La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti è personale, ma essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi: non sussiste tale

Lazzini Sonia 13/07/06
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Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana con la sentenza numero 245 del 10 aprile 2006, ci insegna che:
 
Nel caso di specie, la disciplina del rapporto controverso, che è il rapporto obbligatorio che nasce dall’esercizio dell’azione di responsabilità per danno all’erario, che rileva nel presente giudizio, è quella contenuta nell’art. 1 – comma 1 – della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo la quale la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti è personale, ma essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
 
Alla luce di tale disposizione occorre, quindi, che per aver la qualità di parte del processo è necessario sia acquisita la qualità di erede, in mancanza di tale qualità manca il legittimato a contraddire, per cui non solo non può dirsi instaurato il contraddittorio, ma, più a monte, manca un requisito dell’azione secondo quanto si è prima considerato che la rende inammissibile.
 
Agli atti del fascicolo processuale, come ricordato nella parte in fatto, è acquisita la rinuncia all’eredità degli evocati in giudizio, che sono figli e coniuge del sig. ***, i quali, dunque, non hanno alcuna legittimazione a contraddire la pretesa dedotta dalla procura attrice, ciò che per costante giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass. Sez. 2, 29 aprile 2003 n. 6649 e recentissima: Cass. Sez.2 n. 1507 del 2006) comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda attrice>
 
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO – LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA
 
composta dai seguenti Magistrati:
 
*****        GRECO                         Presidente f.f.
 
Leonardo *********                  Consigliere
 
*******       ******                       Consigliere rel.
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. *** ******, nato a Mombaruzzo (AT) il 15.8.1936 e deceduto il 20.9.2004 e, per questo, riassunto nei confronti degli eredi *** **********, *** Federico e *** Velda, tutti elettivamente domiciliati in Firenze, via de ********** 2, presso lo studio dell’Avv. ************** dal quale sono rappresentati e difesi nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente all’Avv. *******************.
 
Visto l’atto di citazione iscritto al n. 53484/REL del registro di segreteria, notificato nei termini;
 
Uditi alla pubblica udienza del 22 marzo 2006 il relatore, Consigliere dott. **************, il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ********** e l’Avv. ********* su delega dell’Avv. Di ********;
 
Esaminati gli atti ed i documenti di causa;
 
Rilevato in
 
FATTO
 
Riferisce la Procura che il sig. *** è stato esattore del Consorzio esattoriale dei Comuni di Monte Argentario, Isola del Giglio, Campagnatico, Montieri e Seggiano negli anni dal 1982 al 1984.
 
A seguito di un’ispezione amministrativa svolta in data 12.11.1984 e di quella della Prefettura di Grosseto del 27.3.1985, furono riscontrate e confermate, gravissime irregolarità nella riscossione delle entrate proprie dei predetti Comuni, relative alle somme per i consumi idrici effettuati dagli utenti dell’acquedotto, ai proventi delle sanzioni comminate per violazioni in materia edilizia e del codice stradale,   agli oneri di urbanizzazione e ai canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale.
 
Per il Comune di Monte Argentario è, peraltro, emerso che la riscossione delle entrate di cui sopra venivano effettuate dall’*** senza alcun formale incarico da parte dell’Amministrazione, che ha tollerato la situazione di irregolarità senza porre in essere i rimedi necessari a rimuoverla.
 
Per i medesimi fatti l’*** fu sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza di condanna (n. 623/91), a seguito di patteggiamento della pena ex art. 444 cpp, a due anni di reclusione, pena sospesa.
 
In sede di procedimento penale, nel cui ambito l’*** ammise le proprie responsabilità, fu accertato il meccanismo criminoso attraverso il quale il medesimo esattore lucrava illecitamente somme dalle entrate delle quali doveva curare la riscossione; questo consisteva nel riferire, ai fini del consuntivo comunale, la stessa cifra riportata in sede di bilancio di previsione del comune, per cui la differenza, – sempre emergente, verosimilmente, per la sottostima delle entrate in fase previsionale -, veniva dallo stesso introitata senza alcuna ripercussione contabile.
 
Ai fini della ricostruzione dell’ammontare del danno, Parte attrice annota che per alcuni degli enti, fra quelli per conto dei quali l’*** riscuoteva le entrate proprie, il danno è stato ripianato con l’incameramento della cauzione, per altri è stato tentato, infruttuosamente, il recupero per le vie legali; per quel che riguarda il comune di Campagnatico l’*** fu già condannato dalla Sezione II di questa Corte in data 18.2.1993 al pagamento del danno erariale. 
 
Per il Comune di Monte Argentario il danno, per il quale la Procura agisce in questa sede, è stato quantificato in € 668.362,36 (£.1.294.130.000), per la cui rivalsa il Comune costituì in mora il sig. ***, nei cui confronti è stato anche adottato decreto di sequestro conservativo “ante causam”, confermato con provvedimento n. 151/2004REL in data 14.6.2004 del giudice designato.
 
La Procura ha convenuto in giudizio il sig. *** per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’erario della suddetta somma, oltre all’ulteriore danno all’immagine quantificato in € 67.139,40 (£. 130.000.000).
 
In sede di notifica dell’atto di citazione, operata in data 14.10.2004, l’ufficiale giudiziario riferiva che il sig. *** era deceduto in data 20.9.2004, per cui la Procura attrice riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi, citati collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell’art. 303 – comma 2 – c.p.c.
 
Con comparsa di costituzione depositata in data 21 marzo 2006, *** Elisabetta e ********, nonché *** Velda, rispettivamente figli e coniuge del defunto sig. ***, hanno prodotto atto di rinuncia all’eredità relitta dal sig. *** Renato ricevuto, in data 8 novembre 2004, dal cancelliere della Sezione distaccata di Orbeltello del Tribunale di Grosseto ed hanno chiesto, preliminarmente, che venga dichiarata la nullità della notifica della citazione, in quanto i medesimi prima della notifica avevano rinunciato all’eredità; nel merito hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva non avendo mai assunto la qualità di eredi, ciò in applicazione dell’art. 521 c.c. il quale dispone che chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. In subordine, oppongono l’infondatezza dall’azione attesa la mancanza del fondamentale presupposto dell’indebito arricchimento degli eredi, conseguenza dell’illecito arricchimento del dante causa, per l’eccepita inesistenza della qualità di eredi.
 
Considerato in
 
DIRITTO
 
La domanda dedotta nel presente giudizio va decisa sulla base della preliminare verifica sulla sussistenza dei requisiti dell’azione e segnatamente del requisito della legittimatio ad causam che, insieme all’esistenza del diritto e all’interesse ad agire, costituiscono le condizioni necessarie per la proposizione di un’azione giudiziaria, atteso che l’eccepita nullità della notifica rappresenta un effetto conseguente ai risultati della verifica di cui innanzi, dal cui esito rimane, eventualmente, assorbita.
 
La legittimatio ad causam, intesa come interesse ad agire o a contraddire, si configura come elemento strutturale interno che sorregge l’azione (Cass. Civ. Sez.III, n. 17064 del 2.12.2002) e va intesa come diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale. Ciò premesso, il giudice deve verificare, anche d’ufficio, se secondo la prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l’attore ed il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronuncia e di quello che deve subirla (****************, 14.3.2001, n. 3732).
 
Nel caso di specie, la disciplina del rapporto controverso, che è il rapporto obbligatorio che nasce dall’esercizio dell’azione di responsabilità per danno all’erario, che rileva nel presente giudizio, è quella contenuta nell’art. 1 – comma 1 – della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo la quale la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti è personale, ma essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
 
Alla luce di tale disposizione occorre, quindi, che per aver la qualità di parte del processo è necessario sia acquisita la qualità di erede, in mancanza di tale qualità manca il legittimato a contraddire, per cui non solo non può dirsi instaurato il contraddittorio, ma, più a monte, manca un requisito dell’azione secondo quanto si è prima considerato che la rende inammissibile.
 
Agli atti del fascicolo processuale, come ricordato nella parte in fatto, è acquisita la rinuncia all’eredità degli evocati in giudizio, che sono figli e coniuge del sig. ***, i quali, dunque, non hanno alcuna legittimazione a contraddire la pretesa dedotta dalla procura attrice, ciò che per costante giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass. Sez. 2, 29 aprile 2003 n. 6649 e recentissima: Cass. Sez.2 n. 1507 del 2006) comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda attrice.
 
***
 
P.Q.M.
 
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione collegiale, dichiara INAMMISSIBILE la domanda attrice e dispone la restituzione degli atti alla Procura per l’eventuale seguito di competenza.
 
Così deciso in Firenze il giorno 22 marzo 2006.
 
L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE f.f.
F.to Rinieri FERONE                                            ****************
 
 
Depositata in Segreteria il 10 APRILE 2006
 
                                                                                  p.IL DIRIGENTE
 
                                                                                  Il Funzionario di Segreteria
 
F.to Dr.ssa ************

Lazzini Sonia

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