La responsabilità del committente nel caso di morte del lavoratore

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Con la sentenza n.21072 del 31.5.2022, la Suprema Corte ha chiarito che anche il committente, può essere considerato responsabile, della morte di un operaio, quando ha omesso alcuni obblighi normativi fondamentali, come ad esempio la mancata nomina di alcune figure lavorative richieste necessariamente come il direttore dei lavori o il responsabile della sicurezza.

    Indice

  1. Il caso
  2. L’art. 90 Tusl
  3. Il reato omissivo improprio

1. Il caso

La vicenda, a cui fa riferimento la sentenza sopracitata, riguarda un operaio di una ditta di costruzioni, che mentre stava trasportando del materiale, scivolava in una buca che non era stata protetta da recinzioni, quindi cadeva su di un palo sporgente, anch’esso non protetto da recinzioni, da tali scontri ne scaturiva il decesso.

Pertanto, erano stati condannati per omicidio colposo, il direttore dei lavori, il titolare della ditta committente e la proprietaria del terreno su cui venivano eseguiti i lavori stessi, anche quest’ultima in qualità di committente.

Difatti, come affermato recentemente dalla Suprema Corte, la sicurezza dell’ambiente di lavoro, è a cura dell’impresa committente e non della società appaltatrice, quindi l’onere di nominare un responsabile dei lavori che si occupi anche della sicurezza dell’ambiente di lavoro, grava sull’impresa committente.

Nel caso di specie, si rileva l’omissione da parte dell’impresa commissionaria dei lavori, in quanto ella ha colposamente ignorato di individuare un responsabile della sicurezza, pertanto tale omissione comporta inevitabilmente una responsabilità penale in quanto è evidente che tale negligenza abbia comportato la persistenza di un ambiente di lavoro insicuro e pericoloso, che ha poi portato alla morte di un dipendente sul luogo di lavoro.


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2. L’art. 90 Tusl

L’art. 90 Tusl, prevede esplicitamente l’obbligo per il commissionario di nominare un responsabile dei lavori che si occupi anche della sicurezza. Pertanto, è evidente che questo importante onere grava sull’impresa che ha commissionato i lavori, e non sull’impresa che li svolge.

La mancata nomina di un responsabile dei lavori e di un coordinatore, che si occupino di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori stessi, rappresenta una grave condotta du rilevanza penale, in quanto tale omissione è in rapporto di causalità con qualsiasi evento nefasto accada durante l’esecuzione dei lavori, per cui risponderà sempre il committente in tema di responsabilità colposa.

Pertanto, il commissionario risponderà del reato di omicidio colposo aggravato, ai sensi dell’art. 589 2 comma, il quale prevede un aggravamento della pena, difatti il committente potrà essere condannato ad una sanzione detentiva da due a sette anni.

3. Reato omissivo improprio

Dunque, il committente è penalmente responsabile per la sua condotta omissiva. Tale responsabilità sorge in virtù dell’art 40 c.p., il quale recita: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

Il reato omissivo, sussiste innanzitutto se vi è una fonte normativa che prevede l’obbligo di azione per un soggetto; tale obbligo può derivare da tre diverse ipotesi: 1) la legge; 2) un vincolo contrattuale; 3) l’aver commesso la precedente azione che ha provocato l’evento che costituisce reato.

Pertanto, l’obbligo giuridico che impone al soggetto di intervenire tramite una condotta attiva, deve essere legittimato da una fonte, che costituisce il presupposto in base al quale può essere pretesa una determinata condotta.

Nel contempo, è opportuno anche rilevare l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l’evento nefasto verificatosi, in quanto è necessario ai fini della configurabilità della responsabilità penale dovuta ad una condotta omissiva. Difatti, nel caso in esame, è evidente che se la società committente avesse svolto il suo ruolo di garante della sicurezza dell’ambiente di lavoro, non vi sarebbe stata la morte dell’operaio, che quindi è causalmente attribuibile alla società.

In particolare, nel caso di specie sopra mentovato vi si riferisce ad un’ipotesi di reato omissivo improprio. Per la configurabilità del reato omissivo improprio, sono necessari tre requisiti: 1) il mancato compimento dell’azione doverosa; 2) il nesso causale tra la condotta omissiva del soggetto e l’evento accaduto; 3) il verificarsi dell’evento.

Per quanto concerne il primo, è chiaro ed evidente che vi sia stato effettivamente un mancato adempimento ad un obbligo normativo da parte della società commissionaria, in quanto la mancata nomina del responsabile e del direttore dell’esecuzione dei lavori implica la sussistenza della colpevolezza; in relazione al secondo, è altresì indubbio, l’esistenza del nesso di causalità tra la morte dell’operaio, e l’omissione della società committente, difatti la nomina del responsabile e del direttore avrebbe sicuramente reso più sicuro l’ambiente di lavoro, e quindi presumibilmente avrebbe garantito in modo più consistente la sicurezza dei lavoratori; infine, l’evento senza il quale non vi sarebbe sorto il caso concreto di un eventuale responsabilità della impresa commissionaria, è accaduto in quanto vi è stato il decesso dell’operaio.

In conclusione, in considerazione di quanto sopra esposto, si può affermare che la responsabilità della società committente in ambito di sicurezza del lavoro, sorge in conseguenza di una condotta omissiva, che punisce colui il quale non adempie in modo pieno e concreto al proprio dovere di garanzia nei confronti dei lavoratori, assicurando loro un ambiente sicuro e idoneo.

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