La responsabilità civile dei giornalisti.

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Sappiamo que la responsabilit?, dal punto di vista giur?dico, pu? essere penale, civile e amministrativa. La civile, a sua volta, pu? essere contrattuale o estracontrattuale (pure chiamata achiliana). La prima riconosce come causa un contratto e il suo inadempimento, e la seconda un atto illecito: delitto o cuasidelitto. Ne hanno pure un?altra differenza, il termine della prescrizione; nella contrattuale debbono decorrere dieci anni, nella estracontrattuale, soltando due anni. Ma sempre, perch? si possa parlare di responsabilit? civile ci vuole la presenza di un danno; e proprio la responsabilit? civile ha un significato preciso: dovere di riparare. Cio?, riparare il danno cagionato.

 

Tuttavia, perch? ci sia responsabilit?, abbiamo bisogno di quattro condizioni: antigiuridicit?, fattori di attribuzione (oggettivi e soggettivi), danno e rapporto di causalit?.

a)????? Antigiuridicit?: ?l il contrario a quello che si debe fare. Nel giornalismo, un?? informazione falsa o erronea, o che cagioni un danno all?onore, all?intimit?, alla vita privata, alla propria immagine o ai sentimenti religiosi.

b)????? Fattori di attribuzione: Possono essere oggettivi e soggettivi. Dentro di questi ultimi ci sono chi affermano che debe avere dolo o colpa, ed alcuni che vogliono che venga applicata la chiamata dottrina della ?reale malizia? (dall?inglese ?actual malice?).

Gli autori che vedono una responsabilit? oggettiva ?senza dolo e senza colpa- affermano che l?attivit? dei giornalisti e di rischio, e quindi, per essere liberi di responsabilit? il giornalista debe provare che c?? stata colpa o dolo della vittima. Io non sono d?accordo con questa posizione perch? ? gioco il diritto di informare e di ricevere informazione.

Chi vedono una responsabilit? soggetiva, pensano al dolo o alla colpa. Nel 1986 la Corte Suprema di Giustizia disse: ?nella sfera propria degli atti illeciti la responsabilit? derivata dalla difussione di notizie inessatte soltanto pu? avere fondamento nella colpabilit??. ? il pi? accettato dalla dottrina e la giurisprudenza civile.

L?altro fatttore di attribuzione sarebbe quello che alcuni autori prendono dalla giurisprudenza americana e che si chiama della reale malizia (?actual malice?). Si dice che c?? reale malizia quando il giornalista s? che l?informazione ? falsa e nonostante la difonde, o quando ? molto imprudente o negligente nella ricerca della verit? o controllo del fonti. E quindi, chi ? vittima di una informazione falsa debe provare che il giornalista sapeva che essa era falsa o che fu negligente nel controllo delle fonti. Questa dottrina ha le sue radici negli Stati Uniti, nel caso ?New York Times c/Sullivan? e in Argentina ? accettata nel diritto penale.

c)????? Danno: ? la lesione di un diritto altrui. Pu? essere patrimoniale o morale. Sar? bisogno vedere se un?informazione falsa causa un danno. Perch? senza danno non c?? responsabilit? civile, non c?? niente da riparare. Differente ? il caso delle informazioni che riguardano la vita privata, l?intimit?, i sentimenti religiosi, la propria immagine, l?onore o l?infanzia.

d)???? Rapporto di causalit?: Il danno deve essere l?effetto dell?atto antigiuridico. Deve avere un nesso tra l?atto e il danno. Se non ? cos?, o c?? stata colpa della vittima, non esiste responsabilit?; dal valore supremo della libert? di stampa e il ruolo che essa compie in uno stato democratico.

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I limiti della libert?: Parlare di limite fa pensare ad una mancanza di libert?, ma non ? cos?. ? un?esigenza della vita in societ?. L?armonica convivenza ha bisogno di limiti. Le nostre libert? ed i nostri diritti finiscono dove cominciano le libert? ed i diritti altrui. ? per questa ragione che tutti i diritti e libert? riconosciuti dalla Costituzione e dai trattati internazionali con gerarquia costituzionale non sono assoluti ma relativi. I limiti sono fissati dalla legge o da un criterio o principio di ragionabilit?.

La libert? di stampa ? concepita, odiernamente, come l?esercizio della libert? di espressione di maniera pubblica e attraverso qualche mezzo tecnico di comunicazione sociale e conduce alla crescita materiale e spirituale dell?uomo.

 

 

 

Ci sono degli autori che pensano che la migliore legge di stampa e quella che non esiste. Perch? considerano che una legge pu? limitare la libert?. Io non sono d?accordo con questo, perch? tutti i diritti hanno un certo limite, e l?esistenza di una legge permetterebbe ai giornalisti sapere cosa possono dire e cosa non possono; permetterebbe conoscere i limiti di legalit?. Quando non esiste una legge, un giudice pu? applicare la dottrina oggettiva, un altro la soggettiva ed un terzo quella della reale malizia.

 

I diritti personalissimi: Costituiscono, per cos? dire, i limiti della libert? di stampa. Ma non un limite assoluto. Ci sono delle eccezioni, dalla persona (privato o funzionario pubblico) o dalle circostanze.

Il rapporto tra libert? di stampa ed i diritti personalissimi, che farebbero di limiti, parte da una dimensione soggettiva chiara: la protezione dell?individuo di fronte al potere dello stato e dei suoi cocittadini. Ma come dice Carreras Serra, dall?Universit? di Barcellona (Spagna) ?la libert? di stampa ha pure una dimensione oggettiva: ne ? la garanzia dell?opinione pubblica libera e del pluralismo politico e sociale, condizione essenziale di tutto regime democratico. Certamente ?aggiunge- non si tratta di due dimensioni, ma di due faccie della stessa moneta??.

 

Nel confronto tra la libert? di stampa ed i diritti personalissimi, dobbiamo tenere in conto che la prima avrebbe una certa prevalenza sugli altri, perch? si tratta di una libert? individuale e di una garanzia costituzionale che fa alla essenza di un governo democratico, specie se si tratta di notizie di interesse generale che contribuiscono alla formazione dell?opinione pubblica.

La veracit? ?capita come la non bugia- e l?interesse pubblico generale sono condizioni indiscutibili per rendere prevalenza alla libert? di stampa sui diritti personalissimi. Per determinare o calificare l?interesse pubblico dobbiamo tenere in conto l?importanza del fatto, il luogo e la persona.

Fra i diritti personalissimi dobbiamo tenere in conto i seguenti: l?onore: il conceptto della persona in tutte le sue manifestazioni; sia il valore che uno ha di se stesso (soggettivo) o la riputazione sociale (oggettivo); la vita privata o intimit?: la parte riservata di ogni persona, lo svolgimento di una persona dentro un certo settore, e sempre che non sia lesiva alla morale pubblica; l?immagine o propria immagine: si tratta della pubblicazione di fotografie senza autorizzazione, a volte compresa dentro l?intimit?, come sarebbe una foto presa illeggittimamente dentro di un settore privato; i sentimenti religiosi: le fedi, le credenze sono valori, punti di sostegno delle nostre condotte e quindi il diritto deve proteggerli dello stesso modo perch? non significhi una discriminazione. Dentro della protezione contro la libert? di stampa abbiamo l?infanz?a, non tanto come diritto personalissimo, ma come quelli che dalla loro et? non hanno capacit? di scegliere quello che ? buono o malo (etimologicamente ?infante? ? quello che non parla, o non pu? parlare).

Tutte le persone hanno diritto alla protezione della legge, nonostante nella pratica dei nostri tribunali si faccia una differenza fra in funzionari pubblici ed i privati, conferendo una maggior protezione a questi ultimi. Montanelli, giornalista italiano disse: ?Se io vengo a sapere che un funzionario pecula o malversa, ho il dovere di denunciarlo con nome, cognome e dettagli; ma non ho quello di frigare nelle sue lenzuola per rivelare come fa l?amore con la moglie, con? l?amante, o con tutt?e due? (Il Giornale, 1974). Sebbene la censura previa ? vietata dalla Costituzione, non sucede lo stesso con le responsabilit? posteriori. Cio?, il giornalista ha la libert? di stampa e pu? violare i diritti personalissimi e la protezione dell?infanzia, ma dovr? riparare il danno cagionato, se non aveva una causa di giustificazione (veracit? e interesse pubblico generale).

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Nespral Lazzaro Bernardo

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