stesso, che lo stato di incertezza si protragga per un tempo così lungo.
            Per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione, l’articolo 125, comma 1° del Dlgs 206/2005, riporta senza variazioni il dettato disposto nell’articolo 10, comma 1° della Direttiva CEE 85/374.
            L’inizio del decorso della prescrizione è subordinato al verificarsi di tre circostanze: la conoscenza o la conoscibilità del danno; quella del difetto; quella dell’identità del responsabile.
            Diversamente da quello europeo, il legislatore italiano ha sostituito il termine responsabile a quello di produttore per sottolineare il fatto che legittimato passivo dell’azione non è solo il produttore, ma tutti i soggetti indicati negli articoli 3, lettera d), e 116 del Dlgs 206/2005.
            La necessaria conoscenza o conoscibilità di questi elementi, pur non sembrando a prima vista, sono condizioni di favore nei confronti del danneggiato; infatti, è frequente che il danneggiato scopra il difetto molto prima del verificarsi del danno, oppure che il danno si manifesti molto tempo dopo l’accertamento del difetto; oppure, ancora, che il danneggiato scopra l’identità del responsabile parecchio tempo dopo il verificarsi del danno (per risalire la catena distributiva dal fornitore al consumatore).
            La mancanza di alcuna di queste circostanze rende inoperante il decorso della prescrizione, giacché il diritto non può essere fatto valere ai sensi dell’articolo 2935 c.c..
            Il 2° comma dell’articolo 125, riguardante l’aggravamento del danno, è una novità rispetto al testo della direttiva. Questa novità riguarda solo il danno alle cose. Esso è considerato come una logica conseguenza di quanto previsto nel 1° comma dello stesso articolo e dal 2° comma dell’articolo 123, quando si stabilisce l’improponibilità dell’azione per danni di importo inferiore ai 387 Euro.
            Sebbene detto comma possa apparire come una deroga al principio generale secondo il quale l’aggravamento del danno non impedisce il decorso della prescrizione, così non è. Infatti si afferma che l’aggravamento del danno non impedisce o sospende il decorso, per il semplice fatto che esso si verifica quando il fatto generatore della responsabilità si è già manifestato compiutamente.
            La regola non si applica quando nuovi danni si producano successivamente al verificarsi dell’evento; oppure nel caso dell’illecito permanente che si produce per effetto di una detenzione abusiva, di una occupazione abusiva, etc..
            Nel primo caso il fatto successivo produttivo del danno è diverso ed ulteriore rispetto a quello verificatosi precedentemente. Esso è in rapporto di causalità con l’illecito, ma è privo di legame col danno già verificatosi.
            Nel secondo caso si ritiene che la decorrenza inizi al momento in cui cessi la condotta lesiva e non dal suo inizio, proprio perché solo allora è possibile accertare il danno prodottosi.
            L’ipotesi regolata dalla norma in esame, non si riferisce ad alcuna delle due ipotesi citate. Non alla prima, perché ciò di cui si chiede il risarcimento è il danno già manifestatosi; non alla seconda, perché il danno prodotto da un bene difettoso non costituisce un illecito permanente, ma al massimo una conseguenza permanente di un illecito.
            Il danneggiato agisce in un momento successivo al manifestarsi del danno, in quanto solo allora può essere attiva la franchigia di cui all’articolo 123, per il danno alle cose.
            Si tratta, propriamente, di un aggravamento del danno per il quale non può dirsi maturata la prescrizione, giacché il suo manifestarsi non aveva una gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di una azione giuridica. Conseguentemente, confrontando la regola con l’inciso dell’articolo 2935 c.c., si può dire che solo con l’aggravamento del danno il diritto può essere fatto valere.
            Alcune precisazioni riguardo la decadenza.
            Nell’articolo 126 del decreto, si segnalano due novità rispetto alla direttiva. La prima riguarda l’impedimento della decadenza in seguito alla proposizione di una domanda giudiziale. La seconda si ha riguardo all’atto impeditivo della decorrenza nei confronti di uno dei responsabili che non si estende anche agli altri.
            Da entrambe queste previsioni risulta rafforzata la tesi che qualifica il termine decennale come vero e proprio termine di decadenza e non già di doppia prescrizione.
            La riserva contenuta nell’articolo 126, sembra richiamare gli articoli 2943 e 2945 c.c. in tema di prescrizione. Secondo il primo, l’atto introduttivo del giudizio vale ad interrompere la prescrizione se il giudice adito è incompetente. Per il secondo, l’interruzione permane per tutta la durata del processo; quindi fino al passaggio in giudicato della sentenza od all’estinzione del giudizio.
            Ora, trattandosi di decadenza e non di prescrizione, l’inizio del processo non vale ad interrompere il termine, con la conseguenza che all’estinzione del processo segue quella dell’azione, a meno che il termine decennale non sia ancora trascorso; nel qual caso, è da ritenere possibile l’inizio ex novo del giudizio nei confronti del responsabile.
            Ci si chiede, ancora, se nel caso di specie possa applicarsi analogicamente l’articolo 2943, comma 3° c.c., dove fa salvi gli effetti della interruzione della prescrizione anche nel caso in cui l’azione sia radicata innanzi al giudice incompetente.
            A questa domanda si è data risposta affermativa, in quanto non avrebbe senso l’avere stabilito un termine di garanzia così lungo ed avere introdotto il principio della responsabilità oggettiva, per poi frustrare la pretesa del danneggiato con una ristretta applicazione restrittiva dell’articolo 126.
            La seconda novità riguarda la non estensibilità dell’atto che impedisce la decadenza nei confronti di alcuno. La norma è la traduzione del principio secondo il quale le obbligazioni solidali passive si estendono ai condebitori solo nei loro effetti favorevoli.
            Un’unica eccezione si ritrova nell’articolo 1310 c.c., il quale estende ai condebitori l’atto di interruzione della prescrizione effettuato dal creditore nei confronti di un solo debitore.
             Il medesimo atto non può essere fatto valere quale messa in mora per gli altri condebitori ai quali l’atto non sia stato inviato, ai sensi dell’articolo 1308 c.c., confermando l’eccezionalità di questa norma rispetto alla regola.
            Il termine decennale è certamente fuori dell’ambito dell’articolo 1310 c.c., con la conseguenza che il danneggiato, se non vuol correre il rischio di perdere la garanzia nei confronti di tutti i responsabili, deve necessariamente convenirli in giudizio.
           
 
§ 13 – La responsabilità secondo altre leggi.
           
Per concludere questo articolo, si può ora passare al commento dell’articolo 127 del Dlgs 206/2005.
            Il primo comma, che trova riscontro nell’articolo 13 della Direttiva CEE 85/374, afferma che sono da ritenere impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale od in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della Direttiva.
            La disposizione è stata emanata in base alla considerazione che, secondo i vari sistemi giuridici degli stati membri, il danneggiato può ottenere il diritto al risarcimento anche in base alla responsabilità extracontrattuale (che è diversa da quella prevista dalla Direttiva).
             Inoltre, perseguendo la disciplina in esame lo scopo di una più efficace tutela dei consumatori, sarebbe un controsenso imporre l’adozione della disciplina stessa quando questa sia meno favorevole della normativa prevista dall’ordinamento statale.
            Il problema da risolvere consiste nel capire quale sia l’ampiezza della norma; dalle formule previste in ordinamenti come quello italiano o quello inglese, si ricava l’intenzione di far riferimento non solo alla salvaguardia delle leggi speciali, ma all’intero complesso delle disposizioni di ogni ordinamento interno (quindi del diritto comune).
            Nella prassi giudiziaria è sostanzialmente preferibile l’uso della presente disciplina perché più favorevole al consumatore sotto diversi aspetti, come, ad esempio, per il profilo probatorio sopra esaminato, per il più lungo termine di prescrizione, il più vasto numero di figure di danno risarcibile e per l’ampliamento del numero delle figure appartenenti alla categoria di “soggetto responsabile”.
            In questa situazione possono nascere dei problemi interpretativi riguardo l’individuazione, negli ordinamenti nazionali, dei sistemi normativi più favorevoli al consumatore; oppure, su un piano che ci riguarda più da vicino, se possa fondarsi un’azione sull’articolo 2043 c.c., richiamando la presunzione di colpa elaborata dalla nostra giurisprudenza; od ancora, se il danneggiato possa invocare il termine quinquennale di prescrizione dell’azione aquiliana.
             A questi interrogativi deve poi aggiungersi quello relativo all’atteggiamento che l’interprete dovrà tenere nei confronti della normativa comunitaria in esame.
            Motivi di dissenso attengono principalmente alla qualificazione della disciplina in esame, con particolare riguardo alla sua collocazione nelle fonti dell’ordinamento.
            Da parte della dottrina, si è affermato che la disciplina comunitaria, una volta tradotta in legge, dovrà ritenersi alla stregua di “diritto comune dei prodotti”; altra parte della dottrina contesta questa tesi, la quale, sulla base dell’affermazione che il nostro legislatore, al momento di emanare la disciplina di attuazione, ha privilegiato la tecnica dell’intervento con la legge speciale, arricchendo così il novero delle leggi speciali che prevalgono sulla disciplina contenuta nel Codice Civile.
            In questa prospettiva si è osservato come il legislatore fosse chiamato a riordinare la disciplina della responsabilità civile da prodotti, oppure prendere atto della stratificazione normativa venutasi a creare.
            In questa seconda prospettiva, molti hanno collocato l’articolo 127 del Dlgs 206/2005.
            Le conseguenze derivanti da tali premesse sono varie.        
            In primo luogo, la necessità di individuare le norme destinate a sopravvivere a fianco della disciplina comunitaria. Visto nella prospettiva che vuole il Dlgs 206/2005 avere il grado di legge ordinaria, si potrà sostenere che esso potrà essere disapplicato solo in presenza di norme speciali di legge che si discostino dal decreto in quanto si riferiscono a particolari categorie di produttori, di prodotto, di consumatori.
             Nella seconda prospettiva, si fanno salve le discipline d’ordine generale come quelle sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, quelle sulla compravendita, etc.
            Il ricorso al diritto comune parrebbe necessario per fondare la domanda di risarcimento per quei danni non previsti dal decreto, quali i danni morali conseguenti al reato, i danni a beni strumentali, il danno conseguente al mancato uso del prodotto, oppure i danni che non superino i limiti della franchigia.
            Tutela contro questi danni, si può trovare solo nell’ambito del Codice Civile, senza contare la possibilità di esperire l’azione nel termine di cinque anni proprio dell’azione aquiliana e non nel termine triennale previsto dal decreto.
            Per quanto riguarda la scelta dei criteri interpretativi, essi si diversificano riguardo l’atteggiamento ermeneutico da tenere nei confronti della disciplina stessa. Infatti, è proprio della prospettiva che vede il decreto come una normativa attuata con la tecnica dell’intervento speciale il rilievo secondo cui l’attuazione della Direttiva nel nostro ordinamento implichi una interpretazione restrittiva delle norme successive, in quanto considerate eccezionali, data la relatività della loro efficacia.
            Vi è una maggiore concordia riguardo l’esclusione della sopravvivenza delle tecniche applicative del diritto comune più favorevoli per il consumatore; in particolare quelle riguardanti la presunzione di colpa a carico del produttore,
            Infatti, dall’adozione di una normativa apposita dovrebbe derivare l’impossibilità per il giudice di accordare al consumatore quei vantaggi che il legislatore ha circoscritto in modo definito. Inoltre, ammettendo che la vittima possa richiedere il risarcimento del danno sulla base del diritto comune anche oltre il termine di prescrizione triennale e consentendo anche sull’agevolazione dell’onere probatorio, si manifesterebbe la portata innovativa della disciplina in esame.
            In senso contrario, si potrebbe obbiettare che la perseveranza di un trattamento di riguardo per il consumatore, quand’anche invocasse la tutela sulla base del diritto comune, sarebbe coerente con il generale favore nei suoi riguardi, attestato dalla normativa stessa.
            Dallo spirito della Direttiva si ricava come la disciplina, una volta tradotta in legge interna, rappresenti il contenuto minimo essenziale della tutela garantita al consumatore, in maniera inderogabile a suo sfavore dalle stesse leggi speciali interne.
            Detto questo, si dovrebbe constatare che queste norme possono essere invocate dal consumatore quando le giudichi più favorevoli; non possono essere, invece, invocate dal produttore contro il consumatore, quando le giudichi più favorevoli a sé.
             Detto questo si può affermare che si può parlare di richiamabilità, quindi della sopravvivenza di una norma assieme alla disciplina comunitaria, quando la norma preveda un vantaggio concreto per il consumatore, a prescindere dal tenore di altri precetti del medesimo contenuto normativo.
            Del resto, escludendo la direttiva i prodotti agricoli, quelli dell’allevamento, della caccia e della pesca ed i danni derivanti da incidenti nucleari, in questi casi dovrebbero trovare applicazione altre disposizioni, proprio perché contenenti una disciplina (non importa quanto favorevole).
            Un’ultima considerazione va fatta riguardo il 2° comma dell’articolo 127. Esso trova riscontro nell’articolo 14 della Direttiva 85/374, dove si dispone che la direttiva non si applica ai danni risultanti da incidenti nucleari e coperti da convenzioni internazionali ratificate dagli stessi Stati membri.
            Il Consiglio ha motivato l’articolo affermando che l’inutilità dell’inserimento di tali danni nella disciplina in esame dipendesse dal fatto stesso di essere stata adeguatamente disciplinata.
            Nel nostro ordinamento, la responsabilità per tale tipo di incidenti è disciplinata, oltre che da convenzioni principali, dalla Legge n° 1862 del 1962, modificata col D.P.R. n° 519 del 1975. E’ eccezionalmente possibile che il regime della direttiva spieghi i suoi effetti nel caso di danno da radiazioni ionizzanti causato dall’uso di un prodotto difettoso, come potrebbe avvenire in caso di apparecchiature a raggi x difettose, in quanto tale ipotesi non rientra fra quelle regolate dalle leggi appena citate.       
           
 

Visconti Gianfranco ~ Visconti Giuseppe

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